Articolo 1 della Legge 15 marzo 1986, n. 103
Articolo 2
Versione
13 aprile 1986
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
Entrata in vigore il 13 aprile 1986