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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO EL, all'udienza del 7 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 24541/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Randolfi giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE E
, rappresentato e difeso dalla funzionaria Federica Controparte_1
Aramini.-
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 7/7/2025 si è rivolta a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 10/7/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/71 a decorrere dall'1/6/2024; b) tale decreto era stato notificato all' il 17/2/2025; c) in data 20/2/2025 era stato comunicato all' CP_2 CP_2 il modello AP70. attestante il possesso dei requisiti socio-economici; c) l' non aveva provveduto CP_2
alla liquidazione della prestazione;
che l' si è costituito, eccependo che aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in data CP_2
28/9/2025, sicchè era cessata la materia del contendere;
;
-che all'odierna udienza il difensore della ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che in data 28/9/2025 l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione CP_2
con decorrenza 1 giugno 2024 e dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali, sicchè doveva
1 dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con condanna dell' alla rifusione delle spese CP_3
di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto richiesto da entrambe le parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis , c.p.c.,è stata liquidata dall' con la decorrenza richiesta;
CP_2
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente a, al pagamento delle relative prestazioni entro venti giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio-economici erano stati notificati, rispettivamente, il 17 ed il
20 febbraio 2024 ( v. doc sub nn. 3 e 4 f. ricorrente), mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 28 seetembte ed alla data del deposito del ricorso era già decorso il termine anzidetto;
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_2
causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2
soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2
rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Giudice
IO EL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO EL, all'udienza del 7 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 24541/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Randolfi giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE E
, rappresentato e difeso dalla funzionaria Federica Controparte_1
Aramini.-
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 7/7/2025 si è rivolta a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 10/7/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/71 a decorrere dall'1/6/2024; b) tale decreto era stato notificato all' il 17/2/2025; c) in data 20/2/2025 era stato comunicato all' CP_2 CP_2 il modello AP70. attestante il possesso dei requisiti socio-economici; c) l' non aveva provveduto CP_2
alla liquidazione della prestazione;
che l' si è costituito, eccependo che aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in data CP_2
28/9/2025, sicchè era cessata la materia del contendere;
;
-che all'odierna udienza il difensore della ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che in data 28/9/2025 l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione CP_2
con decorrenza 1 giugno 2024 e dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali, sicchè doveva
1 dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con condanna dell' alla rifusione delle spese CP_3
di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto richiesto da entrambe le parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis , c.p.c.,è stata liquidata dall' con la decorrenza richiesta;
CP_2
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente a, al pagamento delle relative prestazioni entro venti giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio-economici erano stati notificati, rispettivamente, il 17 ed il
20 febbraio 2024 ( v. doc sub nn. 3 e 4 f. ricorrente), mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 28 seetembte ed alla data del deposito del ricorso era già decorso il termine anzidetto;
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_2
causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2
soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2
rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Giudice
IO EL
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