Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
Decreto collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 28/11/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Livio Neri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Uberti n. 6;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento del 6.11.2024, notificato in data 3.3.2025 con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento,
del provvedimento nr. prot. -OMISSIS- del 15.7.2025, comunicato a mezzo pec al difensore del ricorrente in pari data, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha decretato e confermato la propria revoca del nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, del già impugnato provvedimento del 6.11.2024 della Prefettura di Milano, notificato al ricorrente in data 3.3.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. HA OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 2 maggio 2025 e depositato il successivo 30 maggio, il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Milano, stante l’accertata insussistenza del requisito previsto dall’art. 6, comma 4, lett. b) del d.P.C.M. 27 settembre 2023 (“Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”), aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore.
In sostanza, come meglio rappresentato nella nota della Prefettura di Milano depositata il 13 giugno 2025, si contestava allo straniero la mancata dimostrazione dello status di rifugiato indicato nella domanda trasmessa telematicamente e rivelatosi decisivo per “l’ottenimento della quota”.
Con il primo motivo di gravame (“Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 22 co. 5 ter e co. 11 e dell’art. 24 bis D.Lgs. 286/1998, e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.08.2007. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”), premesso di non aver mai dichiarato al promittente/datore di lavoro di essere rifugiato e, anzi, di avergli trasmesso copia del proprio passaporto, il ricorrente deduceva che l’errata indicazione dello status in questione, costituendo circostanza a lui non addebitabile, non sarebbe stata preclusiva all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il secondo motivo (“Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990. Eccesso di potere”), veniva denunciata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca del nulla osta.
Si costituiva formalmente in giudizio l’Amministrazione dell’interno.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, posto che l’errata indicazione dello status di rifugiato nella domanda, unica ragione sottesa alla revoca del nulla osta, non era imputabile al ricorrente, la domanda cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente “in contradditorio con lo stesso e con il datore di lavoro”; nel provvedimento cautelare, si rilevava anche la mancata dimostrazione dell’avvenuta notificazione del preavviso di rigetto ( recte : di revoca), circostanza che ha privato il ricorrente della possibilità di far constare l’errore.
In esecuzione dell’ordine cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione dell’interessato e, all’esito, ha adottato il provvedimento confermativo meglio indicato in epigrafe con il quale evidenzia che “non è possibile sussumere la condotta del ricorrente nella nozione dell’errore scusabile” e che “l’erroneo inserimento dello status di rifugiato ha generato un impegno di una quota, che altrimenti non sarebbe stata riconosciuta”.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti notificati il 14 ottobre 2025 e depositati il successivo 29 ottobre, lamentando che l’Amministrazione avrebbe omesso di svolgere un effettivo riesame della sua posizione giuridica alla luce delle indicazioni promananti dall’ordinanza cautelare, segnatamente della “non imputabilità” dell’errore, e alla conseguente possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
All’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2025, fissata dall’ordinanza di remand per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, a seguito dell’ordine di riesame impartito con il provvedimento cautelare, l’Amministrazione ha adottato (sia pure sotto forma di lettera inviata ai difensori delle parti) un nuovo provvedimento che, sulla base di una rinnovata istruttoria e con il corredo di una motivazione più ampia e articolata, conferma la revoca del nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente: trattasi di un provvedimento di conferma propria che, in quanto tale, si sostituisce al provvedimento gravato con il ricorso principale, determinandone l’improcedibilità.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Come anticipato nelle premesse, l’Amministrazione era chiamata, in forza dell’ordinanza di remand , a “riesaminare la posizione del ricorrente in contradditorio con lo stesso e con il datore di lavoro”.
L’esecuzione dell’ordine di riesame comportava, dunque, una rinnovazione del contraddittorio procedimentale non assorbibile dalla mera rivalutazione dell’apporto partecipativo alla precedente fase ( i.e. : della memoria difensiva presentata in seguito al preavviso di revoca).
Inoltre, laddove afferma che “non è possibile sussumere la condotta del ricorrente nella nozione dell’errore scusabile”, l’Amministrazione dimostra di non aver correttamente inteso le indicazioni del remand che, invece, hanno statuito che l’errata indicazione dello status di rifugiato non era imputabile al ricorrente.
Tale circostanza è dirimente in quanto, secondo la tesi ricorsuale, l’imputabilità dell’errore al promittente/datore di lavoro, quindi ad un “fatto altrui”, comporta la tutela al soggiorno regolare che si concretizza attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ribadendo che “l’erroneo inserimento dello status di rifugiato ha generato un impegno di una quota, che altrimenti non sarebbe stata riconosciuta”, l’Amministrazione dimostra di non essersi confrontata con la prospettazione suddetta, indipendentemente dal suo grado di fondatezza, fermo restando che i chiarimenti successivamente forniti con nota trasmessa all’Avvocatura dello Stato (cfr. nota di deposito documenti del 10 novembre 2025) non possono essere ritenuti idonei ad integrare la motivazione dell’atto impugnato.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso aggiuntivo, il provvedimento di conferma della revoca del nulla osta al lavoro subordinato deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà eventualmente di adottare nel rispetto dei principi conformativi della presente pronuncia.
La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso principale e accoglie il ricorso per motivi aggiunti.
Per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Milano prot. n. -OMISSIS- del 15 luglio 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.