Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 28.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3362/2022 R.G.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. D'APONTE MARCELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.02.2022 l'istante, premesso di essere stato dipendente della convenuta dapprima con mansioni di conducente di linea, poi dal 16.08.1981 al 31.12.1988 di assistente tecnico e dal 1.1.1989 al 31.3.1998 di capo tecnico, esponeva che a causa dell'attività svolta era stato esposto ad amianto;
che a causa di tale esposizione gli era stato diagnosticato un adenocarcinoma invasivo del polmone;
concludeva pertanto chiedendo di accertare la responsabilità della società nella causazione dell'evento, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale patito come meglio esposto in ricorso, detratta la somma che il ricorrente dovrebbe percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell' . CP_2
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per aver adottato le cautele necessarie, nonché per il mancato nesso causale tra la malattia patita e l'ambiente di lavoro.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. Secondo quanto risulta dall'estratto dello stato di servizio, non oggetto di contestazione fra le parti, il sig. fu inquadrato dal 16.08.1981 al 31.12.1988 quale assistente tecnico e Parte_1 dall'1.1.1989 al 31.3.1998 quale capo tecnico, addetto prima al deposito officina di Croce Lagno, e dal 1989 presso la struttura di Napoli in via Nazionale delle Puglie.
I testi escussi hanno poi confermato le mansioni svolte, e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. È risultato dunque che:
1) (teste , collega di lavoro del ricorrente) sul magazzino di Croce Lagno si Testimone_1 affacciava l'officina generale;
presso il magazzino “vi erano dei pannelli in amianto che venivano da noi addetti al magazzino tagliati a mano con un seghetto e consegnati nella misura richiesta, che servivano per i freni e tutte le guarnizioni che si trovavano in tutti gli autobus. Il capotecnico, ovvero il ricorrente, lavorava anche con noi, per cui era a contatto con noi anche quando eseguivamo i detti tagli, anzi ci dava una mano, essendo tutti quanti una famiglia. Tali sagomature venivano eseguite ogniqualvolta l'officina aveva bisogno di sostituire le ganasce dei freni, nonché quando occorrevano le dette guarnizioni. Le guarnizioni principalmente interessavano i freni, nonché altri componenti in amianto che si trovavano sugli autobus;
vi erano trecce poste intorno ai tubi di scarico realizzate in amianto…. All'epoca non esistevano mascherine, ovvero fino al 2008 in cui sono andato in pensione, preciso che noi che lavoravamo all'interno del magazzino non avevamo mascherine in dotazione…
Tutti quanti noi, compreso il ricorrente, provvedevamo alla rimozione delle guarnizioni in amianto
1
quest'ultimo era grande circa 50 o 60 metri quadri, per quanto io ricordi;
nel magazzino si eseguivano le dette sagomature;
il ricorrente andava in giro anche per il magazzino quando non doveva lavorare in ufficio, non sono in grado di meglio quantificare. In amianto vi erano solo le dette lastre, che spostavamo per poterle sagomare;
talvolta le spostava anche il ricorrente. Il magazzino era tutto aperto, non vi era uno spazio chiuso dedicato alle dette sagomature. L'officina si trovava sotto il magazzino e dovevamo attraversarla per raggiungere il magazzino;
era costituita da un capannone in cui vi erano gli autobus in riparazione;
non vi era chiusura tra i reparti interni all'officina, ma questa era chiusa con una porta dal magazzino. Tra i due ambienti vi era una grossa finestra attraverso la quale passavamo il materiale dal magazzino agli addetti all'officina. Il capotecnico è responsabile del magazzino, si occupa della gestione del materiale, dava una mano quando occorreva agli altri addetti al magazzino e si recava al suo interno quando occorreva. Il magazzino si trovava all'interno del capannone dove era posta l'officina e quindi la finestra di cui ho detto prima veniva utilizzata per evitare che gli addetti all'officina entrassero all'interno del magazzino attraverso la sua porta. Vi era un manovale che collaborava anche a spostare il materiale e dava a noi anche una mano.
Vi erano due operai che collaboravano, ad esempio a preparare il materiale che occorreva per gli autobus, compresi i sediolini. L'assistente coadiuvava il capotecnico;
avrebbe dovuto chiamare gli operai per preparare il materiale da consegnare, ma poiché collaboravamo tutti tra di noi, anch'egli contribuiva a raccogliere il materiale da poi consegnare. Questo perché tra di noi vi era una commistione, essendo una famiglia e collaboravamo tutti tra di noi.” 2) (teste collega di lavoro del ricorrente presso l'officina Croce Lagno) il magazzino Testimone_2 era tutto aperto, senza separazioni interne, e contiguo all'officina; si passava dal primo alla seconda attraverso un varco sempre aperto di circa 5-6 m., in quanto bisognava far passare il materiale che veniva caricato su carrellini. Nell'officina si svolgevano lavorazioni meccaniche dei bus, si montavano i motori, e si rimontavano, si montavano e smontavano le carrozzerie, venivano smontati gli indotti dai motori, ed essi venivano rifatti interamente. Gli indotti avevano coperture dei ceppi freni in amianto, che venivano lavorati direttamente dagli operai. In officina si eseguivano anche le lavorazioni agli impianti frenanti, relativamente ai quali gli operai venivano in magazzino a prendere lastre di amianto, che venivano da noi tagliate a pezzi in magazzino con seghetti a mano, e poi consegnati agli operai.
Io e il ricorrente lavoravamo nel magazzino ove erano stoccati tutti i componenti, anche in amianto;
ma poiché come ho detto prima l'ambiente non aveva separazioni interne, dall'officina provenivano i fumi maggiormente. Il capufficio aveva una scrivania all'interno del magazzino, non in zona separata, ovvero in un ufficio, ma collocata all'interno dell'open space. Tale era la mansione del ricorrente, che era tecnico amministrativo;
pertanto, assisteva al taglio delle dette lastre per controllare l'operato dei dipendenti, essendo il responsabile del magazzino. Aveva la sua scrivania ma svolgeva il proprio lavoro anche muovendosi in tutto il magazzino.
Non vi erano sistemi localizzati per la captazione e il convogliamento delle polveri né in officina né in magazzino. Non so ove venissero riposti i materiali di risulta delle lavorazioni;
vi erano cesti all'interno dell'officina ove gli operai buttavano di tutto. Quanto da me riferito ha riguardato l'intero periodo dal 1989 al 1996.” 3) (teste responsabile di Croce Lagno dal 2003, dipendente di parte resistente dal Testimone_3
1997 e responsabile del servizio prevenzione e protezione dal 2012) ha confermato che il magazzino di Croce Lagno si trova all'interno dell'officina, ma in quanto dipendente di parte resistente dal 1997 nulla ha potuto riferire per il periodo anteriore (che coincide con quello in cui vi è stata esposizione
2 ad amianto del ricorrente, nel senso esposto dagli altri testi). “Non ricordo come fosse organizzato all'epoca dei fatti il magazzino, pur se mi ci sono recato negli anni 97- 98; non ho memoria del ricorrente. Ricordo che vi fosse confusione di ruoli tra il personale all'interno del magazzino ma non so eseguirne una datazione certa”. Le altre dichiarazioni da lui rese in ordine alle competenze del capooperaio o capotecnico/capufficio, o sulle attività svolte all'interno del magazzino, non sono state ancorate a specifici ricordi, ma a considerazioni personali, pertanto sono da ritenersi irrilevanti ai fini di causa. Considerato lo stato dei luoghi come riferito dai testi, la commistione di attività svolte dai vari dipendenti presso i locali in esami, compreso il ricorrente, la mancanza di efficaci sistemi di protezione respiratoria individuale (confermata anche dal teste di parte resistente: “Le polimask non sono in uso agli addetti al magazzino, ma ad alcuni addetti all'officina in relazione alle lavorazioni da eseguire”) e di efficienti misure di prevenzione ambientale (sistemi di aspirazione delle polveri localizzati alla sorgente di emissione, confinamento degli ambienti, ecc.) per il periodo temporale in cui si lamenta l'avvenuta esposizione;
considerato che
dalla documentazione in atti è emerso che la richiesta di aspiratori avviene a partire dal 1989, e lo smaltimento di materiale contenente amianto risulta procedura avviata nel dicembre 1990, ma non ancora attuata nel marzo 1991 (cf. documentazione in atti di parte ricorrente), con analisi di materiale presente contenente amianto ancora nel 2000 presso Via Nazionale delle Puglie;
avuto riguardo che dalla documentazione di parte resistente la presenza di amianto viene esclusa a seguito di bonifica completata nel 2021, su campionamenti eseguiti nel 2001, ovvero dopo che il ricorrente era già in pensione;
deve reputarsi incontestabile l'esposizione ad amianto del ricorrente durante il suo periodo di servizio per tutte le ore di durata della prestazione lavorativa. Ciò posto, dalle deduzioni esposte da parte ricorrente in ricorso emerge che la stessa ha inteso agire nel presente giudizio al fine di sentir dichiarare la responsabilità del datore di lavoro, in ordine all'attività lavorativa svolta in violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., al fine di veder liquidati i danni subiti - danno biologico differenziale sia di natura temporanea che permanente, nonché danno morale - mediante l'applicazione delle tabelle di Milano. Posto che con riferimento, in particolare, al rischio amianto (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 8655 del 30 maggio 2012) la Corte di legittimità ha sottolineato come la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto fosse nota fin da epoca assai risalente, non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che, come la detta società, aveva approntato soltanto le cautele ordinariamente correlate alla esposizione alla inalazione di polveri senza considerare la particolare pericolosità della sostanza impiegata.
Orbene, il risarcimento del richiesto danno differenziale ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
esso presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. Esso è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento. Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile- il risarcimento del danno non indennizzato dall' (ovvero del c.d. CP_2 danno differenziale), in quanto, “anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall' CP_2 esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”
(cfr., in motivazione, Cass. n. 777/2015, che richiama anche Cass. n. 18469/12). Il danno, differenziale, previsto dall'art. 10 trova perciò applicazione “qualora il giudice riconosca che questo ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto ed è dovuto solo per la parte che eccede l'indennità”.
In merito all'accertamento del nesso causale tra la patologia neoplastica sofferta dal ricorrente e l'esposizione all'amianto, il CTU nominato – specializzato in Pneumologia, e le cui conclusioni si
3 condividono in quanto immuni da vizi logici e giuridici, adeguatamente motivate, e supportate da ogni accertamento necessario, utile e possibile - ha concluso nel senso che, sulla scorta della documentazione clinica in atti, il Sig. sia affetto da esiti di Lobectomia polmonare Parte_1 superiore a destra per Adenocarcinoma;
alla stadiazione TNM : T3 (per la presenza di 2 noduli nello stesso polmone) N0M0 in assenza, allo stato attuale di recidiva e/o metastasi. Ha qualificato la neoplasia polmonare come Adenocarcinoma polmonare invasivo e “diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta per esposizione a fibre di asbesto inalate negli ambienti di lavoro durante l'attività di assistente tecnico e capo-tecnico presso l' ”, confermando la Controparte_1 ricorrenza del menzionato nesso causale;
per la valutazione del danno biologico ha richiamato le
Tabelle del D.M. 12-07-2000 D. l.vo 38/2000 riferendosi al codice 133 “ Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia;
ha quantificato il danno biologico come “valutabile nella misura del 30% (trenta percento)”; ha riconosciuto un periodo di inabilità totale di 72 gg. dall'epoca della diagnosi della neoplasia del 01-07-2021 alla data della visita chirurgica del 10-09-2021; un periodo di inabilità parziale al 50% di 180 gg. e, riportandosi alla
Tabella per Indennizzo di Danno Biologico – Indennizzo in rendita ( G.U. 25-07-2000) ha quantificato il grado percentuale di danno attribuibile alla esposizione professionale all'amianto nella misura del 30%.
Venendo dunque ad una quantificazione del danno, secondo la pronuncia n. 9166/2017 la Cassazione ha affermato che, per procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, il giudice valuterà “il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai CP_2 parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)”. Tale operazione di scomputo va effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto provveduto CP_2 all'indennizzo. Nel caso di specie, in relazione all'età del ricorrente, all'epoca della diagnosi ed al punto percentuale per un danno del 30%, si perviene ad una quantificazione del danno biologico dinamico-relazionale pari ad €. 116.046,07. Il risarcimento del danno per lesioni permanenti è stato determinato considerando un punto base del danno non patrimoniale di €. 6289,76, di cui €. 4308,05 per danno biologico, al quale è stato aggiunto un incremento oltre 46% di €. 1981,70 per “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). Ad esso va aggiunto un risarcimento per 72 giorni di invalidità assoluta, per €.
7.128,00, un risarcimento per 180 giorni di invalidità parziale al 50%, per €. 8.910,00, ovvero un totale per invalidità temporanea di €. 16.038,00, pervenendosi ad un importo complessivo di €.
132.084,07 (danno permanente + invalidità temporanea).
Da tale importo vanno ulteriormente detratti €. 97.709,04, a titolo di capitalizzazione della rendita nella parte relativa al danno biologico e al danno patrimoniale (come da ultimo specificato dall' CP_2 nelle note e documenti depositati il 20.01.2025, a seguito di specifica istanza del giudicante di cui ad ordinanza resa in data 29.10.2024, rivolta alle parti ed all' . Si perviene, pertanto, al residuo CP_2 importo di €. 34.375,03. Non è possibile fare luogo ad ulteriori incrementi del danno non patrimoniale utilizzando eventuali personalizzazioni, dal momento che sulle condizioni personali del ricorrente non è stata richiesta prova per testi;
né alcun teste ha dichiarato alcunché al riguardo.
Più precisamente, ed a chiarimento delle operazioni sopra riportate, si richiamano i parametri esposti nella sentenza n. 26117/2021 della Suprema Corte, secondo cui i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano
4 nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sè che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile.
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati CP_2
a ristorare pregiudizi identici;
come peraltro richiesto in ricorso dalla parte istante.
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito CP_2 civilistico:
(a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015). Ove l' costituisca in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la CP_2 quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente. Il diffalco, dunque, dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: 1) sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
2) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in CP_2
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque, per il caso di specie, la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico. In conclusione, la resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 34.375,03 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo. Ad avviso del Giudicante non compete la rivalutazione monetaria atteso che tanto il parametro per la quantificazione del danno non patrimoniale - le così dette tabelle di Milano
– sia i dati trasmessi dall' sono rapportati alla attualità e, dunque, compensano anche il CP_2 diminuito valore di acquisto del denaro.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: 1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_3 dell'importo di €. 34.375,03 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1 pronuncia al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese legali medesime in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi €. 4.629,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del legale di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli, il 28.01.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon
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