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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4051/2023 e 4122/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4051/2023 (riun. n. r.g. 4122/2023)
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 11:15, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per e l'avv. DAVIDE ZITO il quale discute Parte_1 Pt_2 CP_1
come da atti e verbali di causa, nelle cui conclusioni insiste;
- per Controparte_2
l'avv. GABRIELLA FRANCESCA GRIMALDI la quale
[...]
preliminarmente reitera le proprie istanze istruttorie, in particolare insistendo nella richiesta di CTU, ove necessaria, e nell'istanza di verificazione da non intendersi rinunciata;
contesta il contenuto delle difese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
insiste in tutte le proprie domande, eccezioni e difese;
precisa le conclusioni come da comparse di risposta e memorie integrative in atti e verbali di causa, e discute riportandosi al contenuto degli stessi;
chiede la decisione delle cause riunite, con vittoria di spese e compensi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4051/2023 e 4122/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 4051/2023 e 4122/2023
PROMOSSE DA
(C.F. ), e G.&G. (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'Avv. Davide Zito, presso il cui studio sono P.VA_1
elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_2
(C.F. - P.VA , con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.VA_2 P.VA_3
Gabriella Francesca Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, e la Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1112/2023, emesso in data 06.09.2023 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 3418/2023 r.g., con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 13.380,54 in favore della Controparte_3
.
[...]
2. - Radicatosi il contraddittorio, la Banca opposta si è costituita resistendo alle avverse pretese, eccependo l'infondatezza delle opposizioni e chiedendone il rigetto.
3. - I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale in data 09.10.2024.
4. - In corso di causa, l'opponente , che aveva inizialmente Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione del contratto di mutuo, vi ha poi rinunciato;
conseguentemente, con ordinanza del 03.03.2025 è stata revocata la CTU grafologica in precedenza disposta.
5. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
6. - Le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
6.1. - Deve in primo luogo rilevarsi che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, pur formalmente convenuto, assume la posizione sostanziale di attore e, come tale, è gravato dell'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento altrui, mentre grava sull'opponente, nella qualità di debitore, l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
6.2. - Nella specie, la Banca opposta ha assolto agli oneri (assertivi e probatori) su di essa gravanti, producendo in giudizio il contratto di mutuo chirografario n. 18575, sottoscritto in data 27-28.12.2018, completo di piano di ammortamento (cfr. doc. 2,
Pag. 3 di 6 fasc. monitorio), e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5, fasc. monitorio), nonché allegando l'inadempimento del mutuatario. L'avvenuta erogazione della somma mutuata (€ 30.000,00) risulta, inoltre, comprovata dall'estratto conto del
31.12.2018 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio), dal quale si evince l'accredito dell'importo in favore della parte mutuataria.
6.3. - La parte opponente, a fronte di ciò, si è limitata a contestare genericamente la sussistenza del credito azionato, senza indicare o provare alcun pagamento effettuato, né ha fornito elementi documentali idonei a contestare analiticamente le voci che compongono il credito azionato, né, infine, ha documento l'esistenza di ulteriori pagamenti, diversi da quelli già contabilizzati dalla Banca opposta.
6.4. - Quanto alla dedotta invalidità del contratto per asserita falsità della sottoscrizione da parte di la questione è stata definitivamente superata dalla formale rinuncia al Pt_1
disconoscimento effettuata il 12.02.2025. Detta rinuncia è chiara e inequivoca e non lascia margini all'applicazione dei principi affermati da Cass. n. 5422/2009, come già esplicitato nell'ordinanza del 03.03.2025.
7. - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'opposizione proposta in entrambi i giudizi riuniti, essendo pienamente dimostrata la fondatezza della pretesa monitoria, mentre le difese degli opponenti si sono risolte in mere contestazioni generiche e non provate.
7.1. - In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del relativo processo, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva solo nel caso in cui non ne sia già munito, come previsto dall'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.
Sicché, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto non va ulteriormente dichiarato esecutivo, essendo lo stesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione giusta ordinanza ex art. 648 c.p.c. dell'11.09.2024.
Pag. 4 di 6 8. - Venendo alle spese processuali, va ricordato che, in ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere effettuata separatamente per ciascun procedimento, in relazione all'attività prestata in ciascuno di essi, mentre, per la fase successiva alla riunione, è legittima la liquidazione di un compenso unitario, sul quale può eventualmente applicarsi la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, in presenza dei presupposti ivi indicati (cfr. Cass.
n. 17693/2022).
8.1. - Con riguardo al caso in esame, la riunione dei giudizi è stata disposta con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale in data 09.10.2024 e recepito con ordinanza del 13.01.2025, con la conseguenza che le attività difensive svolte dai procuratori delle parti sino a tale data (fasi di studio, introduttiva e di trattazione) devono essere liquidate separatamente per ciascuno dei procedimenti originari, mentre la sola fase decisionale - sviluppatasi per intero in data successiva alla riunione - può essere oggetto di liquidazione unitaria.
8.2. - Tenuto conto di quanto sopra, le spese processuali relative al procedimento n.
4051/2023 R.G. (opposizione proposta da ) - liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, e con riferimento al valore della domanda (scaglione sino ad € 26.000,00) - seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ai valori medi.
8.3. - Le spese processuali relative al procedimento n. 4122/2023 R.G. (opposizione proposta da dalla G.&G. - parimenti liquidate in dispositivo secondo i parametri CP_1
vigenti e con riferimento al valore della domanda - seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ai valori medi.
8.4. - La fase decisionale, essendosi svolta in modo unitario dopo l'intervenuta riunione, va liquidata con riferimento a un'unica attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, ed
è quindi oggetto di un'unica liquidazione, applicabile a entrambe le cause, ai valori medi di riferimento. Detta spesa va posta a carico di entrambe le parti opponenti, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4051/2023 r.g., cui è riunita la causa civile iscritta al n. 4122/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta entrambe le opposizioni proposte da e dalla . Parte_1 Pt_2
S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/2023, emesso in data 06.09.2023 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 3418/2023 r.g.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.376,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%,
CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
3) Condanna la G.&G. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in € 3.376,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%,
CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
4) Condanna entrambi gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali relative alla fase decisionale unitaria successiva alla riunione, che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4051/2023 (riun. n. r.g. 4122/2023)
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 11:15, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per e l'avv. DAVIDE ZITO il quale discute Parte_1 Pt_2 CP_1
come da atti e verbali di causa, nelle cui conclusioni insiste;
- per Controparte_2
l'avv. GABRIELLA FRANCESCA GRIMALDI la quale
[...]
preliminarmente reitera le proprie istanze istruttorie, in particolare insistendo nella richiesta di CTU, ove necessaria, e nell'istanza di verificazione da non intendersi rinunciata;
contesta il contenuto delle difese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
insiste in tutte le proprie domande, eccezioni e difese;
precisa le conclusioni come da comparse di risposta e memorie integrative in atti e verbali di causa, e discute riportandosi al contenuto degli stessi;
chiede la decisione delle cause riunite, con vittoria di spese e compensi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4051/2023 e 4122/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 4051/2023 e 4122/2023
PROMOSSE DA
(C.F. ), e G.&G. (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'Avv. Davide Zito, presso il cui studio sono P.VA_1
elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_2
(C.F. - P.VA , con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.VA_2 P.VA_3
Gabriella Francesca Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, e la Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1112/2023, emesso in data 06.09.2023 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 3418/2023 r.g., con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 13.380,54 in favore della Controparte_3
.
[...]
2. - Radicatosi il contraddittorio, la Banca opposta si è costituita resistendo alle avverse pretese, eccependo l'infondatezza delle opposizioni e chiedendone il rigetto.
3. - I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale in data 09.10.2024.
4. - In corso di causa, l'opponente , che aveva inizialmente Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione del contratto di mutuo, vi ha poi rinunciato;
conseguentemente, con ordinanza del 03.03.2025 è stata revocata la CTU grafologica in precedenza disposta.
5. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
6. - Le opposizioni sono infondate e vanno rigettate.
6.1. - Deve in primo luogo rilevarsi che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, pur formalmente convenuto, assume la posizione sostanziale di attore e, come tale, è gravato dell'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento altrui, mentre grava sull'opponente, nella qualità di debitore, l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
6.2. - Nella specie, la Banca opposta ha assolto agli oneri (assertivi e probatori) su di essa gravanti, producendo in giudizio il contratto di mutuo chirografario n. 18575, sottoscritto in data 27-28.12.2018, completo di piano di ammortamento (cfr. doc. 2,
Pag. 3 di 6 fasc. monitorio), e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5, fasc. monitorio), nonché allegando l'inadempimento del mutuatario. L'avvenuta erogazione della somma mutuata (€ 30.000,00) risulta, inoltre, comprovata dall'estratto conto del
31.12.2018 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio), dal quale si evince l'accredito dell'importo in favore della parte mutuataria.
6.3. - La parte opponente, a fronte di ciò, si è limitata a contestare genericamente la sussistenza del credito azionato, senza indicare o provare alcun pagamento effettuato, né ha fornito elementi documentali idonei a contestare analiticamente le voci che compongono il credito azionato, né, infine, ha documento l'esistenza di ulteriori pagamenti, diversi da quelli già contabilizzati dalla Banca opposta.
6.4. - Quanto alla dedotta invalidità del contratto per asserita falsità della sottoscrizione da parte di la questione è stata definitivamente superata dalla formale rinuncia al Pt_1
disconoscimento effettuata il 12.02.2025. Detta rinuncia è chiara e inequivoca e non lascia margini all'applicazione dei principi affermati da Cass. n. 5422/2009, come già esplicitato nell'ordinanza del 03.03.2025.
7. - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'opposizione proposta in entrambi i giudizi riuniti, essendo pienamente dimostrata la fondatezza della pretesa monitoria, mentre le difese degli opponenti si sono risolte in mere contestazioni generiche e non provate.
7.1. - In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del relativo processo, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva solo nel caso in cui non ne sia già munito, come previsto dall'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.
Sicché, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto non va ulteriormente dichiarato esecutivo, essendo lo stesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione giusta ordinanza ex art. 648 c.p.c. dell'11.09.2024.
Pag. 4 di 6 8. - Venendo alle spese processuali, va ricordato che, in ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere effettuata separatamente per ciascun procedimento, in relazione all'attività prestata in ciascuno di essi, mentre, per la fase successiva alla riunione, è legittima la liquidazione di un compenso unitario, sul quale può eventualmente applicarsi la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, in presenza dei presupposti ivi indicati (cfr. Cass.
n. 17693/2022).
8.1. - Con riguardo al caso in esame, la riunione dei giudizi è stata disposta con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale in data 09.10.2024 e recepito con ordinanza del 13.01.2025, con la conseguenza che le attività difensive svolte dai procuratori delle parti sino a tale data (fasi di studio, introduttiva e di trattazione) devono essere liquidate separatamente per ciascuno dei procedimenti originari, mentre la sola fase decisionale - sviluppatasi per intero in data successiva alla riunione - può essere oggetto di liquidazione unitaria.
8.2. - Tenuto conto di quanto sopra, le spese processuali relative al procedimento n.
4051/2023 R.G. (opposizione proposta da ) - liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, e con riferimento al valore della domanda (scaglione sino ad € 26.000,00) - seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ai valori medi.
8.3. - Le spese processuali relative al procedimento n. 4122/2023 R.G. (opposizione proposta da dalla G.&G. - parimenti liquidate in dispositivo secondo i parametri CP_1
vigenti e con riferimento al valore della domanda - seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ai valori medi.
8.4. - La fase decisionale, essendosi svolta in modo unitario dopo l'intervenuta riunione, va liquidata con riferimento a un'unica attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, ed
è quindi oggetto di un'unica liquidazione, applicabile a entrambe le cause, ai valori medi di riferimento. Detta spesa va posta a carico di entrambe le parti opponenti, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c.
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Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4051/2023 r.g., cui è riunita la causa civile iscritta al n. 4122/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta entrambe le opposizioni proposte da e dalla . Parte_1 Pt_2
S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/2023, emesso in data 06.09.2023 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 3418/2023 r.g.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.376,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%,
CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
3) Condanna la G.&G. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in € 3.376,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%,
CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
4) Condanna entrambi gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali relative alla fase decisionale unitaria successiva alla riunione, che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA al 4% ed VA al 22% se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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