Articolo 2200 del Codice civile
Articolo 2199Articolo 2201
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19 aprile 1942
Art. 2200.

(Societa').

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale.

L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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