Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1080.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080.2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: , P.I.: ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella ROTA dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Ancona, Piazza Cavour n. 23, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
ATTORE opponente
CONTRO
( ) assistito e rappresentato in giudizio, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Salvatore Cristiano ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale di Napoli isola G 7, presso lo Studio Legale
Cristiano
CONVENUTO opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 28.01.25 per l'attore opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
1) accertare e dichiarare che l'incarico di Presidente del Co.Re.Com. Marche per il periodo
5.10.2016-4.10.2021 è stato accettato dal a titolo gratuito e per l'effetto revocare e porre CP_1
pagina 1 di 7
1.2.2022 emesso dal Tribunale di Ancona;
2) subordinatamente, accertare e dichiarare che l'incarico di Presidente del Co.Re.Com. Marche in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, non poteva che essere conferito a titolo gratuito, sia perché il CoReCom è organo di consulenza e di governo, sia perché lo stesso presidente è organo di governo interno al comitato stesso, e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 1.2.2022 emesso dal Tribunale di
Ancona;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere che il abbia diritto a percepire l'indennità di Presidente del Co.Re.Com, CP_1 ricalcolare l'effettivo credito del tenendo conto della prescrizione verificatasi per le CP_1 mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2016 e delle ritenute erariali che la quale Parte_1 sostituto di imposta, deve trattenere e versare direttamente all'Erario, in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo CP_1 di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 1.2.2022 emesso dal Tribunale di
Ancona; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, comprensive di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP.” per il convenuto opposto: “A) Piaccia all'on.le Tribunale adito, ante omnia, concedere, visto l'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecutività del D.I. N° 148 del 01.02.2022 ;
B) Per l'effetto, rigettare l'opposizione avverso il prefato D.I. proposta dalla e condannare la Pt_1 convenuta al pagamento di spese e compensi professionali victus victori (che Parte_1
l'esponente preferisce declinare nella più dignitosa locuzione di onorario) del giudizio di opposizione come per legge oltre rimborso forfetario 15% ed I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente determinata;
C) Valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 96, III° co., c.p.c., in ragione dei comportamenti processuali ed extra processuali del debitore e per l'effetto condannare la al Parte_1 risarcimento del relativo danno facendo ricorso al suppletorio criterio equitativo”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 148/2022 del Parte_1
01.2.2022 (RG5666/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona in favore di per Controparte_1 un credito di € 90.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di indennità di funzione per aver ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (Corecom
Marche) dall'ottobre 2016 sino al settembre 2021. pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione sosteneva che il credito vantato non aveva ragion d'essere in quanto l'incarico ricoperto era stato svolto a titolo gratuito, come tale accettato dall'ingiungente, tanto più che tale funzione non avrebbe mai potuto essere compiuta a titolo oneroso posto il divieto di cui all'art. 5 comma 9 D.L. n.95/2021 conv. in L. 135/2012 – novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014 conv. in L.
114/2014-, che vieta alle amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza e/o dirigenziali o direttivi a lavoratori dipendenti collocati in quiescenza.
A tal fine deduceva l'opponente che con nota al prot. n. 5559 del 5.9.2016 ((Doc. 3 fasc. opponente) il
Vice presidente dell'Assemblea Legislativa delle aveva presentato la proposta di candidatura a Pt_1
Presidente/Vicepresidente/Componente del Co.Re.Com. del sig. , alla quale Pt_1 Controparte_1 era allegata la dichiarazione di accettazione del medesimo in cui, a pag. 1, era espressamente CP_1 scritto “la candidatura è accettata a titolo gratuito”.
Alla accettazione faceva seguito la nomina di quale Presidente del Co.Re.com. da parte del CP_1
, con assunzione dell'incarico a decorrere dal 5.10.2016. Controparte_2
Evidenziava dunque la che era del tutto consapevole della gratuità Parte_1 CP_1 dell'incarico come espressamente accettato, tant'è che nei cinque anni di espletamento dell'incarico di
Presidente del Co.Re.Com. (5.10.2016 - 4.10.2021) mai reclamò pagamenti dell'indennità alla amministrazione regionale, neanche dopo la cessazione dell'incarico, salvo poi richiederla per la prima volta con il procedimento monitorio oggi contestato.
Precisava altresì che il modulo di accettazione della proposta da parte di era stato trasmesso CP_1 ai vari organi regionali, per quanto di competenza, ed allegato a una nota espressamente richiamata in tutti i decreti di liquidazione e pagamento delle indennità e rimborsi ai vari componenti del Corecom, tra cui, a titolo di esempio, i decreti di liquidazione e rimborsi spesa allegati ai documenti nn. 17 e 28
(in cui è ribadita con riguardo a la gratuità dell'incarico), mai contestati. Controparte_1
A ulteriore conferma di tale assunto e della consapevolezza di tale circostanza da parte di CP_1
l'opponente produceva:
- la nota prot. n. 6187 del 28.9.2016 ( doc. 15) in cui si legge che l'incarico era svolto a titolo gratuito:
“l'incarico di Presidente del Corecom, in forza dell'art. 5, comma 9 D.L. 95/2012, deve essere svolto a titolo gratuito, come peraltro la Ella accettato all'atto di presentazione della candidatura”;
- la nota prot. n. 6234 del 29.9.2016, (doc. 16), nella quale è scritto che “il dott. dipendente CP_1 dell'ERAP Marche in quiescenza dal 1° ottobre 2016, ha accettato di svolgere l'incarico di Presidente del Co.Re.Com. a titolo gratuito”, ed allegava prova della consegna della nota al prot. 6187/2016 ed i relativi allegati recapitati in data
28.9.2016 mediante raccomandata a mano (Doc. 29 fasc. opponente). pagina 3 di 7 Precisava la che dopo aver ricevuto la comunicazione in argomento, completava Pt_1 CP_1
l'iter relativo alla sua nomina, compilando e consegnando alla il modulo allegato a Parte_1 detta comunicazione, prodotto sotto Doc. 30, e gli ulteriori modelli in essa richiesti con indicazione dei link ove scaricarli (Doc. 31 e 32).
Deduceva pertanto che la pretesa dell'opposto, oltrechè la sua posizione di inconsapevolezza della gratuità dell'incarico conferitogli, si poneva in netto contrasto con tutta la documentazione prodotta in giudizio.
In aggiunta, nonostante il dato formale della espressa accettazione dell'incarico a titolo gratuito da parte di in tutto conforme al divieto di assunzione di personale in quiescenza, argomentava CP_1
l'opponente circa l'impossibilità giuridica da parte dell'ente regionale di dare corso ad un'assunzione titolo oneroso.
In via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte del credito vantato, ex art. 2498 cc, e la sua sottoposizione alle trattenute erariali ex lege cui è sottoposto il sostituto di imposta Pt_1
[...]
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposto ed in primo luogo disconosceva formalmente ex art 214 cpc la scrittura apposta nel modulo di accettazione a sua firma (doc. 3 di parte opponente) laddove risulta esservi scritto a mano “la candidatura è accettata a titolo gratuito” in quanto scrittura apposta da terzi;
in secondo luogo, ed in estrema sintesi, contestava l'impossibilità giuridica addotta dalla Pt_1 di poterlo assumere a titolo oneroso adducendo che, nel caso concreto, non operava il divieto
[...] normativo di cui all'art. all'art. 5 comma 9 D.L. n.95/2021 conv. in L. 135/2012 – novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014-, in quanto il Corecom Marche non è un organo di governo e pertanto i suoi componenti eletti non sono né dirigenti né titolari di incarichi direttivi e perciò non sottostanno al divieto di assunzione a titolo oneroso.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio non vedeva attività istruttoria ed all'udienza del 28.01.25 veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'opponente risulta fondata e merita accoglimento.
Per il principio della ragione più liquida vale osservare che risulta provato in atti come l'incarico di
è stato pattuito in termini di gratuità. Controparte_1
pagina 4 di 7 Tutta la documentazione allegata dalla depone in tale direzione e non soltanto il Parte_1 documento di accettazione dell'incarico che fa seguito alla proposta di cui alla nota prot. n. 5559 del
5.9.2016 (Doc. 3 fasc. opponente), in cui, alla pag. 1, è espressamente scritto “la candidatura è accettata a titolo gratuito” con sottoscrizione di . Controparte_1
Per quanto attiene in particolare al documento in questione va osservato che improprio è il richiamo da parte dell'opposto al disconoscimento formale di scrittura privata ex art. 214 e ss. cpc ed alla disciplina che ne consegue per quanto attiene alla istanza di verificazione, trattandosi, diversamente, di tipico fenomeno di asserito completamento abusivo di foglio firmato in bianco la cui corretta regolamentazione deve essere inquadrata nel diverso istituto della querela di falso: “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019 (Rv. 654901 - 01).
Tanto assume ovverosia che il documento è stato riempito dopo la sua sottoscrizione in CP_1 assenza di uno specifico accordo sul contenuto di esso, il che depone per una asserita falsità materiale volta a trasformarlo in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, che avrebbe richiesto l'iter previsto per la querela di falso allo scopo di farne dichiarare la falsità.
Prosegue la pronuncia della Corte di legittimità: “Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002;
Cass. 12823/1997)”, in senso conforme anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023. pagina 5 di 7 La falsità materiale del documento di accettazione non è stata impugnata mediante querela di falso, ragion per cui pienamente valide devo considerarsi le diciture in esso incluse, nella totalità.
Tanto detto a proposito del documento in questione sarebbe di per sé sufficiente a convenire con l'assunto che l'incarico di era gratuito, ma, ad ulteriore conferma di tale aspetto soccorre tutta CP_1 la documentazione che ad essa ha fatto seguito, tra cui la nota prot. n. 6187 del 28.9.2016 ( doc. 15) in cui si legge che l'incarico era svolto a titolo gratuito: “l'incarico di Presidente del Corecom, in forza dell'art. 5, comma 9 D.L. 95/2012, deve essere svolto a titolo gratuito, come peraltro la Ella accettato all'atto di presentazione della candidatura” regolarmente recapitata a con raccomandata a CP_1 mano del 28.9.2016 (doc.ti 15 e 29 fasc. opponente), la nota prot. n. 6234 del 29.9.2016, (doc. 16), nella quale è scritto che “il dott. dipendente dell'ERAP Marche in quiescenza dal 1° ottobre CP_1
2016, ha accettato di svolgere l'incarico di Presidente del Co.Re.Com. a titolo gratuito”, i decreti di liquidazione delle indennità e rimborsi in cui è ribadita, esattamente con riguardo a , la Controparte_1 gratuità dell'incarico (doc.ti 17 e 28).
In conclusione, la documentazione, tutta, allegata dalla non inficiata da falsità Parte_1 materiale (ndr. accettazione né mai contestata durante l'esecuzione del contratto, depone in CP_1 modo univoco nel senso di ritenere che l'incarico di Presidente del Co.Re.Com. Marche fu conferito a titolo gratuito.
Ogni altra questione, domanda ed eccezione risulta assorbita.
La domanda dell'opponente merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta/opposta e vengono liquidate come da d.m. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 52.001
a € 260.000, valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) - in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2022 (RG. 5666/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 01.2.2022;
2) - dichiara tenuto e condanna ( ) al pagamento Controparte_1 C.F._1 in favore della (C.F.: P.I.: delle spese di Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 lite che si liquidano nella misura di € 8.433,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
Ancona, 16.6.25
Il giudice pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 7 di 7