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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14873/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084856725000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1041/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2, unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER e Regione Campania in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto annullamento di cartella di pagamento n.07120250084856725000
(doc.2), emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 04.08.2025
I motivi della impugnativa erano i seguenti: prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, mancata notifica atti prodromici all'atto impugnato .
La parte concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da attribuire ai difensori dichiaratisi antistatari.
In successiva memoria del 9.1.2026 parte ricorrente disconosceva la firma apposta in calce alla relata di notifica prodotta da Regione Campania chiedendone la produzione in originale e riservandosi azione di verificazione giudiziale della firma
Si costituiva AD che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23. 1.2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso ai sensi degli artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt
21, 22 dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 4.8.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 9.8.2025 , quindi depositato in data 9.8.2025 presso la
Segreteria della Corte in data con formalizzazione della costituzione del ricorrente .
Quanto ai motivi di impugnativa la Corte prende atto che parte ricorrente lamenta la mancata notifica al contribuente di atti prodromici a quello notificato e quindi la prescrizione della pretesa tributaria consistente in tassa auto , in particolare annualità 2020
Sul punto la Corte evidenzia che il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento .
La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento il termine sia decadenziale che prescrizionale non sono decorsi ai sensi della citata normativa
Invero la Regione costituita ha prodotto copia relate attestante la notifica di avviso n. 064060728478 per auto targata Targa_1
La notifica è stata effettuata tramite società privata di poste , la CRC, in data 12.6.2023 con ricezione da parte della stessa contribuente
Sul punto la Corte osserva che La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società
CA ., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la norma di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letta in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 1 dell'art. 57 succitato prevede che al D. Lgs. n. n. 261 del 1999,art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma
58 che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2,1ett. u-quater) determina, ai sensi del predetto D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi del medesimo D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 26,art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo;
con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
E' evidente che fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, doveva trovare conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Peraltro, appare necessario precisare che a seguito della citata abrogazione dell'articolo 4 del d. Lgs. n.
261/1999, con delibera n. 77/ 18/CONS del 20 febbraio 2018 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d. lgs. 3o aprile 1992, n. 285)”.
In data 19 luglio 2018 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 7 settembre 2018.
Da quest'ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell'AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale mediante invio della Ministero dello Sviluppo
Economico che entro quarantacinque giorni (decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero) rilascia o rifiuta la domanda.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a CA italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Procedendo all'esame del caso concreto, parte ricorrente non ha svolto alcun precipuo rilievo in merito alla ritualità delle notifiche effettuate dalla società privata menzionate .
Comunque si osserva che qualora tale vizio dovesse condurre alla nullità (e non all'inesistenza) della notifica,
l'eventuale impugnazione dell'atto eventualmente invalidamente notificato sanerebbe il relativo vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In questo caso, “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Parte ricorrente in memorie del 9.1.2026 deduce di disconoscere la firma , chiede che l'Ufficio convenuto depositi l'originale dell'atto , si riserva di agire per verificazione giudiziale della firma.
Ebbene a riguardo la Corte osserva che il rilievo de quo è inconferente in quanto se si disconosce una firma sulla relata di notifica (come quella sull'avviso di ricevimento), il rimedio corretto è la querela di falso, poiché la relata è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso. Non è quindi adeguato un semplice disconoscimento, ma è necessario avviare un procedimento speciale per accertarne la falsità, altrimenti la notifica si presume valida e produce i suoi effetti.
Alla luce delle considerazioni svolte la notifica dell'avviso di accertamento nel 2023 risulta rituale e quindi i termini prescrizionali sono stati ritualmente interrotti
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli uffici costituiti che liquida complessivamente in euro 633,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14873/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084856725000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1041/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2, unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER e Regione Campania in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto annullamento di cartella di pagamento n.07120250084856725000
(doc.2), emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 04.08.2025
I motivi della impugnativa erano i seguenti: prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, mancata notifica atti prodromici all'atto impugnato .
La parte concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da attribuire ai difensori dichiaratisi antistatari.
In successiva memoria del 9.1.2026 parte ricorrente disconosceva la firma apposta in calce alla relata di notifica prodotta da Regione Campania chiedendone la produzione in originale e riservandosi azione di verificazione giudiziale della firma
Si costituiva AD che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23. 1.2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso ai sensi degli artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt
21, 22 dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 4.8.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 9.8.2025 , quindi depositato in data 9.8.2025 presso la
Segreteria della Corte in data con formalizzazione della costituzione del ricorrente .
Quanto ai motivi di impugnativa la Corte prende atto che parte ricorrente lamenta la mancata notifica al contribuente di atti prodromici a quello notificato e quindi la prescrizione della pretesa tributaria consistente in tassa auto , in particolare annualità 2020
Sul punto la Corte evidenzia che il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento .
La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento il termine sia decadenziale che prescrizionale non sono decorsi ai sensi della citata normativa
Invero la Regione costituita ha prodotto copia relate attestante la notifica di avviso n. 064060728478 per auto targata Targa_1
La notifica è stata effettuata tramite società privata di poste , la CRC, in data 12.6.2023 con ricezione da parte della stessa contribuente
Sul punto la Corte osserva che La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società
CA ., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la norma di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letta in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 1 dell'art. 57 succitato prevede che al D. Lgs. n. n. 261 del 1999,art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma
58 che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2,1ett. u-quater) determina, ai sensi del predetto D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi del medesimo D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 26,art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo;
con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
E' evidente che fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, doveva trovare conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Peraltro, appare necessario precisare che a seguito della citata abrogazione dell'articolo 4 del d. Lgs. n.
261/1999, con delibera n. 77/ 18/CONS del 20 febbraio 2018 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d. lgs. 3o aprile 1992, n. 285)”.
In data 19 luglio 2018 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 7 settembre 2018.
Da quest'ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell'AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale mediante invio della Ministero dello Sviluppo
Economico che entro quarantacinque giorni (decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero) rilascia o rifiuta la domanda.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a CA italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Procedendo all'esame del caso concreto, parte ricorrente non ha svolto alcun precipuo rilievo in merito alla ritualità delle notifiche effettuate dalla società privata menzionate .
Comunque si osserva che qualora tale vizio dovesse condurre alla nullità (e non all'inesistenza) della notifica,
l'eventuale impugnazione dell'atto eventualmente invalidamente notificato sanerebbe il relativo vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In questo caso, “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Parte ricorrente in memorie del 9.1.2026 deduce di disconoscere la firma , chiede che l'Ufficio convenuto depositi l'originale dell'atto , si riserva di agire per verificazione giudiziale della firma.
Ebbene a riguardo la Corte osserva che il rilievo de quo è inconferente in quanto se si disconosce una firma sulla relata di notifica (come quella sull'avviso di ricevimento), il rimedio corretto è la querela di falso, poiché la relata è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso. Non è quindi adeguato un semplice disconoscimento, ma è necessario avviare un procedimento speciale per accertarne la falsità, altrimenti la notifica si presume valida e produce i suoi effetti.
Alla luce delle considerazioni svolte la notifica dell'avviso di accertamento nel 2023 risulta rituale e quindi i termini prescrizionali sono stati ritualmente interrotti
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli uffici costituiti che liquida complessivamente in euro 633,00 oltre accessori di legge se dovuti.