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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.P. designato, dott.ssa Veronica D'Agostino, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 36164/2023 promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Fioravanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta n.121, giusta procura in atti;
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace
OGGETTO: il nucleo familiare ex D.L. 69/88 conv. in L. 153/88 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 la ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento ANF per il periodo 01/04/2019–
30/06/2019; - per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di € 412,62, o altra somma di CP_1
legge, in favore della ricorrente oltre interessi e rivalutazione”.
La ricorrente ha premesso di aver presentato, in data 22.02.2022, domanda di assegno per il nucleo familiare per lavoratori domestici - .7009.22/02/2022.0094519 – per i periodi: CP_1
- 01.07.2018 al 30.09.2018 (3° Trimestre 2018);
- 01.10.2018 al 31.12.2018 (4° Trimestre 2018);
- 01.01.2019 al 31.03.2019 (1° Trimestre 2019);
- 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019). Rappresentava altresì, il possesso di tutti i requisiti, ed in particolare: il nucleo familiare composto dall'istante, dal coniuge e dal figlio minore, il reddito assoggettabile ad IRPEF per l'annualità ANF
2018/2019 pari ad € 9.000,00, di essere una lavoratrice domestica e di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa in Italia nel periodo oggetto della domanda, allegando a tal fine l'estratto contributivo.
Ciononostante, l' , verificati i redditi, il numero dei componenti, la sussistenza del rapporto di CP_1 lavoro, nonché accertato l'importo giornaliero di € 5,29, come da prospetto di liquidazione, riconosceva in data 26.06.2023 le prestazioni richieste relativamente al 3° e 4° trimestre 2018 e il 1° trimestre 2019, per complessivi € 1.237,86 mentre, veniva rigettata per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° trimestre 2019) per “assenza dei contributi” nonostante gli stessi fossero stati regolarmente versati dal datore di lavoro e risultanti dall'estratto conto contributivo.
La ricorrente, pertanto, presentava nella medesima data (26.06.2023) nuova istanza
( .7009.26/06/2023.0318267) specifica per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre CP_1
2019) al fine di sollecitare una revisione della domanda solo parzialmente accolta ma, in data 29.08.2023
CP_ l' la rigettava per il “superamento dei termini di decadenza previsti dalla legge”.
Tanto premesso la ricorrente eccepiva che nessuna decadenza era incorsa atteso che la prima domanda era stata presentata in data 22.02.2022, e il termine dei 300 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo spirava il 19.12.2022; pertanto la domanda giudiziale poteva essere proposta sino al
19.12.2023 e neppure la prescrizione era maturata.
CP_ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, nei confronti dell' comprovata dalla parte ricorrente nel termine appositamente concessole, la stessa non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, il
Giudice, all'odierna udienza del 13.01.2025, udita la discussione, decideva la causa come da separato provvedimento.
***
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Giova premettere, in ordine al fondamento della pretesa azionata, che l'assegno per il nucleo familiare ha, quale essenziale presupposto, lo stato di bisogno attuale derivante dalla presenza di familiari a carico.
La sua erogazione è condizionata al reddito del nucleo familiare ed al carico di famiglia, secondo le coordinate di cui alle disposizioni dell'art. 2 del D.L. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L.
153/1988, ed alla tabella allegata al decreto. L'Ente Previdenziale, pertanto, emana annualmente delle proprie circolari ove ricapitola i livelli reddituali. Nel dettaglio nella domanda (22.02.2022) relativa al periodo compreso tra l'1.07.2018 al 31.12.2018 (3°
CP_ e 4° trimestre 2018) e dal 1.01.2019 al 31.03.2019 (1° trimestre 2019) l' verificati i redditi, il numero dei componenti, la sussistenza del rapporto di lavoro, nonché accertato l'importo giornaliero di € 5,29 ha accolto la richiesta della ricorrente per beneficare dell'assegno per il nucleo familiare.
CP_ L' tuttavia, sempre in data 26.06.2023 rigettava la domanda proposta per il periodo dal 01.04.2019
al 30.06.2019 (2° trimestre 2019) con la motivazione “assenza del versamento dei contributi lavoratori domestici”; ancorché gli stessi fossero stati regolarmente versati dal datore e risultanti dall'estratto conto contributivo in atti e comunque si pronunciava a distanza di 16 mesi dalla domanda inoltrata dalla ricorrente.
Nella medesima data 26.06.2023 la ricorrente presentava istanza specifica per il periodo dal 01.04.2019
al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019) al fine di sollecitare una revisione della domanda solo parzialmente
CP_ accolta;
l' la respingeva per intervenuta decadenza.
Riguardo alla decadenza indicata nella motivazione del rigetto, si osserva quanto segue.
L'art. 47, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n.639 (come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, CP_1
ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che “Posto che l'assegno per il nucleo
familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge
14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del
medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.” (Cass. civ., Sez. L, 18.8.03 n. 12073). Ebbene, nel caso di specie, il termine di decadenza non risulta trascorso.
Il ricorso, pertanto, è stato tempestivamente depositato in data 14.11.2023 entro il termine annuale di cui all'art. 47, co. 3 cit..
Ritenuto che allo stato nulla osta all'accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della
CP_ ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione.
Spese di lite secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare ex art.2 D.L. n. 69/1988 per il periodo 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019), oltre interessi come
CP_ per legge, e per l'effetto condanna l' ad erogare la relativa prestazione nella misura di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 641,00 per compensi, oltre
15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta.
Roma, 13.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.P. designato, dott.ssa Veronica D'Agostino, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 36164/2023 promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Fioravanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta n.121, giusta procura in atti;
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace
OGGETTO: il nucleo familiare ex D.L. 69/88 conv. in L. 153/88 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 la ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento ANF per il periodo 01/04/2019–
30/06/2019; - per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di € 412,62, o altra somma di CP_1
legge, in favore della ricorrente oltre interessi e rivalutazione”.
La ricorrente ha premesso di aver presentato, in data 22.02.2022, domanda di assegno per il nucleo familiare per lavoratori domestici - .7009.22/02/2022.0094519 – per i periodi: CP_1
- 01.07.2018 al 30.09.2018 (3° Trimestre 2018);
- 01.10.2018 al 31.12.2018 (4° Trimestre 2018);
- 01.01.2019 al 31.03.2019 (1° Trimestre 2019);
- 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019). Rappresentava altresì, il possesso di tutti i requisiti, ed in particolare: il nucleo familiare composto dall'istante, dal coniuge e dal figlio minore, il reddito assoggettabile ad IRPEF per l'annualità ANF
2018/2019 pari ad € 9.000,00, di essere una lavoratrice domestica e di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa in Italia nel periodo oggetto della domanda, allegando a tal fine l'estratto contributivo.
Ciononostante, l' , verificati i redditi, il numero dei componenti, la sussistenza del rapporto di CP_1 lavoro, nonché accertato l'importo giornaliero di € 5,29, come da prospetto di liquidazione, riconosceva in data 26.06.2023 le prestazioni richieste relativamente al 3° e 4° trimestre 2018 e il 1° trimestre 2019, per complessivi € 1.237,86 mentre, veniva rigettata per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° trimestre 2019) per “assenza dei contributi” nonostante gli stessi fossero stati regolarmente versati dal datore di lavoro e risultanti dall'estratto conto contributivo.
La ricorrente, pertanto, presentava nella medesima data (26.06.2023) nuova istanza
( .7009.26/06/2023.0318267) specifica per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre CP_1
2019) al fine di sollecitare una revisione della domanda solo parzialmente accolta ma, in data 29.08.2023
CP_ l' la rigettava per il “superamento dei termini di decadenza previsti dalla legge”.
Tanto premesso la ricorrente eccepiva che nessuna decadenza era incorsa atteso che la prima domanda era stata presentata in data 22.02.2022, e il termine dei 300 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo spirava il 19.12.2022; pertanto la domanda giudiziale poteva essere proposta sino al
19.12.2023 e neppure la prescrizione era maturata.
CP_ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, nei confronti dell' comprovata dalla parte ricorrente nel termine appositamente concessole, la stessa non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, il
Giudice, all'odierna udienza del 13.01.2025, udita la discussione, decideva la causa come da separato provvedimento.
***
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Giova premettere, in ordine al fondamento della pretesa azionata, che l'assegno per il nucleo familiare ha, quale essenziale presupposto, lo stato di bisogno attuale derivante dalla presenza di familiari a carico.
La sua erogazione è condizionata al reddito del nucleo familiare ed al carico di famiglia, secondo le coordinate di cui alle disposizioni dell'art. 2 del D.L. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L.
153/1988, ed alla tabella allegata al decreto. L'Ente Previdenziale, pertanto, emana annualmente delle proprie circolari ove ricapitola i livelli reddituali. Nel dettaglio nella domanda (22.02.2022) relativa al periodo compreso tra l'1.07.2018 al 31.12.2018 (3°
CP_ e 4° trimestre 2018) e dal 1.01.2019 al 31.03.2019 (1° trimestre 2019) l' verificati i redditi, il numero dei componenti, la sussistenza del rapporto di lavoro, nonché accertato l'importo giornaliero di € 5,29 ha accolto la richiesta della ricorrente per beneficare dell'assegno per il nucleo familiare.
CP_ L' tuttavia, sempre in data 26.06.2023 rigettava la domanda proposta per il periodo dal 01.04.2019
al 30.06.2019 (2° trimestre 2019) con la motivazione “assenza del versamento dei contributi lavoratori domestici”; ancorché gli stessi fossero stati regolarmente versati dal datore e risultanti dall'estratto conto contributivo in atti e comunque si pronunciava a distanza di 16 mesi dalla domanda inoltrata dalla ricorrente.
Nella medesima data 26.06.2023 la ricorrente presentava istanza specifica per il periodo dal 01.04.2019
al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019) al fine di sollecitare una revisione della domanda solo parzialmente
CP_ accolta;
l' la respingeva per intervenuta decadenza.
Riguardo alla decadenza indicata nella motivazione del rigetto, si osserva quanto segue.
L'art. 47, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n.639 (come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, CP_1
ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che “Posto che l'assegno per il nucleo
familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge
14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del
medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.” (Cass. civ., Sez. L, 18.8.03 n. 12073). Ebbene, nel caso di specie, il termine di decadenza non risulta trascorso.
Il ricorso, pertanto, è stato tempestivamente depositato in data 14.11.2023 entro il termine annuale di cui all'art. 47, co. 3 cit..
Ritenuto che allo stato nulla osta all'accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della
CP_ ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione.
Spese di lite secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare ex art.2 D.L. n. 69/1988 per il periodo 01.04.2019 al 30.06.2019 (2° Trimestre 2019), oltre interessi come
CP_ per legge, e per l'effetto condanna l' ad erogare la relativa prestazione nella misura di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 641,00 per compensi, oltre
15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta.
Roma, 13.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino