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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n.
1558/24, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
C. F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1996, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale avente partita Iva
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Murolo, giusta procura in atti e P.IVA_1 come in atti dom.to
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionario delegato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024e con la quale veniva contestata alla società opponente violazioni concernenti la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato n. 2 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione all' INPS di instaurazione del rapporto del lavoro da parte del datore di lavoro privato.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con (nt. 08/01/66) e (nt. Persona_1 Parte_2 14/02/96), le quali, al contrario, avrebbero prestato, per un solo giorno, attività lavorativa occasionale senza vincolo di subordinazione.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa di natura documentale, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza, celebrata mediante trattazione scritta.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice Ordinario a decidere della spiegata opposizione, all'uopo richiamando la recentissima pronunzia a SS UU resa dalla
Corte di Cassazione n. 2145/2021.
Nel merito, l'unico motivo cui il ricorrente affida la presente opposizione concerne essenzialmente la mancanza di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta omonima e le sig.re e . Più Persona_1 Parte_2 specificamente parte ricorrente ha dedotto che solo La sig.ra aveva prestato Persona_1 attività occasionale di pulizia del piccolo locale commerciale mentre la figlia, Parte_2 aveva solo accompagnato la madre, trattenendosi sui luoghi.
Ebbene, in linea generale giova chiarire che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione “Alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 1921/2019).
Nel caso di specie, l'opponente non ha mosso contestazioni quanto alla ritualità del procedimento accertativo né di quello irrogativo della sanzione;
ha invece contestato nel merito il ricorrere stesso dell'illecito, negando la sussistenza dei due rapporti di lavoro subordinato;
è onere dell'Ente opposto offrire quindi congrua prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto essenziali, affinchè si possa ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'arco temporale indicato. Il procedimento ispettivo che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite è stato avviato a seguito di ispezione condotta presso il locale commerciale sito in cava de'
Tirreni ed assunzione di dichiarazione da parte dei due soggetti.
Tuttavia, dalla lettura dei richiamati atti, oltre alla presenza in loco delle due donne e lo svolgimento di attività di pulizia, non si evince alcun elemento che possa qualificare la prestazione nel senso della subordinazione e non piuttosto della prestazione d'opera occasionale. Alcun riferimento all'orario di lavoro né alla presenza di un soggetto che impartisse direttive. La subordinazione dunque non può ritenersi provata, per come peraltro già anche accertato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore nel distinto giudizio concluso con sentenza n. 280/21, prodotta nel presente giudizio.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 12.06.2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n.
1558/24, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
C. F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1996, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale avente partita Iva
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Murolo, giusta procura in atti e P.IVA_1 come in atti dom.to
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionario delegato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024e con la quale veniva contestata alla società opponente violazioni concernenti la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato n. 2 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione all' INPS di instaurazione del rapporto del lavoro da parte del datore di lavoro privato.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con (nt. 08/01/66) e (nt. Persona_1 Parte_2 14/02/96), le quali, al contrario, avrebbero prestato, per un solo giorno, attività lavorativa occasionale senza vincolo di subordinazione.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa di natura documentale, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza, celebrata mediante trattazione scritta.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice Ordinario a decidere della spiegata opposizione, all'uopo richiamando la recentissima pronunzia a SS UU resa dalla
Corte di Cassazione n. 2145/2021.
Nel merito, l'unico motivo cui il ricorrente affida la presente opposizione concerne essenzialmente la mancanza di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta omonima e le sig.re e . Più Persona_1 Parte_2 specificamente parte ricorrente ha dedotto che solo La sig.ra aveva prestato Persona_1 attività occasionale di pulizia del piccolo locale commerciale mentre la figlia, Parte_2 aveva solo accompagnato la madre, trattenendosi sui luoghi.
Ebbene, in linea generale giova chiarire che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione “Alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 1921/2019).
Nel caso di specie, l'opponente non ha mosso contestazioni quanto alla ritualità del procedimento accertativo né di quello irrogativo della sanzione;
ha invece contestato nel merito il ricorrere stesso dell'illecito, negando la sussistenza dei due rapporti di lavoro subordinato;
è onere dell'Ente opposto offrire quindi congrua prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto essenziali, affinchè si possa ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'arco temporale indicato. Il procedimento ispettivo che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite è stato avviato a seguito di ispezione condotta presso il locale commerciale sito in cava de'
Tirreni ed assunzione di dichiarazione da parte dei due soggetti.
Tuttavia, dalla lettura dei richiamati atti, oltre alla presenza in loco delle due donne e lo svolgimento di attività di pulizia, non si evince alcun elemento che possa qualificare la prestazione nel senso della subordinazione e non piuttosto della prestazione d'opera occasionale. Alcun riferimento all'orario di lavoro né alla presenza di un soggetto che impartisse direttive. La subordinazione dunque non può ritenersi provata, per come peraltro già anche accertato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore nel distinto giudizio concluso con sentenza n. 280/21, prodotta nel presente giudizio.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4906/3098 del 04/03/2024;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo