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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1778/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11 novembre 2024, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1778/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso da se stesso
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
APPELLATO
, in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fusco.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di fermo amministrativo. Cartelle pagamento. Atti presupposti. Omesso versamento contributi Sanzioni. CP_1
1 Istanza di rottamazione quater. Sospensione giudizio. Esclusione. Estinzione del giudizio. Verifica mancato regolare pagamento prima rata. Inefficacia procedura di rottamazione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, aveva proposto Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di SMC l Lavoro, avverso l'avviso di fermo amministrativo n. 02880202200004983000 del 16-09-2022 notificato a mezzo pec il 27-09-2022 ed emesso dall' con la quale si Controparte_2 comunicava l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo CITROEN C3 PICASSO tg. EP093PE, per il mancato pagamento di tasse ed imposte e – con specifico riguardo alla competenza del Giudice del Lavoro - per l'omesso versamento di contributi alla per gli anni 2014 e 2017, per l'importo complessivo di € 909,49. CP_1
Lamentava l'opponente l'inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo, non essendo pervenuto l'atto notificato dalla pec istituzionale dell' ; che la stessa cartella di pagamento – sulla cui base Controparte_2 era rmo amministrativo (cartella di pagamento n. 028201900026267540000, portatrice di crediti di diversa natura tra cui quelli in esame) - non gli era stata notificata;
di non aver ricevuto la notifica / comunicazione di alcun atto prodromico l'avviso di iscrizione di fermo amministrativo. Deduceva altresì il ricorrente l'illegittimità del fermo amministrativo per violazione del principio di proporzione tra la somma dovuta e il valore del bene oggetto di fermo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo ex art.3 L.n.335/1995 e la conseguente prescrizione delle somme a titolo di sanzioni ed interessi. Lamentava inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.25 D. Lgs n.46/1999, l'inefficacia della cartella di pagamento per mancata esecuzione del pignoramento nel termine di un anno dalla notifica e infine, contestava l'ammontare della somma richiesta.
Si costituiva, in primo grado la che, tra l'altro, Controparte_3 nel merito, eccepiva l'infondat ricorrente non aveva versato i contributi per l'anno 2014, chiedendo, in caso di annullamento della comunicazione di fermo amministrativo, la condanna in via riconvenzionale del Ruotolo al pagamento dei contributi per gli anni 2014 e 2017. Si costituiva l' Controparte_2
che instava per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con memoria depositata in data 16.06.2023 il depositava istanza di adesione alla Pt_1 rottamazione, piano di rateizzazione e quietanza di pagamento.
Con la sentenza n.1265/2023 pubblicata in data 19.06.2023, il GL adito rigettava il ricorso del e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava Pt_1
l'avvocato al pagamento in favore della Parte_1 [...] di complessivi €.909,49, oltre u Parte_2 va, altresì il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
2 Avverso la predetta sentenza interpone appello il che lamenta la mancata Pt_1 sospensione del giudizio di primo grado in dell'instaurazione del procedimento di rottamazione quater ex art.1 commi da 231 a 252 L. 197/2022, nonchè l'erroneità della pronuncia in ordine alle spese.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che ha Controparte_2 resistito all'avverso dedotto, evidenziandone l'inammissibilità, improcedibilità, evidenziando altresì il passaggio in giudicato interno di tutti i capi della pronuncia non fatti oggetto di specifica impugnazione;
vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. E' appena il caso di premettere che le domande ed eccezioni rigettate dal primo giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato del loro rigetto.
1.1. Va ancora preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui si lamenta l'insufficiente motivazione, atteso che l'atto introduttivo è, sul punto, assolutamente, carente di specifica ed adeguata critica della sentenza gravata, essendosi la Difesa della parte appellante limitata al mero richiamo di stile e per relationem delle ragioni addotte nel giudizio di primo grado, senza contrapporre alle motivazioni del primo Giudice, assolutamente alcun tipo di argomento utile ad inficiarne il fondamento logico- giuridico.
2. Ciò premesso, con il primo articolato motivo di appello la Difesa di parte Appellante censura la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione alla violazione di legge, sostenendo reiteratamente l'argomentazione relativa ad un'erronea applicazione della normativa art.1 commi da 231 a 252 L. 197/2022, cd. rottamazione quater, che avrebbe imposto al Tribunale, ad avviso dell'appellante, la sospensione del giudizio.
2.1 Il motivo è destituito di fondamento.
2.1.1 In via preliminare, occorre rilevare che il , aveva depositato in primo Pt_1 grado in data 16 giugno 2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 5 aprile 2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all CP_4
ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater),
[...] tra cui la cartella di pagamento n. 028201900026267540000, portatrice di crediti di diversa natura, compresi quelli in esame, nonché il prospetto del piano di
3 ammortamento (identificativo istanza 266712 del 5/4/2023) di 72 rate, per un importo complessivo rateizzato di 35.534,73, con fissazione della prima rata da pagare entro il 18 aprile 2023 pari ad euro 588,03; ed il documento (n.bolletta 80028102394040543 Unicredit) di pagamento, beneficiario , eseguito il 17 Controparte_2 aprile 2023, per l'importo di 77,89 euro.
2.1.1 Sul punto è sufficiente richiamare i principi espressi da recentissima giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. trib., 11/09/2024, n.24428 – che interrogandosi su due profili:
a) quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute;
b) come refluisca l'eventuale inadempimento nel versamento delle somme dovute;
ha chiarito in primo luogo che la procedura di rottamazione non comporta la sospensione del giudizio, a pena di introdurre una sorta di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente (“il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione"), bensì ricorrendone i presupposti, l'estinzione del giudizio disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022; in secondo luogo, come specificato dal secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".
2.2 Orbene, per quanto riguarda il primo elemento, ossia "il perfezionamento della definizione", questo si identifica nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta.
2.3 Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1.
2.3.1 Il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai commi 241 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del 2023) ("Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare
4 complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione".) e 244 ("In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione....").
2.4 La Suprema Corte, per quel che qui rileva, ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazione-ter, che, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. n. 20626 del 24/07/2024).
2.5 Orbene nel caso di specie, richiamata la documentazione prodotta in primo grado di cui al superiore §.
2.1.1 laddove emerge che l'istante aveva effettuato un importo nettamente insufficiente a coprire la prima rata - 77,89 euro in luogo di 588,03 euro – appare evidente che la procedura di rottamazione era palesemente inefficace e non poteva produrre l'effetto estintivo previsto dalla normativa.
2.5.1 È appena il caso di evidenziare che neppure in questa sede l'appellante ha dedotto, prima che provato la regolarità dei pagamenti secondo il piano di ammortamento prodotto dallo stesso appellante in primo grado.
3. Dal rigetto del superiore motivo di gravame e tenuto conto del principio della soccombenza di cui ha correttamente fatto applicazione il primo giudice, consegue il rigetto del motivo di gravame che attiene alla censura in ordine alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
5. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
5 5.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno e non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua come liquidate in dispositivo a favore dell'TA ; nulla per le spese Controparte_2 con riguardo alla non costituita in giudizio . CP_1
7. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata
[...]
le spese di lite del grado, liquidate nella misura Controparte_2
di euro 673,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Nulla per le spese nei confronti della Controparte_1
non costituita
[...]
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11 novembre 2024, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1778/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso da se stesso
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
APPELLATO
, in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fusco.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di fermo amministrativo. Cartelle pagamento. Atti presupposti. Omesso versamento contributi Sanzioni. CP_1
1 Istanza di rottamazione quater. Sospensione giudizio. Esclusione. Estinzione del giudizio. Verifica mancato regolare pagamento prima rata. Inefficacia procedura di rottamazione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, aveva proposto Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di SMC l Lavoro, avverso l'avviso di fermo amministrativo n. 02880202200004983000 del 16-09-2022 notificato a mezzo pec il 27-09-2022 ed emesso dall' con la quale si Controparte_2 comunicava l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo CITROEN C3 PICASSO tg. EP093PE, per il mancato pagamento di tasse ed imposte e – con specifico riguardo alla competenza del Giudice del Lavoro - per l'omesso versamento di contributi alla per gli anni 2014 e 2017, per l'importo complessivo di € 909,49. CP_1
Lamentava l'opponente l'inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo, non essendo pervenuto l'atto notificato dalla pec istituzionale dell' ; che la stessa cartella di pagamento – sulla cui base Controparte_2 era rmo amministrativo (cartella di pagamento n. 028201900026267540000, portatrice di crediti di diversa natura tra cui quelli in esame) - non gli era stata notificata;
di non aver ricevuto la notifica / comunicazione di alcun atto prodromico l'avviso di iscrizione di fermo amministrativo. Deduceva altresì il ricorrente l'illegittimità del fermo amministrativo per violazione del principio di proporzione tra la somma dovuta e il valore del bene oggetto di fermo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo ex art.3 L.n.335/1995 e la conseguente prescrizione delle somme a titolo di sanzioni ed interessi. Lamentava inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.25 D. Lgs n.46/1999, l'inefficacia della cartella di pagamento per mancata esecuzione del pignoramento nel termine di un anno dalla notifica e infine, contestava l'ammontare della somma richiesta.
Si costituiva, in primo grado la che, tra l'altro, Controparte_3 nel merito, eccepiva l'infondat ricorrente non aveva versato i contributi per l'anno 2014, chiedendo, in caso di annullamento della comunicazione di fermo amministrativo, la condanna in via riconvenzionale del Ruotolo al pagamento dei contributi per gli anni 2014 e 2017. Si costituiva l' Controparte_2
che instava per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con memoria depositata in data 16.06.2023 il depositava istanza di adesione alla Pt_1 rottamazione, piano di rateizzazione e quietanza di pagamento.
Con la sentenza n.1265/2023 pubblicata in data 19.06.2023, il GL adito rigettava il ricorso del e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava Pt_1
l'avvocato al pagamento in favore della Parte_1 [...] di complessivi €.909,49, oltre u Parte_2 va, altresì il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
2 Avverso la predetta sentenza interpone appello il che lamenta la mancata Pt_1 sospensione del giudizio di primo grado in dell'instaurazione del procedimento di rottamazione quater ex art.1 commi da 231 a 252 L. 197/2022, nonchè l'erroneità della pronuncia in ordine alle spese.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che ha Controparte_2 resistito all'avverso dedotto, evidenziandone l'inammissibilità, improcedibilità, evidenziando altresì il passaggio in giudicato interno di tutti i capi della pronuncia non fatti oggetto di specifica impugnazione;
vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. E' appena il caso di premettere che le domande ed eccezioni rigettate dal primo giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato del loro rigetto.
1.1. Va ancora preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui si lamenta l'insufficiente motivazione, atteso che l'atto introduttivo è, sul punto, assolutamente, carente di specifica ed adeguata critica della sentenza gravata, essendosi la Difesa della parte appellante limitata al mero richiamo di stile e per relationem delle ragioni addotte nel giudizio di primo grado, senza contrapporre alle motivazioni del primo Giudice, assolutamente alcun tipo di argomento utile ad inficiarne il fondamento logico- giuridico.
2. Ciò premesso, con il primo articolato motivo di appello la Difesa di parte Appellante censura la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione alla violazione di legge, sostenendo reiteratamente l'argomentazione relativa ad un'erronea applicazione della normativa art.1 commi da 231 a 252 L. 197/2022, cd. rottamazione quater, che avrebbe imposto al Tribunale, ad avviso dell'appellante, la sospensione del giudizio.
2.1 Il motivo è destituito di fondamento.
2.1.1 In via preliminare, occorre rilevare che il , aveva depositato in primo Pt_1 grado in data 16 giugno 2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 5 aprile 2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all CP_4
ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater),
[...] tra cui la cartella di pagamento n. 028201900026267540000, portatrice di crediti di diversa natura, compresi quelli in esame, nonché il prospetto del piano di
3 ammortamento (identificativo istanza 266712 del 5/4/2023) di 72 rate, per un importo complessivo rateizzato di 35.534,73, con fissazione della prima rata da pagare entro il 18 aprile 2023 pari ad euro 588,03; ed il documento (n.bolletta 80028102394040543 Unicredit) di pagamento, beneficiario , eseguito il 17 Controparte_2 aprile 2023, per l'importo di 77,89 euro.
2.1.1 Sul punto è sufficiente richiamare i principi espressi da recentissima giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. trib., 11/09/2024, n.24428 – che interrogandosi su due profili:
a) quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute;
b) come refluisca l'eventuale inadempimento nel versamento delle somme dovute;
ha chiarito in primo luogo che la procedura di rottamazione non comporta la sospensione del giudizio, a pena di introdurre una sorta di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente (“il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione"), bensì ricorrendone i presupposti, l'estinzione del giudizio disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022; in secondo luogo, come specificato dal secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".
2.2 Orbene, per quanto riguarda il primo elemento, ossia "il perfezionamento della definizione", questo si identifica nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta.
2.3 Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1.
2.3.1 Il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai commi 241 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del 2023) ("Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare
4 complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione".) e 244 ("In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione....").
2.4 La Suprema Corte, per quel che qui rileva, ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazione-ter, che, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. n. 20626 del 24/07/2024).
2.5 Orbene nel caso di specie, richiamata la documentazione prodotta in primo grado di cui al superiore §.
2.1.1 laddove emerge che l'istante aveva effettuato un importo nettamente insufficiente a coprire la prima rata - 77,89 euro in luogo di 588,03 euro – appare evidente che la procedura di rottamazione era palesemente inefficace e non poteva produrre l'effetto estintivo previsto dalla normativa.
2.5.1 È appena il caso di evidenziare che neppure in questa sede l'appellante ha dedotto, prima che provato la regolarità dei pagamenti secondo il piano di ammortamento prodotto dallo stesso appellante in primo grado.
3. Dal rigetto del superiore motivo di gravame e tenuto conto del principio della soccombenza di cui ha correttamente fatto applicazione il primo giudice, consegue il rigetto del motivo di gravame che attiene alla censura in ordine alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
5. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
5 5.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno e non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua come liquidate in dispositivo a favore dell'TA ; nulla per le spese Controparte_2 con riguardo alla non costituita in giudizio . CP_1
7. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata
[...]
le spese di lite del grado, liquidate nella misura Controparte_2
di euro 673,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Nulla per le spese nei confronti della Controparte_1
non costituita
[...]
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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