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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 5666 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F: ) con domicilio eletto in Napoli alla via M. Kerbaker n. 81 Parte_1 CodiceFiscale_1
presso gli avv.ti Laura Cavotti (C.F: e Maurizio Di Somma (C.F: CodiceFiscale_2 C.F._3
) da cui è rappresentato e difeso su procura depositata in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
[...]
APPELLANTE
E
(P. Iva ) con sede in GL NE (TV) alla via Marocchesa n. 14, in ON P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Kerbaker n. 55 presso l'avv. Stefano Testa (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale CodiceFiscale_4
alle liti per notar del 18.12.2014 in atti. Persona_1
APPELLATA
NONCHE'
(C.F: ) domiciliato in OL (NA) alla via Salicelle Is. I, Sc. B n. Controparte_2 CodiceFiscale_5
2.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 PER L'APPELLANTE: “Gli istanti Avv.ti Laura Cavotti e Maurizio Di Somma, procuratori costituiti del Sig.
nel procedimento indicato in epigrafe, si riportano a tutte le domande, eccezioni ed istanze Parte_1
anche istruttorie formulate nel proprio atto introduttivo e ne chiedono l'integrale accoglimento con vittoria di
spese di lite tutte. Si riporta, altresì, a tutta la documentazione ed agli atti depositati in primo grado e nel
presente procedimento. Impugna e contesta tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla parte convenuta in
quanto assolutamente infondato in fatto e diritto. Conclude come da conclusioni formulate nell'atto introduttivo,
nei verbali di causa e nei propri scritti difensivi tutti, e precisamente: 1) dichiarare ammissibile, anche ai sensi
dell'art. 348 bis e ss. c.p.c., il presente gravame;
2) accertare e dichiarare che le lesioni subite dal Sig.
erano diretta conseguenza del sinistro accaduto in Napoli in data 17.12.2014; 3) accertare e Parte_1
dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente Sig. dell'autoveicolo FA Controparte_3
OM recante TG. BR411WK, di proprietà del Sig. 4) condannare ed Controparte_2 ON
il Sig. in solido o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore del Sig. Controparte_2 Parte_1
per le lesioni patite per un ammontare di € 240.000,000 (euro duecentoquarantamila/00), oltre al danno morale
ed esistenziale che l'Ecc.mo Collegio Giudicante riterrà di Giustizia;
5) per l'effetto condannare altresì
ed il Sig. , in solido o tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, ON Controparte_2
diritti ed onorari del di primo e del presente grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. I
procuratori del Sig. chiedono che la causa sia riservata per la decisione con la concessione Parte_1
dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
PER LA : “L'avv. Stefano Testa nell'interesse della sua rappresentata ON [...]
in ottemperanza al decreto di trattazione scritta della causa reso da codesto Ecc.mo collegio CP_1
giudicante, integralmente si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta
e novellamente impugnando l'avversa domanda e fermamente opponendosi all'ammissione dei nuovi mezzi
istruttori come richiesti da controparte, ed in particolare alla comparizione personale del sig. Parte_1
all'audizione del sig. e alla rinnovazione dell'escussione dei testi, all'ordine di esibizione
[...] CP_3
ex art. 213 dei file audio relativi alla registrazione della chiamata di intervento degli operatori del 118 per tutti
motivi esposti nei propri scritti difensivi a cui per brevità di esposizione si rimanda, rassegna le seguenti
conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) rigettare l'appello interposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 10176/2022, per essere inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e
pagina 2 di 15 diritto, con condanna dell'appellante, al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 04.04.2017 ha riferito che alle ore 07.15 circa del 17.12.2014, in Parte_1
Napoli alla Via Nuova detta Casoria, veniva investito dall'autovettura FA OM targata BR 411 WK, di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 ON
In particolare l'istante ha dedotto che, in tali circostanze di tempo e di luogo, si accingeva a uscire dall'abitacolo del furgone Fiat Doblò targato DX356LG, regolarmente fermo in sosta sul margine destro della carreggiata, quando il conducente dell'FA OM targata BR 411 WK, provenendo da tergo, ovvero da Casoria
con direzione Napoli, perdeva il controllo del proprio veicolo, sbandava verso destra ed impattava nella parte laterale sinistra dell'automezzo fermo in sosta investendo nel contempo che dallo stesso era Parte_1
appena disceso.
In seguito al violento impatto l'attore veniva scaraventato al suolo e riportava serie lesioni personali per le quali veniva trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco ove i sanitari di turno formulavano la diagnosi di “contusione cranica, f.l.c. gomito dx, frattura di femore dx e di gamba sx” con prognosi di giorni trenta”.
Tanto premesso ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli e la Parte_1 Controparte_2
chiedendo dichiararsi la responsabilità esclusiva del primo nella causazione delle suddette ON
lesioni con conseguente condanna solidale di entrambi i convenuti al risarcimento dei sofferti danni alla persona quantificati in € 240.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
La , costituitasi in giudizio, ha concluso in via principale per il rigetto della ON
domanda, evidenziando una serie di circostanze indicative del mancato coinvolgimento nel sinistro dell'FA
OM dalla stessa assicurata, ed in subordine per il riconoscimento della colpa concorrente dell'attore con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
Il convenuto ha invece omesso di costituirsi venendo perciò dichiarata la sua Controparte_2
contumacia. La causa, istruita escutendo i due testi indicati dall'attore ed espletando c.t.u. medico-legale sulla sua persona, è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 15.11.2022 e notificata il 23.11.2022 la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice sulla scorta della seguente motivazione:
pagina 3 di 15 “…Nel merito la domanda attorea risulta infondata in ragione delle numerose contraddizioni tra le
dichiarazioni rese dall'attore prima e durante il giudizio e le ulteriori risultanze processuali. L'attore afferma in
citazione che il giorno 17.12.2014 alle h. 7,15 circa in Napoli, alla via Nuova detta Casoria, si accingeva ad
uscire dall'abitacolo dell'autoveicolo tg. DX356FL, fermo in sosta regolarmente al margine destro della
carreggiata in prossimità del supermercato denominato “DIMA”, allorché veniva investito dal veicolo FA
OM tg. BR411WK il cui conducente, provenendo da tergo con direzione Napoli, perdeva il controllo del
proprio veicolo, sbandava verso destra ed impattava sulla parte sinistra l'autoveicolo tg. DX356LG fermo in
sosta investendo che era appena uscito dalla portiera lato anteriore sinistro. Parte_1
In primo luogo, va evidenziato che , giunto al pronto soccorso, riferiva ai sanitari di Parte_1
essere stato investito da un veicolo sconosciuto, non fermatosi a prestare soccorso, laddove invece dal rapporto
della polizia municipale di Napoli, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, si evince che l'investitore,
cugino del convenuto, fu rinvenuto presso l'ospedale Don Bosco dove rese alla polizia Persona_2
municipale le dichiarazioni che si leggono nel rapporto di incidente stradale.
Prima di esaminare le deposizioni dei testi, va evidenziato che il rapporto redatto dalla Polizia
municipale di Napoli non consente di ricavare elementi di prova in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro
descritto dall'attore.
Infatti, come si evince dal rapporto in atti, la Polizia Municipale interveniva circa un'ora dopo il
presunto sinistro, quando i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro si erano già allontanati dalla scena del
sinistro e dunque senza poter visionare il presunto veicolo investitore né acquisire elementi in ordine
all'effettivo verificarsi del sinistro che non fossero le dichiarazioni rese dalle parti.
L'unico veicolo ispezionato dagli agenti della polizia municipale fu il Fiat Doblò tg. DX356LG ove
furono constatati i seguenti danni “… rottura specchietto esterno retrovisore lato sx;
rottura finestrino dello
sportello anteriore sx;
ammaccature nella parte laterale posteriore sx;
danni meccanici da accertare”.
Il teste all'udienza del 11.10.2019, ha riferito di un veicolo che “strusciava Testimone_1
lateralmente un furgone che si trovava fermo”.
Tale ultima circostanza, contrasta con la precisazione fatta dall'attore nella prima memoria ex. art. 183
comma 6 circa i danni al furgone Fiat Doblò. A detta dell'attore, infatti, il veicolo danneggiante non avrebbe
provocato alcun danno al furgone ma l'impatto del veicolo investitore contro che si trovava Parte_1
pagina 4 di 15 fuori al furgone sarebbe stato talmente forte che lo stesso , sbalzato contro il furgone Fiat Doblò, Pt_1
avrebbe provocato i danni riscontrati sul veicolo. Orbene i danni riportati nel verbale della polizia municipale
sono assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
L'altro teste, escusso alla medesima udienza, non può essere d'aiuto per la Testimone_2
ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto si limitava ad affermare: “Mentre ero occupato al telefono
sentii un botto dato dall'impatto di un'auto. Girandomi vidi un'auto FA 147 che aveva travolto una persona
che si trovava fuori dall'auto in corrispondenza dello sportello lato guida. Vidi la persona a terra e degli oggetti
volati a terra”.
affermava alla “Investigazioni Assicurative Ruggiero”: “il giorno 17.12.14 alle ore Persona_2
8.00-8.30 in Casoria alla Via Nuova Detta Casoria con direzione Moccia Stadera quando raggiunta l'ultima
semicurva a sinistra improvvisamente la mia auto sbandava verso destra fermando la mia corsa contro il signor
che era intento ad entrare nel suo veicolo in sosta sul margine destro della carreggiata … Parte_1
schiacciandolo tra il lato anteriore destro della sua autovettura ed il lato destro del veicolo in sosta”.
Lo stesso nella dichiarazione allegata al modulo CAI, però, riferiva: “Il furgone non subiva CP_3
alcun danno perché non urtato. Il pedone invece volava sulla mia macchina”. Inoltre, nel verbale di
dichiarazioni spontanee rese da alla in data 12.04.2016, c'è una Persona_2 ON
ricostruzione grafica del furgone parcheggiato dall'attore come di fianco a dei cassonetti. Questa circostanza
collide con la descrizione avvenuta in citazione che parlava di un furgone “fermo in sosta regolarmente al
margine destro della carreggiata”. Sempre nello stesso verbale, poi, il afferma che non ci sarebbero CP_3
stati testimoni, ad assistere al sinistro, contraddicendo le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del
11.10.2019.
Nel verbale della Polizia Municipale la ricostruzione della dinamica parla di un autoveicolo che
“investe un pedone che si trovava a destra della sua carreggiata e collideva nella parte posteriore lato dx di un
Fiat LÒ. Altre circostanze controverse risultano dalla lettura del CAI, depositato dalla convenuta
compagnia, firmato dal solo investitore, nel quale si legge che il conducente e titolare dell'assicurazione del
veicolo del danneggiato sarebbe un certo e la dinamica disegnata evidenzia che i due veicoli si Persona_3
sarebbero scontrati lato anteriore sinistro contro lato anteriore sinistro, in maniera non conforme a come
descritto dall'attore in citazione e poi riferito dai testi.
pagina 5 di 15 In atti vi è, poi, una dichiarazione testimoniale resa da un certo . Questi, nonostante Testimone_3
non sia stato indicato tra i testi da escutere nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, afferma di aver
assistito al sinistro confermando genericamente la dinamica descritta in citazione.
A tanto si aggiunga una incongruenza tra l'orario del sinistro nelle ore 7,15 e quello di arrivo in
ospedale riportato nella cartella clinica come h. 8,50. Lo stesso attore ha depositato, inoltre, una relazione
medico legale di valutazione del danno alla persona redatta dalla dott.ssa dell'Istituto di Persona_4
medicina legale della Università Degli Studi di Napoli Federico II nella quale la dott.ssa così riporta le Per_4
dichiarazioni a lei rese dallo stesso : “riferisce che il 17/12/2014 in San Pietro a Patierno alla via Pt_1
Arcamone, nei pressi della abitazione, mentre a piedi si accingeva a gettare la spazzatura veniva investito da
un'auto”. Trattasi di dichiarazioni ancora una volta contrastanti con quanto riportato nell'atto introduttivo del
giudizio in cui si afferma, invece, che l'investimento si verificava quando l'istante era appena uscito
dall'abitacolo del veicolo tg. DX356LG, fermo in sosta nei pressi del Supermercato Dima, ubicato in via Nuova
Detta Casoria n. 19, laddove l'attore risiede alla via Arcamone n. 40.
Tali carenze ed incongruenze probatorie non possono essere superate dalla relazione del CTU. La
consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova vero e proprio e al massimo può supportare il
convincimento del giudice in relazione alla sussistenza del nesso di causalità e, di certo, non in relazione al
verificarsi dell'evento. Il consulente, infatti, non può che concludere in merito all'astratta compatibilità delle
lesioni con la dinamica del sinistro descritto in citazione: “Per quanto riguarda l'esistenza o meno di un nesso
di causalità, si può dire che vi è compatibilità fra le lesività accertate e le modalità di produzione dell'evento
traumatico”.
In definitiva, le innumerevoli e gravi contraddizioni esistenti fra le stesse dichiarazioni rese dall'attore
nella fase stragiudiziale e negli atti del giudizio e le contraddizioni fra i vari elementi di prova offerti dall'attore
inducono a dubitare non solo del verificarsi del sinistro come descritto dall'attore, ma della stessa
riconducibilità delle lesioni riportate nei referti medici in atti ad un sinistro stradale. La domanda va, quindi,
rigettata atteso che l'attore non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nell'art. 2967 c.c., il quale prevede
che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (…)”.
Il tribunale, con la stessa sentenza, disponeva poi la trasmissione di copia degli atti individuati con separato provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla luce delle “gravi ed
pagina 6 di 15 ingiustificabili incongruenze evidenziate…per la valutazione dei profili di rilevanza penale emersi”.
con atto notificato il 21.12.2022 alla ed il 23.12.2022 a Parte_1 ON
, ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte, previa sospensione Controparte_2
della sua efficacia esecutiva, di: “accertare e dichiarare che le lesioni subite dal Sig. erano Parte_1
diretta conseguenza del sinistro accaduto in Napoli in data 17.12.2014; accertare e dichiarare l'esclusiva
responsabilità del conducente dell'autoveicolo recante TG. BR411WK; condannare in ON
persone del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e C.P.A., sia del procedimento di primo grado sia del presente, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
In via istruttoria l'appellante ha poi chiesto di: a) disporre la comparizione personale di Parte_1
b) disporre la rinnovazione dell'esame dei testi escussi in primo grado e l'audizione quale teste di
[...]
; c) disporre l'audizione di d) rinnovare l'ordine ex art. 213 Testimone_3 Testimone_4
c.p.c. all' dell'ASL Napoli di esibire nel presente giudizio: 1) il rapporto redatto dal drappello Controparte_4
di P.S. dell'Ospedale San Giovanni Bosco contenente le dichiarazioni rese dall'infortunato al momento del ricovero;
2) la scheda di servizio o il foglio di intervento della Centrale Operativa del 118 e i files audio relativi alla registrazione della chiamata di intervento del 17.12.2014.
Anche in sede di gravame si è costituita soltanto la opponendosi all'ammissione ON
delle suddette istanze istruttorie e chiedendo il rigetto dell'appello. La causa, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con un unico motivo di gravame, strutturato in più punti, deduce, in sintesi, che la Parte_1
decisione impugnata deve ritenersi frutto di un'errata, superficiale e parziale valutazione delle risultanze istruttorie. Nello sviluppare il primo di tali punti l'appellante si duole innanzitutto del fatto che il tribunale, ai fini della decisione, abbia valorizzato la sola dichiarazione contenuta nella cartella clinica relativa al proprio pagina 7 di 15 ricovero presso la Divisione di Ortopedia dell'Ospedale San Giovanni Bosco, avutosi alle ore 15,00 del
17.12.2014, dove sotto la voce “anamnesi patologica recente” si legge che “Il paziente riferisce di essere stato
investito da un veicolo sconosciuto, non fermatosi a prestare soccorso, alle ore 7,00 di stamattina”, non tenendo conto dell'altra dichiarazione, riportata nella scheda di accesso al Pronto Soccorso di detto nosocomio e redatta alle ore 8,50 di quello stesso giorno, la quale appare sicuramente compatibile con la dinamica del sinistro esposta in citazione avendo il seguente tenore: “Cause e circostanze dichiarate della lesione: Riferisce investimento da
autoveicolo”.
Il tribunale non avrebbe inoltre preso in considerazione le dichiarazioni rese dall' agli agenti Pt_1
della Polizia Municipale, recatisi presso l'Ospedale San Giovanni Bosco alle ore 11,00 di quello stesso giorno, e che si leggono nel rapporto redatto dove è scritto: “…mi trovavo in via Nuova Detta Casoria. C'era un furgone
in fermata ed io avevo chiuso il portellone. Il tempo di spostarmi per andare in avanti al furgone all'improvviso
mi sono sentito qualcosa che mi travolgeva e non ricordo più nulla”. Tali dichiarazioni, ed in particolare l'ultima, testimonierebbero che l'appellante, traumatizzato dall'accaduto, non aveva la consapevolezza di essere stato investito da un'auto condotta da un soggetto la cui identità era conoscibile.
A torto l'autore della sentenza impugnata avrebbe inoltre ravvisato un'incongruenza tra l'orario di verificazione dell'incidente dichiarato dall'attore, ovvero le 7,15 circa, e quello di arrivo in ospedale, ossia le ore
8,50, riportato nella scheda di accesso al pronto soccorso. Ciò in quanto l'ambulanza fu chiamata più volte e non
è noto il suo effettivo orario di arrivo sul luogo del sinistro.
Occorrerebbe inoltre considerare, come è evincibile dalla consultazione di un qualsiasi navigatore elettronico, che la distanza esistente tra il luogo del sinistro e l' è percorribile in 25/30 Parte_2
minuti ma che, in quel giorno, il traffico mattutino doveva essere particolarmente intenso essendosi il fatto verificato in epoca prossima alle festività natalizie.
Andrebbe infine considerato che l'accesso della Polizia Municipale in ospedale avveniva alle ore 09,00,
come si evince dal rapporto, e che l'investitore rilasciava all'agenzia investigativa incaricata Persona_2
dalla di acquisire notizie sul sinistro la seguente dichiarazione: “Io ho seguito l'ambulanza ON
al San Giovanni Bosco in Napoli. Dopo circa 30 minuti in ospedale sono arrivati i vigili ai quali ho rilasciato
dichiarazione”. Dovrebbe perciò ritenersi che l'ambulanza è giunta in ospedale alle 08,30 e che l'orario delle
08,50 riportato nel referto indicava il momento in cui quest'ultimo veniva protocollato e non quello dell'arrivo al pagina 8 di 15 nosocomio dell'infortunato.
Quanto poi alla mancata intimazione quale teste del sig. , l'appellante deduce di non Testimone_5
averla richiesta perché non a conoscenza della sua esistenza. Allo stesso modo quanto è scritto nel modello
C.A.I. non potrebbe essere valorizzato in danno dell' poiché tale modello veniva redatto dal convenuto Pt_1
, il quale non era presente al momento del sinistro. Controparte_2
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel ritenere contrastanti con quanto riportato in citazione le dichiarazioni rese dall'appellante alla dr.ssa redattrice della consulenza medica versata in atti Testimone_6
dall' , in cui si legge: “Riferisce che il 17.12.2014 in San Pietro a Patierno alla Via Arcamone nei pressi Pt_1
dell'abitazione mentre a piedi si accingeva a gettare la spazzatura veniva investito da un'auto”.
Il supermercato D.I.M.A. di via Nuova Casoria, nelle cui prossimità si era verificato il sinistro, distava infatti appena cinque minuti a piedi da via Arcamone n. 40, ossia dal luogo di residenza dell' , il quale, Pt_1
dopo essere sceso dal furgone ed aver gettato la spazzatura nei cassonetti ivi esistenti, era stato investito dall'FA OM condotta dal CP_3
Quanto poi ai danni riscontrati sul furgone Fiat Doblò, unico veicolo ad essere stato ispezionato dalla
Polizia Municipale, non era dato comprendere in base a quali cognizioni tecnico-scientifiche il tribunale li aveva reputati incompatibili con le dichiarazioni relative alla dinamica del sinistro senza il supporto di una c.t.u. e perché tale circostanza fosse stata valorizzata in sede decisoria nonostante essi non fossero oggetto di domanda.
Arrogandosi anche delle competenze di natura medico-legale il tribunale era infine andato in contrario avviso pure rispetto al giudizio di compatibilità delle lesioni con il sinistro espresso tanto dalla dr.ssa nella Per_4
relazione medica di parte del 21.09.2015, quanto dallo stesso c.t.u., dr. che, nel proprio Persona_5
elaborato, scriveva: “Per quanto riguarda l'esistenza o meno di un nesso di causalità, si può dire che vi è
compatibilità fra le lesività accertate e le modalità di produzione dell'evento traumatico, come riferito in
anamnesi e come riportato nell'atto di citazione”.
§§§§§§
Nessuna delle censure sin qui esposte merita di essere condivisa. Invano parte appellante cerca infatti di minimizzare le eclatanti contraddizioni presenti nelle proprie dichiarazioni, ed in quelle del suo preteso investitore, sulla cui scorta il tribunale è correttamente pervenuto al rigetto della domanda, come pure di individuare carenze ed errori nella valutazione delle risultanze istruttorie che in alcun modo ricorrono. Nessuna
pagina 9 di 15 valenza dirimente può infatti avere la circostanza che l' , prima di riferire ai sanitari del reparto di Pt_1
ortopedia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di “essere stato investito da un veicolo sconosciuto, non fermatosi
a prestare soccorso, alle ore 7,00 di stamattina”, abbia più genericamente dichiarato in Pronto Soccorso di aver subito un “investimento da autoveicolo”.
Ad una dichiarazione maggiormente circostanziata quanto alle modalità del fatto, che non contraddice quella precedentemente resa ma l'arricchisce di dettagli fondamentali per la ricostruzione dell'evento e l'individuazione dell'obbligato al risarcimento (assicuratore di un dato veicolo o Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada), non può infatti attribuirsi una valenza probatoria inferiore rispetto all'altra che, per la sua portata sommamente generica, non vale di certo a corroborare l'assunto relativo all'investimento dell' Pt_1
da parte dell'FA OM targata BR411WK e garantita per la r.c.a. dalla . ON
Una plausibile spiegazione delle ragioni per cui l'appellante abbia in prima battuta affermato di essere stato investito da un veicolo non identificato che non si fermava per prestargli soccorso non può poi essere costituita, come afferma l , dal trauma conseguente all'investimento che l'avrebbe erroneamente portato Pt_1
ad ascrivere l'evento ad una cd. “auto pirata” e che, a suo dire, troverebbe conferma nella successiva dichiarazione, resa alla Polizia Municipale allorché la stessa giungeva in nosocomio e consacrata nel verbale stilato, dove si legge: “…mi trovavo in via Nuova Detta Casoria. C'era un furgone in fermata ed io avevo chiuso
il portellone. Il tempo di spostarmi per andare in avanti al furgone all'improvviso mi sono sentito qualcosa che
mi travolgeva e non ricordo più nulla”.
Accedendo presso il S. Giovanni Bosco i Vigili Urbani rinvenivano infatti anche il sig.
[...]
ossia il preteso guidatore dell'FA OM assicurata dalla , che Testimone_4 ON
dichiarava loro quanto segue: “…Percorrevo via Nuova detta Casoria. Dopo la curva a visuale libera l'auto
slittava, probabilmente poteva essere dell'olio sulla carreggiata. Ho cercato di riprendere il controllo ma non ci
sono riuscito e ho investito un signore che si trovava fermo vicino a un furgone. L'ho colpito con la parte
anteriore, laterale destra del veicolo. Prontamente sono sceso ed ho soccorso il signore”.
Con successiva dichiarazione scritta a firma autografa,rilasciata all'agenzia investigativa incaricata dalla di acquisire notizie sul sinistro, il ha inoltre affermato: “Sono stato il conducente ON CP_3
esclusivo dell'auto in oggetto di proprietà di mio cugino che abita a Macerata…In via Nuova Controparte_2
detta Casoria in curva, per asfalto con poca aderenza, la mia auto invece di prendere la curva regolarmente
pagina 10 di 15 continuava la sua corsa sulla destra nello stesso senso di marcia. Andavo ad investire un pedone intento a salire
su un furgone di colore bianco fermo sul lato destro del mio stesso senso di marcia. Il furgone non subiva
alcun danno perché non urtato. Il pedone invece volava sulla mia macchina. Ebbe forti lesioni tibia, perone e
femore. Non ricordo quale lato. Subito qualcuno chiamò l'ambulanza. Io ho seguito l'ambulanza al San
Giovanni Bosco in Napoli. Dopo circa 30 minuti in ospedale sono arrivati i vigili ai quali ho dichiarato
dichiarazione…L'auto è stata successivamente rottamata. Ripeto che nel sinistro del 17.12.2014 ho investito un
pedone senza causare danni al suo furgone”.
Dalla cartella clinica relativa al ricovero dell' presso il S. Giovanni Bosco e dal referto di Pt_1
ingresso in pronto soccorso non emerge, infine, che l'appellante abbia avuto perdite di coscienza dopo l'investimento. Non è di conseguenza verosimile che l'istante non si sia avveduto del fatto che il conducente dell'auto si fermava per prestargli soccorso, attendeva l'arrivo dell'ambulanza e la seguiva sino all'ospedale,
dove permaneva fino all'arrivo dei Vigili, credendo erroneamente di essere stato investito da un'auto pirata.
Questa, del resto, è soltanto una delle innumerevoli incongruenze che hanno correttamente indotto il giudice di primo grado a rigettare la domanda e che possono essere sinteticamente così riassunte: a) l'attore dichiara in citazione di essere stato investito in via Nuova Casoria, all'altezza del supermercato DIMA, dall'FA
OM di proprietà del alle ore 7,15 del 17.12.2014, mentre usciva dall'abitacolo del furgone tg. CP_2
DX356LG che si trovava regolarmente fermo in sosta lungo il margine destro della carreggiata;
b) giunto in ospedale l' dichiarava, invece, ai sanitari di essere stato investito da un'auto non identificata che non Pt_1
arrestava la marcia per prestargli soccorso;
c) i Vigili Urbani, recatisi successivamente presso il nosocomio,
rinvenivano tal che dichiarava loro di aver investito l' con un'auto di proprietà di Persona_2 Pt_1
terzi e di averlo prontamente soccorso;
d) l' , dal suo canto, dichiarava ai verbalizzanti di essere stato Pt_1
investito, diversamente da quanto si afferma in citazione, non mentre usciva dal furgone ma dopo aver chiuso il portellone posteriore dello stesso mentre si accingeva a rientrare nel veicolo;
e) i vigili, recatisi in via Nuova
Casoria, rinvenivano solo il furgone, costatando la rottura del finestrino dello sportello del lato anteriore sinistro,
la presenza di ammaccature nella parte posteriore sinistra del veicolo e la presenza di danni meccanici da accertare, mentre l'FA OM che avrebbe investito l'uomo, non presente in loco, non verrà mai visionata;
f)
l' , con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., modifica la sua originaria versione dei fatti Pt_1
dichiarando, diversamente da quanto è scritto in citazione, che l'FA OM non impattava contro il furgone ma pagina 11 di 15 colpiva soltanto lui sbalzandolo contro il furgone che restava per tale motivo danneggiato;
g) Testimone_4
nella dichiarazione scritta rilasciata all'agenzia investigativa, afferma e ribadisce a sua volta di non
[...]
aver urtato il furgone e di non avergli provocato danni per cui il tribunale, a ragione, ritiene inverosimile che l'impatto di un corpo umano contro un veicolo possa aver procurato a quest'ultimo danni meccanici e le altre consistenti e diffuse avarie anche posteriori segnalate nel rapporto;
h) il nel modello C.A.I. a sua CP_3
firma esclusiva, fornisce una dinamica del fatto del tutto diversa da quella precedente giacché, nel riprodurre graficamente le posizioni dei due veicoli, indica l'FA OM come proveniente dal senso di marcia opposto a quello del furgone (e non dallo stesso senso di marcia come da lui riferito ai Vigili ed in citazione) ed individua il punto d'urto dell'auto nella sua parte anteriore sinistra precisando, nelle osservazioni, che “…il veicolo A
(n.d.r. FA OM tr. BR411WK) proseguiva in senso opposto di marcia”; i) in detto modello CAI viene indicato come assicurato e conducente del furgone un tal , ossia un nome che si rinviene anche Persona_3
nella denuncia di sinistro di , datata 29.12.2014, dove si dice che nell'impatto il veicolo FA Controparte_2
147 investiva il sig. , che si trovava fuori dall'abitacolo, causando anche danni all'autocarro; l) nel Per_3
rilasciare dichiarazioni al proprio c.t.p. dr.ssa riportate nella relazione datata 11.09.2015, l'attore Persona_4
ha infine nuovamente mutato la propria narrazione dei fatti riferendo della verificazione del sinistro non già in via Nuova Casoria ma in via Arcamone, dove abita, e di essere stato investito mentre, a piedi, si accingeva a buttare la spazzatura.
Tali contraddizioni ed incongruenze minano irrimediabilmente l'attendibilità e veridicità di quanto narrato generando insuperabili dubbi in merito ai reali modi di produzione dell'evento lesivo ed alle relative responsabilità che vanamente l'appellante intende superare appuntando la propria attenzione su punti della motivazione della sentenza impugnata del tutto marginali, trascurabili e non decisivi nell'economia generale della decisione, quali la ravvisata incongruenza tra l'orario dichiarato del sinistro (7,15 circa) e quello dell'arrivo in ospedale (8,50).
È pertanto solo ad abundantiam che si rileva come l'esistenza di ripetute chiamate dell'ambulanza prima del suo arrivo è circostanza non provata, per di più allegata solo in sede di gravame, e che nel rapporto della
Polizia Municipale non si parla affatto di un traffico congestionato venendo lo stesso al contrario indicato come
“normale”. Nel referto di Pronto Soccorso le ore 08,50 sono inoltre indicate come orario di arrivo in ospedale dell'infortunato e non come ora in cui il referto fu redatto. A giusta ragione il giudice di primo grado ha infine pagina 12 di 15 evidenziato che un consulente medico non può che esprimere un giudizio astratto di compatibilità dal punto di vista causale di una data lesione con un sinistro stradale ma non di certo accertare le modalità del fatto ed il suo responsabile sulla scorta di tale unico dato.
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Prosegue l'appellante affermando che la motivazione della sentenza impugnata si basa tutta sulla relazione investigativa prodotta dalla compagnia assicuratrice la quale non può avere alcun valore probatorio dei fatti in essa riferiti. Detta relazione investigativa, assume l'appellante, può essere qualificata come scritto proveniente da un terzo e costituisce pertanto una prova atipica a cui, nonostante la sua ammissibilità, può
attribuirsi esclusivamente il valore di una presunzione semplice o di un argomento di prova insuscettibile di acquisire una rilevanza maggiore del rapporto di incidente redatto dai Vigili Urbani che è atto pubblico redatto subito dopo il sinistro e destinato a far fede sino a querela di falso.
Tale relazione investigativa, col contenuto di una testimonianza, potrebbe poi acquisire valore probatorio soltanto mediante l'assunzione di una prova orale, ossia chiamando l'investigatore che l'ha redatta a confermare innanzi al tribunale quanto in essa è scritto, previa assunzione dell'impegno di rito a dire la verità, in quanto la testimonianza scritta è ammessa solo nei rispetto dei modi tipizzati nell'art. 257-bis c.p.c. e, diversamente opinando, si finirebbe per introdurre nel processo mezzi di prova privi delle necessarie garanzie formali.
Ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame e, di conseguenza, la relazione investigativa non potrebbe valere come prova.
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A tali deduzioni, palesemente infondate, è agevole replicare che la sentenza impugnata non ha affatto posto a base della decisione la relazione investigativa redatta da terzi per conto della bensì ON
la documentazione alla stessa allegata e cioè il rapporto redatto dai Vigili Urbani in occasione del sinistro, il modulo CID sottoscritto da la denuncia di sinistro redatta da Testimone_4 Controparte_2
sulla base di quanto riferitogli dal detentore della sua auto nonché le varie dichiarazioni a firma dell'attore e del supposto investitore ponendo tali documenti a raffronto tra loro e cogliendo tutte le incongruenze e le contraddizioni in cui sono incorsi i supposti protagonisti dell'evento e che, per la loro incoerenza, ne inficiano del tutto la credibilità.
Quanto poi al rapporto dei Vigili Urbani, a giusta ragione l'estensore della sentenza ha affermato che pagina 13 di 15 esso può far fede solo per quel che concerne il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e non per quanto concerne la loro veridicità, la verificazione dell'evento narrato e le sue modalità non avendo i verbalizzanti assistito al sinistro per cui è lite.
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Conclude l'appellante osservando che il conducente dell'auto che investì l' , ha CP_3 Pt_1
ammesso egli stesso la propria responsabilità, come risulta dal verbale della Polizia Municipale, e che la circostanza che egli abbia rilasciato più dichiarazioni in contrasto tra loro non può elidere tale ammissione ad onta del fatto che anche si sia contraddetto, sostenendo dapprima di essere stato investito in Parte_1
via Nuova Casoria e poi in via Arcamone, dal momento che si tratta di due strade vicine e che si incrociano.
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Anche a quest'ultima affermazione è tuttavia agevole replicare che nessuna valenza confessoria possono assumere le dichiarazioni di dal momento che egli non è stato citato nel presente giudizio di Persona_2
cui non è parte.
La confessione, secondo la definizione fornita dall'art. 2730 c.c., è infatti “la dichiarazione che una
parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra” in giudizio o anche stragiudizialmente.
Per quanto attiene poi alle contraddizioni attoree è altrettanto pacifico che il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., può costituire non solo elemento di valutazione delle prove acquisite ma anche l'unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice il quale, per l'accertamento dei fatti controversi, ben può basare il suo convincimento sulle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e, in particolare, dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state ammannite successivamente versioni diverse dei fatti (cfr. ex
multis cass. n. 2815/2006, cass. n. 14748/2007, n. 9279/2005, n. 12145/2002, etc.). Il fatto che via Nuova
Casoria e via Arcamone siano vicine tra loro non toglie, poi, che il sinistro non può essersi verificato indifferentemente nell'una o nell'altra strada, mentre l'attore usciva oppure entrava nel furgone e dopo aver chiuso il portellone posteriore del veicolo o dopo aver gettato la spazzatura.
Osta, infine, all'accoglimento delle nuove richieste istruttorie dell'appellante il principio di infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 244 e 345 c.p.c., che impedisce l'assunzione in appello di testi non indicati in prime cure pagina 14 di 15 mentre la rinnovazione dell'esame dei testi escussi dal tribunale cure non appare di nessuna concreta utilità
avendo lo stesso appellante omesso di indicarne le ragioni che varrebbero a giustificarla. Allo stesso modo inutile appare la richiesta di rinnovare l'ordine ex art. 213, impartito in prime cure all' SL, di Controparte_5
esibire la scheda di servizio o il foglio di intervento della Centrale Operativa del servizio 118 sul luogo del sinistro e i files audio relativi alla registrazione della chiamata di intervento del 17.12.2014 stante la pregressa inottemperanza all'ordine del destinatario e l'opposizione alla reiterazione del comando manifestata in primo grado dallo stesso attore che, nelle note di trattazione scritta del 07.02.2022, dichiarava di ritenere tale incombente probatorio superfluo ed inutilmente dilatorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10176/2022 Parte_1
pubblicata il 15.11.2022 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla
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che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese ON
in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 15.09.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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