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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8963/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8963/2024, instaurata tra le parti:
- (parte ricorrente), ass. avv. Alessandro Citterio;
Parte_1
- (parte convenuta), ass. avv. Tommaso Parisi;
CP_1
Premesso che
• Parte ricorrente, con ricorso depositato il 30.10.2024, si opponeva all'avviso di addebito di cui in atti, chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità/illegittimità e infondatezza, e con il quale gli veniva intimato il pagamento delle spese di CTU liquidate nonché le spese legali di cui al decreto di omologa del 24/05/2020, relativo al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., rubricata r.g. 6600/2020, ed instaurata dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino (v. doc. 5 ric.).
• Parte convenuta si è ritualmente costituita, domandando il rigetto delle domande avversarie.
Considerato che
• Parte ricorrente esponeva in ricorso di aver già presentato, nel maggio 2023, istanza di correzione materiale ex art. 288 c.p.c. avverso il citato decreto di omologa (doc. 6 ric.) al fine di sentirsi dichiarare esonerata dal pagamento delle spese di lite per ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., istanza che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale con provvedimento del 10/06/2023 (cfr. doc. 7 ric.).
• In tal senso, la ricorrente allegava altresì di non aver presentato, nell'ambito della causa per accertamento tecnico preventivo, apposita dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
«attesa la impossibilità, per la sig.ra di ottenere idonea certificazione attestante la Pt_1
propria situazione reddituale».
• Inoltre, in occasione dell'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente eccepiva che con l'adesione all'istanza di correzione ad opera del funzionario delegato alla difesa in giudizio di
1 R.G.L. 8963/2024
parte convenuta (pag. 4, doc. 6 ric.), quest'ultima avrebbe sostanzialmente rinunciato alla rifusione delle spese di lite.
• Le argomentazioni di parte ricorrente non sono, in ogni caso, dirimenti.
• Innanzitutto, si deve aderire alla prospettazione di parte convenuta in forza della quale la ricorrente ben avrebbe dovuto sollevare tempestivamente la questione, circa la pretesa errata liquidazione delle spese, con lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Infatti, come affermato dalla Cassazione, «il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085); 14. è pur CP_1
vero che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., è già stato ritenuto ammissibile, da questa Corte, ma limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile (v., da ultimo Cass. sez. sesta-L 5 agosto 2016 n. 16519, in continuità con Cass. 8932/2015)» (Cass.
Civ., Sez. VI., ord. n. 6415/2017; cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 19062/2017).
• Non è quindi possibile entrare nel merito del diritto di parte convenuta a essere rimborsata delle spese di lite in quanto, sul punto, è sceso il giudicato.
• Nemmeno la tesi secondo cui parte convenuta ha rinunciato al diritto alla rifusione delle spese dopo il decreto di omologa può essere condivisa. La suddetta adesione all'istanza di correzione non implica di per sé, laddove non espressamente indicato o diversamente provato, una rinuncia della controparte alla pretesa avanzata con la medesima istanza (nella fattispecie, alle spese di lite e di CTU cui la ricorrente era stata condannata col decreto di omologa); tale adesione, infatti, ben può spiegarsi e raccordarsi con chiare ragioni di economia processuale relative allo svolgimento del procedimento ex art. 288, commi 1 e 2, c.p.c. in quanto, laddove la richiesta di correzione fosse stata presentata da una sola delle parti, sarebbe stato necessario allungare i tempi per la definizione del procedimento medesimo, indipendentemente dall'esito finale delle valutazioni da parte del Giudice.
• Peraltro, deve anche precisarsi che nella fattispecie non risulta allegato ad opera di parte ricorrente, né tantomeno provato in alcun modo, che il funzionario aderente all'istanza di CP_1
correzione godesse della facoltà e/o disponibilità a effettuare rinunce in tal senso, nell'ambito del procedimento di cui trattasi.
2 R.G.L. 8963/2024
• Dunque, alla luce di tutto quanto poc'anzi considerato, il ricorso dev'essere rigettato.
• Le spese di lite, nonostante la soccombenza, devono essere compensate tra le parti in quanto la ricorrente, nel presente ricorso, ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Torino, 18/02/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8963/2024, instaurata tra le parti:
- (parte ricorrente), ass. avv. Alessandro Citterio;
Parte_1
- (parte convenuta), ass. avv. Tommaso Parisi;
CP_1
Premesso che
• Parte ricorrente, con ricorso depositato il 30.10.2024, si opponeva all'avviso di addebito di cui in atti, chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità/illegittimità e infondatezza, e con il quale gli veniva intimato il pagamento delle spese di CTU liquidate nonché le spese legali di cui al decreto di omologa del 24/05/2020, relativo al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., rubricata r.g. 6600/2020, ed instaurata dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino (v. doc. 5 ric.).
• Parte convenuta si è ritualmente costituita, domandando il rigetto delle domande avversarie.
Considerato che
• Parte ricorrente esponeva in ricorso di aver già presentato, nel maggio 2023, istanza di correzione materiale ex art. 288 c.p.c. avverso il citato decreto di omologa (doc. 6 ric.) al fine di sentirsi dichiarare esonerata dal pagamento delle spese di lite per ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., istanza che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale con provvedimento del 10/06/2023 (cfr. doc. 7 ric.).
• In tal senso, la ricorrente allegava altresì di non aver presentato, nell'ambito della causa per accertamento tecnico preventivo, apposita dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
«attesa la impossibilità, per la sig.ra di ottenere idonea certificazione attestante la Pt_1
propria situazione reddituale».
• Inoltre, in occasione dell'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente eccepiva che con l'adesione all'istanza di correzione ad opera del funzionario delegato alla difesa in giudizio di
1 R.G.L. 8963/2024
parte convenuta (pag. 4, doc. 6 ric.), quest'ultima avrebbe sostanzialmente rinunciato alla rifusione delle spese di lite.
• Le argomentazioni di parte ricorrente non sono, in ogni caso, dirimenti.
• Innanzitutto, si deve aderire alla prospettazione di parte convenuta in forza della quale la ricorrente ben avrebbe dovuto sollevare tempestivamente la questione, circa la pretesa errata liquidazione delle spese, con lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Infatti, come affermato dalla Cassazione, «il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085); 14. è pur CP_1
vero che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., è già stato ritenuto ammissibile, da questa Corte, ma limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile (v., da ultimo Cass. sez. sesta-L 5 agosto 2016 n. 16519, in continuità con Cass. 8932/2015)» (Cass.
Civ., Sez. VI., ord. n. 6415/2017; cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 19062/2017).
• Non è quindi possibile entrare nel merito del diritto di parte convenuta a essere rimborsata delle spese di lite in quanto, sul punto, è sceso il giudicato.
• Nemmeno la tesi secondo cui parte convenuta ha rinunciato al diritto alla rifusione delle spese dopo il decreto di omologa può essere condivisa. La suddetta adesione all'istanza di correzione non implica di per sé, laddove non espressamente indicato o diversamente provato, una rinuncia della controparte alla pretesa avanzata con la medesima istanza (nella fattispecie, alle spese di lite e di CTU cui la ricorrente era stata condannata col decreto di omologa); tale adesione, infatti, ben può spiegarsi e raccordarsi con chiare ragioni di economia processuale relative allo svolgimento del procedimento ex art. 288, commi 1 e 2, c.p.c. in quanto, laddove la richiesta di correzione fosse stata presentata da una sola delle parti, sarebbe stato necessario allungare i tempi per la definizione del procedimento medesimo, indipendentemente dall'esito finale delle valutazioni da parte del Giudice.
• Peraltro, deve anche precisarsi che nella fattispecie non risulta allegato ad opera di parte ricorrente, né tantomeno provato in alcun modo, che il funzionario aderente all'istanza di CP_1
correzione godesse della facoltà e/o disponibilità a effettuare rinunce in tal senso, nell'ambito del procedimento di cui trattasi.
2 R.G.L. 8963/2024
• Dunque, alla luce di tutto quanto poc'anzi considerato, il ricorso dev'essere rigettato.
• Le spese di lite, nonostante la soccombenza, devono essere compensate tra le parti in quanto la ricorrente, nel presente ricorso, ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Torino, 18/02/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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