TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3054 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
Rossi;
attrice contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mangone;
convenuta
OGGETTO: USUCAPIONE.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via principale, accertare il
possesso ultraventennale pacifico, continuato, esclusivo,
non clandestino e ininterrotto da parte della Sig.ra
dell'immobile abitativo ubicato in Via Parte_1 Amodeo, 61, nel Comune di Castiglione del Lago (PG), e
segnatamente, della porzione di fabbricato di civile
abitazione censito al Catasto Urbano del Comune di
Castiglione del Lago al foglio 112, p.lla 146 sub 4 cat.
a/2, classe 2, per 7 vani, di cui piano terra n. 3 vani e
primo piano n. 4 vani, il tutto come meglio descritto
nell'allegata planimetria (Cfr. all. 2) in premessa,
formalmente intestata a e, per l'effetto, CP
dichiarare l'acquisto per usucapione, da parte
dell'odierna attrice della proprietà del suddetto immobile
abitativo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”;
Per Parte convenuta: “in via principale, per le causali di cui in narrativa, ritenendo insussistenti i requisiti
previsti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuta
usucapione del bene, rigettare la domanda dell'attrice in
quanto infondata in fatto e in diritto;
in via
incidentale, accertare e dichiarare la qualifica di mera
detentrice della e la sussistenza tra le parti di Pt_1
un rapporto di comodato;
in via subordinata
riconvenzionale, qualora venisse riconosciuta la qualità
di possessore rivendicata dalla rigettare Pt_1
comunque la domanda attore per il mancato decorso del
termine ventennale, nonché accertare e dichiarare che la
proprietà della porzione di fabbricato di civile
abitazione censito al Catasto Urbano del Comune di
Castiglione del Lago al foglio 112, p.lla 146 sub 4 cat.
pag. 2/20 A/2, classe 2, per 7 vani, di cui piano terra n. 3 vani e
primo piano n. 4 vani, ubicato in Via Amedeo n. 61, nel
Comune di Castiglione del Lago (PG), appartiene a CP
e, per l'effetto, ordinare all'attrice di
[...]
rilasciare immediatamente detto bene nella disponibilità
della convenuta. In ogni caso, con vittoria di spese, e
competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo Pt_1 CP
all'intestato Tribunale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di fabbricato di civile abitazione, sito nel Comune di Castiglione del
Lago, in via Amedeo, n. 61, e censito al Catasto Urbano
del medesimo Comune al foglio 112, p.lla 146, sub. 4, cat.
A/2, classe 2.
1.1. A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che possedeva da oltre vent'anni, in Parte_1
modo non clandestino, pacifico, continuo ed ininterrotto la porzione di fabbricato abitativo per cui è causa;
- che il suddetto immobile era formalmente intestato a
; CP
- che nel corso di tale periodo ultraventennale,
l'odierna attrice aveva posto in essere atti di manutenzione ordinaria e straordinaria in riferimento pag. 3/20 all'appartamento in questione;
- che, inoltre, sin dal 1995 e senza soluzione di continuità, l'attrice aveva provveduto al pagamento delle utenze domestiche e dei tributi inerenti all'immobile in oggetto;
- che tali circostanze costituivano univoca prova che l'attrice aveva esercitato sul bene un possesso uti
dominus, per un periodo ultraventennale, in maniera continuativa e ininterrotta;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., finalizzati all'accoglimento della domanda proposta.
1.2. Si costituiva in giudizio , la quale CP
contestava la domanda attorea, eccependo:
- che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto,
parte attrice aveva sempre utilizzato l'abitazione per cui
è causa come mera detentrice;
- che, invero, l'attrice aveva, inizialmente,
alloggiato presso l'immobile, in quanto moglie di uno degli originari comproprietari, Persona_1
- che, dopo la morte del marito e a seguito di vicende legate alla ditta intestata a quest'ultimo, parte attrice era rimasta nell'abitazione in virtù del pagamento di un canone d'affitto, per poi aver continuato ad utilizzare l'appartamento in virtù di un accordo – verosimilmente un contratto di comodato – intervenuto con la precedente pag. 4/20 società proprietaria dell'immobile, la Casavecchia
Arredamento S.r.l.;
- che tale accordo, rispettato da già CP
di per sé doveva dirsi sufficiente ad escludere l'applicazione dell'istituto dell'usucapione e, a
fortiori, il preteso possesso esercitato dell'attrice;
- che, ad ogni modo, aveva sempre CP
esercitato il proprio diritto di proprietà sull'immobile,
attraverso la gestione delle utenze, il possesso delle chiavi dell'appartamento e la sostituzione delle porte e dei mobili ivi presenti;
- che, fermo quanto sopra, nella fattispecie in esame non poteva dirsi maturato il termine ventennale utile ad usucapire il bene immobile;
- che, invero, si erano susseguiti, negli anni, plurimi atti di riconoscimento dell'altrui proprietà da parte dell'attrice, tali da interrompere il termine necessario per usucapire;
- che, pertanto, oltre al rigetto della domanda attorea, doveva essere accertata, in via riconvenzionale,
la qualità di mera detentrice di nonché la Parte_1
sussistenza di un rapporto di comodato iniziato con
Casavecchia Arredamento S.r.l. e proseguito con CP_2
[...]
La causa veniva istruita mediante produzioni
[...]
documentali, nonché mediante escussioni testimoniali.
pag. 5/20 1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2.4.2025.
***
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento non potendosi ritenere che l'attrice abbia posseduto l'immobile oggetto di causa uti dominus.
3. La questione da cui muove la presente controversia concerne l'accertamento dell'intervenuta usucapione,
vantata da parte attrice, in riferimento alla porzione di fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di
Castiglione del Lago, Loc. Panicarola, in via Amedeo, n.
61.
Nella specie, secondo quanto espresso dalla difesa di parte attrice, il suddetto immobile, pur formalmente intestato a (cfr. doc. n. 1 fascicolo di CP
parte attrice), è stato oggetto di un continuato possesso ultraventennale da parte dell'attrice, idoneo ad integrare tutti i requisiti, previsti dall'art. 1158 c.c., per l'acquisto a non domino della proprietà del medesimo immobile. Tanto è dimostrato, in tesi, dal pacifico godimento uti dominus protrattosi in modo continuato e non occulto per oltre vent'anni, concretizzatosi anche in atti di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile de
quo, nonché nella titolarità dei contratti di fornitura delle utenze domestiche (in particolare, acqua e gas) e al regolare pagamento delle medesime utenze e delle tasse pag. 6/20 inerenti all'immobile (TARI).
Al contrario, la società convenuta contesta la domanda di parte attrice, sostenendo come la abbia Pt_1
condotto negli anni l'immobile quale mera detentrice,
inizialmente in qualità di moglie di uno dei comproprietari dell'appartamento, tale
[...]
, e, successivamente alla morte del marito, in Persona_1
virtù di un accordo di comodato raggiunto con la società
poi divenuta proprietaria dell'immobile, ossia Casavecchia
Arredamento S.r.l.; accordo, questo, negli anni rispettato da , attuale proprietaria dell'appartamento. CP
4. Osserva il Tribunale che va escluso che l'attrice abbia posseduto l'immobile oggetto di causa prima della morte del coniuge avvenuta nel 1987. Persona_1
Fino a tale momento, infatti, l'attrice, ha abitato l'immobile, unitamente alla sua famiglia, in quanto coniuge di uno dei proprietari dello stesso.
Successivamente alla morte del marito e fino al 1993
non viene allegato alcunché da parte attrice in merito alla titolarità dei diritti di proprietà dell'immobile di cui discute. Ciò che più conta, tuttavia, è che di questo periodo nulla l'attrice allega in merito al rapporto con la res, se non il fatto – pacifico – di avere continuato ad abitare l'appartamento.
Si apprende da parte convenuta che nel 1993 erano dichiarate fallite sia la ditta riferibile a Per_1
pag. 7/20 che quella del fratello anch'egli Persona_1 Per_2
proprietario dell'immobile.
In conseguenza di dette dichiarazioni di fallimento,
l'appartamento in questione era acquisito alla procedura fallimentare e da questa venduto all'asta nel 2003 alla
Controparte_3
I primi fatti allegati da parte attrice in merito al possesso del bene uti dominus risalgono al 1995 e riguardano:
- l'intestazione dell'utenza idrica dell'immobile;
- l'avere commissionato a tale Controparte_4
lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell'abitazione.
Successivamente, nell'anno 2000 l'attrice ha allegato di avere commissionato e pagato l'acquisto e l'installazione della caldaia a metano, i lavori di allaccio alla rete del metano, il rifacimento dei pavimenti dei locali posti al piano terra.
Per il periodo antecedente al 1995 non vengono allegate da parte attrice circostanze idonee a fondare l'affermato possesso sull'appartamento corrispondente al diritto esclusivo di proprietà. La circostanza che la medesima attrice ha continuato ad abitare l'appartamento non assume carattere dirimente.
Al riguardo il Tribunale condivide i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito al possesso pag. 8/20 esercitato da chi è legato ai proprietari dell'immobile da stretto vincolo di parentela. Insegna la Corte di
Cassazione, infatti, che “per accertare se la relazione di
fatto con il bene costituisca una situazione di possesso
ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di
chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi
dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di
usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene
abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non
modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore
di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata
tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso
in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da
vincoli particolari, quali quelli di parentela o di
società” (Cass., sent. n. 9661/2006). Nell'ipotesi di immobile di proprietà di stretti congiunti dell'utilizzatore del bene, deve ritenersi che il godimento dell'immobile sia concesso e tollerato da questi ultimi proprio in ragione del legame di parentela.
Ciò è tanto più vero nel caso che occupa il Tribunale,
dove il legame di parentela e di affinità tra l'odierna attrice ed i proprietari dell'immobile era sicuramente stretto e fortemente sentito, avendo le famiglie dei tre fratelli proprietari dello stabile vissuto nello stesso appartamento fino al 1977, condividendo i medesi spazi e lo stesso menage familiare.
pag. 9/20 Significativo dello stretto legame (familiare e lavorativo) che ha caratterizzato negli anni i nuclei familiari riferibili a ed ai suoi due Persona_1
fratelli, è quanto riferito dal teste IM
, nuora dell'attrice, in merito sia:
[...]
- al fatto che, nell'anno 2003, la suocera e la cognata di quest'ultima hanno concesso alla
[...]
società partecipata dai membri della Controparte_3
famiglia delle somme di denaro in prestito al Persona_1
fine proprio di “sostenere” i nipoti (soci della medesima compagine),
- alla circostanza che le medesime non hanno preteso la restituzione di tali importi “perché essendo le zie non
volevano creare problemi in famiglia”.
La “presunzione” che l'attrice ha goduto dell'immobile per spirito di tolleranza degli stretti congiunti opera anche nel periodo successivo, dal 1995 al 2003, quando l'immobile, “acquisito” alla procedura fallimentare, era acquistato all'asta dalla Casavecchia S.r.l., amministrata dal figlio dell'attrice e partecipata anche dai nipoti della stessa.
Peraltro, nell'ambito di tali stretti rapporti familiari appare normale che i familiari dell'attrice e della cognata, entrambe vedove di due dei fratelli
, originari proprietari del bene, si siano Persona_1
adoperati per consentire alle stesse di continuare ad pag. 10/20 abitare gli appartamenti che da sempre hanno costituito la loro casa.
La condotta che l'attrice ha allegato di avere tenuto costituisce attività non idonea a superare il grave quadro indiziario sopra indicato, anche perché è sicuramente compatibile con il godimento del bene concesso all'attrice, che la medesima, beneficiaria della tolleranza manifestata dai restanti membri della famiglia,
realizzi opere di ordinaria manutenzione e piccoli interventi di straordinaria manutenzione all'immobile goduto e sostenga le spese delle utenze dalla medesima utilizzate.
Peraltro, in merito alla commissione dei lavori sul tetto (temporalmente riferibili al periodo in trattazione), l'istruttoria ha restituito un quadro probatorio incerto. ha affermato IM
che, nel periodo compreso tra il 1995 e il 1998, l'attrice incaricava il di effettuare lavori di CP_4
manutenzione straordinaria del tetto dell'abitazione,
“perché ci pioveva”. Tale circostanza è, tuttavia,
confutata da il quale ha Controparte_5
dichiarato: “riguardo ai lavori sul tetto, preciso che mi
occupavo io di chiamare la ditta (cioè per CP
gli interventi perché la maggior parte delle volte i
problemi riguardavano la parte di tetto di mia madre (cioè
. Pochissime volte hanno riguardato la Controparte_6
pag. 11/20 parte di tetto dell'attrice e anche in quelle occasioni,
Part chiamavo io la ditta e poi la signora mi versava la
sua parte. Preciso che non erano interventi complessi, ma
piccoli interventi di poco costo (una sola volta il prezzo
è stato di 350,00 ma la maggior parte delle volte è stato
di 50 euro circa); si trattava di rattoppi o sostituzioni
di tegole”.
Con l'acquisto nel 2003 dell'immobile oggetto di usucapione da parte della i Controparte_3
membri della famiglia hanno inteso assicurare Persona_1
all'attrice, figlia e zia dei soci, il godimento del bene,
sempre in ragione della tolleranza derivante dallo stretto rapporto familiare. Ove i soci di tale compagine avessero ritenuto l'attrice, che in quel periodo concedeva un prestito di euro 20.000,00 alla medesima società,
“proprietaria dell'immobile”, avrebbero sicuramente intestato l'immobile all'attrice medesima e, se tale circostanza fosse stata ritenuta anche dall'attrice,
quest'ultima, anche attraverso il figlio legale rappresentante della società acquirente, avrebbe – quanto meno - richiesto che il bene le fosse formalmente intestato.
Anche nel periodo compreso tra il 2003 e il 2021 (anno in cui è stato introdotto il presente giudizio), tempo peraltro insufficiente per la maturazione dell'usucapione ordinaria (costituendo una finestra temporale inferiore a pag. 12/20 20 anni), il godimento del bene da parte dell'attrice si giustifica con la tolleranza mostrata dai membri della famiglia attraverso le società a loro Persona_1
riferibili succedutesi nel tempo.
Va ribadito, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora ricorrano rapporti di stretta parentela - come nella specie, tra madre,
figlio e nipoti - la presunzione di possesso deve escludersi, dal momento che la relazione con il bene deriva, in tal caso, da un atto o da un fatto disposto a beneficio del detentore;
in tal caso l'attività del soggetto che dispone del bene non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario (cfr. Cass. n. 20508/2019;
Cass., n. 17880/2019; Cass. n. 9661/2006).
Nella specie, lo stretto legame familiare consente al
dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il
protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale,
può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela,
nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
ipotesi,
pag. 13/20 quest'ultima, che ricorre nel caso concreto.
Anche volendo prescindere da quanto di assorbente fin qui esposto, neanche può dirsi che il quadro istruttorio relativo al periodo successivo al 2003 abbia delineato una situazione di possesso, e non di detenzione, in capo all'attrice.
Sul punto è opportuno ripercorrere le allegazioni delle parti:
- secondo la società convenuta, sono fatti indicativi dell'esercizio del possesso in capo alla stessa: - il fatto IMU e TASI sono state sempre addebitate a CP
e dalla stessa pagate;
- la circostanza che le
[...]
forniture di energia elettrica e acqua dell'appartamento sono sempre state allacciate alla proprietà di CP
, la quale aveva, quindi, il controllo di tali
[...]
utenze; - il fatto che la società convenuta ha, da sempre,
mantenuto le chiavi dell'appartamento, scegliendo liberamente come gestirlo, tanto da realizzare, nel
2011/2012, delle nuove porte interne.
Al contrario, parte attrice asserisce di aver eseguito,
nel corso di tale periodo ultraventennale, atti di manutenzione ordinaria sull'immobile in questione, oltre a varie opere di ristrutturazioni edilizie straordinarie,
consistenti nel rifacimento dei bagni, dei pavimenti,
nella manutenzione del tetto e nell'installazione di impianti di riscaldamento e caldaia. Inoltre, secondo la pag. 14/20 prospettazione di parte attrice, è titolare, Parte_1
sin dal 1995, del contratto di fornitura idrica dell'appartamento e paga regolarmente le relative utenze,
nonché le utenze del gas, e ha provveduto al pagamento della TARI. Ne consegue come tali elementi dimostrino, in tesi, l'esercizio del possesso utile all'usucapione, quale attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà da parte della Pt_1
Da un punto di vista documentale, è emerso che effettivamente le imposte sulla proprietà (IMU) sono state pagate dalla società convenuta, a cui peraltro era intestata l'utenza dell'energia elettrica (cfr: p. 9
comparsa conclusionale parte attrice).
A fronte di ciò, come visto sopra, non particolarmente significativa è la circostanza che l'attrice, a cui è
stato concesso di utilizzare l'immobile, pagasse le proprie utenze e le imposte sui rifiuti prodotti.
Inoltre, sui principali temi evidenziati dalle parti, la prova testimoniale svolta in giudizio ha restituito un quadro complesso dei rapporti intercorsi tra parte attrice e, da un lato, la Controparte_3
(precedente proprietaria dell'immobile) e, dall'altro, la società convenuta (attuale proprietaria dell'immobile).
Già si è detto dell'esito contraddittorio della prova in merito alla riparazione del tetto.
Quanto, poi, alla sostituzione delle porte interne pag. 15/20 dell'appartamento, le testimonianze rese al riguardo risultano discordanti. Da una parte, infatti, i testimoni e IM Testimone_2
(rispettivamente nuora e figlio dell'attrice) hanno dichiarato che le porte non sono state realizzate da
Nello specifico, ha CP IM
affermato: “i falegnami sono mio marito (ndr.
[...]
) e mio cognato e sono stati loro a farle per Tes_2
la madre, tanti tanti anni fa e non gliele ha fatte nessun
altro. Riconosco le porte delle fotografie e confermo che
si tratta delle porte fatte da mio marito e mio cognato
per sostituire quelle vecchissime che erano pre-esistenti.
Mio marito e mio cognato erano dipendenti di CP
e le hanno realizzate, siccome sono i due falegnami
[...]
dell'azienda, a tempo perso nel laboratorio CP
; tutto fuori orario e tutto da soli, mentre
[...] CP
non c'entrava nulla. Siccome pagava
[...] CP
con molto ritardo i dipendenti, c'era questa consuetudine
anche con gli altri dipendenti, in base alla quale questi
potevano realizzare lavori propri e poi CP
scalava il dovuto (per elettricità e materiali) da quanto
doveva pagare ai dipendenti. dava a tutti CP
questa possibilità perché era abbastanza in difetto con i
pagamenti verso i dipendenti”. Il teste
[...]
ha, quindi, aggiunto: “la sostituzione delle Tes_2
porte è avvenuta a cavallo fra gli anni '90 e 2000 come ho
pag. 16/20 già detto e la ditta allora era la Casavecchia Arredamento
S.r.l. di cui allora ero amministratore. Confermo si
tratta delle porte di cui al documento n. 11 che sono le
stesse di cui ai documenti 2-9 che ho già visionato”.
Di contro, i testimoni Testimone_3 [...]
, e Tes_4 Testimone_5 Controparte_5
hanno dichiarato che il rifacimento delle Testimone_6
porte interne dell'appartamento venne eseguito, per alcuni, da per altri, da Controparte_3
CP
La confusione può ragionevolmente attribuirsi alla sostanziale sovrapponibilità dei dipendenti che componevano le due società.
In particolare, ha dichiarato: Testimone_5
“riconosco le porte, non so dire l'anno preciso in cui
sono state cambiate, le ha realizzate e fornite CP
e le ho viste costruire nel laboratorio dagli
[...]
operai di che mi sembra fossero CP Testimone_4
e di cui non ricordo il cognome”; Testimone_3 Per_3
per poi precisare: “le porte di cui ho detto sono state
realizzate nel laboratorio dagli operai che ho nominato,
forse non c'era fra loro, che era lo stesso Per_3
laboratorio ed erano gli stessi operai di Casavecchia
Arredamento S.r.l. Per questa ragione, precisando la mia
precedente risposta, non so dire se le abbia realizzate
” Del pari, Controparte_7 CP
pag. 17/20 ha affermato: “confermo che (ndr. le Controparte_5
porte) sono state sostituite e che ci hanno lavorato gli
operai di che sono gli stessi che erano di CP
” Controparte_3
e quali ex dipendenti Testimone_3 Testimone_4
di hanno, quindi, confermato di aver CP
partecipato a tale opera prima del 2012 (cfr. verbale d'udienza dell'11.4.2023); così come Testimone_6
prima operaio di Casavecchia S.r.l. e poi di CP
, ha affermato di aver lavorato per la realizzazione
[...]
delle porte in questione (cfr. verbale d'udienza del
29.2.2024).
La società convenuta sostiene, inoltre, di aver sempre mantenuto le chiavi dell'appartamento. Anche su tale punto, le testimonianze non convergono, posto che la circostanza è stata confermata da Controparte_5
ma confutata da e Testimone_2 IM
.
[...]
4.1. Conclusivamente, deve ritersi che l'attrice goda ed abbia goduto dell'appartamento dalla stessa abitato per la tolleranza manifestata nei suoi confronti dagli stretti congiunti, anche attraverso le società che si sono succedute nella titolarità del bene. In ogni caso, la prova del possesso dell'immobile è risultata contraddittoria, non consentendo di ritenere l'attrice –
anche in ragione dei rapporti di parentela cui si è detto pag. 18/20 – possessore dell'immobile in questione.
5. Il rigetto della domanda principale formulata da parte attrice esonera il Tribunale dal decidere in merito alla domanda riconvenzionale subordinata proposta da parte convenuta.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3054 del 2021 sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP
provvede:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere alla società convenuta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 10.869,00 per compenso professionale, euro
545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.
Perugia, il 30.6.2025. Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 19/20 pag. 20/20
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3054 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
Rossi;
attrice contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mangone;
convenuta
OGGETTO: USUCAPIONE.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via principale, accertare il
possesso ultraventennale pacifico, continuato, esclusivo,
non clandestino e ininterrotto da parte della Sig.ra
dell'immobile abitativo ubicato in Via Parte_1 Amodeo, 61, nel Comune di Castiglione del Lago (PG), e
segnatamente, della porzione di fabbricato di civile
abitazione censito al Catasto Urbano del Comune di
Castiglione del Lago al foglio 112, p.lla 146 sub 4 cat.
a/2, classe 2, per 7 vani, di cui piano terra n. 3 vani e
primo piano n. 4 vani, il tutto come meglio descritto
nell'allegata planimetria (Cfr. all. 2) in premessa,
formalmente intestata a e, per l'effetto, CP
dichiarare l'acquisto per usucapione, da parte
dell'odierna attrice della proprietà del suddetto immobile
abitativo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”;
Per Parte convenuta: “in via principale, per le causali di cui in narrativa, ritenendo insussistenti i requisiti
previsti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuta
usucapione del bene, rigettare la domanda dell'attrice in
quanto infondata in fatto e in diritto;
in via
incidentale, accertare e dichiarare la qualifica di mera
detentrice della e la sussistenza tra le parti di Pt_1
un rapporto di comodato;
in via subordinata
riconvenzionale, qualora venisse riconosciuta la qualità
di possessore rivendicata dalla rigettare Pt_1
comunque la domanda attore per il mancato decorso del
termine ventennale, nonché accertare e dichiarare che la
proprietà della porzione di fabbricato di civile
abitazione censito al Catasto Urbano del Comune di
Castiglione del Lago al foglio 112, p.lla 146 sub 4 cat.
pag. 2/20 A/2, classe 2, per 7 vani, di cui piano terra n. 3 vani e
primo piano n. 4 vani, ubicato in Via Amedeo n. 61, nel
Comune di Castiglione del Lago (PG), appartiene a CP
e, per l'effetto, ordinare all'attrice di
[...]
rilasciare immediatamente detto bene nella disponibilità
della convenuta. In ogni caso, con vittoria di spese, e
competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo Pt_1 CP
all'intestato Tribunale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di fabbricato di civile abitazione, sito nel Comune di Castiglione del
Lago, in via Amedeo, n. 61, e censito al Catasto Urbano
del medesimo Comune al foglio 112, p.lla 146, sub. 4, cat.
A/2, classe 2.
1.1. A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che possedeva da oltre vent'anni, in Parte_1
modo non clandestino, pacifico, continuo ed ininterrotto la porzione di fabbricato abitativo per cui è causa;
- che il suddetto immobile era formalmente intestato a
; CP
- che nel corso di tale periodo ultraventennale,
l'odierna attrice aveva posto in essere atti di manutenzione ordinaria e straordinaria in riferimento pag. 3/20 all'appartamento in questione;
- che, inoltre, sin dal 1995 e senza soluzione di continuità, l'attrice aveva provveduto al pagamento delle utenze domestiche e dei tributi inerenti all'immobile in oggetto;
- che tali circostanze costituivano univoca prova che l'attrice aveva esercitato sul bene un possesso uti
dominus, per un periodo ultraventennale, in maniera continuativa e ininterrotta;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., finalizzati all'accoglimento della domanda proposta.
1.2. Si costituiva in giudizio , la quale CP
contestava la domanda attorea, eccependo:
- che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto,
parte attrice aveva sempre utilizzato l'abitazione per cui
è causa come mera detentrice;
- che, invero, l'attrice aveva, inizialmente,
alloggiato presso l'immobile, in quanto moglie di uno degli originari comproprietari, Persona_1
- che, dopo la morte del marito e a seguito di vicende legate alla ditta intestata a quest'ultimo, parte attrice era rimasta nell'abitazione in virtù del pagamento di un canone d'affitto, per poi aver continuato ad utilizzare l'appartamento in virtù di un accordo – verosimilmente un contratto di comodato – intervenuto con la precedente pag. 4/20 società proprietaria dell'immobile, la Casavecchia
Arredamento S.r.l.;
- che tale accordo, rispettato da già CP
di per sé doveva dirsi sufficiente ad escludere l'applicazione dell'istituto dell'usucapione e, a
fortiori, il preteso possesso esercitato dell'attrice;
- che, ad ogni modo, aveva sempre CP
esercitato il proprio diritto di proprietà sull'immobile,
attraverso la gestione delle utenze, il possesso delle chiavi dell'appartamento e la sostituzione delle porte e dei mobili ivi presenti;
- che, fermo quanto sopra, nella fattispecie in esame non poteva dirsi maturato il termine ventennale utile ad usucapire il bene immobile;
- che, invero, si erano susseguiti, negli anni, plurimi atti di riconoscimento dell'altrui proprietà da parte dell'attrice, tali da interrompere il termine necessario per usucapire;
- che, pertanto, oltre al rigetto della domanda attorea, doveva essere accertata, in via riconvenzionale,
la qualità di mera detentrice di nonché la Parte_1
sussistenza di un rapporto di comodato iniziato con
Casavecchia Arredamento S.r.l. e proseguito con CP_2
[...]
La causa veniva istruita mediante produzioni
[...]
documentali, nonché mediante escussioni testimoniali.
pag. 5/20 1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2.4.2025.
***
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento non potendosi ritenere che l'attrice abbia posseduto l'immobile oggetto di causa uti dominus.
3. La questione da cui muove la presente controversia concerne l'accertamento dell'intervenuta usucapione,
vantata da parte attrice, in riferimento alla porzione di fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di
Castiglione del Lago, Loc. Panicarola, in via Amedeo, n.
61.
Nella specie, secondo quanto espresso dalla difesa di parte attrice, il suddetto immobile, pur formalmente intestato a (cfr. doc. n. 1 fascicolo di CP
parte attrice), è stato oggetto di un continuato possesso ultraventennale da parte dell'attrice, idoneo ad integrare tutti i requisiti, previsti dall'art. 1158 c.c., per l'acquisto a non domino della proprietà del medesimo immobile. Tanto è dimostrato, in tesi, dal pacifico godimento uti dominus protrattosi in modo continuato e non occulto per oltre vent'anni, concretizzatosi anche in atti di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile de
quo, nonché nella titolarità dei contratti di fornitura delle utenze domestiche (in particolare, acqua e gas) e al regolare pagamento delle medesime utenze e delle tasse pag. 6/20 inerenti all'immobile (TARI).
Al contrario, la società convenuta contesta la domanda di parte attrice, sostenendo come la abbia Pt_1
condotto negli anni l'immobile quale mera detentrice,
inizialmente in qualità di moglie di uno dei comproprietari dell'appartamento, tale
[...]
, e, successivamente alla morte del marito, in Persona_1
virtù di un accordo di comodato raggiunto con la società
poi divenuta proprietaria dell'immobile, ossia Casavecchia
Arredamento S.r.l.; accordo, questo, negli anni rispettato da , attuale proprietaria dell'appartamento. CP
4. Osserva il Tribunale che va escluso che l'attrice abbia posseduto l'immobile oggetto di causa prima della morte del coniuge avvenuta nel 1987. Persona_1
Fino a tale momento, infatti, l'attrice, ha abitato l'immobile, unitamente alla sua famiglia, in quanto coniuge di uno dei proprietari dello stesso.
Successivamente alla morte del marito e fino al 1993
non viene allegato alcunché da parte attrice in merito alla titolarità dei diritti di proprietà dell'immobile di cui discute. Ciò che più conta, tuttavia, è che di questo periodo nulla l'attrice allega in merito al rapporto con la res, se non il fatto – pacifico – di avere continuato ad abitare l'appartamento.
Si apprende da parte convenuta che nel 1993 erano dichiarate fallite sia la ditta riferibile a Per_1
pag. 7/20 che quella del fratello anch'egli Persona_1 Per_2
proprietario dell'immobile.
In conseguenza di dette dichiarazioni di fallimento,
l'appartamento in questione era acquisito alla procedura fallimentare e da questa venduto all'asta nel 2003 alla
Controparte_3
I primi fatti allegati da parte attrice in merito al possesso del bene uti dominus risalgono al 1995 e riguardano:
- l'intestazione dell'utenza idrica dell'immobile;
- l'avere commissionato a tale Controparte_4
lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell'abitazione.
Successivamente, nell'anno 2000 l'attrice ha allegato di avere commissionato e pagato l'acquisto e l'installazione della caldaia a metano, i lavori di allaccio alla rete del metano, il rifacimento dei pavimenti dei locali posti al piano terra.
Per il periodo antecedente al 1995 non vengono allegate da parte attrice circostanze idonee a fondare l'affermato possesso sull'appartamento corrispondente al diritto esclusivo di proprietà. La circostanza che la medesima attrice ha continuato ad abitare l'appartamento non assume carattere dirimente.
Al riguardo il Tribunale condivide i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito al possesso pag. 8/20 esercitato da chi è legato ai proprietari dell'immobile da stretto vincolo di parentela. Insegna la Corte di
Cassazione, infatti, che “per accertare se la relazione di
fatto con il bene costituisca una situazione di possesso
ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di
chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi
dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di
usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene
abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non
modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore
di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata
tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso
in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da
vincoli particolari, quali quelli di parentela o di
società” (Cass., sent. n. 9661/2006). Nell'ipotesi di immobile di proprietà di stretti congiunti dell'utilizzatore del bene, deve ritenersi che il godimento dell'immobile sia concesso e tollerato da questi ultimi proprio in ragione del legame di parentela.
Ciò è tanto più vero nel caso che occupa il Tribunale,
dove il legame di parentela e di affinità tra l'odierna attrice ed i proprietari dell'immobile era sicuramente stretto e fortemente sentito, avendo le famiglie dei tre fratelli proprietari dello stabile vissuto nello stesso appartamento fino al 1977, condividendo i medesi spazi e lo stesso menage familiare.
pag. 9/20 Significativo dello stretto legame (familiare e lavorativo) che ha caratterizzato negli anni i nuclei familiari riferibili a ed ai suoi due Persona_1
fratelli, è quanto riferito dal teste IM
, nuora dell'attrice, in merito sia:
[...]
- al fatto che, nell'anno 2003, la suocera e la cognata di quest'ultima hanno concesso alla
[...]
società partecipata dai membri della Controparte_3
famiglia delle somme di denaro in prestito al Persona_1
fine proprio di “sostenere” i nipoti (soci della medesima compagine),
- alla circostanza che le medesime non hanno preteso la restituzione di tali importi “perché essendo le zie non
volevano creare problemi in famiglia”.
La “presunzione” che l'attrice ha goduto dell'immobile per spirito di tolleranza degli stretti congiunti opera anche nel periodo successivo, dal 1995 al 2003, quando l'immobile, “acquisito” alla procedura fallimentare, era acquistato all'asta dalla Casavecchia S.r.l., amministrata dal figlio dell'attrice e partecipata anche dai nipoti della stessa.
Peraltro, nell'ambito di tali stretti rapporti familiari appare normale che i familiari dell'attrice e della cognata, entrambe vedove di due dei fratelli
, originari proprietari del bene, si siano Persona_1
adoperati per consentire alle stesse di continuare ad pag. 10/20 abitare gli appartamenti che da sempre hanno costituito la loro casa.
La condotta che l'attrice ha allegato di avere tenuto costituisce attività non idonea a superare il grave quadro indiziario sopra indicato, anche perché è sicuramente compatibile con il godimento del bene concesso all'attrice, che la medesima, beneficiaria della tolleranza manifestata dai restanti membri della famiglia,
realizzi opere di ordinaria manutenzione e piccoli interventi di straordinaria manutenzione all'immobile goduto e sostenga le spese delle utenze dalla medesima utilizzate.
Peraltro, in merito alla commissione dei lavori sul tetto (temporalmente riferibili al periodo in trattazione), l'istruttoria ha restituito un quadro probatorio incerto. ha affermato IM
che, nel periodo compreso tra il 1995 e il 1998, l'attrice incaricava il di effettuare lavori di CP_4
manutenzione straordinaria del tetto dell'abitazione,
“perché ci pioveva”. Tale circostanza è, tuttavia,
confutata da il quale ha Controparte_5
dichiarato: “riguardo ai lavori sul tetto, preciso che mi
occupavo io di chiamare la ditta (cioè per CP
gli interventi perché la maggior parte delle volte i
problemi riguardavano la parte di tetto di mia madre (cioè
. Pochissime volte hanno riguardato la Controparte_6
pag. 11/20 parte di tetto dell'attrice e anche in quelle occasioni,
Part chiamavo io la ditta e poi la signora mi versava la
sua parte. Preciso che non erano interventi complessi, ma
piccoli interventi di poco costo (una sola volta il prezzo
è stato di 350,00 ma la maggior parte delle volte è stato
di 50 euro circa); si trattava di rattoppi o sostituzioni
di tegole”.
Con l'acquisto nel 2003 dell'immobile oggetto di usucapione da parte della i Controparte_3
membri della famiglia hanno inteso assicurare Persona_1
all'attrice, figlia e zia dei soci, il godimento del bene,
sempre in ragione della tolleranza derivante dallo stretto rapporto familiare. Ove i soci di tale compagine avessero ritenuto l'attrice, che in quel periodo concedeva un prestito di euro 20.000,00 alla medesima società,
“proprietaria dell'immobile”, avrebbero sicuramente intestato l'immobile all'attrice medesima e, se tale circostanza fosse stata ritenuta anche dall'attrice,
quest'ultima, anche attraverso il figlio legale rappresentante della società acquirente, avrebbe – quanto meno - richiesto che il bene le fosse formalmente intestato.
Anche nel periodo compreso tra il 2003 e il 2021 (anno in cui è stato introdotto il presente giudizio), tempo peraltro insufficiente per la maturazione dell'usucapione ordinaria (costituendo una finestra temporale inferiore a pag. 12/20 20 anni), il godimento del bene da parte dell'attrice si giustifica con la tolleranza mostrata dai membri della famiglia attraverso le società a loro Persona_1
riferibili succedutesi nel tempo.
Va ribadito, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora ricorrano rapporti di stretta parentela - come nella specie, tra madre,
figlio e nipoti - la presunzione di possesso deve escludersi, dal momento che la relazione con il bene deriva, in tal caso, da un atto o da un fatto disposto a beneficio del detentore;
in tal caso l'attività del soggetto che dispone del bene non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario (cfr. Cass. n. 20508/2019;
Cass., n. 17880/2019; Cass. n. 9661/2006).
Nella specie, lo stretto legame familiare consente al
dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il
protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale,
può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela,
nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
ipotesi,
pag. 13/20 quest'ultima, che ricorre nel caso concreto.
Anche volendo prescindere da quanto di assorbente fin qui esposto, neanche può dirsi che il quadro istruttorio relativo al periodo successivo al 2003 abbia delineato una situazione di possesso, e non di detenzione, in capo all'attrice.
Sul punto è opportuno ripercorrere le allegazioni delle parti:
- secondo la società convenuta, sono fatti indicativi dell'esercizio del possesso in capo alla stessa: - il fatto IMU e TASI sono state sempre addebitate a CP
e dalla stessa pagate;
- la circostanza che le
[...]
forniture di energia elettrica e acqua dell'appartamento sono sempre state allacciate alla proprietà di CP
, la quale aveva, quindi, il controllo di tali
[...]
utenze; - il fatto che la società convenuta ha, da sempre,
mantenuto le chiavi dell'appartamento, scegliendo liberamente come gestirlo, tanto da realizzare, nel
2011/2012, delle nuove porte interne.
Al contrario, parte attrice asserisce di aver eseguito,
nel corso di tale periodo ultraventennale, atti di manutenzione ordinaria sull'immobile in questione, oltre a varie opere di ristrutturazioni edilizie straordinarie,
consistenti nel rifacimento dei bagni, dei pavimenti,
nella manutenzione del tetto e nell'installazione di impianti di riscaldamento e caldaia. Inoltre, secondo la pag. 14/20 prospettazione di parte attrice, è titolare, Parte_1
sin dal 1995, del contratto di fornitura idrica dell'appartamento e paga regolarmente le relative utenze,
nonché le utenze del gas, e ha provveduto al pagamento della TARI. Ne consegue come tali elementi dimostrino, in tesi, l'esercizio del possesso utile all'usucapione, quale attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà da parte della Pt_1
Da un punto di vista documentale, è emerso che effettivamente le imposte sulla proprietà (IMU) sono state pagate dalla società convenuta, a cui peraltro era intestata l'utenza dell'energia elettrica (cfr: p. 9
comparsa conclusionale parte attrice).
A fronte di ciò, come visto sopra, non particolarmente significativa è la circostanza che l'attrice, a cui è
stato concesso di utilizzare l'immobile, pagasse le proprie utenze e le imposte sui rifiuti prodotti.
Inoltre, sui principali temi evidenziati dalle parti, la prova testimoniale svolta in giudizio ha restituito un quadro complesso dei rapporti intercorsi tra parte attrice e, da un lato, la Controparte_3
(precedente proprietaria dell'immobile) e, dall'altro, la società convenuta (attuale proprietaria dell'immobile).
Già si è detto dell'esito contraddittorio della prova in merito alla riparazione del tetto.
Quanto, poi, alla sostituzione delle porte interne pag. 15/20 dell'appartamento, le testimonianze rese al riguardo risultano discordanti. Da una parte, infatti, i testimoni e IM Testimone_2
(rispettivamente nuora e figlio dell'attrice) hanno dichiarato che le porte non sono state realizzate da
Nello specifico, ha CP IM
affermato: “i falegnami sono mio marito (ndr.
[...]
) e mio cognato e sono stati loro a farle per Tes_2
la madre, tanti tanti anni fa e non gliele ha fatte nessun
altro. Riconosco le porte delle fotografie e confermo che
si tratta delle porte fatte da mio marito e mio cognato
per sostituire quelle vecchissime che erano pre-esistenti.
Mio marito e mio cognato erano dipendenti di CP
e le hanno realizzate, siccome sono i due falegnami
[...]
dell'azienda, a tempo perso nel laboratorio CP
; tutto fuori orario e tutto da soli, mentre
[...] CP
non c'entrava nulla. Siccome pagava
[...] CP
con molto ritardo i dipendenti, c'era questa consuetudine
anche con gli altri dipendenti, in base alla quale questi
potevano realizzare lavori propri e poi CP
scalava il dovuto (per elettricità e materiali) da quanto
doveva pagare ai dipendenti. dava a tutti CP
questa possibilità perché era abbastanza in difetto con i
pagamenti verso i dipendenti”. Il teste
[...]
ha, quindi, aggiunto: “la sostituzione delle Tes_2
porte è avvenuta a cavallo fra gli anni '90 e 2000 come ho
pag. 16/20 già detto e la ditta allora era la Casavecchia Arredamento
S.r.l. di cui allora ero amministratore. Confermo si
tratta delle porte di cui al documento n. 11 che sono le
stesse di cui ai documenti 2-9 che ho già visionato”.
Di contro, i testimoni Testimone_3 [...]
, e Tes_4 Testimone_5 Controparte_5
hanno dichiarato che il rifacimento delle Testimone_6
porte interne dell'appartamento venne eseguito, per alcuni, da per altri, da Controparte_3
CP
La confusione può ragionevolmente attribuirsi alla sostanziale sovrapponibilità dei dipendenti che componevano le due società.
In particolare, ha dichiarato: Testimone_5
“riconosco le porte, non so dire l'anno preciso in cui
sono state cambiate, le ha realizzate e fornite CP
e le ho viste costruire nel laboratorio dagli
[...]
operai di che mi sembra fossero CP Testimone_4
e di cui non ricordo il cognome”; Testimone_3 Per_3
per poi precisare: “le porte di cui ho detto sono state
realizzate nel laboratorio dagli operai che ho nominato,
forse non c'era fra loro, che era lo stesso Per_3
laboratorio ed erano gli stessi operai di Casavecchia
Arredamento S.r.l. Per questa ragione, precisando la mia
precedente risposta, non so dire se le abbia realizzate
” Del pari, Controparte_7 CP
pag. 17/20 ha affermato: “confermo che (ndr. le Controparte_5
porte) sono state sostituite e che ci hanno lavorato gli
operai di che sono gli stessi che erano di CP
” Controparte_3
e quali ex dipendenti Testimone_3 Testimone_4
di hanno, quindi, confermato di aver CP
partecipato a tale opera prima del 2012 (cfr. verbale d'udienza dell'11.4.2023); così come Testimone_6
prima operaio di Casavecchia S.r.l. e poi di CP
, ha affermato di aver lavorato per la realizzazione
[...]
delle porte in questione (cfr. verbale d'udienza del
29.2.2024).
La società convenuta sostiene, inoltre, di aver sempre mantenuto le chiavi dell'appartamento. Anche su tale punto, le testimonianze non convergono, posto che la circostanza è stata confermata da Controparte_5
ma confutata da e Testimone_2 IM
.
[...]
4.1. Conclusivamente, deve ritersi che l'attrice goda ed abbia goduto dell'appartamento dalla stessa abitato per la tolleranza manifestata nei suoi confronti dagli stretti congiunti, anche attraverso le società che si sono succedute nella titolarità del bene. In ogni caso, la prova del possesso dell'immobile è risultata contraddittoria, non consentendo di ritenere l'attrice –
anche in ragione dei rapporti di parentela cui si è detto pag. 18/20 – possessore dell'immobile in questione.
5. Il rigetto della domanda principale formulata da parte attrice esonera il Tribunale dal decidere in merito alla domanda riconvenzionale subordinata proposta da parte convenuta.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3054 del 2021 sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP
provvede:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere alla società convenuta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 10.869,00 per compenso professionale, euro
545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.
Perugia, il 30.6.2025. Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 19/20 pag. 20/20