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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/11/2025, alle ore 12,00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa Controparte_1
DELLA Dott.ssa per la parte
[...] Persona_1 resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,03.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 523/2024 promossa da:
Parte_1
1
[...] rappresentata da Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
, Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1
premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_2 del come insegnanti a Controparte_2 tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del bonus relativamente a e chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande in ragione del carattere breve e saltuario delle supplenze dei ricorrenti, spesso su spezzoni di orario inferiori a quello completo previsto per la scuola secondaria e anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotta;
in via subordinata il chiedeva la riparametrazione CP_2 dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I - PRESCRIZIONE
2 Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2 rivendicato dal ricorrente relativamente Parte_1 all'anno scolastico 2018/2019.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
Il ricorrente ha prodotto, sub doc. nr. 3, la diffida interruttiva unitamente all'avviso di consegna datato
24.06.2024; a tale data il diritto vantato per l'anno scolastico 2018/2019 si era già estinto per maturata prescrizione.
II - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr. 17-18 della comparsa di costituzione), emerge che i ricorrenti, insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del , con i seguenti CP_2 contratti:
A) quanto al docente : Parte_1
- nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2022 al
30.06.2023, su spezzone di orario di 6 ore, presso l'IS
TI Belmesseri;
- nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2023 al 30.06.2024
3 su spezzone di orario di per 6 ore settimanali presso l'IS
TI Belmesseri – Bagnone;
B) quanto a : Parte_2
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 23/09/2019 al
30.06.2020, per 12 ore settimanali, presso IS Zaccagna Galilei
Carrara;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con due supplenze fino al termine delle attività didattiche dal 30/09/2020 al
30.06.2021, su spezzoni di orario ciascuno di 4 ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado F.
Quartieri in Zeri e con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 9 ore settimanali presso l'I. D. Alighieri Aulla
- nell'anno scolastico 2021/2022 con due supplenze fino al termine delle attività didattiche dal 6/10/2021 al 30.06.2022, su spezzone di orario ciascuno di 4 ore settimanali, presso il medesimo Istituto F. Quartieri, in Zeri.
Il ricorrente è ancora nel sistema scolastico in quanto è stato immesso in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022.
III- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
4 per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
5 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
6 L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
7 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
SA SA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce (Italia),
è tornata ad affrontare la dibattuta questione relativa al
8 diritto dei docenti titolari di supplenze brevi di percepire il bonus carta docente, concludendo che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Al punto 45 della sezione della sentenza “Nel merito” la CGUE ha ricordato che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”.
Al punto 53 si legge che “al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio
2022, (Carta elettronica), C-450/21, Controparte_2
EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
47 nonché giurisprudenza citata].
9 La Corte al punto 56, sulla base degli elementi indicati dal giudice di rinvio, ha rilevato “che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
Al punto 60 la CGUE ha osservato che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_4
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68).”
[...]
Al punto 63 la CGUE ha ricordato che “… la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che ….. possono risultare”, tra l'altro, “dalle caratteristiche ad esse inerenti”.
Al punto 71 la CGUE ha osservato che, “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
10 Pertanto, premesso che la legislazione nazionale prevede una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo e che le funzioni dei docenti non di ruolo svolte nell'ambito delle loro supplenze temporanee, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, occorre accertare se in concreto le prestazioni di parte ricorrente siano comparabili a quelle di un docente a tempo indeterminato in ragione della natura del lavoro di insegnante svolto, delle condizioni di esercizio di quest'ultimo, nonché di eventuali motivi che abbiano modificato sostanzialmente le funzioni di tale docente.
In caso di ritenuta comparabilità, occorre accertare se sussistano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, in ragione, tra l'altro, delle caratteristiche inerenti alle mansioni.
Nella fattispecie in esame entrambi i ricorrenti hanno lavorato nella scuola secondaria in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche sempre su spezzoni di orario.
E' sicuramente comparabile il servizio prestato da Parte_2
relativamente all'anno scolastico 2019/2020 in quanto il
[...] predetto ha lavorato su spezzone di orario di 12 ore settimanali, inferiori all'orario completo della scuola secondaria, che è di 18 ore settimanali, ma superiore al minimo dell'orario osservato degli insegnanti di ruolo part time (almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Stesse considerazioni devono essere svolte per l'anno scolastico 2020/2021 allorché il predetto ha lavorato in forza di tre supplenze per un orario complessivo di 17 ore settimanali.
Per tutte le altre annualità i ricorrenti hanno osservato un orario inferiore anche a quello minimo dei docenti di ruolo part time: i predetti hanno lavorato, quanto a , per 6 Pt_1 ore settimanali negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e,
11 quanto a , per otto ore (su 2 spezzoni di 4 ore Parte_2 settimanali ciascuno, presso il medesimo istituto) nell'anno scolastico 2021/2022.
A questo punto può rilevarsi che anche il docente che osservi un orario inferiore al 50% di quello completo svolge l'attività didattica c.d. “frontale” con le stesse modalità dei docenti a tempo indeterminato a tempo parziale e a tempo pieno, partecipando in egual modo anche alle attività propedeutiche, complementari ed accessorie all'insegnamento; che lo svolgimento di orario ridotto da parte del supplente precario per tutto l'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche non pare comportare di per sé un mutamento delle caratteristiche intrinseche e della qualità dell'insegnamento.
Le prestazioni dei ricorrenti, quindi, sono equiparabili a quelle prestate dal docente di ruolo.
Infine, deve rilevarsi che l'Amministrazione resistente non ha evidenziato e provato alcuna ragione oggettiva che giustifichi un trattamento differenziato.
Pertanto, anche la domanda proposta da relativamente Pt_1 agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e quella proposta da per l'anno scolastico 2021/2022 devono essere Parte_2 accolte.
V – EVENTUALE RIDUZIONE DEL BONUS
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
12 Con riguardo alle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie, la Corte di giustizia 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24 al punto 75 ha precisato “che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta
è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.”
La clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sil lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva Comunità Europea del 28/06/1999 n. 70 relativa prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”… ….omissis
Analoghe considerazioni valgono nel caso degli spezzoni di orario.
Infatti, anche la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES attuata dalla DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre
1997 prevede sia il principio di non-discriminazione che il principio di proporzionalità:
“1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
13 2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
…omissis
Il legislatore italiano, pur essendo legittimato ad applicare nella legislazione scolastica il principio pro rata temporis, non ha scelto di riconoscere il beneficio in proporzione al periodo od all'orario lavorativo svolto (ad es. in caso di supplenze annuali con decorrenza successiva al 1 settembre, di part time, etc.).
Pertanto, allo stato, non deve essere operata alcuna riduzione.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con le norme euro-unitarie della Clausola
4 degli Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
Poiché il ricorrente è ancora nel sistema Parte_2 scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
CONTROLLA LA POSIZIONE BA
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, e considerata altresì l'essenzialità di alcune statuizioni della pronunzia della Corte di Giustizia, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
14 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 degli Accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale;
2) accerta il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto a relativamente agli Parte_1 anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; quanto a Parte_2
relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
[...]
e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare ai ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 1000,00, quanto a
e € 1500,00 quanto a oltre interessi o Pt_1 Parte_2 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in tale frazione in € 669,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante 50% e distrazione della somma in favore del difensore antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, lì 28/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
15
DELLA Dott.ssa per la parte
[...] Persona_1 resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,03.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 523/2024 promossa da:
Parte_1
1
[...] rappresentata da Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
, Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1
premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_2 del come insegnanti a Controparte_2 tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del bonus relativamente a e chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande in ragione del carattere breve e saltuario delle supplenze dei ricorrenti, spesso su spezzoni di orario inferiori a quello completo previsto per la scuola secondaria e anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotta;
in via subordinata il chiedeva la riparametrazione CP_2 dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
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I - PRESCRIZIONE
2 Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2 rivendicato dal ricorrente relativamente Parte_1 all'anno scolastico 2018/2019.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
Il ricorrente ha prodotto, sub doc. nr. 3, la diffida interruttiva unitamente all'avviso di consegna datato
24.06.2024; a tale data il diritto vantato per l'anno scolastico 2018/2019 si era già estinto per maturata prescrizione.
II - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr. 17-18 della comparsa di costituzione), emerge che i ricorrenti, insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del , con i seguenti CP_2 contratti:
A) quanto al docente : Parte_1
- nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2022 al
30.06.2023, su spezzone di orario di 6 ore, presso l'IS
TI Belmesseri;
- nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2023 al 30.06.2024
3 su spezzone di orario di per 6 ore settimanali presso l'IS
TI Belmesseri – Bagnone;
B) quanto a : Parte_2
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 23/09/2019 al
30.06.2020, per 12 ore settimanali, presso IS Zaccagna Galilei
Carrara;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con due supplenze fino al termine delle attività didattiche dal 30/09/2020 al
30.06.2021, su spezzoni di orario ciascuno di 4 ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado F.
Quartieri in Zeri e con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 9 ore settimanali presso l'I. D. Alighieri Aulla
- nell'anno scolastico 2021/2022 con due supplenze fino al termine delle attività didattiche dal 6/10/2021 al 30.06.2022, su spezzone di orario ciascuno di 4 ore settimanali, presso il medesimo Istituto F. Quartieri, in Zeri.
Il ricorrente è ancora nel sistema scolastico in quanto è stato immesso in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022.
III- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
4 per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
5 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
6 L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
7 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
SA SA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce (Italia),
è tornata ad affrontare la dibattuta questione relativa al
8 diritto dei docenti titolari di supplenze brevi di percepire il bonus carta docente, concludendo che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Al punto 45 della sezione della sentenza “Nel merito” la CGUE ha ricordato che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”.
Al punto 53 si legge che “al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio
2022, (Carta elettronica), C-450/21, Controparte_2
EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
47 nonché giurisprudenza citata].
9 La Corte al punto 56, sulla base degli elementi indicati dal giudice di rinvio, ha rilevato “che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
Al punto 60 la CGUE ha osservato che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_4
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68).”
[...]
Al punto 63 la CGUE ha ricordato che “… la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che ….. possono risultare”, tra l'altro, “dalle caratteristiche ad esse inerenti”.
Al punto 71 la CGUE ha osservato che, “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
10 Pertanto, premesso che la legislazione nazionale prevede una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo e che le funzioni dei docenti non di ruolo svolte nell'ambito delle loro supplenze temporanee, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, occorre accertare se in concreto le prestazioni di parte ricorrente siano comparabili a quelle di un docente a tempo indeterminato in ragione della natura del lavoro di insegnante svolto, delle condizioni di esercizio di quest'ultimo, nonché di eventuali motivi che abbiano modificato sostanzialmente le funzioni di tale docente.
In caso di ritenuta comparabilità, occorre accertare se sussistano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, in ragione, tra l'altro, delle caratteristiche inerenti alle mansioni.
Nella fattispecie in esame entrambi i ricorrenti hanno lavorato nella scuola secondaria in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche sempre su spezzoni di orario.
E' sicuramente comparabile il servizio prestato da Parte_2
relativamente all'anno scolastico 2019/2020 in quanto il
[...] predetto ha lavorato su spezzone di orario di 12 ore settimanali, inferiori all'orario completo della scuola secondaria, che è di 18 ore settimanali, ma superiore al minimo dell'orario osservato degli insegnanti di ruolo part time (almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Stesse considerazioni devono essere svolte per l'anno scolastico 2020/2021 allorché il predetto ha lavorato in forza di tre supplenze per un orario complessivo di 17 ore settimanali.
Per tutte le altre annualità i ricorrenti hanno osservato un orario inferiore anche a quello minimo dei docenti di ruolo part time: i predetti hanno lavorato, quanto a , per 6 Pt_1 ore settimanali negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e,
11 quanto a , per otto ore (su 2 spezzoni di 4 ore Parte_2 settimanali ciascuno, presso il medesimo istituto) nell'anno scolastico 2021/2022.
A questo punto può rilevarsi che anche il docente che osservi un orario inferiore al 50% di quello completo svolge l'attività didattica c.d. “frontale” con le stesse modalità dei docenti a tempo indeterminato a tempo parziale e a tempo pieno, partecipando in egual modo anche alle attività propedeutiche, complementari ed accessorie all'insegnamento; che lo svolgimento di orario ridotto da parte del supplente precario per tutto l'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche non pare comportare di per sé un mutamento delle caratteristiche intrinseche e della qualità dell'insegnamento.
Le prestazioni dei ricorrenti, quindi, sono equiparabili a quelle prestate dal docente di ruolo.
Infine, deve rilevarsi che l'Amministrazione resistente non ha evidenziato e provato alcuna ragione oggettiva che giustifichi un trattamento differenziato.
Pertanto, anche la domanda proposta da relativamente Pt_1 agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e quella proposta da per l'anno scolastico 2021/2022 devono essere Parte_2 accolte.
V – EVENTUALE RIDUZIONE DEL BONUS
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
12 Con riguardo alle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie, la Corte di giustizia 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24 al punto 75 ha precisato “che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta
è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.”
La clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sil lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva Comunità Europea del 28/06/1999 n. 70 relativa prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”… ….omissis
Analoghe considerazioni valgono nel caso degli spezzoni di orario.
Infatti, anche la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES attuata dalla DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre
1997 prevede sia il principio di non-discriminazione che il principio di proporzionalità:
“1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
13 2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
…omissis
Il legislatore italiano, pur essendo legittimato ad applicare nella legislazione scolastica il principio pro rata temporis, non ha scelto di riconoscere il beneficio in proporzione al periodo od all'orario lavorativo svolto (ad es. in caso di supplenze annuali con decorrenza successiva al 1 settembre, di part time, etc.).
Pertanto, allo stato, non deve essere operata alcuna riduzione.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con le norme euro-unitarie della Clausola
4 degli Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
Poiché il ricorrente è ancora nel sistema Parte_2 scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
CONTROLLA LA POSIZIONE BA
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, e considerata altresì l'essenzialità di alcune statuizioni della pronunzia della Corte di Giustizia, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
14 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 degli Accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale;
2) accerta il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto a relativamente agli Parte_1 anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; quanto a Parte_2
relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
[...]
e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare ai ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 1000,00, quanto a
e € 1500,00 quanto a oltre interessi o Pt_1 Parte_2 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in tale frazione in € 669,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante 50% e distrazione della somma in favore del difensore antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, lì 28/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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