CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Alberto Lo Giudice – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Riesi, Via Roma n. 97/99, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Sanfilippo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la CP_ sede dell'Avvocatura distrettuale , in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. ricorso in appello
Per l'Ente appellato: v. comparsa di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2021, conveniva Parte_1 CP_ l' dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato quale bracciante agricola presso l'azienda agricola
[...]
dal 13 giugno 2019 al 3 dicembre 2019 e dal 6 maggio 2020 al 30 CP_2 settembre 2020 e di avere perciò inoltrato, entro le scadenze previste, presenta la domanda per l'indennità di disoccupazione agricola o altre provvidenze (malattia, i assegni familiari). CP_ L' aveva però disconosciuto le giornate agricole svolte sulla base di accertamenti che non le erano mai stati notificati.
Contestava la legittimità del disconoscimento, osservando che il rapporto risultava dalla documentazione allegata (buste paga, comunicazioni Unilav, denunce di manodopera agricola – Dmag – e certificazione reddituale), che si era occupata di diradamento e raccolta pesche, di sistemazione tiranti delle vigne, sfogliamento delle vigne, raccolta e sgrappolatura uva, presso terreni siti nei Comuni di Riesi e Butera, con orario dalle 7.00 alle 15.30, con un'ora circa di pausa, dal Lunedì al Sabato., percependo la retribuzione di cui in busta paga e sotto le direttive datoriali.
Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento dei rapporti di lavoro indicati e del proprio conseguente diritto a ritenere o percepire le prestazioni previdenziali connesse ai rapporti stessi. CP_ Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto del ricorso, sulla scorta delle risultanze di attività ispettive condotte sulla datrice di lavoro compendiate in verbale di accertamento e notificazione del 15 aprile 2021.
Esperita attività istruttoria, con sentenza n. 264/2024 del 3 giugno 2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava le spese.
Il primo giudice riteneva dimostrata la fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura oggetto di causa, sulla scorta innanzi tutto del sopra accennato verbale ispettivo, le cui risultanze venivano dettagliatamente riportate in sentenza ritenendo che “il materiale probatorio raccolto in sede ispettiva dimostra come, in relazione alle annualità verificate la società “ ” non abbia svolto alcuna attività comportante l'utilizzo di Controparte_2 manodopera agricola, sicché vi sono specifici elementi per valutare come fittizio anche il rapporto di lavoro intrattenuto con parte ricorrente”. Tale conclusione non era contraddetta dall'esito della prova testimoniale raccolta, alla luce sia della genericità e non verificabilità delle dichiarazioni, sia perché proveniente da soggetti che avevano interesse di fatto alla causa in quanto coinvolti in analoghe vicende e relative controversie con l' previdenziale. CP_1
Pag. 2 di 6 Di qui il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'errata valutazione delle proprie argomentazioni e delle prove raccolte. Osserva che il Tribunale non ha tenuto conto che la sussistenza del rapporto di lavoro non risultava soltanto dalle testimonianze, ma anche dalla documentazione che costituiva un importante riscontro della veridicità dei testimoni. Erano perciò da ritenersi emersi dall'istruttoria tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro agricolo, compresa la soggezione della lavoratrice alle direttive del sig. marito della sig.ra e suo attivo sostituto Persona_2 CP_2 nella materiale gestione dei rapporti di lavoro.
Viceversa, nessuna concreta dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di lavoro CP_ poteva desumersi dalla produzione dell' , che neppure aveva depositato gli atti dell'A.G. menzionati nel verbale ispettivo che, peraltro, era stato redatto senza alcun contraddittorio con la lavoratrice e non poteva perciò esserle opposto, essendo la medesima comunque estranea ad eventuali irregolarità contabili ed amministrative interne all'azienda datrice di lavoro, che non possono ridondare a danno dei lavoratori regolarmente – perlomeno per quanto è loro dato sapere – assunti.
Con il secondo motivo, correlato al primo, l'appellante si duole del valore probatorio CP_ riconosciuto dal primo giudice al verbale ispettivo dell' , le cui risultanze possono indurre a discutere sulla natura giuridica del datore di lavoro, ma non possono pregiudicare i diritti nascenti da prestazioni lavorative rese. Il Tribunale non aveva poi tenuto conto che i lavoratori sentiti nel corso degli accertamenti avevano tutti confermato la sussistenza dei rapporti, con dichiarazioni immediate, spontanee e perciò da ritenersi attendibili.
L'appello non può trovare accoglimento.
In caso di contestazione e disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte CP_ dell' , è principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui incombe sull'interessato l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo (cfr. Cass. Sez. Lav. 2 maggio 2022 n. 13769, Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2018
n. 12001, Cass. Sez. Lav. 11 febbraio 2016 n. 2739, Cass. 8 maggio 2013 n. 10870,
Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012 n. 13877, Cass. Sez. Lav. 23 dicembre 2011 n. 28716,
Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2011 n. 12551, Cass. Sez. Lav. 5/12/2005 n. 26347).
Circa la documentazione depositata, rileva la Corte che non possono costituire prova dell'onerosità del rapporto le buste paga, atte a dimostrare solo il dato formale e di per sé indiscutibile della loro emissione, logica ed anzi ovvia nel momento in cui il rapporto deve apparire anche di fronte ai terzi, ma non certo l'effettivo pagamento delle
Pag. 3 di 6 retribuzioni e, quindi, le effettive – e non solo dichiarate e formalmente attestate – esistenza ed onerosità della prestazione.
Conforta tale argomentazione pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo rilievo determinante la mera emissione, da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439
Tali argomentazioni valgono, evidentemente, anche per l'ulteriore documentazione (in particolare contratto di lavoro o comunicazioni ) che non può non essere Pt_2 redatta proprio perché indispensabile alla formale manifestazione del rapporto di lavoro. Va perciò ribadita la carenza di effettivo valore probatorio della documentazione anzidetta.
Infondate le censure mosse dall'appellante alla valorizzazione da parte del Tribunale delle risultanze del verbale ispettivo.
I pubblici ufficiali dell' hanno accertato personalmente e direttamente, con la fede CP_1 privilegiata che ciò comporta, che dalla documentazione loro trasmessa il 1° marzo
2021 dall'Amministratore giudiziario della ditta (v. pag. 2 verbale) – Controparte_2 risultava che con provvedimento del 4 novembre 2016, e sulla scorta di relazione del 4 febbraio 2016 dell'Amministratore giudiziario, il GIP di Caltanissetta aveva disposto l'interruzione della gestione aziendale della ditta in questione. L'acquisizione di copia degli atti sopra indicati (relazioni dell'Amministratore giudiziario, provvedimenti giudiziari) sarebbe stata opportuna per ragioni di completezza, ma questo non altera il valore probatorio del verbale ispettivo, dal momento che vengono riportati elementi testuali chiari ed oggettivi tratti dai documenti menzionati e non valutazioni ed CP_ interpretazioni – potenzialmente errate – del personale ispettivo sul contenuto degli atti visionati. Pertanto, come già osservato, quanto sopra è stato accertato con efficacia probatoria fino a querela di falso, avendo dato atto gli ispettori di un'attività di verifica da essi compiuta personalmente, in particolare sull'intervenuta cessazione, disposta dal giudice a novembre 2016, di ogni attività di gestione aziendale. CP_ Ciò nondimeno, negli anni successivi erano pervenute all' varie denunce di manodopera agricola apparentemente provenienti dalla stessa ditta, tra le quali, evidentemente, quelle riguardanti l'odierna appellante.
Ma, allora, data l'interruzione della gestione aziendale, peraltro relativa ad un'impresa che già risultava priva di liquidità e conti correnti (v. sunto della relazione
Pag. 4 di 6 dell'Amministratore giudiziario, pag. 2 verbale ispettivo), certamente in quegli anni la ditta CA MA IN era del tutto inattiva e non aveva perciò ragione alcuna di stipulare contratti di qualsiasi genere e men che meno di lavoro subordinato, intrinsecamente necessari ad un'attività imprenditoriale viceversa inesistente. Peraltro, tali contratti avrebbe dovuto stipularli, semmai, l'Amministratore giudiziario.
E' dunque evidente che tutte le denunce di assunzione di manodopera successive al CP_ provvedimento del GIP di Caltanissetta del 4 novembre 2016 pervennero all' da soggetti che non avevano o non avevano più alcuna legittimazione alla gestione dell'impresa individuale spettante invece ed esclusivamente Controparte_2 all'Amministratore giudiziario che non solo non aveva intrapreso o proseguito alcuna attività imprenditoriale, ma, anzi, aveva chiesto ed ottenuto dall'A.G. un provvedimento di interruzione dell'attività aziendale. Le denunce di assunzione di manodopera agricola (DMAG) erano pertanto necessariamente false, quanto meno con riguardo all'imputazione soggettiva datoriale del rapporto dichiarato ed il rapporto di lavoro fra la ditta ed il singolo lavoratore (la , nella presente Controparte_2 Parte_1 fattispecie) era immancabilmente inesistente, per quanto ampiamente documentato al fine di creare un'ingannevole apparenza.
Tutto questo non può che indurre questa Corte a condividere la scelta del Tribunale di negare qualsiasi efficacia probatoria a dichiarazioni testimoniali generiche, prive di un pur minimo riscontro oggettivo, non verificabili e provenienti da soggetti aventi CP_ identiche ragioni di controversia con l' .
Consegue il rigetto dell'appello.
Spese compensate, vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. allegata al ricorso in appello.
La dichiarazione stessa non preclude la pronuncia relativa al versamento del doppio contributo in caso di appello inammissibile o infondato, versamento che sarà richiesto o meno dalla Cancelleria all'esito della verifica sulla permanenza o meno in capo all'appellante dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal contributo. Di qui la dichiarazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 5 di 6 C O N F E R M A
La sentenza n. 264/2024 del 3 giugno 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 6 di 6
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Alberto Lo Giudice – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Riesi, Via Roma n. 97/99, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Sanfilippo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la CP_ sede dell'Avvocatura distrettuale , in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. ricorso in appello
Per l'Ente appellato: v. comparsa di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2021, conveniva Parte_1 CP_ l' dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato quale bracciante agricola presso l'azienda agricola
[...]
dal 13 giugno 2019 al 3 dicembre 2019 e dal 6 maggio 2020 al 30 CP_2 settembre 2020 e di avere perciò inoltrato, entro le scadenze previste, presenta la domanda per l'indennità di disoccupazione agricola o altre provvidenze (malattia, i assegni familiari). CP_ L' aveva però disconosciuto le giornate agricole svolte sulla base di accertamenti che non le erano mai stati notificati.
Contestava la legittimità del disconoscimento, osservando che il rapporto risultava dalla documentazione allegata (buste paga, comunicazioni Unilav, denunce di manodopera agricola – Dmag – e certificazione reddituale), che si era occupata di diradamento e raccolta pesche, di sistemazione tiranti delle vigne, sfogliamento delle vigne, raccolta e sgrappolatura uva, presso terreni siti nei Comuni di Riesi e Butera, con orario dalle 7.00 alle 15.30, con un'ora circa di pausa, dal Lunedì al Sabato., percependo la retribuzione di cui in busta paga e sotto le direttive datoriali.
Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento dei rapporti di lavoro indicati e del proprio conseguente diritto a ritenere o percepire le prestazioni previdenziali connesse ai rapporti stessi. CP_ Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto del ricorso, sulla scorta delle risultanze di attività ispettive condotte sulla datrice di lavoro compendiate in verbale di accertamento e notificazione del 15 aprile 2021.
Esperita attività istruttoria, con sentenza n. 264/2024 del 3 giugno 2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava le spese.
Il primo giudice riteneva dimostrata la fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura oggetto di causa, sulla scorta innanzi tutto del sopra accennato verbale ispettivo, le cui risultanze venivano dettagliatamente riportate in sentenza ritenendo che “il materiale probatorio raccolto in sede ispettiva dimostra come, in relazione alle annualità verificate la società “ ” non abbia svolto alcuna attività comportante l'utilizzo di Controparte_2 manodopera agricola, sicché vi sono specifici elementi per valutare come fittizio anche il rapporto di lavoro intrattenuto con parte ricorrente”. Tale conclusione non era contraddetta dall'esito della prova testimoniale raccolta, alla luce sia della genericità e non verificabilità delle dichiarazioni, sia perché proveniente da soggetti che avevano interesse di fatto alla causa in quanto coinvolti in analoghe vicende e relative controversie con l' previdenziale. CP_1
Pag. 2 di 6 Di qui il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'errata valutazione delle proprie argomentazioni e delle prove raccolte. Osserva che il Tribunale non ha tenuto conto che la sussistenza del rapporto di lavoro non risultava soltanto dalle testimonianze, ma anche dalla documentazione che costituiva un importante riscontro della veridicità dei testimoni. Erano perciò da ritenersi emersi dall'istruttoria tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro agricolo, compresa la soggezione della lavoratrice alle direttive del sig. marito della sig.ra e suo attivo sostituto Persona_2 CP_2 nella materiale gestione dei rapporti di lavoro.
Viceversa, nessuna concreta dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di lavoro CP_ poteva desumersi dalla produzione dell' , che neppure aveva depositato gli atti dell'A.G. menzionati nel verbale ispettivo che, peraltro, era stato redatto senza alcun contraddittorio con la lavoratrice e non poteva perciò esserle opposto, essendo la medesima comunque estranea ad eventuali irregolarità contabili ed amministrative interne all'azienda datrice di lavoro, che non possono ridondare a danno dei lavoratori regolarmente – perlomeno per quanto è loro dato sapere – assunti.
Con il secondo motivo, correlato al primo, l'appellante si duole del valore probatorio CP_ riconosciuto dal primo giudice al verbale ispettivo dell' , le cui risultanze possono indurre a discutere sulla natura giuridica del datore di lavoro, ma non possono pregiudicare i diritti nascenti da prestazioni lavorative rese. Il Tribunale non aveva poi tenuto conto che i lavoratori sentiti nel corso degli accertamenti avevano tutti confermato la sussistenza dei rapporti, con dichiarazioni immediate, spontanee e perciò da ritenersi attendibili.
L'appello non può trovare accoglimento.
In caso di contestazione e disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte CP_ dell' , è principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui incombe sull'interessato l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo (cfr. Cass. Sez. Lav. 2 maggio 2022 n. 13769, Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2018
n. 12001, Cass. Sez. Lav. 11 febbraio 2016 n. 2739, Cass. 8 maggio 2013 n. 10870,
Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012 n. 13877, Cass. Sez. Lav. 23 dicembre 2011 n. 28716,
Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2011 n. 12551, Cass. Sez. Lav. 5/12/2005 n. 26347).
Circa la documentazione depositata, rileva la Corte che non possono costituire prova dell'onerosità del rapporto le buste paga, atte a dimostrare solo il dato formale e di per sé indiscutibile della loro emissione, logica ed anzi ovvia nel momento in cui il rapporto deve apparire anche di fronte ai terzi, ma non certo l'effettivo pagamento delle
Pag. 3 di 6 retribuzioni e, quindi, le effettive – e non solo dichiarate e formalmente attestate – esistenza ed onerosità della prestazione.
Conforta tale argomentazione pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo rilievo determinante la mera emissione, da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439
Tali argomentazioni valgono, evidentemente, anche per l'ulteriore documentazione (in particolare contratto di lavoro o comunicazioni ) che non può non essere Pt_2 redatta proprio perché indispensabile alla formale manifestazione del rapporto di lavoro. Va perciò ribadita la carenza di effettivo valore probatorio della documentazione anzidetta.
Infondate le censure mosse dall'appellante alla valorizzazione da parte del Tribunale delle risultanze del verbale ispettivo.
I pubblici ufficiali dell' hanno accertato personalmente e direttamente, con la fede CP_1 privilegiata che ciò comporta, che dalla documentazione loro trasmessa il 1° marzo
2021 dall'Amministratore giudiziario della ditta (v. pag. 2 verbale) – Controparte_2 risultava che con provvedimento del 4 novembre 2016, e sulla scorta di relazione del 4 febbraio 2016 dell'Amministratore giudiziario, il GIP di Caltanissetta aveva disposto l'interruzione della gestione aziendale della ditta in questione. L'acquisizione di copia degli atti sopra indicati (relazioni dell'Amministratore giudiziario, provvedimenti giudiziari) sarebbe stata opportuna per ragioni di completezza, ma questo non altera il valore probatorio del verbale ispettivo, dal momento che vengono riportati elementi testuali chiari ed oggettivi tratti dai documenti menzionati e non valutazioni ed CP_ interpretazioni – potenzialmente errate – del personale ispettivo sul contenuto degli atti visionati. Pertanto, come già osservato, quanto sopra è stato accertato con efficacia probatoria fino a querela di falso, avendo dato atto gli ispettori di un'attività di verifica da essi compiuta personalmente, in particolare sull'intervenuta cessazione, disposta dal giudice a novembre 2016, di ogni attività di gestione aziendale. CP_ Ciò nondimeno, negli anni successivi erano pervenute all' varie denunce di manodopera agricola apparentemente provenienti dalla stessa ditta, tra le quali, evidentemente, quelle riguardanti l'odierna appellante.
Ma, allora, data l'interruzione della gestione aziendale, peraltro relativa ad un'impresa che già risultava priva di liquidità e conti correnti (v. sunto della relazione
Pag. 4 di 6 dell'Amministratore giudiziario, pag. 2 verbale ispettivo), certamente in quegli anni la ditta CA MA IN era del tutto inattiva e non aveva perciò ragione alcuna di stipulare contratti di qualsiasi genere e men che meno di lavoro subordinato, intrinsecamente necessari ad un'attività imprenditoriale viceversa inesistente. Peraltro, tali contratti avrebbe dovuto stipularli, semmai, l'Amministratore giudiziario.
E' dunque evidente che tutte le denunce di assunzione di manodopera successive al CP_ provvedimento del GIP di Caltanissetta del 4 novembre 2016 pervennero all' da soggetti che non avevano o non avevano più alcuna legittimazione alla gestione dell'impresa individuale spettante invece ed esclusivamente Controparte_2 all'Amministratore giudiziario che non solo non aveva intrapreso o proseguito alcuna attività imprenditoriale, ma, anzi, aveva chiesto ed ottenuto dall'A.G. un provvedimento di interruzione dell'attività aziendale. Le denunce di assunzione di manodopera agricola (DMAG) erano pertanto necessariamente false, quanto meno con riguardo all'imputazione soggettiva datoriale del rapporto dichiarato ed il rapporto di lavoro fra la ditta ed il singolo lavoratore (la , nella presente Controparte_2 Parte_1 fattispecie) era immancabilmente inesistente, per quanto ampiamente documentato al fine di creare un'ingannevole apparenza.
Tutto questo non può che indurre questa Corte a condividere la scelta del Tribunale di negare qualsiasi efficacia probatoria a dichiarazioni testimoniali generiche, prive di un pur minimo riscontro oggettivo, non verificabili e provenienti da soggetti aventi CP_ identiche ragioni di controversia con l' .
Consegue il rigetto dell'appello.
Spese compensate, vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. allegata al ricorso in appello.
La dichiarazione stessa non preclude la pronuncia relativa al versamento del doppio contributo in caso di appello inammissibile o infondato, versamento che sarà richiesto o meno dalla Cancelleria all'esito della verifica sulla permanenza o meno in capo all'appellante dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal contributo. Di qui la dichiarazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 5 di 6 C O N F E R M A
La sentenza n. 264/2024 del 3 giugno 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 6 di 6