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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/04/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. 726/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 726/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione/restituzione somme
TRA
, in Parte_1
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in proprio e quale erede di , Controparte_1 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la
, proponeva Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 1320/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in data 11 novembre 2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020.
A sostegno del gravame l'appellante, premessa l'appellabilità della sentenza di primo grado in quanto la controversia è relativa ad un contratto di fornitura di acqua potabile rientrante nei cosiddetti “contratti di massa” e, pertanto, è sottratta al giudizio secondo equità pur se inferiore a “€ 1.032,91”, lamentava,
sulla base delle argomentazioni in atti: 1) l'errata motivazione della sentenza nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in un altro giudizio;
2) l'omessa e/o carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove in merito all'esistenza del depuratore per cui è causa, 3) l'errata motivazione in ordine all'onere della prova per quanto riguarda la domanda di restituzione, 4) l'errata e/o carente e/o omessa motivazione in ordine all'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto il quantum Parte_1
della pretesa restitutoria, nonché la mancata prova in ordine alla somma pagata e/o ai criteri di quantificazione utilizzati;
5) l'omessa e/o carente motivazione circa la legittimazione passiva della;
6) l'omessa motivazione in Parte_1
merito alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
Parte_1
Pertanto, l'appellante domandava al Tribunale adito l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto inammissibile, Controparte_1
2 infondata e non provata e/o parzialmente prescritta, il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, resistendo con Controparte_1
le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma,
pertanto, della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'ultima udienza, del 14.01.2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.
dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 14.07.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.02.2021.
Inoltre, va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito all'eccezione di incompetenza per valore e/o per materia sollevata in primo grado dall'originaria convenuta, nonché sul governo delle spese di lite.
Pertanto, sulle summenzionate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore
3 al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, II comma, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò posto, l'appello va integralmente rigettato perché è del tutto infondato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter
argomentativo parzialmente diverso relativamente, in particolare, all'eccezione di prescrizione (la doglianza relativa alla quale sarà esaminata più avanti).
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza
d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la
decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale
statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di
primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra
il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il
giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione
4 sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”
(Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “il giudice di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il
principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che
ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze
acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali
risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate
del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3
aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.02.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della
5 quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché
determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: “La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve
un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della
risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto
componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete
necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è
inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è
irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota
riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione,
non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole
componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche
solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo
contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (Cass. Civ.,
6 Sez. VI, n. 25112/2015).
Pertanto, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità
materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento
dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di
depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il
sinallagma previsto dalla legge” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7947/2020).
Tanto considerato, va ritenuta provata la legittimazione ad agire di
[...]
anche quale erede di deceduto in data CP_1 Persona_1
06.06.2017.
Ed invero, parte attrice ha depositato nel giudizio di primo grado l'estratto di morte di dal quale emerge, altresì, che il de cuius era Persona_1
coniugato alla stessa . Quest'ultima, chiamata all'eredità di Controparte_1
alla luce del documento appena menzionato, ne ha anche Persona_1
accettato l'eredità, agendo sin dal giudizio di primo grado espressamente anche quale erede del suindicato soggetto.
Inoltre, sempre in via preliminare, conformemente ad un condivisibile orientamento di questo Tribunale - cui questo Giudice ha già in passato aderito
- non può accogliersi la censura mossa alla sentenza appellata relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante (di cui al quinto motivo di appello), considerato che il summenzionato art. 8 sexies co. 2 l. n. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono” […] “alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Tale disposizione, dunque, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e
7 non alla Regione Campania, come, invece, sostenuto dall'appellante, non rilevando in senso contrario, quindi, che “la proprietà e la gestione del
depuratore appartiene alla regione Campania, mentre la quale Pt_1
gestore del S.I.I: per il è tenuta solo alla Controparte_2
fornitura del servizio idrico ed alla gestione del servizio fognario” (così come dedotto nel giudizio di primo grado dalla a pagina 3 della Parte_1
comparsa conclusionale).
Altresì, congruamente motivata e pienamente condivisibile risulta la sentenza appellata sotto il distinto profilo dell'applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, va innanzi tutto rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già accolto da questo Tribunale, “nel
giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008
della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale
parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli
oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento
del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul
convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente
prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della
pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11270/2020, in tal senso anche
Cass. Civ., Senteza n. 14042/2013).
Nel caso di specie, aveva lamentato dinanzi al Giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata
8 a seguito di emissioni delle fatture emesse nel periodo ricompreso tra il mese di aprile 2011 ed il mese di gennaio 2019.
A fondamento di quanto domandato produceva i relativi bollettini di pagamento attestanti l'avvenuto esborso.
Ora, a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Di contro, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria,
ossia di un corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di “Napoli Est”,
rinviando, poi, a fini probatori, alla dichiarazione della Regione Campania del
02.02.2017, di corretto funzionamento dell'impianto di depurazione “Napoli
Est”, nonché ad una relazione tecnica descrittiva.
In particolare, non costituisce prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione la nota della Regione Campania prot. n. 2017. 0074710 del
02/02/2017, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori” in cui si attesta “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto
di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in
esercizio dal 1° ottobre 1998”.
Il documento, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine al regolare esercizio dell'impianto nell'intero arco temporale indicato nella domanda attorea,
considerato che il contenuto dello stesso appare eccessivamente generico e privo di rilevanza probatoria in ordine al suo effettivo funzionamento nel periodo di fatturazione oggetto del presente giudizio.
9 Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa . Pt_1 Persona_2
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione
“Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha, altresì, statuito che “alla mancanza ed alla
temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto
dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di
detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39
del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del
quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da
ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. Civ., Sez. III, n. 3314/2020).
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le Parte_1
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Altresì, è infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
10 Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnico-peritale, hanno valore di mero indizio o anche vera e propria rilevanza sul piano probatorio,
prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice, purché siano introdotte nel giudizio secondo le rigide regole delle preclusioni (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14.05.2014, nella sua motivazione).
Dunque, nel caso di specie, la consulenza del diverso giudizio prodotta dall'allora attrice è stata depositata in sede di costituzione, essendo stata inserita nella produzione di parte attorea di primo grado, così come si evince dall'indice di tale produzione (indicata al n. 5), in calce al quale è stato apposto il depositato da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
recante la data di iscrizione a ruolo del primo giudizio.
Ora, correttamente il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione anche sulla suddetta perizia tecnica tempestivamente prodotta.
Ebbene, da tale perizia tecnica emerge che “dal 2004, l'impianto di
depurazione di Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n.
2004/2034, per il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria
91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 … concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (pag. 11 della relazione peritale in esame).
Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra
Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima
il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal
11 regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt. 4-7
dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare, sempre alla luce della consulenza tecnica di cui alla sentenza appellata, che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva
91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di CP_2
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le Pt_1
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento e deducendo di aver pagato complessivamente la somma di € 758,47 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva ancora sulla l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, Parte_1
nella sua prima difesa utile, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso. Senonché, in merito, parte appellante non ha fornito alcuna prova.
La invece, in virtù del principio generale di non contestazione Parte_1
12 di cui all'art. 115, I co. c.p.c., avrebbe dovuto specificatamente contestare la quantificazione operata dall'odierna appellata della somma di cui quest'ultima domandava la restituzione.
Né può ritenersi bastevole ai fini della configurabilità di una specifica contestazione la circostanza della mancata determinazione da parte dell'Autorità a ciò normativamente preposta dei parametri in base ai quali determinare la somma da restituire, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, ciò non osta al riconoscimento del diritto in capo all'utente,
che non può essere pregiudicato dall'inerzia delle competenti Autorità.
Pertanto, risulta corretta la determinazione del quantum debeatur operata dal
Giudice di prime cure.
È infondato, poi, il motivo di appello relativo all'omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa l'eccezione di prescrizione.
Orbene, come sopra anticipato, il Giudice di primo grado correttamente ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, anche se sulla base di ragioni diverse da quelle di seguito esplicitate.
Ed invero, il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di prescrizione ha ritenuto, erroneamente, che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'attrice fosse quinquennale e che, nel caso di specie, lo stesso termine non si fosse maturato in considerazione di asseriti atti interruttivi.
Di contro, il Tribunale ritiene che la summenzionata eccezione di prescrizione sia infondata, venendo in rilievo, nel caso di specie, in tema di indebito oggettivo, il termine prescrizionale decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una
quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U,
13 Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa,
sostenuto dalla stessa appellante ed erroneamente statuito dal Giudice di prime cure.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della
mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta
alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le
prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo,
applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di
"condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio
risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361
del 14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dall'aprile 2011 al mese di gennaio 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 01.04.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Tutto quanto finora esposto è sufficiente ad indurre questo Tribunale a concludere che l'appello, come sopra anticipato, va integralmente rigettato perché è del tutto infondato.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente
(sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, come sopra evidenziato), anche relativamente al capo sul governo delle spese, non essendo stato quest'ultimo oggetto di uno specifico motivo di gravame, secondo quanto
14 costantemente ed opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie, con attribuzione al procuratore antistatario.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale e, per l'effetto,
[...]
conferma integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, l'appellata Sentenza n. 1320/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 11.11.2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna la Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale, al rimborso, in favore di
[...]
15 , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
462,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 25.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 726/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione/restituzione somme
TRA
, in Parte_1
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in proprio e quale erede di , Controparte_1 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la
, proponeva Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 1320/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in data 11 novembre 2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020.
A sostegno del gravame l'appellante, premessa l'appellabilità della sentenza di primo grado in quanto la controversia è relativa ad un contratto di fornitura di acqua potabile rientrante nei cosiddetti “contratti di massa” e, pertanto, è sottratta al giudizio secondo equità pur se inferiore a “€ 1.032,91”, lamentava,
sulla base delle argomentazioni in atti: 1) l'errata motivazione della sentenza nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in un altro giudizio;
2) l'omessa e/o carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove in merito all'esistenza del depuratore per cui è causa, 3) l'errata motivazione in ordine all'onere della prova per quanto riguarda la domanda di restituzione, 4) l'errata e/o carente e/o omessa motivazione in ordine all'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto il quantum Parte_1
della pretesa restitutoria, nonché la mancata prova in ordine alla somma pagata e/o ai criteri di quantificazione utilizzati;
5) l'omessa e/o carente motivazione circa la legittimazione passiva della;
6) l'omessa motivazione in Parte_1
merito alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
Parte_1
Pertanto, l'appellante domandava al Tribunale adito l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto inammissibile, Controparte_1
2 infondata e non provata e/o parzialmente prescritta, il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, resistendo con Controparte_1
le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma,
pertanto, della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'ultima udienza, del 14.01.2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.
dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 14.07.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.02.2021.
Inoltre, va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito all'eccezione di incompetenza per valore e/o per materia sollevata in primo grado dall'originaria convenuta, nonché sul governo delle spese di lite.
Pertanto, sulle summenzionate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore
3 al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, II comma, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò posto, l'appello va integralmente rigettato perché è del tutto infondato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter
argomentativo parzialmente diverso relativamente, in particolare, all'eccezione di prescrizione (la doglianza relativa alla quale sarà esaminata più avanti).
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza
d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la
decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale
statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di
primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra
il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il
giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione
4 sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”
(Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “il giudice di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il
principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che
ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze
acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali
risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate
del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3
aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.02.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della
5 quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché
determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: “La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve
un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della
risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto
componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete
necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è
inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è
irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota
riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione,
non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole
componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche
solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo
contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (Cass. Civ.,
6 Sez. VI, n. 25112/2015).
Pertanto, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità
materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento
dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di
depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il
sinallagma previsto dalla legge” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7947/2020).
Tanto considerato, va ritenuta provata la legittimazione ad agire di
[...]
anche quale erede di deceduto in data CP_1 Persona_1
06.06.2017.
Ed invero, parte attrice ha depositato nel giudizio di primo grado l'estratto di morte di dal quale emerge, altresì, che il de cuius era Persona_1
coniugato alla stessa . Quest'ultima, chiamata all'eredità di Controparte_1
alla luce del documento appena menzionato, ne ha anche Persona_1
accettato l'eredità, agendo sin dal giudizio di primo grado espressamente anche quale erede del suindicato soggetto.
Inoltre, sempre in via preliminare, conformemente ad un condivisibile orientamento di questo Tribunale - cui questo Giudice ha già in passato aderito
- non può accogliersi la censura mossa alla sentenza appellata relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante (di cui al quinto motivo di appello), considerato che il summenzionato art. 8 sexies co. 2 l. n. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono” […] “alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Tale disposizione, dunque, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e
7 non alla Regione Campania, come, invece, sostenuto dall'appellante, non rilevando in senso contrario, quindi, che “la proprietà e la gestione del
depuratore appartiene alla regione Campania, mentre la quale Pt_1
gestore del S.I.I: per il è tenuta solo alla Controparte_2
fornitura del servizio idrico ed alla gestione del servizio fognario” (così come dedotto nel giudizio di primo grado dalla a pagina 3 della Parte_1
comparsa conclusionale).
Altresì, congruamente motivata e pienamente condivisibile risulta la sentenza appellata sotto il distinto profilo dell'applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, va innanzi tutto rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già accolto da questo Tribunale, “nel
giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008
della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale
parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli
oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento
del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul
convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente
prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della
pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11270/2020, in tal senso anche
Cass. Civ., Senteza n. 14042/2013).
Nel caso di specie, aveva lamentato dinanzi al Giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata
8 a seguito di emissioni delle fatture emesse nel periodo ricompreso tra il mese di aprile 2011 ed il mese di gennaio 2019.
A fondamento di quanto domandato produceva i relativi bollettini di pagamento attestanti l'avvenuto esborso.
Ora, a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Di contro, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria,
ossia di un corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di “Napoli Est”,
rinviando, poi, a fini probatori, alla dichiarazione della Regione Campania del
02.02.2017, di corretto funzionamento dell'impianto di depurazione “Napoli
Est”, nonché ad una relazione tecnica descrittiva.
In particolare, non costituisce prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione la nota della Regione Campania prot. n. 2017. 0074710 del
02/02/2017, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori” in cui si attesta “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto
di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in
esercizio dal 1° ottobre 1998”.
Il documento, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine al regolare esercizio dell'impianto nell'intero arco temporale indicato nella domanda attorea,
considerato che il contenuto dello stesso appare eccessivamente generico e privo di rilevanza probatoria in ordine al suo effettivo funzionamento nel periodo di fatturazione oggetto del presente giudizio.
9 Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa . Pt_1 Persona_2
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione
“Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha, altresì, statuito che “alla mancanza ed alla
temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto
dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di
detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39
del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del
quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da
ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. Civ., Sez. III, n. 3314/2020).
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le Parte_1
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Altresì, è infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
10 Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnico-peritale, hanno valore di mero indizio o anche vera e propria rilevanza sul piano probatorio,
prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice, purché siano introdotte nel giudizio secondo le rigide regole delle preclusioni (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14.05.2014, nella sua motivazione).
Dunque, nel caso di specie, la consulenza del diverso giudizio prodotta dall'allora attrice è stata depositata in sede di costituzione, essendo stata inserita nella produzione di parte attorea di primo grado, così come si evince dall'indice di tale produzione (indicata al n. 5), in calce al quale è stato apposto il depositato da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
recante la data di iscrizione a ruolo del primo giudizio.
Ora, correttamente il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione anche sulla suddetta perizia tecnica tempestivamente prodotta.
Ebbene, da tale perizia tecnica emerge che “dal 2004, l'impianto di
depurazione di Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n.
2004/2034, per il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria
91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 … concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (pag. 11 della relazione peritale in esame).
Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra
Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima
il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal
11 regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt. 4-7
dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare, sempre alla luce della consulenza tecnica di cui alla sentenza appellata, che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva
91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di CP_2
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le Pt_1
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento e deducendo di aver pagato complessivamente la somma di € 758,47 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva ancora sulla l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, Parte_1
nella sua prima difesa utile, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso. Senonché, in merito, parte appellante non ha fornito alcuna prova.
La invece, in virtù del principio generale di non contestazione Parte_1
12 di cui all'art. 115, I co. c.p.c., avrebbe dovuto specificatamente contestare la quantificazione operata dall'odierna appellata della somma di cui quest'ultima domandava la restituzione.
Né può ritenersi bastevole ai fini della configurabilità di una specifica contestazione la circostanza della mancata determinazione da parte dell'Autorità a ciò normativamente preposta dei parametri in base ai quali determinare la somma da restituire, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, ciò non osta al riconoscimento del diritto in capo all'utente,
che non può essere pregiudicato dall'inerzia delle competenti Autorità.
Pertanto, risulta corretta la determinazione del quantum debeatur operata dal
Giudice di prime cure.
È infondato, poi, il motivo di appello relativo all'omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa l'eccezione di prescrizione.
Orbene, come sopra anticipato, il Giudice di primo grado correttamente ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, anche se sulla base di ragioni diverse da quelle di seguito esplicitate.
Ed invero, il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di prescrizione ha ritenuto, erroneamente, che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'attrice fosse quinquennale e che, nel caso di specie, lo stesso termine non si fosse maturato in considerazione di asseriti atti interruttivi.
Di contro, il Tribunale ritiene che la summenzionata eccezione di prescrizione sia infondata, venendo in rilievo, nel caso di specie, in tema di indebito oggettivo, il termine prescrizionale decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una
quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U,
13 Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa,
sostenuto dalla stessa appellante ed erroneamente statuito dal Giudice di prime cure.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della
mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta
alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le
prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo,
applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di
"condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio
risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361
del 14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dall'aprile 2011 al mese di gennaio 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 01.04.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Tutto quanto finora esposto è sufficiente ad indurre questo Tribunale a concludere che l'appello, come sopra anticipato, va integralmente rigettato perché è del tutto infondato.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente
(sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, come sopra evidenziato), anche relativamente al capo sul governo delle spese, non essendo stato quest'ultimo oggetto di uno specifico motivo di gravame, secondo quanto
14 costantemente ed opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie, con attribuzione al procuratore antistatario.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale e, per l'effetto,
[...]
conferma integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, l'appellata Sentenza n. 1320/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 11.11.2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna la Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale, al rimborso, in favore di
[...]
15 , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
462,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 25.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16