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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 591/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 31/01/2025,
da e ,con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
AZZARI STEFANO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 28.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 591/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. a MONTECCHIO IO (VI) il 06/08/1979, C.F._1
e (CF: ) n. a MONTEBELLUNA (TV) il Parte_2 C.F._2
03/12/1981, che hanno contratto matrimonio il 27.05.2017 a VEDELAGO
(TV), atto trascritto al n. 3, parte II, Serie B, anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE (TV); alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere allo stato nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e si danno atto di aver concordemente provveduto alla divisione dei beni acquistati durante il matrimonio. Le autovetture resteranno in proprietà esclusiva ai rispettivi intestatari, perciò
la Toyota Corolla targata FZ400SZ al signor la Parte_1
Toyota CHR targata FL887DL alla signora La signora Parte_2
provvederà al puntuale pagamento del mutuo contratto Parte_2
per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà i Vedelago
(TV), via Pomini sino alla sua definitiva estinzione;
3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ai Per_1
genitori; la stessa vivrà insieme alla madre ivi fissandosi la residenza e il domicilio della minore, attualmente in Vedelago (TV)
via Brig. Pomini n. 51;
4) il padre avrà con sé la figlia un weekend ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio, quando preleverà la minore all'uscita dalla scuola ovvero presso la madre, alla domenica alle ore 18,00 quando la madre andrà riprenderla presso il domicilio paterno;
5) il signor potrà tenere con sé la figlia per Parte_1
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, nelle giornate da concordarsi con la moglie di anno in anno e comunque prevedendosi che i genitori abbiano con sé la figlia ad anni alternati per il pranzo il giorno di Natale (l'altro genitore la avrà per cena) o quello di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la figlia per due settimane, anche consecutive, concordando i periodi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura in cui eventualmente si recheranno con la minore;
8) in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo desideri previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore;
9) il signor si è già trasferito in Montecchio Parte_1
Maggiore (VI), via Toscana n. 9/5 ove ha ottenuto l'iscrizione anagrafica;
tenuto conto della necessità di riservarsi le risorse per sostenere il canone locazione, lo stesso corrisponderà alla moglie a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma mensile pari a € 300,00 (euro trecento/00) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il primo giorno di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui la moglie provvederà a comunicare al più presto le coordinate al marito. Il signor si obbliga a versare alla Parte_1
signora l'importo suddetto (€ 300,00 al mese) anche Parte_2
per i mesi arretrati dalla data di separazione di fatto e dunque con decorrenza dal mese di marzo del 2024;
10) il padre concorrerà inoltre in misura pari al 50% nelle spese straordinarie della figlia, così come individuate e definite nell'allegato 3 al protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso che i coniugi dichiarano di conoscere e da intendersi qui richiamato;
11) i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli sarà
percepito interamente dalla signora in quanto Parte_2
collocataria prevalente della figlia;
12) i coniugi si prestano fin d'ora l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio proprio e/o della figlia minore.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PAESE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 01/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi