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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13630 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1227/2025 promosso da
, nata in [...] il [...] (C.U.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Scordamaglia ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Aleutine, n. 31, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, la ricorrente, cittadina della Tanzania, ha impugnato il provvedimento del 18.3.2024, notificato il 17.12.2024, con cui la Questura di ha rigettato la CP_2 sua istanza di rilascio di permesso per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.8.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce del documentato inserimento sociale e lavorativo raggiunto dalla ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 17.9.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio. *** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data
16.1.2025, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il
17.12.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 2.2.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, la ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, ed in particolare: denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 16.12.2024, comprensivo del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione del datore di lavoro;
lettera di assunzione e denuncia relative a precedente rapporto di lavoro domestico decorrente dall'11.9.2023, unitamente a dichiarazione di ospitalità del 14.9.2023 presso l'abitazione di Roma della datrice di lavoro e al documento d'identità di quest'ultima; comunicazione relativa a precedente rapporto di lavoro domestico, a tempo indeterminato decorrente dall'1.12.2020, anch'esso comprensivo di vitto e alloggio a cura del datore di lavoro, con relative buste paga e dichiarazioni sostitutive di certificazione unica per gli anni 2020 e 2021; estratto conto previdenziale INPS emesso il 3.9.2025, attestante rapporti di lavoro quale collaboratrice domestica succedutisi da dicembre 2020 ad agosto 2025 presso tre datori di lavoro. Risulta dalla documentazione in atti come la ricorrente abbia continuativamente lavorato quale collaboratrice domestica in Italia sin dal 2020 (cfr. estratto INPS in atti), dunque per un periodo di ormai quasi cinque anni, avviando tre rapporti di lavoro consecutivi presso tre famiglie di Roma, sempre godendo di un regolare contratto a tempo indeterminato. La sua attività lavorativa ha sempre garantito alla ricorrente entrate stabili, come dimostrano le buste paga e le dichiarazioni dei redditi in atti, permettendole il soddisfacimento di tutte le proprie esigenze, e le ha altresì fornito una sicura sistemazione abitativa, presso le abitazioni del territorio di Roma delle famiglie alle quali ha prestato assistenza. Il più recente dei tre rapporti di lavoro intrapresi risulta al momento tuttora in corso ed esso mostra la certa prospettiva di proseguire nel tempo, vista la durata già indeterminata nonché la lunga esperienza e professionalità che la ricorrente ha certamente maturato nel settore dell'assistenza domestica nei circa cinque anni in cui vi si è dedicata. Ella gode tuttora di entrate regolari (cfr. estratto conto INPS) e di un alloggio stabile presso i datori di lavoro (cfr. denuncia INPS in atti). Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata della ricorrente, che vi si è stabilita da molti anni, almeno dal 2018 (come dimostra il certificato di attribuzione del codice fiscale in atti, risalente a quella data), sempre svolgendovi una regolare attività lavorativa, che dura tuttora, e sempre godendovi di una retribuzione e di una sistemazione alloggiativa dignitose e stabili. Il Collegio ritiene pertanto di dover tutelare la vita privata della ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Per_1
Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Per_2
Austria, n. 1638/03), riconoscendole il diritto a restare nel luogo in cui ella l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò la preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che ella ha stabilmente abbandonato moltissimi anni fa e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno od opportunità. La permanenza in Italia le consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di godere della stabilità di vita che ha qui raggiunto. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore della ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nata in [...] il 22 Parte_1 luglio 1971 (C.U.I. ), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo Nume_1 favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1227/2025 promosso da
, nata in [...] il [...] (C.U.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Scordamaglia ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Aleutine, n. 31, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, la ricorrente, cittadina della Tanzania, ha impugnato il provvedimento del 18.3.2024, notificato il 17.12.2024, con cui la Questura di ha rigettato la CP_2 sua istanza di rilascio di permesso per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.8.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce del documentato inserimento sociale e lavorativo raggiunto dalla ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 17.9.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio. *** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data
16.1.2025, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il
17.12.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 2.2.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, la ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, ed in particolare: denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 16.12.2024, comprensivo del vitto e dell'alloggio presso l'abitazione del datore di lavoro;
lettera di assunzione e denuncia relative a precedente rapporto di lavoro domestico decorrente dall'11.9.2023, unitamente a dichiarazione di ospitalità del 14.9.2023 presso l'abitazione di Roma della datrice di lavoro e al documento d'identità di quest'ultima; comunicazione relativa a precedente rapporto di lavoro domestico, a tempo indeterminato decorrente dall'1.12.2020, anch'esso comprensivo di vitto e alloggio a cura del datore di lavoro, con relative buste paga e dichiarazioni sostitutive di certificazione unica per gli anni 2020 e 2021; estratto conto previdenziale INPS emesso il 3.9.2025, attestante rapporti di lavoro quale collaboratrice domestica succedutisi da dicembre 2020 ad agosto 2025 presso tre datori di lavoro. Risulta dalla documentazione in atti come la ricorrente abbia continuativamente lavorato quale collaboratrice domestica in Italia sin dal 2020 (cfr. estratto INPS in atti), dunque per un periodo di ormai quasi cinque anni, avviando tre rapporti di lavoro consecutivi presso tre famiglie di Roma, sempre godendo di un regolare contratto a tempo indeterminato. La sua attività lavorativa ha sempre garantito alla ricorrente entrate stabili, come dimostrano le buste paga e le dichiarazioni dei redditi in atti, permettendole il soddisfacimento di tutte le proprie esigenze, e le ha altresì fornito una sicura sistemazione abitativa, presso le abitazioni del territorio di Roma delle famiglie alle quali ha prestato assistenza. Il più recente dei tre rapporti di lavoro intrapresi risulta al momento tuttora in corso ed esso mostra la certa prospettiva di proseguire nel tempo, vista la durata già indeterminata nonché la lunga esperienza e professionalità che la ricorrente ha certamente maturato nel settore dell'assistenza domestica nei circa cinque anni in cui vi si è dedicata. Ella gode tuttora di entrate regolari (cfr. estratto conto INPS) e di un alloggio stabile presso i datori di lavoro (cfr. denuncia INPS in atti). Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata della ricorrente, che vi si è stabilita da molti anni, almeno dal 2018 (come dimostra il certificato di attribuzione del codice fiscale in atti, risalente a quella data), sempre svolgendovi una regolare attività lavorativa, che dura tuttora, e sempre godendovi di una retribuzione e di una sistemazione alloggiativa dignitose e stabili. Il Collegio ritiene pertanto di dover tutelare la vita privata della ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Per_1
Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Per_2
Austria, n. 1638/03), riconoscendole il diritto a restare nel luogo in cui ella l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò la preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che ella ha stabilmente abbandonato moltissimi anni fa e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno od opportunità. La permanenza in Italia le consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di godere della stabilità di vita che ha qui raggiunto. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore della ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nata in [...] il 22 Parte_1 luglio 1971 (C.U.I. ), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo Nume_1 favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni