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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
AN La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. r.g.l. 1267/2024, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente in carica,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini, n. 24, per procura in atti CP_3
resistente
1 OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico impiego - depennamento graduatorie
ATA profilo di Collaboratore Scolastico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.7.2024, ha esposto di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia
ATA, triennio 2018/2021, della provincia di , per il profilo CP_3
professionale di Collaboratore scolastico, indicando quale titolo di accesso
“il diploma (triennale) di estetista conseguito nell'a.s. 95/96 presso Espam via P. Mascagni n.16, Milano (Regione Lombardia)” e di essere stata individuata quale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “A.
Moro” di Canegrate;
di aver presentato, in data 26.4.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per il personale ATA, triennio 2021/2024, provincia di , sempre per il CP_3
profilo professionale di Collaboratore scolastico, risultando nuovamente assegnata all'Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Canegrate, quale titolare di supplenze brevi e saltuarie.
Ha esposto, inoltre, che lo stesso Istituto, con decreto prot. n. 2138 del
13.06.2024 (doc n. 7), ha disposto il depennamento dalle graduatorie ATA di 3^ fascia, profilo di Collaboratore scolastico, per mancanza del titolo di accesso, con servizio prestato considerato valido di fatto e non di diritto.
Ciò in quanto, l'Istituto scolastico ha ritenuto che l'attestato di qualifica professionale - ESTETISTA di durata biennale e l'attestato di specializzazione professionale estetista di durata annuale non fossero validi per l'accesso al profilo di Collaboratore scolastico.
2 La ricorrente, lamentando l'illegittimità del depennamento dalle graduatorie, nonché l'esclusione dalle stesse per gli aa.ss. 2024/2027, per il profilo di Collaboratore scolastico, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto n. 2138 del 13.06.2024 emesso dall'Istituto Comprensivo “A. Moro” di Canegrate (MI) di depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia, profilo di Collaboratore
Scolastico, per mancanza del titolo di accesso;
2. PER L'ACCERTAMENTO
E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di
, triennio 2024/2027, per il profilo di Collaboratore Scolastico, in CP_3
quanto titolare di valido titolo di accesso, rappresentato dall'attestato di qualifica professionale estetista della durata biennale rilasciato in data
16.06.1995, riconosciuto dalla Regione e un attestato di CP_3
specializzazione professionale estetista di durata annuale rilasciato in data
31.07.1996, riconosciuto dalla Regione;
3. accertare la validità CP_3
giuridica del servizio statale svolto come Collaboratore Scolastico nel corso degli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. 4. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Il è costituito in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, per inidoneità del titolo di studio conseguito dalla ricorrente quale titolo di accesso alle graduatorie del personale ATA.
Dato atto dell'impossibilità di conciliazione, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sino al 15.5.2025
e, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni
3 istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 2 del D.M. 50/2021 stabilisce, al comma 4, che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
Il successivo comma 5, lett. G, specifica che, chi aspira al conseguimento di contratti a tempo determinato nel profilo di collaboratore scolastico deve avere conseguito, alternativamente un “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.”
Nel caso di specie, il titolo di studio posseduto dalla ricorrente non può essere equiparato a uno di questi ultimi, avendo la stessa conseguito nell'a.s. 1994/1995, un attestato di qualifica professionale di base di
“estetista”, all'esito di un corso professionale della durata di due anni e, nel successivo a.s. 1995/1996, sempre presso il medesimo ente formativo, un attestato di specializzazione professionale, sempre come “acconciatore”, all'esito di un corso di specializzazione della durata di un anno.
Il corso di formazione professionale frequentato dalla ricorrente, che le ha permesso di conseguire l'attestato di qualifica di estetista, non era di durata triennale, bensì biennale, non rilevando il conseguimento di un successivo attestato di specializzazione - e non di qualifica professionale - ai fini del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Un corso professionale qualificante della durata di due anni e un corso di
4 specializzazione professionale della durata di un anno, considerati insieme, infatti, non possono valere a sostituire il titolo di studio di accesso che è chiaramente prescritto dalla normativa di settore, ossia un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale.
Privo di pregio è il richiamo di parte ricorrente alla legge n. 1/1990 che regola l'accesso alla professione di “estetista” che a nulla rileva ai fini della determinazione dell'idoneità o meno del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, non potendo comunque valere il successivo conseguimento di un attestato di specializzazione professionale della durata di un anno a convertire una qualifica conseguita in un biennio, in una qualifica triennale.
Soltanto il diploma di qualifica triennale è utile per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia per il profilo di Collaboratore scolastico.
“L'ordinamento scolastico richiede che il percorso formativo minimo necessario per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico sia omogeneo e triennale, proprio in ragione del tipo di professionalizzazione che si ritiene necessaria per lo svolgimento di tale attività, percorso formativo che non tollera equipollenti in ragione di diverse possibili prosecuzioni con diverse caratteristiche” (così Trib. Milano, ordinanza
3.10.2024 - r.g.l. n. 10803; inoltre Trib. Monza, sentenza n. 165/2024;
Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 1/2024).
La qualificazione ottenuta attraverso il percorso sostenuto dalla ricorrente, che ha conseguito due attestati per l'esercizio della professione (2 anni+1 anno) è, invece, necessaria per l'esercizio della professione, ma non costituisce un titolo valido per l'accesso alla graduatoria, appunto perché conseguita nell'ambito della formazione professionale, e non in quello
5 dell'istruzione e formazione professionale, disciplinata dal D.Lgs n.
226/2005 e dai successivi provvedimenti modificativi e integrativi. Il successivo conseguimento di un attestato di specializzazione professionale della durata di un anno - non obbligatorio qualora non si desideri esercitare l'attività di acconciatore e che può essere sostituito da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista - consente esclusivamente l'accesso all'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività autonoma di estetista, ma non può valere a convertire una qualifica conseguita in un biennio in una qualifica triennale.
Sulla legittimità e tempestività del controllo operato dall'amministrazione l'art. 7 del D.M. 50/2021 stabilisce che: “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”, rientrando, pertanto, nei pieni poteri dell'amministrazione disporre “in qualsiasi momento” l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la ricorrente è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dal CP_1
resistente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
6 - condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite CP_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Busto Arsizio, 24/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La RU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
AN La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. r.g.l. 1267/2024, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente in carica,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini, n. 24, per procura in atti CP_3
resistente
1 OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico impiego - depennamento graduatorie
ATA profilo di Collaboratore Scolastico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.7.2024, ha esposto di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia
ATA, triennio 2018/2021, della provincia di , per il profilo CP_3
professionale di Collaboratore scolastico, indicando quale titolo di accesso
“il diploma (triennale) di estetista conseguito nell'a.s. 95/96 presso Espam via P. Mascagni n.16, Milano (Regione Lombardia)” e di essere stata individuata quale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “A.
Moro” di Canegrate;
di aver presentato, in data 26.4.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per il personale ATA, triennio 2021/2024, provincia di , sempre per il CP_3
profilo professionale di Collaboratore scolastico, risultando nuovamente assegnata all'Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Canegrate, quale titolare di supplenze brevi e saltuarie.
Ha esposto, inoltre, che lo stesso Istituto, con decreto prot. n. 2138 del
13.06.2024 (doc n. 7), ha disposto il depennamento dalle graduatorie ATA di 3^ fascia, profilo di Collaboratore scolastico, per mancanza del titolo di accesso, con servizio prestato considerato valido di fatto e non di diritto.
Ciò in quanto, l'Istituto scolastico ha ritenuto che l'attestato di qualifica professionale - ESTETISTA di durata biennale e l'attestato di specializzazione professionale estetista di durata annuale non fossero validi per l'accesso al profilo di Collaboratore scolastico.
2 La ricorrente, lamentando l'illegittimità del depennamento dalle graduatorie, nonché l'esclusione dalle stesse per gli aa.ss. 2024/2027, per il profilo di Collaboratore scolastico, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto n. 2138 del 13.06.2024 emesso dall'Istituto Comprensivo “A. Moro” di Canegrate (MI) di depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia, profilo di Collaboratore
Scolastico, per mancanza del titolo di accesso;
2. PER L'ACCERTAMENTO
E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di
, triennio 2024/2027, per il profilo di Collaboratore Scolastico, in CP_3
quanto titolare di valido titolo di accesso, rappresentato dall'attestato di qualifica professionale estetista della durata biennale rilasciato in data
16.06.1995, riconosciuto dalla Regione e un attestato di CP_3
specializzazione professionale estetista di durata annuale rilasciato in data
31.07.1996, riconosciuto dalla Regione;
3. accertare la validità CP_3
giuridica del servizio statale svolto come Collaboratore Scolastico nel corso degli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. 4. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Il è costituito in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, per inidoneità del titolo di studio conseguito dalla ricorrente quale titolo di accesso alle graduatorie del personale ATA.
Dato atto dell'impossibilità di conciliazione, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sino al 15.5.2025
e, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni
3 istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 2 del D.M. 50/2021 stabilisce, al comma 4, che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
Il successivo comma 5, lett. G, specifica che, chi aspira al conseguimento di contratti a tempo determinato nel profilo di collaboratore scolastico deve avere conseguito, alternativamente un “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.”
Nel caso di specie, il titolo di studio posseduto dalla ricorrente non può essere equiparato a uno di questi ultimi, avendo la stessa conseguito nell'a.s. 1994/1995, un attestato di qualifica professionale di base di
“estetista”, all'esito di un corso professionale della durata di due anni e, nel successivo a.s. 1995/1996, sempre presso il medesimo ente formativo, un attestato di specializzazione professionale, sempre come “acconciatore”, all'esito di un corso di specializzazione della durata di un anno.
Il corso di formazione professionale frequentato dalla ricorrente, che le ha permesso di conseguire l'attestato di qualifica di estetista, non era di durata triennale, bensì biennale, non rilevando il conseguimento di un successivo attestato di specializzazione - e non di qualifica professionale - ai fini del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Un corso professionale qualificante della durata di due anni e un corso di
4 specializzazione professionale della durata di un anno, considerati insieme, infatti, non possono valere a sostituire il titolo di studio di accesso che è chiaramente prescritto dalla normativa di settore, ossia un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale.
Privo di pregio è il richiamo di parte ricorrente alla legge n. 1/1990 che regola l'accesso alla professione di “estetista” che a nulla rileva ai fini della determinazione dell'idoneità o meno del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, non potendo comunque valere il successivo conseguimento di un attestato di specializzazione professionale della durata di un anno a convertire una qualifica conseguita in un biennio, in una qualifica triennale.
Soltanto il diploma di qualifica triennale è utile per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia per il profilo di Collaboratore scolastico.
“L'ordinamento scolastico richiede che il percorso formativo minimo necessario per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico sia omogeneo e triennale, proprio in ragione del tipo di professionalizzazione che si ritiene necessaria per lo svolgimento di tale attività, percorso formativo che non tollera equipollenti in ragione di diverse possibili prosecuzioni con diverse caratteristiche” (così Trib. Milano, ordinanza
3.10.2024 - r.g.l. n. 10803; inoltre Trib. Monza, sentenza n. 165/2024;
Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 1/2024).
La qualificazione ottenuta attraverso il percorso sostenuto dalla ricorrente, che ha conseguito due attestati per l'esercizio della professione (2 anni+1 anno) è, invece, necessaria per l'esercizio della professione, ma non costituisce un titolo valido per l'accesso alla graduatoria, appunto perché conseguita nell'ambito della formazione professionale, e non in quello
5 dell'istruzione e formazione professionale, disciplinata dal D.Lgs n.
226/2005 e dai successivi provvedimenti modificativi e integrativi. Il successivo conseguimento di un attestato di specializzazione professionale della durata di un anno - non obbligatorio qualora non si desideri esercitare l'attività di acconciatore e che può essere sostituito da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista - consente esclusivamente l'accesso all'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività autonoma di estetista, ma non può valere a convertire una qualifica conseguita in un biennio in una qualifica triennale.
Sulla legittimità e tempestività del controllo operato dall'amministrazione l'art. 7 del D.M. 50/2021 stabilisce che: “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”, rientrando, pertanto, nei pieni poteri dell'amministrazione disporre “in qualsiasi momento” l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la ricorrente è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dal CP_1
resistente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
6 - condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite CP_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Busto Arsizio, 24/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La RU
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