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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1107/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Gentile Cinà insiste nella condanna al pagamento delle spese con distrazione.
L'avv. Cassina insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indennità disoccupazione agricola
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.o00,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo di avere presentato domanda per avere riconosciuta CP_2
l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare e di avere avuto dall' riconosciuta la predetta indennità ma per un numero di giorni inferiori. Chiedeva, CP_2 pertanto, la liquidazione della differenza dovuta.
Nelle more del giudizio l' provvedeva alla liquidazione del dovuto, chiedendo CP_2
dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite in ragione della tardività del pagamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento della differenza è stato successivo alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1107/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Gentile Cinà insiste nella condanna al pagamento delle spese con distrazione.
L'avv. Cassina insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indennità disoccupazione agricola
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.o00,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo di avere presentato domanda per avere riconosciuta CP_2
l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare e di avere avuto dall' riconosciuta la predetta indennità ma per un numero di giorni inferiori. Chiedeva, CP_2 pertanto, la liquidazione della differenza dovuta.
Nelle more del giudizio l' provvedeva alla liquidazione del dovuto, chiedendo CP_2
dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite in ragione della tardività del pagamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento della differenza è stato successivo alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio