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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/10/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 10/10/2024 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.1093 /2022
All'udienza del 10/10/2024 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1093 /2022
Sono presenti per l'avv. CHIAFFI LUCIA MARIA Parte_1
OL IL IP l'avv. Michele Vita in sost. Avv.
Luigi Fornaciari Chittoni
I procuratori comparsi precisano le conclusioni nelle rispettive note finali e e discutono la causa, richiamandosi ai propri atti.
Rinunaciano ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,45 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 14. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1093 /2022
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1093 2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa l'avv. Lucia Parte_1 P.IVA_1
Maria Chiaffi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice contro
OL IL IP , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fornaciari P.IVA_2
Chittoni per procura in atti
(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
Gianfranco Forestieri e Riiccardo Moschetta per procura in atti delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “In via principale - previa convalida dello sfratto, nonché eventuale conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento utile e necessario, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore;
dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio per avvenuta riconsegna dell'immobile; - dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o comunque respingere la domanda riconvenzionale relativa al presunto credito ex adverso vantato così come l'eccezione di compensazione, per le motivazioni meglio esposte in atti;
- in ogni caso respingere le domande avversarie in quanto
2 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di Euro
€ 38.060,00 oltre iva dovuto per canoni scaduti fino al rilascio dell'immobile, in solido con il sig. , nato a CP_1 Lucca il 17.05.1959 e residente in [...], CF. che rappresentava il Circolo al C.F._2 tempo dell'assunzione dell'obbligazione e che in ogni caso ha agito in nome e per conto dello stesso in via riconvenzionale - accertato che il Circolo convenuto, con le opere di ristrutturazione di cui è causa, come meglio descritte in atti, e di cui alle fatture prodotte da controparte docc. sub. 3 sino a sub. 8 compresa, ha realizzato innovazioni, non autorizzate, che hanno causato un pregiudizio all'immobile, pregiudicandone anche la sua commerciabilità, che rendono e/o hanno reso necessarie opere di ripristino e regolarizzazione amministrativa, per un esborso di € 15.167,00, oltre accessori di legge sulla somma di € 4.380,00 ed oltre iva sulla somma di € 9.522,00; Voglia conseguentemente condannare il Circolo il a corrispondere alla la somma di € CP_2 Parte_1
€ 15.167,00, oltre accessori di legge sulla somma di € 4.380,00 ed oltre iva sulla somma di € 9.522,00, per i predetti titoli e causali. - In subordine Voglia procedere alla compensazione delle suddette somme con quelle che fossero eventualmente riconosciute come dovute nei confronti della controparte. In ogni caso, - con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese di CTU e CTP
PER IL CONVENUTO OL IP : “Si insiste: a) in primis per la remissione della causa in istruttoria con l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in atto di opposizione del convenuto e nelle memorie successive e per l'ammissione del procedimento di verificazione della scrittura privata sul documento di cui alla produzione n. 9 e per l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante;
b) In secundis si chiede l'accoglimento della presente Controparte_3 opposizione nel merito con vittoria di spettanze, spese generali iva e cnap e il rigetto integrale delle domande di parte avversa : c) Nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede la totale e/o parziale compensazione delle spese di Parte_1 lite. PER IL CHIAMATO s'insiste ancora in questa sede per l'accoglimento dell'eccezione preliminare CP_1 di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa per tutto quanto già argomentato nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta il cui contenuto è da considerarsi qui integralmente trascritto. In subordine si chiede il rigetto di ogni domanda di merito e in via riconvenzionale, della liquidazione, per tutto quanto argomentato. Si chiede il rigetto di Parte_1 ogni domanda di merito della , svoltasi nei confronti del terzo chiamato in causa nella Parte_1 CP_1 qualità di Presidente pro tempore del Circolo Il Tulipano, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza della morosità del circolo il Tulipano per intervenuta compensazione di detto credito co locazione asseritamente insoluti. Si chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale sulla riconvenzionale della in liquidazione, svoltasi nei confronti del terzo chiamato in causa Parte_1
nella qualità di Presidente pro tempore del Circolo Il Tulipano in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i CP_1 motivi indicati in narrativa. Il tutto con vittoria di competenze professionali, spese generali ed altri accessori di legge.
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta, così come le domande avanzate in via di reconventio reconventionis.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato in data 2.9.2019) e adducendo l'inadempimento grave della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo,
risultava morosa per somme assai rilevanti.
Parte convenuta ha addotto fatti modificativi /estintivi costituiti dall'aver svolto opere di ristrutturazione che le parti avrebbero concordato che dovessero essere computate in compensazione, nonché la sussistenza di crediti derivanti da scritture private prodotte in atti.
Di tali fatti, tuttavia, non ha fornito prova: quanto alla dedotta compensazione, si tratta di
3 pattuizione che era contenuta in precedente contratto intercorso fra le parti nel 2012 e che pare aver esaurito la sua operatività nel corso di detta precedente locazione.
Era onere del convenuto dar prova che tale clausola fosse convenuta fra le parti anche con riguardo al negozio per cui è causa, prova che non è stata fornita.
Non vi è infatti alcun dato testuale che consenta di ritenere il contratto stipulato nel 2019 quale mera integrazione del contratto precedente, neanche sotto il profilo dell'intervallo temporale, così come emerge chiaramente dal testo dell'accordo negoziale 2.11.2019 ai punti 2 e 3 che si tratti di locazione ex novo e non di integrazione di rapporto in essere.
Dallo stesso testo non emerge alcun accordo compensativo, circostanza che non consente di ritenere applicabile alla nuova fattispecie negoziale accordi contenuti in pattuizione relativa rapporto scaduto e che ha evidentemente esaurito i propri effetti: appare peraltro evidente che ove le parti avessero inteso regolare in tal senso i propri rapporti ne avrebbero fatto menzione nella testo dell'accordo 2.11.2019, mentre ai punti 2 e 3 di tale convenzione si prevede sic et simplicietr l'obbligo di pagamento del canone, così che la circostanza relativa all'accordo compensativo appare ictu oculi non provata (e sottostà dunque al divieto di cui all'art. 2722 c.c., ragione per la quale le prove dedotte dal convenuto – laddove non irrilevanti – appaiono inammissibili).
Quanto alle due scritture private che dovrebbero provare la sussitenza di un controcredito in capo al convenuto, va rilevato che della scrittura disconosciuta e di cui parte convenuta ha richiesto la verificazione, non è stato fornito l'originale da parte di colui che intendeva avvalersene: ne consegue che – aldilà dei profili soggettivi di responsabilità in ordine alla perdita del documento –
non è possibile dar corso al procedimento di cui agli art. 216 e 217 c.p.c.: se lo scopo del giudizio di verificazione è quello di accertare l'autenticità della sottoscrizione, anche con l'ausilio di scritture di comparazione, è difficile immaginare che un siffatto accertamento possa svolgersi in mancanza dell'originale della scrittura (cass. 23959/2023), vieppiù sulla base di una fotocopia (in tal senso, Cass., 14 maggio 2004, n. 9202; Cass., 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., 19 dicembre
2019, n. 33769). Dunque, nell'ipotesi in cui il disconoscimento della sottoscrizione abbia riguardato una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, per ottenerne la verificazione la parte deve necessariamente produrre l'originale; laddove la parte che chiede la verificazione ex art. 216 c.p.c. non produca in giudizio l'originale della scrittura, l'istanza medesima deve allora essere
4 dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, della scrittura.
Ciò non significa, peraltro (come correttamente rilevato dalle pronunce testé richiamate, oltre alla più recente Cass., 27 gennaio 2022, n. 2397), che l'inutilizzabilità in giudizio della scrittura impedisca alla parte di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Tale seconda possibilità, tuttavia, non è stata percorsa dal convenuto che ha omesso sul punto di fornire alcun ulteriore elemento probatorio.
Quanto alla scrittura 4.11.2019, a fronte del disconoscimento operato dall'attore, parte convenuta non ne ha chiesto la verificazione: la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U.,
3086/2022, Cass. 27506/2017, Cass. 2220/2012); ne consegue che, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione del documento ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. 3602/2024).
In assenza di tale supporto documentale, i fatti addotti dal convenuto risultano del tutto indimostrati.
Va ancora esaminato il rilievo della mancata risposta all'interrogatorio da parte del convenuto ex art 232 c.p.c., posto che parte convenuta si duole di una interpretazione rigida della norma che pregiudicherebbe la sua posizione sostanziale: va tuttavia rilavato che la parte non si è presentata a rendere l'interrogatorio all'udienza all'uopo fissata per il 13.10.2023, senza addurre un totale impedimento (per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza 8.11.2023), di talché una volta che si è
dato atto della mancata risposta non è consentito alla parte ripresentarsi nella data che più gli
5 aggrada per rendere l'interrogatorio.
Tuttavia la rilevanza di tale mezzo istruttorio appare decisamente contenuta e inidonea ad incidere sulla posizione processuale delle parti, alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato,
poiché le domande di parte attrice e l'infondatezza delle eccezioni/domande riconvenzionali del convenuto appaiono già ampiamente delineate sulla scorta dei dati istruttori acquisiti.
La mancata risposta, dunque, non comporta – per pacifica giurisprudenza – ipotesi di ficta confessio, (Cass. 9436/2018, Cass. 11240/2004; Cass. 12463/2003; App. Potenza 21.5.2010;
Trib. Velletri 13.3.2018; Trib. Cagliari 17.6.2015), con la conseguenza che il giudice ha il potere facoltativo e discrezionale di ritenere non provati i fatti in questione in assenza di altri riscontri istruttori e, a contrario, di ritenerli già provati, come nel caso di specie, aldilà della confessione della parte (ex multis Cass. 25935/2022, App. Catania 5.2.2008; Trib. Cassino 7.2.2012), costituendo il meccanismo delineato dall'art. 232 c.p.c. mera prova indiziaria (Cass. 19833/2014;
Cass. 17249/2003) o argomento di prova ex art. 116, 2° co. (Cass. 10099/2013, App. Napoli
15.2.2006).
Posto che l'ulteriore dato probatorio, necessario a completare il convincimento del giudice evitando la trasformazione del potere discrezionale in arbitrio (Cass. 3258/2007), deve discendere dalla concomitante presenza di altri elementi di prova, anche presuntiva (Cass. 17719/2014;
Cass. 665/2011), e rilevato – come già sopra evidenziato – che non si riconnette alcuna ulteriore valenza probante alla mancata comparizione del convenuto, decade anche ogni interesse alla sua eventuale riammissione a rendere interrogatorio.
Nel merito va rilevato che gli interventi modificativi effettuati dal convenuto sull'immobile locato non sono stati oggetto di contestazione (anzi trovano espressa conferma nella domanda riconvenzionale che su tali opere si fonda e che è stata azionata dal conduttore) di talché può ritenersi provato anche il fatto costitutivo della reconventio reconventionis avanzata dall'attore, il cui quantum va delineato sulla scorta della CTu svolta in corso di causa.
Quanto alla responsabilità di va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione CP_1
passiva da costui avanzata per non esserne il legale rappresentante, poiché è noto che le persone che hanno agito in nome e per conto di un'associazione o di un circolo culturale rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dall'ente a mente dell'art. 38 c.c.: “Nelle
6 associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c.,
corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente” (Cass. 11869/2024).
Che il quale che fosse il suo ruolo ufficiale all'interno dell'ente collettivo convenuto, abbia CP_1
agito in nome e per conto dello stesso è documentalmente provato dalla sottoscrizione del contratto di locazione 2.11.2019, fonte negoziale delle obbligazioni oggetto del presente giudizio.
Né il né il Circolo convenuto hanno dato prova della sussistenza di diversa configurazione CP_1
giuridica dell'ente collettivo e della sua riconducibilità a previsioni normative diverse dall'art. 38
c.c.
E' di tutta evidenza che il mancato versamento dei canoni nella misura indicata in atto di intimazione e l'entità delle somme dovute, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione,
rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., che comporta risoluzione del vincolo contrattuale
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto, possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione 2.11.2019
stipulato dalle parti, mentre sussiste non luogo a provvedere sul rilascio, già avvenuto
Condanna Circolo il Tulipano e in solido, a pagare a parte attrice l'importo di CP_1
euro 38.060,00 oltre iva per canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo
Condanna Circolo il Tulipano a pagare a parte attrice l'importo di 15.167 oltre interessi dalla domanda e iva di legge sugli importi ai quali l'imposta è applicabile
Respinge ogni altra domanda delle parti.
7 Condanna Circolo il Tulipano e alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
attrice che liquida in € 250,00 per esborsi e € 7.200 (studio 2500, introduttiva 1000, istruttoria
1500, decisionale 2200, rito lavoro) per competenze ex dm 147/2022, oltre spese generali 15%
accessori di legge.
Pone in via definitiva le spese di CTu a carico del convenuto Circolo il Tulipano
Così deciso dal Tribunale di Massa il 10.10.2024
Il Giudice
Massimo Ginesi
8
PROCEDIMENTO N.1093 /2022
All'udienza del 10/10/2024 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1093 /2022
Sono presenti per l'avv. CHIAFFI LUCIA MARIA Parte_1
OL IL IP l'avv. Michele Vita in sost. Avv.
Luigi Fornaciari Chittoni
I procuratori comparsi precisano le conclusioni nelle rispettive note finali e e discutono la causa, richiamandosi ai propri atti.
Rinunaciano ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,45 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 14. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1093 /2022
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1093 2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa l'avv. Lucia Parte_1 P.IVA_1
Maria Chiaffi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice contro
OL IL IP , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fornaciari P.IVA_2
Chittoni per procura in atti
(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
Gianfranco Forestieri e Riiccardo Moschetta per procura in atti delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “In via principale - previa convalida dello sfratto, nonché eventuale conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento utile e necessario, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore;
dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio per avvenuta riconsegna dell'immobile; - dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o comunque respingere la domanda riconvenzionale relativa al presunto credito ex adverso vantato così come l'eccezione di compensazione, per le motivazioni meglio esposte in atti;
- in ogni caso respingere le domande avversarie in quanto
2 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di Euro
€ 38.060,00 oltre iva dovuto per canoni scaduti fino al rilascio dell'immobile, in solido con il sig. , nato a CP_1 Lucca il 17.05.1959 e residente in [...], CF. che rappresentava il Circolo al C.F._2 tempo dell'assunzione dell'obbligazione e che in ogni caso ha agito in nome e per conto dello stesso in via riconvenzionale - accertato che il Circolo convenuto, con le opere di ristrutturazione di cui è causa, come meglio descritte in atti, e di cui alle fatture prodotte da controparte docc. sub. 3 sino a sub. 8 compresa, ha realizzato innovazioni, non autorizzate, che hanno causato un pregiudizio all'immobile, pregiudicandone anche la sua commerciabilità, che rendono e/o hanno reso necessarie opere di ripristino e regolarizzazione amministrativa, per un esborso di € 15.167,00, oltre accessori di legge sulla somma di € 4.380,00 ed oltre iva sulla somma di € 9.522,00; Voglia conseguentemente condannare il Circolo il a corrispondere alla la somma di € CP_2 Parte_1
€ 15.167,00, oltre accessori di legge sulla somma di € 4.380,00 ed oltre iva sulla somma di € 9.522,00, per i predetti titoli e causali. - In subordine Voglia procedere alla compensazione delle suddette somme con quelle che fossero eventualmente riconosciute come dovute nei confronti della controparte. In ogni caso, - con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese di CTU e CTP
PER IL CONVENUTO OL IP : “Si insiste: a) in primis per la remissione della causa in istruttoria con l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in atto di opposizione del convenuto e nelle memorie successive e per l'ammissione del procedimento di verificazione della scrittura privata sul documento di cui alla produzione n. 9 e per l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante;
b) In secundis si chiede l'accoglimento della presente Controparte_3 opposizione nel merito con vittoria di spettanze, spese generali iva e cnap e il rigetto integrale delle domande di parte avversa : c) Nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede la totale e/o parziale compensazione delle spese di Parte_1 lite. PER IL CHIAMATO s'insiste ancora in questa sede per l'accoglimento dell'eccezione preliminare CP_1 di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa per tutto quanto già argomentato nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta il cui contenuto è da considerarsi qui integralmente trascritto. In subordine si chiede il rigetto di ogni domanda di merito e in via riconvenzionale, della liquidazione, per tutto quanto argomentato. Si chiede il rigetto di Parte_1 ogni domanda di merito della , svoltasi nei confronti del terzo chiamato in causa nella Parte_1 CP_1 qualità di Presidente pro tempore del Circolo Il Tulipano, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza della morosità del circolo il Tulipano per intervenuta compensazione di detto credito co locazione asseritamente insoluti. Si chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale sulla riconvenzionale della in liquidazione, svoltasi nei confronti del terzo chiamato in causa Parte_1
nella qualità di Presidente pro tempore del Circolo Il Tulipano in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i CP_1 motivi indicati in narrativa. Il tutto con vittoria di competenze professionali, spese generali ed altri accessori di legge.
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta, così come le domande avanzate in via di reconventio reconventionis.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato in data 2.9.2019) e adducendo l'inadempimento grave della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo,
risultava morosa per somme assai rilevanti.
Parte convenuta ha addotto fatti modificativi /estintivi costituiti dall'aver svolto opere di ristrutturazione che le parti avrebbero concordato che dovessero essere computate in compensazione, nonché la sussistenza di crediti derivanti da scritture private prodotte in atti.
Di tali fatti, tuttavia, non ha fornito prova: quanto alla dedotta compensazione, si tratta di
3 pattuizione che era contenuta in precedente contratto intercorso fra le parti nel 2012 e che pare aver esaurito la sua operatività nel corso di detta precedente locazione.
Era onere del convenuto dar prova che tale clausola fosse convenuta fra le parti anche con riguardo al negozio per cui è causa, prova che non è stata fornita.
Non vi è infatti alcun dato testuale che consenta di ritenere il contratto stipulato nel 2019 quale mera integrazione del contratto precedente, neanche sotto il profilo dell'intervallo temporale, così come emerge chiaramente dal testo dell'accordo negoziale 2.11.2019 ai punti 2 e 3 che si tratti di locazione ex novo e non di integrazione di rapporto in essere.
Dallo stesso testo non emerge alcun accordo compensativo, circostanza che non consente di ritenere applicabile alla nuova fattispecie negoziale accordi contenuti in pattuizione relativa rapporto scaduto e che ha evidentemente esaurito i propri effetti: appare peraltro evidente che ove le parti avessero inteso regolare in tal senso i propri rapporti ne avrebbero fatto menzione nella testo dell'accordo 2.11.2019, mentre ai punti 2 e 3 di tale convenzione si prevede sic et simplicietr l'obbligo di pagamento del canone, così che la circostanza relativa all'accordo compensativo appare ictu oculi non provata (e sottostà dunque al divieto di cui all'art. 2722 c.c., ragione per la quale le prove dedotte dal convenuto – laddove non irrilevanti – appaiono inammissibili).
Quanto alle due scritture private che dovrebbero provare la sussitenza di un controcredito in capo al convenuto, va rilevato che della scrittura disconosciuta e di cui parte convenuta ha richiesto la verificazione, non è stato fornito l'originale da parte di colui che intendeva avvalersene: ne consegue che – aldilà dei profili soggettivi di responsabilità in ordine alla perdita del documento –
non è possibile dar corso al procedimento di cui agli art. 216 e 217 c.p.c.: se lo scopo del giudizio di verificazione è quello di accertare l'autenticità della sottoscrizione, anche con l'ausilio di scritture di comparazione, è difficile immaginare che un siffatto accertamento possa svolgersi in mancanza dell'originale della scrittura (cass. 23959/2023), vieppiù sulla base di una fotocopia (in tal senso, Cass., 14 maggio 2004, n. 9202; Cass., 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., 19 dicembre
2019, n. 33769). Dunque, nell'ipotesi in cui il disconoscimento della sottoscrizione abbia riguardato una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, per ottenerne la verificazione la parte deve necessariamente produrre l'originale; laddove la parte che chiede la verificazione ex art. 216 c.p.c. non produca in giudizio l'originale della scrittura, l'istanza medesima deve allora essere
4 dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, della scrittura.
Ciò non significa, peraltro (come correttamente rilevato dalle pronunce testé richiamate, oltre alla più recente Cass., 27 gennaio 2022, n. 2397), che l'inutilizzabilità in giudizio della scrittura impedisca alla parte di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Tale seconda possibilità, tuttavia, non è stata percorsa dal convenuto che ha omesso sul punto di fornire alcun ulteriore elemento probatorio.
Quanto alla scrittura 4.11.2019, a fronte del disconoscimento operato dall'attore, parte convenuta non ne ha chiesto la verificazione: la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U.,
3086/2022, Cass. 27506/2017, Cass. 2220/2012); ne consegue che, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione del documento ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. 3602/2024).
In assenza di tale supporto documentale, i fatti addotti dal convenuto risultano del tutto indimostrati.
Va ancora esaminato il rilievo della mancata risposta all'interrogatorio da parte del convenuto ex art 232 c.p.c., posto che parte convenuta si duole di una interpretazione rigida della norma che pregiudicherebbe la sua posizione sostanziale: va tuttavia rilavato che la parte non si è presentata a rendere l'interrogatorio all'udienza all'uopo fissata per il 13.10.2023, senza addurre un totale impedimento (per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza 8.11.2023), di talché una volta che si è
dato atto della mancata risposta non è consentito alla parte ripresentarsi nella data che più gli
5 aggrada per rendere l'interrogatorio.
Tuttavia la rilevanza di tale mezzo istruttorio appare decisamente contenuta e inidonea ad incidere sulla posizione processuale delle parti, alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato,
poiché le domande di parte attrice e l'infondatezza delle eccezioni/domande riconvenzionali del convenuto appaiono già ampiamente delineate sulla scorta dei dati istruttori acquisiti.
La mancata risposta, dunque, non comporta – per pacifica giurisprudenza – ipotesi di ficta confessio, (Cass. 9436/2018, Cass. 11240/2004; Cass. 12463/2003; App. Potenza 21.5.2010;
Trib. Velletri 13.3.2018; Trib. Cagliari 17.6.2015), con la conseguenza che il giudice ha il potere facoltativo e discrezionale di ritenere non provati i fatti in questione in assenza di altri riscontri istruttori e, a contrario, di ritenerli già provati, come nel caso di specie, aldilà della confessione della parte (ex multis Cass. 25935/2022, App. Catania 5.2.2008; Trib. Cassino 7.2.2012), costituendo il meccanismo delineato dall'art. 232 c.p.c. mera prova indiziaria (Cass. 19833/2014;
Cass. 17249/2003) o argomento di prova ex art. 116, 2° co. (Cass. 10099/2013, App. Napoli
15.2.2006).
Posto che l'ulteriore dato probatorio, necessario a completare il convincimento del giudice evitando la trasformazione del potere discrezionale in arbitrio (Cass. 3258/2007), deve discendere dalla concomitante presenza di altri elementi di prova, anche presuntiva (Cass. 17719/2014;
Cass. 665/2011), e rilevato – come già sopra evidenziato – che non si riconnette alcuna ulteriore valenza probante alla mancata comparizione del convenuto, decade anche ogni interesse alla sua eventuale riammissione a rendere interrogatorio.
Nel merito va rilevato che gli interventi modificativi effettuati dal convenuto sull'immobile locato non sono stati oggetto di contestazione (anzi trovano espressa conferma nella domanda riconvenzionale che su tali opere si fonda e che è stata azionata dal conduttore) di talché può ritenersi provato anche il fatto costitutivo della reconventio reconventionis avanzata dall'attore, il cui quantum va delineato sulla scorta della CTu svolta in corso di causa.
Quanto alla responsabilità di va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione CP_1
passiva da costui avanzata per non esserne il legale rappresentante, poiché è noto che le persone che hanno agito in nome e per conto di un'associazione o di un circolo culturale rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dall'ente a mente dell'art. 38 c.c.: “Nelle
6 associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c.,
corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente” (Cass. 11869/2024).
Che il quale che fosse il suo ruolo ufficiale all'interno dell'ente collettivo convenuto, abbia CP_1
agito in nome e per conto dello stesso è documentalmente provato dalla sottoscrizione del contratto di locazione 2.11.2019, fonte negoziale delle obbligazioni oggetto del presente giudizio.
Né il né il Circolo convenuto hanno dato prova della sussistenza di diversa configurazione CP_1
giuridica dell'ente collettivo e della sua riconducibilità a previsioni normative diverse dall'art. 38
c.c.
E' di tutta evidenza che il mancato versamento dei canoni nella misura indicata in atto di intimazione e l'entità delle somme dovute, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione,
rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., che comporta risoluzione del vincolo contrattuale
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto, possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione 2.11.2019
stipulato dalle parti, mentre sussiste non luogo a provvedere sul rilascio, già avvenuto
Condanna Circolo il Tulipano e in solido, a pagare a parte attrice l'importo di CP_1
euro 38.060,00 oltre iva per canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo
Condanna Circolo il Tulipano a pagare a parte attrice l'importo di 15.167 oltre interessi dalla domanda e iva di legge sugli importi ai quali l'imposta è applicabile
Respinge ogni altra domanda delle parti.
7 Condanna Circolo il Tulipano e alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
attrice che liquida in € 250,00 per esborsi e € 7.200 (studio 2500, introduttiva 1000, istruttoria
1500, decisionale 2200, rito lavoro) per competenze ex dm 147/2022, oltre spese generali 15%
accessori di legge.
Pone in via definitiva le spese di CTu a carico del convenuto Circolo il Tulipano
Così deciso dal Tribunale di Massa il 10.10.2024
Il Giudice
Massimo Ginesi
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