TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1845/2024 R.G. e 3427/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
FE e GI EN litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi del 10.5.2024 e 11.9.2024 ritualmente notificati e successivamente riuniti parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 CP_2 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di ATA con il profilo professionale di guardarobiere dall'1.9.2018, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2008/2009 e che, in sede di ricostruzione della carriera con decreto del dirigente scolastico era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.2018, di conferma nel ruolo, un'anzianità
1 complessiva, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 2, mesi 2 e giorni
19.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto alla applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
Si doleva, altresì, del mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 assumendo la computabilità di detto servizio nell'anzianità del servizio e sostenendo che detto computo determinava un'accelerazione nella progressione stipendiale e, dunque, il maturare di differenze retributive e contributive.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione del meccanismo di salvaguardia di cui al CCNL del 04.08.2011, con riconoscimento, quindi, in favore della stessa del differenziale retributivo fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dal 12.06.2019 (I giorno del quarto anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14;
2) condannare, quindi, il in persona del Controparte_3
pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze CP_4 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 maturate dal 12.06.2019 (I giorno del quarto anno di servizio) al 10.05.2024, pari ad € 1.583,07, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_3
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_2 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio;
1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo di detto anno nell'anzianità di servizio;
2) ordinare, quindi, al in persona del Controparte_3
pro-tempore di attribuire alla ricorrente alla data dell'01.09.2018 (di CP_4
2 immissione in ruolo), a modifica e correzione del decreto di ricostruzione carriera emesso dal Dirigente dell'IIS “Mancini-Tommasi” di Cosenza, prot. n.
13216 del 21.09.2021, un'anzianità preruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 2 mesi 8 e giorni 1 [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_3 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-
8, e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011.
Si duole, altresì, del mancato computo nell'anzianità di servizio di quello prestato nell'anno 2013 e della conseguente omessa valorizzazione di detto servizio anche ai fini della progressione stipendiale.
Ora, la doglianza relativa all'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_3 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
3 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_3 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_3 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o
4 conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia.
Rispetto al servizio reso nell'anno 2013, com'è noto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso “[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che
5 va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_3 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso
6 proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità
7 successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può
8 risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_3 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda in parte qua va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, in considerazione dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e del riconoscimento, nei termini che si è detto, dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 13.10.2025, con le quali ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sulla questione – deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizi svolto nell'anno 2013 ed al pagamento delle differenze retributive fra la
9 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 12.6.2019 al 10.5.2024 pari ad € 1.583,07 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Alcuna prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive è ravvisabile attesa la diffida inoltrata dal ricorrente in data 10.5.2024 (cfr. fasc. ricorrente) ed il periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento (dal 12.6.2019 al 10.5.2024)
Il Ministero convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_2 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia del CCNL 2011 ed al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive fra la CP_3 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 12.6.2019 al 10.5.2024 pari ad € 1.583,07 oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il CP_3 convenuto al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_2 maggiorazione retributiva per come accertata;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1845/2024 R.G. e 3427/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
FE e GI EN litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi del 10.5.2024 e 11.9.2024 ritualmente notificati e successivamente riuniti parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 CP_2 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di ATA con il profilo professionale di guardarobiere dall'1.9.2018, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2008/2009 e che, in sede di ricostruzione della carriera con decreto del dirigente scolastico era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.2018, di conferma nel ruolo, un'anzianità
1 complessiva, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 2, mesi 2 e giorni
19.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto alla applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
Si doleva, altresì, del mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 assumendo la computabilità di detto servizio nell'anzianità del servizio e sostenendo che detto computo determinava un'accelerazione nella progressione stipendiale e, dunque, il maturare di differenze retributive e contributive.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione del meccanismo di salvaguardia di cui al CCNL del 04.08.2011, con riconoscimento, quindi, in favore della stessa del differenziale retributivo fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dal 12.06.2019 (I giorno del quarto anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14;
2) condannare, quindi, il in persona del Controparte_3
pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze CP_4 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 maturate dal 12.06.2019 (I giorno del quarto anno di servizio) al 10.05.2024, pari ad € 1.583,07, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_3
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_2 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio;
1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo di detto anno nell'anzianità di servizio;
2) ordinare, quindi, al in persona del Controparte_3
pro-tempore di attribuire alla ricorrente alla data dell'01.09.2018 (di CP_4
2 immissione in ruolo), a modifica e correzione del decreto di ricostruzione carriera emesso dal Dirigente dell'IIS “Mancini-Tommasi” di Cosenza, prot. n.
13216 del 21.09.2021, un'anzianità preruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 2 mesi 8 e giorni 1 [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_3 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-
8, e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011.
Si duole, altresì, del mancato computo nell'anzianità di servizio di quello prestato nell'anno 2013 e della conseguente omessa valorizzazione di detto servizio anche ai fini della progressione stipendiale.
Ora, la doglianza relativa all'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_3 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
3 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_3 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_3 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o
4 conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia.
Rispetto al servizio reso nell'anno 2013, com'è noto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso “[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che
5 va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_3 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso
6 proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità
7 successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può
8 risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_3 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda in parte qua va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, in considerazione dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e del riconoscimento, nei termini che si è detto, dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 13.10.2025, con le quali ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sulla questione – deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizi svolto nell'anno 2013 ed al pagamento delle differenze retributive fra la
9 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 12.6.2019 al 10.5.2024 pari ad € 1.583,07 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Alcuna prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive è ravvisabile attesa la diffida inoltrata dal ricorrente in data 10.5.2024 (cfr. fasc. ricorrente) ed il periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento (dal 12.6.2019 al 10.5.2024)
Il Ministero convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_2 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia del CCNL 2011 ed al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive fra la CP_3 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 12.6.2019 al 10.5.2024 pari ad € 1.583,07 oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il CP_3 convenuto al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_2 maggiorazione retributiva per come accertata;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10