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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5157/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Bocola Laura e Mastrodonato Vittoria Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, in qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore – a seguito dell'espletamento Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo per fruire dell'indennità di frequenza. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Il C.T.U. nominato nella presente fase di giudizio, visionata la documentazione successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e sottoposta a visita la minore in data 19.12.2024, ha così accertato: “La ragazzina frequenta la 3° classe presso l'ITAS di S. Severo. In buona sostanza la problematica rappresentata dal "disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche con un livello cognitivo borderline (scala di Leiter)" è ancora ben presente e il PDP e la frequentazione del Centro specializzato " Tante Stelle sulla Terra " non sono stati in grado di porre un completo rimedio a tale
pagina 1 di 2 quadro patologico. Vi sono, quindi, delle evidenti difficoltà allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie rispetto ad un soggetto sano di pari età del minore e sarebbe opportuno concedere, alla famiglia, un sostegno economico per consentirle di svolgere quelle cure riabilitative opportune per la sua frequentazione scolastica e per una buona maturazione della sua autostima (come riportato nelle misure dispensative dell'ultimo PDP).
Esaminata la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo processuale, e svolta la visita peritale si può affermare che la minore è affetta da: - Disturbo evolutivo specifico misto Persona_1
delle abilità scolastiche (lettura, scrittura e calcolo) in un soggetto borderline a livello cognitivo. Tale quadro patologico consente il riconoscimento dell'indennità di frequenza a partire dalla data di presentazione della domanda (01.06.2021)”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a giugno 2021 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la minore è in possesso del Persona_1
requisito sanitario per godere della indennità di frequenza da giugno 2021 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la minore è in possesso del requisito sanitario per fruire della Persona_1
indennità di frequenza, con decorrenza giugno 2021 (dalla data di presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso CP_1
forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5157/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Bocola Laura e Mastrodonato Vittoria Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, in qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore – a seguito dell'espletamento Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo per fruire dell'indennità di frequenza. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Il C.T.U. nominato nella presente fase di giudizio, visionata la documentazione successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e sottoposta a visita la minore in data 19.12.2024, ha così accertato: “La ragazzina frequenta la 3° classe presso l'ITAS di S. Severo. In buona sostanza la problematica rappresentata dal "disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche con un livello cognitivo borderline (scala di Leiter)" è ancora ben presente e il PDP e la frequentazione del Centro specializzato " Tante Stelle sulla Terra " non sono stati in grado di porre un completo rimedio a tale
pagina 1 di 2 quadro patologico. Vi sono, quindi, delle evidenti difficoltà allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie rispetto ad un soggetto sano di pari età del minore e sarebbe opportuno concedere, alla famiglia, un sostegno economico per consentirle di svolgere quelle cure riabilitative opportune per la sua frequentazione scolastica e per una buona maturazione della sua autostima (come riportato nelle misure dispensative dell'ultimo PDP).
Esaminata la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo processuale, e svolta la visita peritale si può affermare che la minore è affetta da: - Disturbo evolutivo specifico misto Persona_1
delle abilità scolastiche (lettura, scrittura e calcolo) in un soggetto borderline a livello cognitivo. Tale quadro patologico consente il riconoscimento dell'indennità di frequenza a partire dalla data di presentazione della domanda (01.06.2021)”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a giugno 2021 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la minore è in possesso del Persona_1
requisito sanitario per godere della indennità di frequenza da giugno 2021 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la minore è in possesso del requisito sanitario per fruire della Persona_1
indennità di frequenza, con decorrenza giugno 2021 (dalla data di presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso CP_1
forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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