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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11293/23 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , ivi res.te in Parte_1 C.F._1
Via Antonino Bonaccorsi n. 22, Pal. R1, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Giarre (Ct), Via Veneto n. 5, presso lo studio dell'Avv.to Eleonora Lo Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore-
contro
1) P.I. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 legale rapp.te p.t., corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, ed ai fini del presente giudizio elett.te dom.ta in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv.to Santo Spagnolo che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
2) , res.te in Acireale (Ct), Via Galatea n. 232/E (Contumace) Controparte_2
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 agosto 2023 esponeva quanto segue: “A) In data Parte_1
17 febbraio 2022 verso le ore 15.00 circa, il sig. si trovava come pedone a percorrere Pt_1
la via Seminara di Acireale;
B) Giunto all'intersezione tra la via Seminara e la via A. Bonaccorsi il pedone procedeva ad attraversare la via Bonaccorsi regolarmente sulle strisce pedonali;
C) Ad un tratto, mentre attraversava la via Bonaccorsi sulle strisce pedonali, veniva investito da una Lancia Y targata BN630ZV di proprietà di ed assicurata con la Controparte_2
compagnia di assicurazioni;
CP_1
D) La conducente della Lancia, percorreva via Seminara e, giunta all'intersezione con la via
Bonaccorsi, svoltava a sinistra su detta via e non si avvedeva del pedone sulle strisce pedonali e lo investiva;
pagina 2 di 5 E) A seguito dell'urto con l'autovettura il sig. cadeva per terra riportando gravi Pt_1
danni fisici che comportavano il trasporto presso il PS di Acireale”.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna solidale dei due convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva l'assicurazione convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
L'altro convenuto, regolarmente vocato in jus, rimaneva contumace.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da idonee allegazioni probatorie a sostegno di quanto sostenuto nonché sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, , le quali appaiono assolutamente inattendibili e compiacenti, oltre Testimone_1
che lacunose. Già in sede di assunzione della prova testimoniale questo decidente aveva invitato il teste a chiarire se intendesse o meno insistere nelle proprie dichiarazioni, non avendole ritenute veritiere.
Tra l'altro risulta assolutamente inverosimile il motivo per cui il teste si sarebbe trovato all'ora e sul luogo dell'incidente. Vi è un ulteriore rilevante elemento che induce a escludere veridicità della ricostruzione dei fatti: in particolare, mentre ha specificatamente Parte_1
escluso di avere parlato con il teste successivamente all'evento, riferendo di averlo solo “rivisto,
a volte, ad Acireale”, il ha invece dichiarato che vi sarebbe stato un incontro fortuito Tes_1
(assolutamente non credibile) all'interno di un bar o di un negozio, durante il quale il Pt_1
gli avrebbe parlato, dicendogli che stava meglio.
Si rileva altresì che, per come lamentato giustamente dell'assicurazione convenuta, nel corso della fase stragiudiziale, la narrazione dei fatti esposta dalla controparte ha palesato pagina 3 di 5 incongruenze e remore sulla genuinità della domanda giudiziale, essendo state tra l'altro riferite differenti date di verificazione dell'evento.
Si osserva inoltre che l'asserito sinistro non è stato mai denunciato dall'assicurato asseritamente responsabile.
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto dei fatti di causa, comportano che l'attore non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo stesso incombente in ordine alla causazione dell'evento e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano escludere la dinamica per come da lui sostenuta, la domanda va rigettata;
per quanto sovraesposto, si rileva infine che l'attore, ammesso al gratuito patrocinio, ha sicuramente agito con dolo nel presente giudizio.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11293/23 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della assicurazione convenuta che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 21 novembre 2025
Il giudice pagina 4 di 5 Atto depositato telematicamente
TO BE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11293/23 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , ivi res.te in Parte_1 C.F._1
Via Antonino Bonaccorsi n. 22, Pal. R1, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Giarre (Ct), Via Veneto n. 5, presso lo studio dell'Avv.to Eleonora Lo Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore-
contro
1) P.I. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 legale rapp.te p.t., corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, ed ai fini del presente giudizio elett.te dom.ta in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv.to Santo Spagnolo che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
2) , res.te in Acireale (Ct), Via Galatea n. 232/E (Contumace) Controparte_2
- Convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 agosto 2023 esponeva quanto segue: “A) In data Parte_1
17 febbraio 2022 verso le ore 15.00 circa, il sig. si trovava come pedone a percorrere Pt_1
la via Seminara di Acireale;
B) Giunto all'intersezione tra la via Seminara e la via A. Bonaccorsi il pedone procedeva ad attraversare la via Bonaccorsi regolarmente sulle strisce pedonali;
C) Ad un tratto, mentre attraversava la via Bonaccorsi sulle strisce pedonali, veniva investito da una Lancia Y targata BN630ZV di proprietà di ed assicurata con la Controparte_2
compagnia di assicurazioni;
CP_1
D) La conducente della Lancia, percorreva via Seminara e, giunta all'intersezione con la via
Bonaccorsi, svoltava a sinistra su detta via e non si avvedeva del pedone sulle strisce pedonali e lo investiva;
pagina 2 di 5 E) A seguito dell'urto con l'autovettura il sig. cadeva per terra riportando gravi Pt_1
danni fisici che comportavano il trasporto presso il PS di Acireale”.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna solidale dei due convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva l'assicurazione convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
L'altro convenuto, regolarmente vocato in jus, rimaneva contumace.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da idonee allegazioni probatorie a sostegno di quanto sostenuto nonché sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, , le quali appaiono assolutamente inattendibili e compiacenti, oltre Testimone_1
che lacunose. Già in sede di assunzione della prova testimoniale questo decidente aveva invitato il teste a chiarire se intendesse o meno insistere nelle proprie dichiarazioni, non avendole ritenute veritiere.
Tra l'altro risulta assolutamente inverosimile il motivo per cui il teste si sarebbe trovato all'ora e sul luogo dell'incidente. Vi è un ulteriore rilevante elemento che induce a escludere veridicità della ricostruzione dei fatti: in particolare, mentre ha specificatamente Parte_1
escluso di avere parlato con il teste successivamente all'evento, riferendo di averlo solo “rivisto,
a volte, ad Acireale”, il ha invece dichiarato che vi sarebbe stato un incontro fortuito Tes_1
(assolutamente non credibile) all'interno di un bar o di un negozio, durante il quale il Pt_1
gli avrebbe parlato, dicendogli che stava meglio.
Si rileva altresì che, per come lamentato giustamente dell'assicurazione convenuta, nel corso della fase stragiudiziale, la narrazione dei fatti esposta dalla controparte ha palesato pagina 3 di 5 incongruenze e remore sulla genuinità della domanda giudiziale, essendo state tra l'altro riferite differenti date di verificazione dell'evento.
Si osserva inoltre che l'asserito sinistro non è stato mai denunciato dall'assicurato asseritamente responsabile.
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto dei fatti di causa, comportano che l'attore non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo stesso incombente in ordine alla causazione dell'evento e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano escludere la dinamica per come da lui sostenuta, la domanda va rigettata;
per quanto sovraesposto, si rileva infine che l'attore, ammesso al gratuito patrocinio, ha sicuramente agito con dolo nel presente giudizio.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11293/23 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della assicurazione convenuta che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 21 novembre 2025
Il giudice pagina 4 di 5 Atto depositato telematicamente
TO BE
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