CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3244/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.2956/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7.6.2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 Parte_13
PA CI
APPELLANTI
E
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, gli allora ricorrenti, odierni appellanti -premesso di essere tutti dipendenti dell' Parte_14 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa– chiedevano il riconoscimento come orario di lavoro straordinario del lasso di tempo pari a 10 minuti impiegato al fine di indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa nonché, nella fase immediatamente successiva, al fine di dismetterla, con
Cont consequenziale condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive, come quantificate nei rispettivi ricorsi.
Si costituiva (ad eccezione che nel giudizio riunito n. 14877/2022
R.G.) l' che eccepiva in via preliminare la Parte_14 prescrizione quinquennale del credito azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda deducendo come i ricorrenti non fossero assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
Il Tribunale rigettava i ricorsi e compensava le spese di lite.
Propongono appello i lavoratori eccependo:
-l'erronea interpretazione della contrattazione collettiva e del suo ambito temporale di applicazione in quanto il CCNL 2016 – 2018 (che all'art.27 ha disciplinato le operazioni di vestizione e svestizione)
è stato approvato il 21 maggio 2018 e quindi non poteva disciplinare il periodo precedente ed il Contratto Integrativo Aziendale è stato approvato con delibera n. 998 del 31.7.2020 e riguardava solo l'anno
2019,
-che per gli anni 2016 - 2017-2018 il diritto alla retribuzione del tempo tuta era riconosciuto a pag. 25 del Contratto Integrativo “le parti concordano di riconoscere agli aventi diritto a partire dal
pag. 2/14 01.01.2016 il tempo utile per la vestizione e svestizione ed i passaggi di consegna” senza alcun riferimento alle timbrature,
-per gli anni 2020-2022 non esisteva alcuna regolamentazione contrattuale,
-che le domande riguardavano il periodo dal 2016 al 2022,
-che nelle conclusioni venivano formulate due richieste: sia quella di accertamento e condanna per l'intero periodo dal 2017 al 2022, sia quella di sola condanna, in virtù del diritto già riconosciuto dalla deliberazione n.998 del 31.07.2020 per il periodo gennaio 2016 al dicembre 2019, nonché di accertamento e condanna per il periodo successivo da gennaio 2020 a maggio 2022,
-che sia per la prima che per la seconda domanda venivano allegati i cartellini marcatempo e le buste paga e quantificati gli importi tendendo conto della categoria di riferimento, delle giornate di effettiva presenza e dei 10 muniti per la vestizione e svestizione e calcolati come straordinario stante il mancato riconoscimento del datore di lavoro dell'attività nell' orario contrattualmente previsto,
-che il giudice di primo grado non ha considerato che per gli anni
2016/2018 i ricorrenti hanno chiesto la quantificazione in virtù del diritto riconosciuto nel contratto decentrato a pag. 25, allegando cartellini marcatempo e buste paga e calcolando 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza anche perché non erano richieste le timbrature,
-che lo stesso discorso vale anche per l'anno 2019 che veniva regolamentato solo con l'approvazione del contratto decentrato nel luglio 2020.
-che l' non ha mai emanato disposizioni di servizio Parte_14 relative al cd. tempo-tuta né per gli anni successivi ne poteva farlo per gli anni passati (2016 2017 2018 2019), neppure, quando con pag. 3/14 deliberazione n. 998 del Direttore Generale veniva approvato il
Contratto integrativo Aziendale sottoscritto il 18.5.2020,
-che non esiste alcuna disposizione e/o autorizzazione in merito a quanto regolamentato nel contratto decentrato del 31.07.2020 circa il riconoscimento “fino a 15 minuti per la vestizione e svestizione” oltretutto “solo se risultanti dalle marcature di fine turno” e solo per chi garantisce la continuità di servizio 12/24 ore,
Cont
-che non avendo la autorizzato le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura,
l'orario di lavoro imposto dall' debba essere quello Pt_15 effettivo, ed invero 08.00 – 14.00/ 14.00 -20.00/ 20.00 – 08.00,
-che in assenza di disposizioni aziendali e regolamentazioni va quindi esclusa ogni eterodirezione esplicita dell'attività oggetto del presente giudizio,
-che, pertanto quanto al periodo precedente il giudice doveva accertare la sussistenza di eterodirezione (anche se implicita) dell'attività per cui è causa,
-che per gli anni 2020 2021 e 2022 veniva richiesto al giudice di primo grado sia l'accertamento del diritto che la quantificazione in quanto non c'è mai stato un accordo o una bozza di contrattazione
Cont decentrata per l'anno 2020 2021 e 2022 né l' ne ha mai dato prova,
-che nulla era stato dedotto né tantomeno provato circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione,
-che il Tribunale aveva erroneamente attribuito valore decisivo ad una mera relazione del Direttore Sanitario prodotta in giudizio, tanto più che lo stesso era in servizio presso il PO di aversa solo dal 01/12/2021 pertanto non poteva riferire per il passato,
-che il Tribunale non aveva valutato che l'assenza di disposizioni aziendali esclude l'eterodirezione esplicita ma non quella implicita,
pag. 4/14 -che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era stato allegato in ricorso l'obbligo di essere presenti all'inizio turno con la divisa, le concrete modalità di accesso e vestizione, la collocazione degli spogliatoi e dei marcatempo, le tempistiche delle
Cont operazioni, circostanze non contestate specificamente dalla ,
-che i dipendenti in questione erano tenuti a recarsi prima dell'orario di lavoro al P.O. per la vestizione e che la timbratura avveniva dopo essersi cambiati e viceversa al ritorno;
-che il turno inizia quanto un lavoratore timbra e, dunque, evidentemente in quel momento deve essere già vestito, per ragioni superiori di igiene e salute pubblica;
-che il Tribunale aveva errato nel non considerare il suddetto tempo come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
66/2003, e di conseguenza la sua retribuibilità per effetto dei principi di cui agli artt. 2094 c.c. e 2099 c.c., chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla retribuzione
Cont del tempo di vestizione/svestizione e condannare l' al pagamento delle differenze retributive come quantificate in primo grado.
Replica la . Parte_14
-che la domanda come libellata nell'atto di appello non ha alcun fondamento in diritto per cui va reietta con condanna degli appellanti alle spese di giudizio,
-che la sentenza impugnata è corretta alla luce anche della recentissima ordinanza n. 4249/2025 del 18.02.2025 della Corte di
Cassazione,
-che a nulla può valere la produzione dei cartellini a fronte della deduzione di indossare la divisa prima della timbratura e di dismetterla dopo la timbratura,
-di aver contestato in primo grado quanto assunto dai ricorrenti in ordine al posizionamento del badge, asserendo che nel Presidio
pag. 5/14 esso è ubicato al piano terra dell'edificio Parte_16 costringendo quindi il personale, all'inizio del turno - nell'ordine
- ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita,
-che i ricorrenti nulla avevano allegato né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stati assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino solo dopo aver indossato la divisa e prima di dismetterla,
-che l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita,
-che risultava quindi una carenza allegatoria e comunque di prova,
-che i ricorrenti deducono di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non chiariscono l'orario esatto in cui eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione,
-che gli operatori non tornano nell'area di ingresso con gli indumenti da lavoro per utilizzare il badge marcatempo, perché in tal modo potrebbero determinare la contaminazione degli indumenti stessi, in contrasto con le corrette procedure per la gestione dell'igiene ospedaliera,
-che se pure si volesse riconoscere la sussistenza di una eterodirezione implicita, derivante dalla natura stessa dell'indumento, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero
(circostanza incontestata e comunque provata documentalmente;
cfr.
pag. 6/14 piantina in atti), gli istanti abbiano posto in essere, per implicito ordine dell' una condotta idonea a contaminare la Parte_17 divisa da lavoro, dovendo le controparti prima indossare la divisa, attraversare il presidio accedendo all'atrio, aperto alla parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura,
-di aver, nella memoria difensiva, preso specifica posizione su tutti i fatti oggetto del giudizio contestandoli: contestazione della circostanza circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, assenza di imposizione da parte aziendale dell'obbligo per ciascuna parte ricorrente di recarsi al lavoro prima del normale orario di lavoro e di uscire dopo in correlazione al tempo necessario per indossare e togliere la divisa,
-che non vi è traccia di ordini specificamente rivolti a ciascun ricorrente né di direttive generali indirizzate ai dipendenti che si trovino nella medesima situazione,
-che manca la prova dell'obbligo dei dipendenti a dover timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa,
-che le circostanze capitolate in ricorso apparivano generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni specifiche in ordine alla articolazione temporale della prestazione,
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del 20.11.15 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
pag. 7/14 Come già statuito da questa Corte in analoghe controversie (ex plurimis sentenze nn. 2931/24, 3646/24, 2832/25) l'appello è infondato.
Oggetto del presente procedimento è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd.
“tempo tuta”.
Va rilevato che l'art.1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni”.
La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (sentenza DE
e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28,
e Grigore, C258/10, punto 63).
Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e,
pag. 8/14 come tale, non deve essere retribuita (Cass., Sez. Lav., 8.9.2006
n.19273).
Ancora di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n.
25478) ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro (Cass., Sez. Lav. 7.6.2012
n.9215)
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' Pt_15 ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il Pt_15 lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio pag. 9/14 della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n.
3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav.,
20.6.2019 n.16604).
In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo la Suprema Corte, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
pag. 10/14 In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la Parte_18 considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti (Cass., Sez. Lav., 7.5.2024
n. 12408).
Alla luce di detti principi, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
I ricorrenti, infatti, hanno dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non hanno puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno.
Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra
(le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse pag. 11/14 una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché il lavoratore era libero nell'esecuzione, in quanto non controllato, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono
Cont queste fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, ma soprattutto del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a pag. 12/14 disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Alcuna valenza presentano i rilievi effettuati dalla difesa dei lavoratori in ordine all'efficacia temporale della contrattazione collettiva, atteso che non risultano in concreto fissati tempi e modi per la vestizione/svestizione da parte datoriale per tutto il periodo oggetto di causa.
La circostanza che il datore di lavoro abbia messo a disposizione dei lavoratori i servizi quali spogliatoi non è rilevante al fine della retribuzione del tempo impiegato per il loro utilizzo, quando da parte del datore di lavoro non esista alcuna imposizione sulla necessità dell'utilizzo di detti servizi né sulla modalità del loro utilizzo.
In mancanza di un ordine di servizio in tal senso resta infatti sempre in capo ai lavoratori la scelta dell'utilizzo di tali servizi
(Cass. n.1573/21 che conferma il principio giurisprudenziale per il quale il “c.d. tempo tuta” e cioè il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione/svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuito solo e soltanto se il datore di lavoro imponga precise modalità nell'esecuzione di tali operazioni).
In conclusione, reputa la Corte che manca nel caso in esame la prova del controllo datoriale dell'esatta esecuzione dell'obbligo degli operatori socio-sanitari di indossare il camice aziendale.
pag. 13/14 A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR
n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Napoli 20.11.2025
Il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3244/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.2956/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7.6.2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 Parte_13
PA CI
APPELLANTI
E
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, gli allora ricorrenti, odierni appellanti -premesso di essere tutti dipendenti dell' Parte_14 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa– chiedevano il riconoscimento come orario di lavoro straordinario del lasso di tempo pari a 10 minuti impiegato al fine di indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa nonché, nella fase immediatamente successiva, al fine di dismetterla, con
Cont consequenziale condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive, come quantificate nei rispettivi ricorsi.
Si costituiva (ad eccezione che nel giudizio riunito n. 14877/2022
R.G.) l' che eccepiva in via preliminare la Parte_14 prescrizione quinquennale del credito azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda deducendo come i ricorrenti non fossero assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
Il Tribunale rigettava i ricorsi e compensava le spese di lite.
Propongono appello i lavoratori eccependo:
-l'erronea interpretazione della contrattazione collettiva e del suo ambito temporale di applicazione in quanto il CCNL 2016 – 2018 (che all'art.27 ha disciplinato le operazioni di vestizione e svestizione)
è stato approvato il 21 maggio 2018 e quindi non poteva disciplinare il periodo precedente ed il Contratto Integrativo Aziendale è stato approvato con delibera n. 998 del 31.7.2020 e riguardava solo l'anno
2019,
-che per gli anni 2016 - 2017-2018 il diritto alla retribuzione del tempo tuta era riconosciuto a pag. 25 del Contratto Integrativo “le parti concordano di riconoscere agli aventi diritto a partire dal
pag. 2/14 01.01.2016 il tempo utile per la vestizione e svestizione ed i passaggi di consegna” senza alcun riferimento alle timbrature,
-per gli anni 2020-2022 non esisteva alcuna regolamentazione contrattuale,
-che le domande riguardavano il periodo dal 2016 al 2022,
-che nelle conclusioni venivano formulate due richieste: sia quella di accertamento e condanna per l'intero periodo dal 2017 al 2022, sia quella di sola condanna, in virtù del diritto già riconosciuto dalla deliberazione n.998 del 31.07.2020 per il periodo gennaio 2016 al dicembre 2019, nonché di accertamento e condanna per il periodo successivo da gennaio 2020 a maggio 2022,
-che sia per la prima che per la seconda domanda venivano allegati i cartellini marcatempo e le buste paga e quantificati gli importi tendendo conto della categoria di riferimento, delle giornate di effettiva presenza e dei 10 muniti per la vestizione e svestizione e calcolati come straordinario stante il mancato riconoscimento del datore di lavoro dell'attività nell' orario contrattualmente previsto,
-che il giudice di primo grado non ha considerato che per gli anni
2016/2018 i ricorrenti hanno chiesto la quantificazione in virtù del diritto riconosciuto nel contratto decentrato a pag. 25, allegando cartellini marcatempo e buste paga e calcolando 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza anche perché non erano richieste le timbrature,
-che lo stesso discorso vale anche per l'anno 2019 che veniva regolamentato solo con l'approvazione del contratto decentrato nel luglio 2020.
-che l' non ha mai emanato disposizioni di servizio Parte_14 relative al cd. tempo-tuta né per gli anni successivi ne poteva farlo per gli anni passati (2016 2017 2018 2019), neppure, quando con pag. 3/14 deliberazione n. 998 del Direttore Generale veniva approvato il
Contratto integrativo Aziendale sottoscritto il 18.5.2020,
-che non esiste alcuna disposizione e/o autorizzazione in merito a quanto regolamentato nel contratto decentrato del 31.07.2020 circa il riconoscimento “fino a 15 minuti per la vestizione e svestizione” oltretutto “solo se risultanti dalle marcature di fine turno” e solo per chi garantisce la continuità di servizio 12/24 ore,
Cont
-che non avendo la autorizzato le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura,
l'orario di lavoro imposto dall' debba essere quello Pt_15 effettivo, ed invero 08.00 – 14.00/ 14.00 -20.00/ 20.00 – 08.00,
-che in assenza di disposizioni aziendali e regolamentazioni va quindi esclusa ogni eterodirezione esplicita dell'attività oggetto del presente giudizio,
-che, pertanto quanto al periodo precedente il giudice doveva accertare la sussistenza di eterodirezione (anche se implicita) dell'attività per cui è causa,
-che per gli anni 2020 2021 e 2022 veniva richiesto al giudice di primo grado sia l'accertamento del diritto che la quantificazione in quanto non c'è mai stato un accordo o una bozza di contrattazione
Cont decentrata per l'anno 2020 2021 e 2022 né l' ne ha mai dato prova,
-che nulla era stato dedotto né tantomeno provato circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione,
-che il Tribunale aveva erroneamente attribuito valore decisivo ad una mera relazione del Direttore Sanitario prodotta in giudizio, tanto più che lo stesso era in servizio presso il PO di aversa solo dal 01/12/2021 pertanto non poteva riferire per il passato,
-che il Tribunale non aveva valutato che l'assenza di disposizioni aziendali esclude l'eterodirezione esplicita ma non quella implicita,
pag. 4/14 -che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era stato allegato in ricorso l'obbligo di essere presenti all'inizio turno con la divisa, le concrete modalità di accesso e vestizione, la collocazione degli spogliatoi e dei marcatempo, le tempistiche delle
Cont operazioni, circostanze non contestate specificamente dalla ,
-che i dipendenti in questione erano tenuti a recarsi prima dell'orario di lavoro al P.O. per la vestizione e che la timbratura avveniva dopo essersi cambiati e viceversa al ritorno;
-che il turno inizia quanto un lavoratore timbra e, dunque, evidentemente in quel momento deve essere già vestito, per ragioni superiori di igiene e salute pubblica;
-che il Tribunale aveva errato nel non considerare il suddetto tempo come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
66/2003, e di conseguenza la sua retribuibilità per effetto dei principi di cui agli artt. 2094 c.c. e 2099 c.c., chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla retribuzione
Cont del tempo di vestizione/svestizione e condannare l' al pagamento delle differenze retributive come quantificate in primo grado.
Replica la . Parte_14
-che la domanda come libellata nell'atto di appello non ha alcun fondamento in diritto per cui va reietta con condanna degli appellanti alle spese di giudizio,
-che la sentenza impugnata è corretta alla luce anche della recentissima ordinanza n. 4249/2025 del 18.02.2025 della Corte di
Cassazione,
-che a nulla può valere la produzione dei cartellini a fronte della deduzione di indossare la divisa prima della timbratura e di dismetterla dopo la timbratura,
-di aver contestato in primo grado quanto assunto dai ricorrenti in ordine al posizionamento del badge, asserendo che nel Presidio
pag. 5/14 esso è ubicato al piano terra dell'edificio Parte_16 costringendo quindi il personale, all'inizio del turno - nell'ordine
- ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita,
-che i ricorrenti nulla avevano allegato né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stati assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino solo dopo aver indossato la divisa e prima di dismetterla,
-che l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita,
-che risultava quindi una carenza allegatoria e comunque di prova,
-che i ricorrenti deducono di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non chiariscono l'orario esatto in cui eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione,
-che gli operatori non tornano nell'area di ingresso con gli indumenti da lavoro per utilizzare il badge marcatempo, perché in tal modo potrebbero determinare la contaminazione degli indumenti stessi, in contrasto con le corrette procedure per la gestione dell'igiene ospedaliera,
-che se pure si volesse riconoscere la sussistenza di una eterodirezione implicita, derivante dalla natura stessa dell'indumento, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero
(circostanza incontestata e comunque provata documentalmente;
cfr.
pag. 6/14 piantina in atti), gli istanti abbiano posto in essere, per implicito ordine dell' una condotta idonea a contaminare la Parte_17 divisa da lavoro, dovendo le controparti prima indossare la divisa, attraversare il presidio accedendo all'atrio, aperto alla parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura,
-di aver, nella memoria difensiva, preso specifica posizione su tutti i fatti oggetto del giudizio contestandoli: contestazione della circostanza circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, assenza di imposizione da parte aziendale dell'obbligo per ciascuna parte ricorrente di recarsi al lavoro prima del normale orario di lavoro e di uscire dopo in correlazione al tempo necessario per indossare e togliere la divisa,
-che non vi è traccia di ordini specificamente rivolti a ciascun ricorrente né di direttive generali indirizzate ai dipendenti che si trovino nella medesima situazione,
-che manca la prova dell'obbligo dei dipendenti a dover timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa,
-che le circostanze capitolate in ricorso apparivano generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni specifiche in ordine alla articolazione temporale della prestazione,
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del 20.11.15 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
pag. 7/14 Come già statuito da questa Corte in analoghe controversie (ex plurimis sentenze nn. 2931/24, 3646/24, 2832/25) l'appello è infondato.
Oggetto del presente procedimento è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd.
“tempo tuta”.
Va rilevato che l'art.1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni”.
La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (sentenza DE
e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28,
e Grigore, C258/10, punto 63).
Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e,
pag. 8/14 come tale, non deve essere retribuita (Cass., Sez. Lav., 8.9.2006
n.19273).
Ancora di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n.
25478) ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro (Cass., Sez. Lav. 7.6.2012
n.9215)
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' Pt_15 ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il Pt_15 lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio pag. 9/14 della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n.
3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav.,
20.6.2019 n.16604).
In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo la Suprema Corte, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
pag. 10/14 In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la Parte_18 considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti (Cass., Sez. Lav., 7.5.2024
n. 12408).
Alla luce di detti principi, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
I ricorrenti, infatti, hanno dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non hanno puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno.
Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra
(le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse pag. 11/14 una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché il lavoratore era libero nell'esecuzione, in quanto non controllato, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono
Cont queste fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, ma soprattutto del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a pag. 12/14 disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Alcuna valenza presentano i rilievi effettuati dalla difesa dei lavoratori in ordine all'efficacia temporale della contrattazione collettiva, atteso che non risultano in concreto fissati tempi e modi per la vestizione/svestizione da parte datoriale per tutto il periodo oggetto di causa.
La circostanza che il datore di lavoro abbia messo a disposizione dei lavoratori i servizi quali spogliatoi non è rilevante al fine della retribuzione del tempo impiegato per il loro utilizzo, quando da parte del datore di lavoro non esista alcuna imposizione sulla necessità dell'utilizzo di detti servizi né sulla modalità del loro utilizzo.
In mancanza di un ordine di servizio in tal senso resta infatti sempre in capo ai lavoratori la scelta dell'utilizzo di tali servizi
(Cass. n.1573/21 che conferma il principio giurisprudenziale per il quale il “c.d. tempo tuta” e cioè il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione/svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuito solo e soltanto se il datore di lavoro imponga precise modalità nell'esecuzione di tali operazioni).
In conclusione, reputa la Corte che manca nel caso in esame la prova del controllo datoriale dell'esatta esecuzione dell'obbligo degli operatori socio-sanitari di indossare il camice aziendale.
pag. 13/14 A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR
n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Napoli 20.11.2025
Il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 14/14