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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9946 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23321/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bocchini Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Filangieri n. 21, è elettivamente C.F._2 domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio l' (di seguito, Parte_1 Controparte_1
) per conseguire in via giudiziale, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la rinegoziazione del contratto di CP_2 mutuo di seguito meglio indicato. L'attore ha: - dedotto di avere (a mezzo atto del 28 settembre
2015 per notar di Ercolano, rep. 9587 - racc. 5497) concluso contratto di mutuo Persona_1 ipotecario n. 048201500002244 (doc. 1) per effetto del quale l' gli ha erogato la somma di CP_2 euro 172.000,00 da restituire in 30 anni mediante 60 rate semestrali decorrenti dal 30 giugno 2016 delle quali “le prime due calcolate al tasso effettivo fisso del 3.50% (T.A.E.G., Tasso Annuo
Effettivo Globale, pari al 3.67% ) dell'importo, ciascuna di euro 4635,72, mentre l'importo delle pagina 1 di 7 successive rate (a decorrere dalla terza) sarebbe stato determinato sulla base del tasso Euribor a sei mesi calcolato su 360 giorni aumentato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre
(o comunque l'ultimo giorno utile) del semestre precedente ed applicato sul residuo debito e durata residua a tali date con l'indicazione del nuovo (T.A.E.G. Tasso Annuo Effettivo Globale)”
(p. 2 dell'atto di citazione); - allegato di avere, a seguito delle modifiche introdotte (dall'art. 1, co.
322, l. 29 dicembre 2022, n. 197) all'art. 8, d. l. 13 maggio 2011, n. 70, richiesto, il 27 gennaio
2023, la rinegoziazione del mutuo con passaggio dal tasso variabile al tasso fisso;
- dedotto che l' ha rigettato la domanda stante la presenza, nell'istanza, di un errore meramente formale CP_2
(segnatamente, il riferimento all'art.
6 -in luogo dell'art.
8- del d. l. 13 maggio 2011, n. 70) (doc.
3); - dedotto che priva di riscontro è rimasta l'istanza emendata dall'errore materiale (doc. 4), nonostante le reiterate sollecitazioni formulate (docc. 5 e 6) cui ha fatto seguito una comunicazione non risolutiva della richiesta (doc. 8); - allegato che, anche a fronte della diffida inoltrata in data 8 settembre 2023 (doc. 9) dal legale cui è stato costretto a rivolgersi stante l'inerzia dell'Istituto,
l'odierna parte convenuta si è limitata a rispondere che la questione era stata sottoposta all'attenzione dell'area legale;
- dedotto che sussistono i requisiti soggettivi (doc. 12) ed oggettivi
(doc. 13) per conseguire la rinegoziazione del mutuo;
- chiesto, per il caso di mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno derivante dalla mancata rinegoziazione -in violazione del principio di buona fede- del contratto di mutuo;
danno da quantificare “nella differenza tra le condizioni vigenti del mutuo e le condizioni di cui avrebbe potuto usufruire attraverso la rinegoziazione da determinarsi anche a mezzo C.T.U.”).
Benchè ritualmente citato, l' non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con CP_2 provvedimento depositato il 24.7.2024. Con la memoria disciplinata dall'art. 171ter, n. 2, c.p.c. lo ha escluso l'applicabilità al caso concreto del nuovo “Regolamento per l'Erogazione di Pt_1
Mutui Ipotecari con entrata in vigore fissata per il 1 gennaio 2024” (nello stesso senso si veda pure il verbale dell'udienza del 9 maggio 2025) ed ha (per la prima volta) prodotto la determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020 (doc. 3 in allegato alla richiamata memoria). Di CP_2 tale determinazione l'attore ha chiesto di tener conto (si veda, in particolare, il verbale dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025) anche nelle operazioni di rideterminazione contabile del piano di ammortamento;
operazioni che, già precedentemente affidate a c.t.U., sono state integrate proprio per effetto della richiesta attorea. Depositata anche la relazione integrativa del nominato c.t.U.
(convocato a chiarimenti all'udienza da ultimo tenutasi), la causa è stata riservata in decisione - previa discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.- all'udienza del 10 ottobre 2025. pagina 2 di 7 2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, lett. a, d. l. n. 70/2011, come modificato dall'art. 1, co. 322, l. n.
197/2022, “La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario" è regolata come segue: a) fino al 31 dicembre 2023 il mutuatario che, prima del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si
è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo”.
L'attore ha documentato: i) di avere concluso, in data 28 settembre 2015, un contratto di mutuo con l' per la somma di euro 172.000,00 (doc. 1); ii) di avere un ISEE inferiore a 35 mila euro CP_2
(doc. 12); iii) di non avere maturato ritardi nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo (doc. 13). Devono pertanto ritenersi provati tutti i requisiti in presenza dei quali è ravvisabile il diritto alla rinegoziazione del mutuo alle condizioni risultanti dalla lettera b) del medesimo art. 8, co. 6, d. l. n. 70/2011 (lettera ai sensi della quale “la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito
Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo”).
Documentata la mancata rinegoziazione del mutuo nonostante le reiterate istanze a riguardo formulate, lo ha chiesto di provvedere a tale rinegoziazione ai sensi dell'art. 2932 c.c. La Pt_1 domanda risulta in astratto proponibile, avendo a più riprese la giurisprudenza di legittimità ritenuto possibile conseguire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una pronuncia costitutiva, oltre che nell'ipotesi di contratto preliminare inadempiuto, “anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege"” Cass., sez. 2, sent. 30 marzo 2012, n. 5160.
pagina 3 di 7 Quanto al caso in esame, non può non rilevarsi come la norma sopra ritrascritta preveda un vero e proprio obbligo (in presenza dei requisiti -in concreto ricorrenti) di rinegoziazione del mutuo.
2.2. Ferma la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata, occorre valutare quale sia il tasso da applicare in sede di rinegoziazione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
A riguardo l'attore, a partire dall'udienza del giorno 11.2.2025 ha chiesto di tener conto del tasso di interesse quale risultante dalla determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020; determinazione CP_2 prodotta quale documento 3 allegato alla memoria ex art. 171ter, co. 2, c.p.c., ma mai richiamata nelle domande precedentemente formulate.
Una simile richiesta non può essere accolta per ragioni tanto processuali, quanto sostanziali.
2.2.1. Sotto il profilo processuale non può non osservarsi come, sin dall'instaurazione del presente giudizio (e, per la verità, anche in sede di precisazione delle conclusioni -si veda quanto di seguito meglio si dirà), lo (secondo quanto già fatto anche personalmente -si vedano le pec qui Pt_1 prodotte quali documenti 1, 4 e 5) abbia formulato la propria domanda solo sulla base dell'art. 8, co. 6, d. l. 13 maggio 2011 n. 70 come modificato dall'articolo 1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (inequivoci, in questo senso sono i passaggi alle pagine 2 e 3, nonché ai punti 16 e 20 dell'atto di citazione -nel quale, si ribadisce, non v'è alcun riferimento alla determinazione depositata in allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.). CP_2
La richiesta di applicazione delle condizioni risultanti dalla determina n. 12 del 29 gennaio CP_2
2020 risulta quindi una domanda nuova e, pertanto, non ammissibile.
Del resto, pur avendo all'udienza del 10 ottobre 2025 chiesto la rideterminazione degli interessi del mutuo nella misura indicata nell'elaborato integrativo dal c.t.U. depositato in applicazione della richiamata determinazione amministrativa, lo stesso ha, mediante il richiamo alla Pt_1 memoria depositata il 21.7.2025, precisato le conclusioni chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere con decorrenza dall'8/2/2023 la rinegoziazione del Parte_1 contratto di mutuo ipotecario n.048201500002244 da tasso variabile a tasso fisso alle condizioni previste dall'art. art. 8 comma 6 del D.L. 13/05/2011 n. 70 come modificato dall'articolo 1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197” e, per l'effetto, di provvedere -ai sensi dell'art. 2932 c.c.- a “modificare il mutuo ipotecario n. 048201500002244 da tasso variabile a tasso fisso mediante applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari
a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo, immutati gli altri pagina 4 di 7 elementi” (così la memoria depositata il 21.7.2025 e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni la quale fa riferimento ad una parametrazione del tasso di interesse conforme a quella prevista dalla norma di legge che deve -effettivamente- trovare applicazione).
Il richiamato comportamento processuale tenuto dalla parte all'udienza del 10 ottobre 2025
(precisazione delle domande mediante riferimento alla norma di legge posta alla base dell'atto di citazione e, tuttavia, puntuale richiamo ad una determinata ipotesi di calcolo del c.t.U.) può -a parere di questo Giudice- trovare giustificazione solo in una assunta identità tra il tasso di interesse riportato nella richiamata determinazione (se ne veda, in particolare, la pagina 4) ed il tasso CP_2 cui fa riferimento la sopra ritrascritta lettera b) dell'art. 8, co. 6, d. l. n. 70/2011. Prospettata identità che non è tuttavia ravvisabile avuto riguardo tanto al confronto tra il dato letterale del provvedimento amministrativo e quello della norma, quanto alla differenza degli esiti delle operazioni peritali (si vedano, in particolare, gli elaborati dal c.t.U. depositati il 25 gennaio 2025 - come corretto il 2 ottobre 2025- ed il 17 marzo 2025).
Ad abundantiam è peraltro appena il caso di osservare come una simile conclusione sia avvalorata dal contenuto della memoria depositata il 21.7.2025 nella quale lo ha, nella sostanza, Pt_1 attribuito a tale determinazione il rilievo di atto integrante manifestazione di volontà dell' in CP_2 ordine alla rinegoziazione (e, pertanto, di atto -non normativo- integrante un fatto da allegare tempestivamente -art. 171ter, n. 1, c.p.c.- nel processo).
2.2.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come l'applicabilità al caso concreto della richiamata delibera non sia predicabile CP_2 anche per ragioni di diritto sostanziale. La richiamata determinazione, infatti, risulta (avuto riguardo al relativo dato letterale) applicabile ai soli mutui non ancora concessi (né potendo -per quanto si dirà- predicarsi la equivalenza tra la surroga -richiamata nella determinazione- e la rinegoziazione) e non, anche, alle rinegoziazioni di mutui già conclusi. Le rinegoziazioni dei mutui
(ivi compresi quelli concessi dall' ) aventi quale presupposto l'elevato incremento dei tassi CP_2 variabili registrato sul mercato risultano invece disciplinate sulla base del solo art. 8, co. 6, lett. b) del richiamato d. l. n. 70/2011 (la cui portata non può esser derogata da un provvedimento amministrativo -per quanto detto, tra l'altro, non applicabile in caso di rinegoziazione).
La conclusione qui accolta non risulta superabile alla luce delle -pur assai apprezzabili- considerazioni dallo svolte nella memoria depositata il 21.7.2025. La rinegoziazione, Pt_1 infatti, presuppone una manifestazione di volontà che deve essere sia pertinente al singolo rapporto contrattuale (pertinenza in concreto non ricorrente potendo la determina ritenersi applicabile CP_2 ai soli contratti non ancora conclusi ovvero alle surroga -ipotesi, questa, neppure ricorrente, non pagina 5 di 7 potendosi la surroga -genericamente individuata nell'atto amministrativo- ritenersi equivalente ad una rinegoziazione la quale, come ben rappresentato negli atti di causa, non può non essere fondata su specifici presupposti -ancora non sussistenti al momento della determinazione), sia fondata (nei casi di rinegoziazione ex lege) proprio su quello specifico presupposto alla luce del quale il legislatore (eccezionalmente comprimendo l'autonomia privata) ha imposto la rinegoziazione (ciò che, nel caso concreto, neppure può darsi stante la segnalata anteriorità della delibera CP_2 all'intervento legislativo del 2022).
In definitiva, ferma la possibilità per le parti di addivenire ad una rinegoziazione più favorevole per il mutuatario (circostanza in concreto non ricorrente, non sussistendo da parte del mutuante una specifica manifestazione di volontà -fondata sui presupposti alla base dell'intervento legislativo del
2022- in tal senso e relativa ai contratti già conclusi), il tasso previsto dall'art. 1, co. 322, l. n.
197/2022, costituisce il tasso fisso non superabile (e in concreto applicabile in difetto di più favorevole pattuizione) per il caso di rinegoziazione fondata sul presupposto alla base della norma da ultimo richiamata (nonché della domanda formulata dallo ). Pt_1
Ad una diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando l'esigenza di interpretare la norma in senso favorevole al contraente debole ovvero tenendo conto del fatto che, a fronte della riduzione dei tassi -anche variabili- sul mercato registrata nelle more, il presente processo potrebbe concludersi addirittura con un esito pregiudizievole per l'attore.
Infatti, con riferimento al primo profilo, non può non osservarsi che la disciplina posta dallo alla base della propria domanda risulta, di per sé, disciplina di favore per il mutuatario e Pt_1 che non sussiste un atto normativo ulteriore idoneo (oltre che, per quanto sopra detto, processualmente utilizzabile) ad attribuire allo stesso un risultato ancora più favorevole.
Con riferimento al secondo profilo è invece sufficiente osservare che la scelta del tasso variabile comporta, di per sé, da parte del mutuatario l'accettazione di un'alea; alea alla quale lo , Pt_1 mediante la domanda qui in esame, ha inteso sottrarsi del tutto così da scongiurare gli effetti di un eventuale, nuovo incremento dei tassi che potrebbe registrarsi prima dell'estinzione del rapporto contrattuale. Tanto fermo restando che ben potrebbe l'odierno attore (sulla base di una valutazione meramente economica) scegliere di non portare ad esecuzione la presente sentenza.
Da quanto sin qui osservato discende l'adesione da parte di questo Giudice all'ipotesi riportata nell'allegato n. 1) all'atto dal c.t.U. depositato il 2.10.2025 (l'adesione alla prima ipotesi trovando fondamento nella esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla rinegoziazione la cui attuazione è stata richiesta a partire dalla data contemplata nell'ipotesi contabile qui accolta), sì che il piano di ammortamento del mutuo deve essere rideterminato in conformità al richiamato pagina 6 di 7 allegato, restando assorbita (per effetto dell'accoglimento della domanda principale) la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
3. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il 27.10.2025) vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte convenuta la quale, inerte pur a fronte dell'obbligo di rinegoziazione, ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i processi di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00 stante il valore indeterminabile del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, ridetermina, con decorrenza dall'8 febbraio 2023, il piano di ammortamento del contratto di mutuo concluso tra le parti del presente giudizio in data
28 settembre 2015 per atto dott. (rep. 9587, racc. 5497) secondo le modalità Persona_1 riportate nell'allegato 1) (da intendersi qui integralmente richiamato) all'elaborato depositato dal c.t.U. il 2 ottobre 2025;
2) pone le spese di c.t.U., liquidate come da decreto depositato il 27.10.2025, in via integrale e definitiva, a carico dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t. al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23321/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bocchini Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Filangieri n. 21, è elettivamente C.F._2 domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio l' (di seguito, Parte_1 Controparte_1
) per conseguire in via giudiziale, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la rinegoziazione del contratto di CP_2 mutuo di seguito meglio indicato. L'attore ha: - dedotto di avere (a mezzo atto del 28 settembre
2015 per notar di Ercolano, rep. 9587 - racc. 5497) concluso contratto di mutuo Persona_1 ipotecario n. 048201500002244 (doc. 1) per effetto del quale l' gli ha erogato la somma di CP_2 euro 172.000,00 da restituire in 30 anni mediante 60 rate semestrali decorrenti dal 30 giugno 2016 delle quali “le prime due calcolate al tasso effettivo fisso del 3.50% (T.A.E.G., Tasso Annuo
Effettivo Globale, pari al 3.67% ) dell'importo, ciascuna di euro 4635,72, mentre l'importo delle pagina 1 di 7 successive rate (a decorrere dalla terza) sarebbe stato determinato sulla base del tasso Euribor a sei mesi calcolato su 360 giorni aumentato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre
(o comunque l'ultimo giorno utile) del semestre precedente ed applicato sul residuo debito e durata residua a tali date con l'indicazione del nuovo (T.A.E.G. Tasso Annuo Effettivo Globale)”
(p. 2 dell'atto di citazione); - allegato di avere, a seguito delle modifiche introdotte (dall'art. 1, co.
322, l. 29 dicembre 2022, n. 197) all'art. 8, d. l. 13 maggio 2011, n. 70, richiesto, il 27 gennaio
2023, la rinegoziazione del mutuo con passaggio dal tasso variabile al tasso fisso;
- dedotto che l' ha rigettato la domanda stante la presenza, nell'istanza, di un errore meramente formale CP_2
(segnatamente, il riferimento all'art.
6 -in luogo dell'art.
8- del d. l. 13 maggio 2011, n. 70) (doc.
3); - dedotto che priva di riscontro è rimasta l'istanza emendata dall'errore materiale (doc. 4), nonostante le reiterate sollecitazioni formulate (docc. 5 e 6) cui ha fatto seguito una comunicazione non risolutiva della richiesta (doc. 8); - allegato che, anche a fronte della diffida inoltrata in data 8 settembre 2023 (doc. 9) dal legale cui è stato costretto a rivolgersi stante l'inerzia dell'Istituto,
l'odierna parte convenuta si è limitata a rispondere che la questione era stata sottoposta all'attenzione dell'area legale;
- dedotto che sussistono i requisiti soggettivi (doc. 12) ed oggettivi
(doc. 13) per conseguire la rinegoziazione del mutuo;
- chiesto, per il caso di mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno derivante dalla mancata rinegoziazione -in violazione del principio di buona fede- del contratto di mutuo;
danno da quantificare “nella differenza tra le condizioni vigenti del mutuo e le condizioni di cui avrebbe potuto usufruire attraverso la rinegoziazione da determinarsi anche a mezzo C.T.U.”).
Benchè ritualmente citato, l' non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con CP_2 provvedimento depositato il 24.7.2024. Con la memoria disciplinata dall'art. 171ter, n. 2, c.p.c. lo ha escluso l'applicabilità al caso concreto del nuovo “Regolamento per l'Erogazione di Pt_1
Mutui Ipotecari con entrata in vigore fissata per il 1 gennaio 2024” (nello stesso senso si veda pure il verbale dell'udienza del 9 maggio 2025) ed ha (per la prima volta) prodotto la determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020 (doc. 3 in allegato alla richiamata memoria). Di CP_2 tale determinazione l'attore ha chiesto di tener conto (si veda, in particolare, il verbale dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025) anche nelle operazioni di rideterminazione contabile del piano di ammortamento;
operazioni che, già precedentemente affidate a c.t.U., sono state integrate proprio per effetto della richiesta attorea. Depositata anche la relazione integrativa del nominato c.t.U.
(convocato a chiarimenti all'udienza da ultimo tenutasi), la causa è stata riservata in decisione - previa discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.- all'udienza del 10 ottobre 2025. pagina 2 di 7 2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, lett. a, d. l. n. 70/2011, come modificato dall'art. 1, co. 322, l. n.
197/2022, “La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario" è regolata come segue: a) fino al 31 dicembre 2023 il mutuatario che, prima del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si
è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo”.
L'attore ha documentato: i) di avere concluso, in data 28 settembre 2015, un contratto di mutuo con l' per la somma di euro 172.000,00 (doc. 1); ii) di avere un ISEE inferiore a 35 mila euro CP_2
(doc. 12); iii) di non avere maturato ritardi nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo (doc. 13). Devono pertanto ritenersi provati tutti i requisiti in presenza dei quali è ravvisabile il diritto alla rinegoziazione del mutuo alle condizioni risultanti dalla lettera b) del medesimo art. 8, co. 6, d. l. n. 70/2011 (lettera ai sensi della quale “la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito
Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo”).
Documentata la mancata rinegoziazione del mutuo nonostante le reiterate istanze a riguardo formulate, lo ha chiesto di provvedere a tale rinegoziazione ai sensi dell'art. 2932 c.c. La Pt_1 domanda risulta in astratto proponibile, avendo a più riprese la giurisprudenza di legittimità ritenuto possibile conseguire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una pronuncia costitutiva, oltre che nell'ipotesi di contratto preliminare inadempiuto, “anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege"” Cass., sez. 2, sent. 30 marzo 2012, n. 5160.
pagina 3 di 7 Quanto al caso in esame, non può non rilevarsi come la norma sopra ritrascritta preveda un vero e proprio obbligo (in presenza dei requisiti -in concreto ricorrenti) di rinegoziazione del mutuo.
2.2. Ferma la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata, occorre valutare quale sia il tasso da applicare in sede di rinegoziazione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
A riguardo l'attore, a partire dall'udienza del giorno 11.2.2025 ha chiesto di tener conto del tasso di interesse quale risultante dalla determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020; determinazione CP_2 prodotta quale documento 3 allegato alla memoria ex art. 171ter, co. 2, c.p.c., ma mai richiamata nelle domande precedentemente formulate.
Una simile richiesta non può essere accolta per ragioni tanto processuali, quanto sostanziali.
2.2.1. Sotto il profilo processuale non può non osservarsi come, sin dall'instaurazione del presente giudizio (e, per la verità, anche in sede di precisazione delle conclusioni -si veda quanto di seguito meglio si dirà), lo (secondo quanto già fatto anche personalmente -si vedano le pec qui Pt_1 prodotte quali documenti 1, 4 e 5) abbia formulato la propria domanda solo sulla base dell'art. 8, co. 6, d. l. 13 maggio 2011 n. 70 come modificato dall'articolo 1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (inequivoci, in questo senso sono i passaggi alle pagine 2 e 3, nonché ai punti 16 e 20 dell'atto di citazione -nel quale, si ribadisce, non v'è alcun riferimento alla determinazione depositata in allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.). CP_2
La richiesta di applicazione delle condizioni risultanti dalla determina n. 12 del 29 gennaio CP_2
2020 risulta quindi una domanda nuova e, pertanto, non ammissibile.
Del resto, pur avendo all'udienza del 10 ottobre 2025 chiesto la rideterminazione degli interessi del mutuo nella misura indicata nell'elaborato integrativo dal c.t.U. depositato in applicazione della richiamata determinazione amministrativa, lo stesso ha, mediante il richiamo alla Pt_1 memoria depositata il 21.7.2025, precisato le conclusioni chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere con decorrenza dall'8/2/2023 la rinegoziazione del Parte_1 contratto di mutuo ipotecario n.048201500002244 da tasso variabile a tasso fisso alle condizioni previste dall'art. art. 8 comma 6 del D.L. 13/05/2011 n. 70 come modificato dall'articolo 1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197” e, per l'effetto, di provvedere -ai sensi dell'art. 2932 c.c.- a “modificare il mutuo ipotecario n. 048201500002244 da tasso variabile a tasso fisso mediante applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari
a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo, immutati gli altri pagina 4 di 7 elementi” (così la memoria depositata il 21.7.2025 e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni la quale fa riferimento ad una parametrazione del tasso di interesse conforme a quella prevista dalla norma di legge che deve -effettivamente- trovare applicazione).
Il richiamato comportamento processuale tenuto dalla parte all'udienza del 10 ottobre 2025
(precisazione delle domande mediante riferimento alla norma di legge posta alla base dell'atto di citazione e, tuttavia, puntuale richiamo ad una determinata ipotesi di calcolo del c.t.U.) può -a parere di questo Giudice- trovare giustificazione solo in una assunta identità tra il tasso di interesse riportato nella richiamata determinazione (se ne veda, in particolare, la pagina 4) ed il tasso CP_2 cui fa riferimento la sopra ritrascritta lettera b) dell'art. 8, co. 6, d. l. n. 70/2011. Prospettata identità che non è tuttavia ravvisabile avuto riguardo tanto al confronto tra il dato letterale del provvedimento amministrativo e quello della norma, quanto alla differenza degli esiti delle operazioni peritali (si vedano, in particolare, gli elaborati dal c.t.U. depositati il 25 gennaio 2025 - come corretto il 2 ottobre 2025- ed il 17 marzo 2025).
Ad abundantiam è peraltro appena il caso di osservare come una simile conclusione sia avvalorata dal contenuto della memoria depositata il 21.7.2025 nella quale lo ha, nella sostanza, Pt_1 attribuito a tale determinazione il rilievo di atto integrante manifestazione di volontà dell' in CP_2 ordine alla rinegoziazione (e, pertanto, di atto -non normativo- integrante un fatto da allegare tempestivamente -art. 171ter, n. 1, c.p.c.- nel processo).
2.2.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come l'applicabilità al caso concreto della richiamata delibera non sia predicabile CP_2 anche per ragioni di diritto sostanziale. La richiamata determinazione, infatti, risulta (avuto riguardo al relativo dato letterale) applicabile ai soli mutui non ancora concessi (né potendo -per quanto si dirà- predicarsi la equivalenza tra la surroga -richiamata nella determinazione- e la rinegoziazione) e non, anche, alle rinegoziazioni di mutui già conclusi. Le rinegoziazioni dei mutui
(ivi compresi quelli concessi dall' ) aventi quale presupposto l'elevato incremento dei tassi CP_2 variabili registrato sul mercato risultano invece disciplinate sulla base del solo art. 8, co. 6, lett. b) del richiamato d. l. n. 70/2011 (la cui portata non può esser derogata da un provvedimento amministrativo -per quanto detto, tra l'altro, non applicabile in caso di rinegoziazione).
La conclusione qui accolta non risulta superabile alla luce delle -pur assai apprezzabili- considerazioni dallo svolte nella memoria depositata il 21.7.2025. La rinegoziazione, Pt_1 infatti, presuppone una manifestazione di volontà che deve essere sia pertinente al singolo rapporto contrattuale (pertinenza in concreto non ricorrente potendo la determina ritenersi applicabile CP_2 ai soli contratti non ancora conclusi ovvero alle surroga -ipotesi, questa, neppure ricorrente, non pagina 5 di 7 potendosi la surroga -genericamente individuata nell'atto amministrativo- ritenersi equivalente ad una rinegoziazione la quale, come ben rappresentato negli atti di causa, non può non essere fondata su specifici presupposti -ancora non sussistenti al momento della determinazione), sia fondata (nei casi di rinegoziazione ex lege) proprio su quello specifico presupposto alla luce del quale il legislatore (eccezionalmente comprimendo l'autonomia privata) ha imposto la rinegoziazione (ciò che, nel caso concreto, neppure può darsi stante la segnalata anteriorità della delibera CP_2 all'intervento legislativo del 2022).
In definitiva, ferma la possibilità per le parti di addivenire ad una rinegoziazione più favorevole per il mutuatario (circostanza in concreto non ricorrente, non sussistendo da parte del mutuante una specifica manifestazione di volontà -fondata sui presupposti alla base dell'intervento legislativo del
2022- in tal senso e relativa ai contratti già conclusi), il tasso previsto dall'art. 1, co. 322, l. n.
197/2022, costituisce il tasso fisso non superabile (e in concreto applicabile in difetto di più favorevole pattuizione) per il caso di rinegoziazione fondata sul presupposto alla base della norma da ultimo richiamata (nonché della domanda formulata dallo ). Pt_1
Ad una diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando l'esigenza di interpretare la norma in senso favorevole al contraente debole ovvero tenendo conto del fatto che, a fronte della riduzione dei tassi -anche variabili- sul mercato registrata nelle more, il presente processo potrebbe concludersi addirittura con un esito pregiudizievole per l'attore.
Infatti, con riferimento al primo profilo, non può non osservarsi che la disciplina posta dallo alla base della propria domanda risulta, di per sé, disciplina di favore per il mutuatario e Pt_1 che non sussiste un atto normativo ulteriore idoneo (oltre che, per quanto sopra detto, processualmente utilizzabile) ad attribuire allo stesso un risultato ancora più favorevole.
Con riferimento al secondo profilo è invece sufficiente osservare che la scelta del tasso variabile comporta, di per sé, da parte del mutuatario l'accettazione di un'alea; alea alla quale lo , Pt_1 mediante la domanda qui in esame, ha inteso sottrarsi del tutto così da scongiurare gli effetti di un eventuale, nuovo incremento dei tassi che potrebbe registrarsi prima dell'estinzione del rapporto contrattuale. Tanto fermo restando che ben potrebbe l'odierno attore (sulla base di una valutazione meramente economica) scegliere di non portare ad esecuzione la presente sentenza.
Da quanto sin qui osservato discende l'adesione da parte di questo Giudice all'ipotesi riportata nell'allegato n. 1) all'atto dal c.t.U. depositato il 2.10.2025 (l'adesione alla prima ipotesi trovando fondamento nella esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla rinegoziazione la cui attuazione è stata richiesta a partire dalla data contemplata nell'ipotesi contabile qui accolta), sì che il piano di ammortamento del mutuo deve essere rideterminato in conformità al richiamato pagina 6 di 7 allegato, restando assorbita (per effetto dell'accoglimento della domanda principale) la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
3. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il 27.10.2025) vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte convenuta la quale, inerte pur a fronte dell'obbligo di rinegoziazione, ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i processi di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00 stante il valore indeterminabile del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, ridetermina, con decorrenza dall'8 febbraio 2023, il piano di ammortamento del contratto di mutuo concluso tra le parti del presente giudizio in data
28 settembre 2015 per atto dott. (rep. 9587, racc. 5497) secondo le modalità Persona_1 riportate nell'allegato 1) (da intendersi qui integralmente richiamato) all'elaborato depositato dal c.t.U. il 2 ottobre 2025;
2) pone le spese di c.t.U., liquidate come da decreto depositato il 27.10.2025, in via integrale e definitiva, a carico dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t. al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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