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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 1448/2020 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MASSIMINO ALESSANDRA
APPELLATA
Avente ad oggetto: compensi professionali
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.07.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Acireale n. Parte_1
572/2019, depositata in data 31.12.2019 e notificata in data 16.01.2020, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 199/2018 emesso in data Controparte_1
30.03.2018.
Con il primo motivo di appello, eccepiva la contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui il decidente, pur avendo riconosciuto l'attività di co-procuratore svolta nell'ambito di entrambi i procedimenti, aveva poi omesso di riconoscere la liquidazione del compenso maturato per la fase di studio e per l'attività eseguita per l'incontro del 4.04.2012 (espressamente rigettata), evidenziando che il giudice di I° aveva erroneamente interpretato la richiesta di liquidazione dei compensi, ritenendola limitata alla fase di studio finalizzata all'incontro del 4.04.2012; con il secondo motivo di appello, lamentava la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2687 c.p.c. evidenziando che la debitrice, onerata della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, si era limitata a non riconoscere l'attività prestata, confermando il mancato pagamento della pretesa creditoria;
infine, riproponeva ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni non espressamente esaminate in primo grado con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ex Controparte_1
pagina 1 di 5 art. 348 bis co. 1 c.p.c. per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, oltre che per infondatezza e pretestuosità, affermando di non aver mai richiesto un parere legale all'Avv.
[...]
e che lo stesso non aveva rilasciato alcun parere, né aveva mai svolto attività alcuna nei Parte_1 procedimenti, rilevando che il credito vantato era riferito, in ogni caso, all'attività di studio asseritamente svolta per l'incontro del 4.04.12 (cfr. lettera di diffida e messa in mora del 7.12.12); deducendo che i procedimenti erano stati definiti con due sentenze di rigetto, da cui erano emersi gli errori ed omissioni dei procuratori e ribadendo di aver già corrisposto all'avv. tutte Controparte_2 le somme dovute ( come confermato anche con sentenza n. 841/2018, Tribunale di Catania V sez. civile – Giudice Barberi S.), riferiva che l'appellante aveva tentato di ottenere ulteriore ingiunzione di pagamento dal Tribunale di Catania ( R.G. n. 3510/2013 Tribunale di Catania V sez. civile – Marletta
V.) e che la domanda era stata respinta per assenza di presupposti;
allegava la correttezza della sentenza del Giudice di Pace di Acireale, laddove era stata ritenuta non provata l'attività di studio e dichiarata inesistente la pretesa creditrice, ribadendo che la procura era stata rilasciata anche all'appellante, su espressa richiesta dell'avv. soltanto per eventuali deleghe per i Controparte_2 casi di impossibilità a presenziare personalmente, ma che lo stesso non aveva redatto, né sottoscritto alcun atto giudiziario, evidenziando che all'epoca di uno dei giudizi non era neanche abilitato all'esercizio della professione forense;
precisando che, in ogni caso, l'appellante non aveva presenziato all'unica udienza tenuta nel procedimento R.G. n. 836/2009, ribadiva, con riguardo al procedimento R.G. n. 1662/2006, che l'appellante non aveva mai svolto attività di alcun tipo. Eccepiva la sproporzione degli importi richiesti rispetto al valore delle controversie (pari ad euro 2.605,17 per quella iscritta al R.G. n. 1662/2006 e ad euro 15.000 per quella iscritta al R.G. n. 836/2009) e ribadiva l'inattendibilità dei testimoni ascoltati in I°, posto che i medesimi non avevano mai presenziato agli incontri, chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.07.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato, sebbene occorra procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il Giudice di I° non abbia correttamente interpretato la domanda;
ed infatti, fondamento del diritto di credito, non è l'attività di studio effettuata per rendere il parere richiesto dalla sig.ra , bensì lo studio dei procedimenti in questione in qualità di CP_1 coprocuratore , unitamente all'attività di studio sottesa al parere di che trattasi. Ed infatti, con l'originario decreto ingiuntivo, l'avv. aveva reiterato la richiesta di pagamento dei Parte_1 compensi maturati per l'attività di studio dei procedimenti di secondo grado R.G. n. 1662/06 ed R.G. n.
836/09, nei quali era stato nominato quale avvocato in co-procura per la difesa di;
Controparte_1 riferiva che quest'ultima, dopo la morte del padre avv. , gli aveva richiesto di Controparte_2 relazionare sull'andamento complessivo delle cause e di formulare un parere circa l'opportunità di presentare istanza di sospensione del giudizio iscritto R.G. n. 1662/06, in attesa della definizione del procedimento R.G. n. 836/09.
pagina 2 di 5 In linea generale ed astratta, com'è noto e secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale incombe sul professionista avvocato che agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento del compenso (cfr. Cass. civ. ordinanze n9314/2024,
n. 2276/2020).
L'appellante, nello specifico, chiedeva il pagamento per l'attività di studio effettuata nell'ambito di due giudizi di II° (R.G. n. 1662/09 e R.G. n. 836/09) e per un parere legale richiesto dalla appellata e asseritamente reso in data 4.04.12, deducendo di aver svolto, per il procedimento RG n. 1662/2006, attività di “studio della controversia (relativa ai due gradi di giudizio); l'esame della documentazione (sempre per i due gradi di giudizio); la collaborazione con l'avv.to nella Controparte_2 predisposizione delle relative difese;
la predisposizione - in coprocura con l'avv. - Controparte_2 dell'atto di riassunzione del 22.11.2011; corrispondenza informata e consultazioni con la cliente fino alla rinuncia al mandato” e, per il procedimento Rg 836/2009, attività di “studio della controversia (relativa ai due gradi di giudizio); l'esame della documentazione (sempre per i due gradi di giudizio); la collaborazione con l'avv.to nella predisposizione delle relative difese;
Controparte_2 corrispondenza informata e consultazioni con la cliente fino alla revoca del mandato” (cfr. note conclusionali pag. 2).
E, tuttavia, non v'è prova alcuna dello svolgimento di tali attività, che non possono dirsi svolte per il mero fatto di essere stato nominato coprocuratore unitamente al padre avv. . Controparte_2
Non è stato depositato alcun atto e/o documento e/o memoria che concretizzi le attività che egli afferma di aver svolto;
non v'è traccia di corrispondenza informativa con la cliente, né di consultazioni di alcun tipo;
non v'è prova del fatto che egli abbia collaborato con l'avv. nella redazione Controparte_2 delle difese;
il rilascio della procura nulla prova in ordine all'attività professionale: la sig.ra CP_1 ha riferito di aver rilasciato la procura anche all'odierno appellante su espressa richiesta dell'avv.
per il caso di sua eventuale indisponibilità a presenziare alle udienze e tale Controparte_2 circostanza non è mai stata contestata;
analogo valore neutro va assegnato all'atto di rinunzia al mandato, coincidente con la nomina da parte dell'appellata di altro difensore;
non è oggetto di contestazione, peraltro, oltre ad essere documentalmente dimostrato, che gli atti difensivi furono redatti e sottoscritti dal de cuius avv. ; lo stesso appellante, riferisce che l'attività era stata Controparte_2 in precedenza svolta da quest'ultimo, né indica o dimostra quali siano gli atti o l'attività specificamente posta in essere nei due processi di che trattasi;
a nulla rileva, nel senso prospettato dall'appellante, l'azione di responsabilità professionale svolta dalla dott.sa , posto che – come emerge dagli CP_1 atti e non contestato tra le parti – tra le parti sono intercorsi anche altri rapporti professionali distinti da quelli inerenti i due processi oggetto del presente giudizio;
in verità, unico atto che risulta sottoscritto anche dall'odierno appellante, è un ricorso in riassunzione del 22.11.2011 che, tuttavia, non soltanto non dimostra l'attività di studio svolta, ma costituisce in ogni caso atto proprio della fase introduttiva del processo, in ogni caso in precedenza già redatto dall'avv. ( com'è noto, infatti, Controparte_2 nel ricorso in riassunzione non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, né tantomeno nuove allegazioni o nuove richieste probatorie).
Inoltre, sebbene nel corso del processo di I° il teste escusso avv. Battiato abbia risposto pagina 3 di 5 affermativamente alla domanda “ vero o no che all'incontro del 4.4.2012 l'avv. Parte_1 relazionava sullo stato complessivo delle cause pendenti e sull'opportunità di chiede la sospensione del giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Catania al rg 1662/2006 Rg in attesa della definizione del giudizio n. 836/2009?”, occorre evidenziare che tale generico assenso ( avendo lo stesso risposto soltanto “ si è vero”), si pone in contrasto con quanto dal medesimo teste dichiarato nel corso del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Catania ed iscritto al Rg n. 6755/2013; in tale giudizio, oggetto della causa era l'accertamento del diritto degli eredi dell'avv. per l'attività Controparte_2 professionale svolta da quest'ultimo nell'interesse della sig.ra , anche nei procedimenti RG CP_1
n. 1662/2006 e 836/2009; nel corso del detto processo, infatti, l'avv. Battiato ebbe a dichiarare : “Sino alla fine del 2010 sono stato prima praticante e poi collaboratore dell'avvocato . Controparte_2
Per tali motivi ho avuto modo di conoscere la quale aveva varie cause giudiziali con Controparte_1 il fratello . So che provvedeva al pagamento delle spese vive e giudiziali CP_3 Controparte_1 nonché di qualche acconto in favore dell'avvocato . So ciò in quanto le somme ricevute CP_2 venivano inserite il più delle volte da me nel gestionale di studio. Quando l'avvocato CP_2
si ammalò nell'estate del 2011 mi chiese di avvicinarmi al suo studio per dare una mano
[...]
d'aiuto al figlio . In tale occasione fu fatta una sorta di resoconto dello stato delle pratiche e Pt_1 delle somme che sarebbero state ancora dovute dai clienti tra cui . Ciò avvenne in Controparte_1 particolare prima che l'avvocato andasse a Pavia per farsi curare. In tale occasione venne CP_2 riscontrato che c'era un forte credito nei confronti di per le attività professionali Controparte_1 precedentemente svolte. Ricordo che si doveva trattare di un credito comunque superiore a euro
50.000. Ciò risultava dai conteggi fatti dallo stesso avvocato . Io ero presente Controparte_2 quando il figlio dell'avvocato chiamò per chiedere il pagamento del saldo CP_2 Controparte_1 in questione. Dopo la morte dell'avvocato , avvenuta nel Febbraio del 2012, vi fu un incontro CP_2 presso lo studio intorno all'aprile 2012 a cui fui presente. venne con il CP_2 Controparte_1 marito. In tale occasione disse alla che non intendeva seguirla più Parte_1 CP_1 professionalmente in quanto la stessa gli aveva proposto di affiancare la figlia SS nell'espletamento delle pratiche ancora in corso. Dopo circa una settimana restituì Parte_1 alla la documentazione riguardante le cause ma diede anche un prospetto contabile da cui CP_1 risultava che la stessa era ancora debitrice di una somma superiore a euro 50.000 per le precedenti prestazioni professionali svolte dall'avvocato .”. Controparte_2
Come emerge chiaramente da tali più specifiche dichiarazioni, non soltanto durante l'incontro dell'aprile 2012 non venne fatta alcuna relazione sui processi di che trattasi, ma l'odierno appellante comunicò alla sig.ra l'intenzione di rinunziare al mandato. CP_1
Infine, com'è noto, non è prova dello svolgimento dell'attività, il parere del Consiglio dell'Ordine, utile piuttosto per la valutazione di congruità del compenso richiesto rispetto alle tariffe professionali ( cfr sul punto ex multis Cass. Civ. ord. n. 15930/2018: “la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pagina 4 di 5 domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite”).
Concludendo, non essendovi prova dell'attività professionale che l'appellante afferma di aver svolto, non può dirsi assolto l'onere probatorio ex art. 2967 cc ed il gravame va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 1448/2020 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MASSIMINO ALESSANDRA
APPELLATA
Avente ad oggetto: compensi professionali
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.07.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Acireale n. Parte_1
572/2019, depositata in data 31.12.2019 e notificata in data 16.01.2020, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 199/2018 emesso in data Controparte_1
30.03.2018.
Con il primo motivo di appello, eccepiva la contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui il decidente, pur avendo riconosciuto l'attività di co-procuratore svolta nell'ambito di entrambi i procedimenti, aveva poi omesso di riconoscere la liquidazione del compenso maturato per la fase di studio e per l'attività eseguita per l'incontro del 4.04.2012 (espressamente rigettata), evidenziando che il giudice di I° aveva erroneamente interpretato la richiesta di liquidazione dei compensi, ritenendola limitata alla fase di studio finalizzata all'incontro del 4.04.2012; con il secondo motivo di appello, lamentava la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2687 c.p.c. evidenziando che la debitrice, onerata della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, si era limitata a non riconoscere l'attività prestata, confermando il mancato pagamento della pretesa creditoria;
infine, riproponeva ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni non espressamente esaminate in primo grado con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ex Controparte_1
pagina 1 di 5 art. 348 bis co. 1 c.p.c. per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, oltre che per infondatezza e pretestuosità, affermando di non aver mai richiesto un parere legale all'Avv.
[...]
e che lo stesso non aveva rilasciato alcun parere, né aveva mai svolto attività alcuna nei Parte_1 procedimenti, rilevando che il credito vantato era riferito, in ogni caso, all'attività di studio asseritamente svolta per l'incontro del 4.04.12 (cfr. lettera di diffida e messa in mora del 7.12.12); deducendo che i procedimenti erano stati definiti con due sentenze di rigetto, da cui erano emersi gli errori ed omissioni dei procuratori e ribadendo di aver già corrisposto all'avv. tutte Controparte_2 le somme dovute ( come confermato anche con sentenza n. 841/2018, Tribunale di Catania V sez. civile – Giudice Barberi S.), riferiva che l'appellante aveva tentato di ottenere ulteriore ingiunzione di pagamento dal Tribunale di Catania ( R.G. n. 3510/2013 Tribunale di Catania V sez. civile – Marletta
V.) e che la domanda era stata respinta per assenza di presupposti;
allegava la correttezza della sentenza del Giudice di Pace di Acireale, laddove era stata ritenuta non provata l'attività di studio e dichiarata inesistente la pretesa creditrice, ribadendo che la procura era stata rilasciata anche all'appellante, su espressa richiesta dell'avv. soltanto per eventuali deleghe per i Controparte_2 casi di impossibilità a presenziare personalmente, ma che lo stesso non aveva redatto, né sottoscritto alcun atto giudiziario, evidenziando che all'epoca di uno dei giudizi non era neanche abilitato all'esercizio della professione forense;
precisando che, in ogni caso, l'appellante non aveva presenziato all'unica udienza tenuta nel procedimento R.G. n. 836/2009, ribadiva, con riguardo al procedimento R.G. n. 1662/2006, che l'appellante non aveva mai svolto attività di alcun tipo. Eccepiva la sproporzione degli importi richiesti rispetto al valore delle controversie (pari ad euro 2.605,17 per quella iscritta al R.G. n. 1662/2006 e ad euro 15.000 per quella iscritta al R.G. n. 836/2009) e ribadiva l'inattendibilità dei testimoni ascoltati in I°, posto che i medesimi non avevano mai presenziato agli incontri, chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.07.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato, sebbene occorra procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il Giudice di I° non abbia correttamente interpretato la domanda;
ed infatti, fondamento del diritto di credito, non è l'attività di studio effettuata per rendere il parere richiesto dalla sig.ra , bensì lo studio dei procedimenti in questione in qualità di CP_1 coprocuratore , unitamente all'attività di studio sottesa al parere di che trattasi. Ed infatti, con l'originario decreto ingiuntivo, l'avv. aveva reiterato la richiesta di pagamento dei Parte_1 compensi maturati per l'attività di studio dei procedimenti di secondo grado R.G. n. 1662/06 ed R.G. n.
836/09, nei quali era stato nominato quale avvocato in co-procura per la difesa di;
Controparte_1 riferiva che quest'ultima, dopo la morte del padre avv. , gli aveva richiesto di Controparte_2 relazionare sull'andamento complessivo delle cause e di formulare un parere circa l'opportunità di presentare istanza di sospensione del giudizio iscritto R.G. n. 1662/06, in attesa della definizione del procedimento R.G. n. 836/09.
pagina 2 di 5 In linea generale ed astratta, com'è noto e secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale incombe sul professionista avvocato che agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento del compenso (cfr. Cass. civ. ordinanze n9314/2024,
n. 2276/2020).
L'appellante, nello specifico, chiedeva il pagamento per l'attività di studio effettuata nell'ambito di due giudizi di II° (R.G. n. 1662/09 e R.G. n. 836/09) e per un parere legale richiesto dalla appellata e asseritamente reso in data 4.04.12, deducendo di aver svolto, per il procedimento RG n. 1662/2006, attività di “studio della controversia (relativa ai due gradi di giudizio); l'esame della documentazione (sempre per i due gradi di giudizio); la collaborazione con l'avv.to nella Controparte_2 predisposizione delle relative difese;
la predisposizione - in coprocura con l'avv. - Controparte_2 dell'atto di riassunzione del 22.11.2011; corrispondenza informata e consultazioni con la cliente fino alla rinuncia al mandato” e, per il procedimento Rg 836/2009, attività di “studio della controversia (relativa ai due gradi di giudizio); l'esame della documentazione (sempre per i due gradi di giudizio); la collaborazione con l'avv.to nella predisposizione delle relative difese;
Controparte_2 corrispondenza informata e consultazioni con la cliente fino alla revoca del mandato” (cfr. note conclusionali pag. 2).
E, tuttavia, non v'è prova alcuna dello svolgimento di tali attività, che non possono dirsi svolte per il mero fatto di essere stato nominato coprocuratore unitamente al padre avv. . Controparte_2
Non è stato depositato alcun atto e/o documento e/o memoria che concretizzi le attività che egli afferma di aver svolto;
non v'è traccia di corrispondenza informativa con la cliente, né di consultazioni di alcun tipo;
non v'è prova del fatto che egli abbia collaborato con l'avv. nella redazione Controparte_2 delle difese;
il rilascio della procura nulla prova in ordine all'attività professionale: la sig.ra CP_1 ha riferito di aver rilasciato la procura anche all'odierno appellante su espressa richiesta dell'avv.
per il caso di sua eventuale indisponibilità a presenziare alle udienze e tale Controparte_2 circostanza non è mai stata contestata;
analogo valore neutro va assegnato all'atto di rinunzia al mandato, coincidente con la nomina da parte dell'appellata di altro difensore;
non è oggetto di contestazione, peraltro, oltre ad essere documentalmente dimostrato, che gli atti difensivi furono redatti e sottoscritti dal de cuius avv. ; lo stesso appellante, riferisce che l'attività era stata Controparte_2 in precedenza svolta da quest'ultimo, né indica o dimostra quali siano gli atti o l'attività specificamente posta in essere nei due processi di che trattasi;
a nulla rileva, nel senso prospettato dall'appellante, l'azione di responsabilità professionale svolta dalla dott.sa , posto che – come emerge dagli CP_1 atti e non contestato tra le parti – tra le parti sono intercorsi anche altri rapporti professionali distinti da quelli inerenti i due processi oggetto del presente giudizio;
in verità, unico atto che risulta sottoscritto anche dall'odierno appellante, è un ricorso in riassunzione del 22.11.2011 che, tuttavia, non soltanto non dimostra l'attività di studio svolta, ma costituisce in ogni caso atto proprio della fase introduttiva del processo, in ogni caso in precedenza già redatto dall'avv. ( com'è noto, infatti, Controparte_2 nel ricorso in riassunzione non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, né tantomeno nuove allegazioni o nuove richieste probatorie).
Inoltre, sebbene nel corso del processo di I° il teste escusso avv. Battiato abbia risposto pagina 3 di 5 affermativamente alla domanda “ vero o no che all'incontro del 4.4.2012 l'avv. Parte_1 relazionava sullo stato complessivo delle cause pendenti e sull'opportunità di chiede la sospensione del giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Catania al rg 1662/2006 Rg in attesa della definizione del giudizio n. 836/2009?”, occorre evidenziare che tale generico assenso ( avendo lo stesso risposto soltanto “ si è vero”), si pone in contrasto con quanto dal medesimo teste dichiarato nel corso del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Catania ed iscritto al Rg n. 6755/2013; in tale giudizio, oggetto della causa era l'accertamento del diritto degli eredi dell'avv. per l'attività Controparte_2 professionale svolta da quest'ultimo nell'interesse della sig.ra , anche nei procedimenti RG CP_1
n. 1662/2006 e 836/2009; nel corso del detto processo, infatti, l'avv. Battiato ebbe a dichiarare : “Sino alla fine del 2010 sono stato prima praticante e poi collaboratore dell'avvocato . Controparte_2
Per tali motivi ho avuto modo di conoscere la quale aveva varie cause giudiziali con Controparte_1 il fratello . So che provvedeva al pagamento delle spese vive e giudiziali CP_3 Controparte_1 nonché di qualche acconto in favore dell'avvocato . So ciò in quanto le somme ricevute CP_2 venivano inserite il più delle volte da me nel gestionale di studio. Quando l'avvocato CP_2
si ammalò nell'estate del 2011 mi chiese di avvicinarmi al suo studio per dare una mano
[...]
d'aiuto al figlio . In tale occasione fu fatta una sorta di resoconto dello stato delle pratiche e Pt_1 delle somme che sarebbero state ancora dovute dai clienti tra cui . Ciò avvenne in Controparte_1 particolare prima che l'avvocato andasse a Pavia per farsi curare. In tale occasione venne CP_2 riscontrato che c'era un forte credito nei confronti di per le attività professionali Controparte_1 precedentemente svolte. Ricordo che si doveva trattare di un credito comunque superiore a euro
50.000. Ciò risultava dai conteggi fatti dallo stesso avvocato . Io ero presente Controparte_2 quando il figlio dell'avvocato chiamò per chiedere il pagamento del saldo CP_2 Controparte_1 in questione. Dopo la morte dell'avvocato , avvenuta nel Febbraio del 2012, vi fu un incontro CP_2 presso lo studio intorno all'aprile 2012 a cui fui presente. venne con il CP_2 Controparte_1 marito. In tale occasione disse alla che non intendeva seguirla più Parte_1 CP_1 professionalmente in quanto la stessa gli aveva proposto di affiancare la figlia SS nell'espletamento delle pratiche ancora in corso. Dopo circa una settimana restituì Parte_1 alla la documentazione riguardante le cause ma diede anche un prospetto contabile da cui CP_1 risultava che la stessa era ancora debitrice di una somma superiore a euro 50.000 per le precedenti prestazioni professionali svolte dall'avvocato .”. Controparte_2
Come emerge chiaramente da tali più specifiche dichiarazioni, non soltanto durante l'incontro dell'aprile 2012 non venne fatta alcuna relazione sui processi di che trattasi, ma l'odierno appellante comunicò alla sig.ra l'intenzione di rinunziare al mandato. CP_1
Infine, com'è noto, non è prova dello svolgimento dell'attività, il parere del Consiglio dell'Ordine, utile piuttosto per la valutazione di congruità del compenso richiesto rispetto alle tariffe professionali ( cfr sul punto ex multis Cass. Civ. ord. n. 15930/2018: “la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pagina 4 di 5 domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite”).
Concludendo, non essendovi prova dell'attività professionale che l'appellante afferma di aver svolto, non può dirsi assolto l'onere probatorio ex art. 2967 cc ed il gravame va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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