TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 3028/2025 r.g. promossa da
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. SALVO C.F._1
CAVALLARO;
E
, nato a [...] il [...], (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO C.F._2
PETTINATO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note in atti, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premesso che ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dal marito (matrimonio celebrato in Acireale Controparte_1
(CT) il giorno 09.06.2014, trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 27, parte 1, anno 2014);
Dato atto che si è costituito e che le parti, nelle more Controparte_1
del giudizio, hanno raggiunto un accordo, attraverso il quale si sono determinate a definire in via consensuale la separazione giudiziale;
In particolare, le parti hanno chiesto di riqualificare il ricorso come procedimento su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi potrà fissare la residenza, il domicilio e la dimora nel luogo che riterrà più opportuno,
scambiandosi fin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto sul quale sarà annotato il nome del figlio con il consenso reciproco per l'espatrio con ciascun genitore;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza economica e/o mantenimento avendo propria sufficiente autonomia;
3. Il figlio minore è affidato, in modo condiviso, ad Persona_1
entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e diritto di visita del padre regolato, in difetto di diverso accordo, secondo le seguenti modalità di cui infra;
4. I coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale, di proprietà dei nonni paterni.
5. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, alla residenza abituale e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
6. Sarà onere e cura dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità sul figlio per le questioni di pagina 2 di 5 ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7. Per quanto attiene i tempi di permanenza della minore con il padre,
si stabilisce che il minore salvi diversi e migliori accordi tra i Per_1
genitori e secondo le eIGenze del minore medesimo:
- il minore potrà stare con il padre il martedì (o altro giorno infrasettimanale da comunicarsi preventivamente, secondo i turni lavorativi dello ), dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, CP_1
con accompagnamento del bambino direttamente presso l'istituto scolastico.
- A fine settima alternati, una settimana l'intera giornata del sabato, dalle ore 10 fino all'indomani mattina, quando il padre lo riaccompagnerà
presso la casa materna;
la settimana successiva, l'intera giornata di domenica dalle ore 10,00 all'indomani mattina ed il bambino verrà
accompagnato a scuola.
- Per quanto riguarda le Festività Natalizie, comprese tra il 22
Dicembre e il 7 Gennaio le parti convengono che il figlio verrà affidato per almeno tre giorni consecutivi al padre;
in aggiunta a quanto sopra, per quanto concerne, poi, i giorni di Natale e Capodanno rimane inteso che il figlio trascorrerà il giorno della viglia con uno dei genitori e l'indomani con l'altro (il padre lo prenderà alle 10 del mattino e lo ripoterà a casa della madre alle 10.00 del giorno dopo), secondo una regolare alternanza tre le due festività di cui sopra. Il minore trascorrerà
con il genitore con cui ha trascorso la giornata e la notte del 24 dicembre anche la giornata del 26 dicembre intesa - stante il periodo festivo- dalle ore 10:00 alle ore 23:00.
- Durante le festività Pasquali, il padre trascorrerà due giorni con il figlio alternando, un anno il giorno della Pasqua, quello successivo il giorno di Pasquetta.
- Per le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 gg. ciascuno Per_1
con l'impegno (se si trovano in città) di far vedere ciascuno il figlio almeno due volte a settimana all'altro genitore (dalle 17.00 alle 21.00);
- il minore festeggerà preferibilmente il proprio compleanno insieme pagina 3 di 5 ad entrambi i genitori. Qualora la festa non coincidesse con il giorno del compleanno, i genitori si organizzeranno in modo che ciascuno possa trascorrere con il minore una parte del giorno del compleanno.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi genitori, quello della Festa della Mamma e della Festa del Papà, con i rispettivi festeggiati a prescindere che siano giornate previste per l'incontro padre-figlia e salvi migliori accordi tra i genitori;
- Il minore festeggerà le rispettive ricorrenze familiari con ciascun genitore e sarà accompagnato a feste di compagni ed amici dal genitore presso il quale si trova collocato nel giorno dell'evento.
8. Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, tenuto conto delle reali capacità economiche del padre, dell'attuale situazione lavorativa di quest'ultimo e dei tempi di permanenza paterni.
Eventuali spese straordinarie a favore del figlio (invidiate secondo le
Linee Giuda redatte dal Tribunale di Catania) saranno sostenute, in misura del 50%, da entrambi i coniugi, previo necessario accordo tra gli stessi, con l'eccezione dell'urgenza per le spese mediche.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di un documento valido per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto).
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti accettando reciprocamente le rispettive concessioni, rinunciano agli atti ed alla azione proposte nel presente giudizio e ad ogni domanda accessoria e/o pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, così conciliando il giudizio il giudizio e compensando tra le stesse le spese di lite”.
Rilevato che, in accoglimento di quanto richiesto dalle parti, il ricorso
è stato riqualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; pagina 4 di 5 Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Ritenuto che le pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Rilevato che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non essendovi una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3028/2025
RG;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Acireale il 09.06.2014) alle condizioni
[...]
di cui in parte motiva;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 13/06/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 3028/2025 r.g. promossa da
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. SALVO C.F._1
CAVALLARO;
E
, nato a [...] il [...], (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO C.F._2
PETTINATO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note in atti, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premesso che ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dal marito (matrimonio celebrato in Acireale Controparte_1
(CT) il giorno 09.06.2014, trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 27, parte 1, anno 2014);
Dato atto che si è costituito e che le parti, nelle more Controparte_1
del giudizio, hanno raggiunto un accordo, attraverso il quale si sono determinate a definire in via consensuale la separazione giudiziale;
In particolare, le parti hanno chiesto di riqualificare il ricorso come procedimento su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi potrà fissare la residenza, il domicilio e la dimora nel luogo che riterrà più opportuno,
scambiandosi fin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto sul quale sarà annotato il nome del figlio con il consenso reciproco per l'espatrio con ciascun genitore;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza economica e/o mantenimento avendo propria sufficiente autonomia;
3. Il figlio minore è affidato, in modo condiviso, ad Persona_1
entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e diritto di visita del padre regolato, in difetto di diverso accordo, secondo le seguenti modalità di cui infra;
4. I coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale, di proprietà dei nonni paterni.
5. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, alla residenza abituale e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
6. Sarà onere e cura dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità sul figlio per le questioni di pagina 2 di 5 ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7. Per quanto attiene i tempi di permanenza della minore con il padre,
si stabilisce che il minore salvi diversi e migliori accordi tra i Per_1
genitori e secondo le eIGenze del minore medesimo:
- il minore potrà stare con il padre il martedì (o altro giorno infrasettimanale da comunicarsi preventivamente, secondo i turni lavorativi dello ), dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, CP_1
con accompagnamento del bambino direttamente presso l'istituto scolastico.
- A fine settima alternati, una settimana l'intera giornata del sabato, dalle ore 10 fino all'indomani mattina, quando il padre lo riaccompagnerà
presso la casa materna;
la settimana successiva, l'intera giornata di domenica dalle ore 10,00 all'indomani mattina ed il bambino verrà
accompagnato a scuola.
- Per quanto riguarda le Festività Natalizie, comprese tra il 22
Dicembre e il 7 Gennaio le parti convengono che il figlio verrà affidato per almeno tre giorni consecutivi al padre;
in aggiunta a quanto sopra, per quanto concerne, poi, i giorni di Natale e Capodanno rimane inteso che il figlio trascorrerà il giorno della viglia con uno dei genitori e l'indomani con l'altro (il padre lo prenderà alle 10 del mattino e lo ripoterà a casa della madre alle 10.00 del giorno dopo), secondo una regolare alternanza tre le due festività di cui sopra. Il minore trascorrerà
con il genitore con cui ha trascorso la giornata e la notte del 24 dicembre anche la giornata del 26 dicembre intesa - stante il periodo festivo- dalle ore 10:00 alle ore 23:00.
- Durante le festività Pasquali, il padre trascorrerà due giorni con il figlio alternando, un anno il giorno della Pasqua, quello successivo il giorno di Pasquetta.
- Per le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 gg. ciascuno Per_1
con l'impegno (se si trovano in città) di far vedere ciascuno il figlio almeno due volte a settimana all'altro genitore (dalle 17.00 alle 21.00);
- il minore festeggerà preferibilmente il proprio compleanno insieme pagina 3 di 5 ad entrambi i genitori. Qualora la festa non coincidesse con il giorno del compleanno, i genitori si organizzeranno in modo che ciascuno possa trascorrere con il minore una parte del giorno del compleanno.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi genitori, quello della Festa della Mamma e della Festa del Papà, con i rispettivi festeggiati a prescindere che siano giornate previste per l'incontro padre-figlia e salvi migliori accordi tra i genitori;
- Il minore festeggerà le rispettive ricorrenze familiari con ciascun genitore e sarà accompagnato a feste di compagni ed amici dal genitore presso il quale si trova collocato nel giorno dell'evento.
8. Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, tenuto conto delle reali capacità economiche del padre, dell'attuale situazione lavorativa di quest'ultimo e dei tempi di permanenza paterni.
Eventuali spese straordinarie a favore del figlio (invidiate secondo le
Linee Giuda redatte dal Tribunale di Catania) saranno sostenute, in misura del 50%, da entrambi i coniugi, previo necessario accordo tra gli stessi, con l'eccezione dell'urgenza per le spese mediche.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di un documento valido per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto).
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti accettando reciprocamente le rispettive concessioni, rinunciano agli atti ed alla azione proposte nel presente giudizio e ad ogni domanda accessoria e/o pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, così conciliando il giudizio il giudizio e compensando tra le stesse le spese di lite”.
Rilevato che, in accoglimento di quanto richiesto dalle parti, il ricorso
è stato riqualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; pagina 4 di 5 Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Ritenuto che le pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Rilevato che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non essendovi una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3028/2025
RG;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Acireale il 09.06.2014) alle condizioni
[...]
di cui in parte motiva;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 13/06/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 5 di 5