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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.860/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Schiavo;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Martuscelli;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare la sussistenza, tra Controparte_1
le parti in causa, dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con le modalità indicate in atti e, per l'effetto, dichiarare dovute al ricorrente le somme analiticamente riportate in ricorso per le causali ivi descritte, condannando , in persona Controparte_1
dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig.
, della complessiva somma di Euro 21.203,07 oltre accessori, Parte_1
come per legge, ovvero del maggiore o minore importo meglio determinato in corso di causa, anche attraverso eventuale C.T.U.; B) Condannare, inoltre, CP_1
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al risarcimento del
[...]
danno in favore del ricorrente, derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali – come meglio precisato in atti – nella misura che l'adito G.d.L. riterrà di giustizia;
C) Accertare e dichiarare, altresì, la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente e, per l'effetto, condannare , Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine del 31.03.2023, quantificato in Euro 3.250,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa da parte del
G.d.L. adito, attraverso eventuale C.T.U. D) Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 104.000,00 per il dedotto grave inadempimento.
Acquisita la documentazione prodotta e ammessa la prova testimoniale, le parti mediante note scritte davano atto del raggiungimento di accordo alle condizioni individuate dal giudicante con proposta transattiva del 3.12.2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Indi la causa è stata decisa con sentenza sulla base delle predette conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 12.12.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-
1997, n. 622; Cass., 07-05-1995). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio –così come dalle stesse espressamente dichiarato con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere-.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio come da accordo in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.860/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Schiavo;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Martuscelli;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare la sussistenza, tra Controparte_1
le parti in causa, dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con le modalità indicate in atti e, per l'effetto, dichiarare dovute al ricorrente le somme analiticamente riportate in ricorso per le causali ivi descritte, condannando , in persona Controparte_1
dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig.
, della complessiva somma di Euro 21.203,07 oltre accessori, Parte_1
come per legge, ovvero del maggiore o minore importo meglio determinato in corso di causa, anche attraverso eventuale C.T.U.; B) Condannare, inoltre, CP_1
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al risarcimento del
[...]
danno in favore del ricorrente, derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali – come meglio precisato in atti – nella misura che l'adito G.d.L. riterrà di giustizia;
C) Accertare e dichiarare, altresì, la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente e, per l'effetto, condannare , Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine del 31.03.2023, quantificato in Euro 3.250,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa da parte del
G.d.L. adito, attraverso eventuale C.T.U. D) Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 104.000,00 per il dedotto grave inadempimento.
Acquisita la documentazione prodotta e ammessa la prova testimoniale, le parti mediante note scritte davano atto del raggiungimento di accordo alle condizioni individuate dal giudicante con proposta transattiva del 3.12.2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Indi la causa è stata decisa con sentenza sulla base delle predette conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 12.12.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-
1997, n. 622; Cass., 07-05-1995). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio –così come dalle stesse espressamente dichiarato con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere-.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio come da accordo in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio