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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BE MA TERESA, Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4969/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 DOGANE-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130034172574000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049187108000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049187108000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150027078559000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036960217000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021073351000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180014938162000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026593688000 DOGANE-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034670725000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034670725000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70017013879263005000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001601541000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003130562000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 100 2025 90162335 57/000, notificata in data 02.10.2025, del complessivo importo di euro 926.798,04, fondato sui seguenti titoli (10 cartelle di pagamento e 1 AVA):
-cartella n. 10020130034172574000, not. 10.03.2014 -€ 18.048,65 Iva 2009;
-cartella n. 10020140049187108000, notificata 10.02.2015 -€ 103.132,55 Iva 2010-2011;
-cartella n. 10020150027078559000, notif. 07.12.2015 -€ 14.927,09 Irap 2012-Irpef 2012;
-cartella n. 10020150036960217000, notificata 11.02.2016 € 127.875,33 -Irpef 2012;
-cartella n. 10020170021073351000, notificata 14.11.2018 € 1.649,84- Irpef anno -2014;
-cartella n. 10020180014938162000, notificata 29.08.2018 € 22.618,92 -Irpef -I -2014;
-cartella n. 10020180026593688000, not. 08.07.2019 € 24.526,80- Imposta doganale- 2017; -cartella n. 10020190034670725000, notificata 01.10.2021- € 85.555,96 -Iva 2016 - 2017;
-A.V.A. n. 70017013879263005000 not 30.11.2016 - € 6.883,08- Iva2010;
-cartella n. 10020190001601541000, notificata 08.07.2019 -€ 70.054,55- Irpef o 2015;
-cartella n. 10020200003130562000, notificata 01.10.2021 -€ 9.921,84- Irpef 2016;
Eccepisce:
1. nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
2. prescrizione dei crediti.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese, con attribuzione all'antistatario.
E' costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'ente impositore, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92.
Sempre in via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad eccezioni afferenti all'attività dell'ente impositore, essendo l'AdER soggetto completamente estraneo al procedimento di formazione del ruolo.
Nel merito, deduce che l'intimazione di pagamento impugnata, così come le cartelle sottostanti, sono state ritualmente notificate, come da documentazione allegata, a mezzo PEC;
inoltre, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- preavviso di fermo n. 10080201600036699000,
- intimazioni di pagamento n. 10020219003276814000, n. 10020229006302529000, n.
10020249003894603000, n. 10020249008446545000;
- comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie n. 10076201500006501000, n. 10076201500003059000,
n.10076201900001621000, n. 10076202300002871000,
- atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 1008420160000772500110084201900000477001, n.
10084202500011358001, n. 10084202500011359001, n. 10084202500011360001 e n. 10084202500011361001, così come si evince dalla documentazione allegata. Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Parte resistente Ader ha dimostrato, con idonea allegazione documentale, la tempestiva e corretta notifica,
a mezzo pec, degli atti sottostanti alla intimazione impugnata. Discende da tanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n.
10012 del 15 aprile 2021). Nondimeno, nel caso di specie, l'agente della riscossione ha dato prova della rituale notifica al destinatario, a mezzo PEC, delle cartelle sottostanti alla impugnata intimazione di pagamento. Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione, alla luce dei plurimi atti interruttivi successivamente inviati al contribuente, anche in tal caso notificati a mezzo p.e.c.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla resistente AdER, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio da AdE – R, che liquida in euro 5000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Belmonte Il
Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BE MA TERESA, Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4969/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 DOGANE-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259016233557000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130034172574000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049187108000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049187108000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150027078559000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036960217000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021073351000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180014938162000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026593688000 DOGANE-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034670725000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034670725000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70017013879263005000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001601541000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003130562000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 100 2025 90162335 57/000, notificata in data 02.10.2025, del complessivo importo di euro 926.798,04, fondato sui seguenti titoli (10 cartelle di pagamento e 1 AVA):
-cartella n. 10020130034172574000, not. 10.03.2014 -€ 18.048,65 Iva 2009;
-cartella n. 10020140049187108000, notificata 10.02.2015 -€ 103.132,55 Iva 2010-2011;
-cartella n. 10020150027078559000, notif. 07.12.2015 -€ 14.927,09 Irap 2012-Irpef 2012;
-cartella n. 10020150036960217000, notificata 11.02.2016 € 127.875,33 -Irpef 2012;
-cartella n. 10020170021073351000, notificata 14.11.2018 € 1.649,84- Irpef anno -2014;
-cartella n. 10020180014938162000, notificata 29.08.2018 € 22.618,92 -Irpef -I -2014;
-cartella n. 10020180026593688000, not. 08.07.2019 € 24.526,80- Imposta doganale- 2017; -cartella n. 10020190034670725000, notificata 01.10.2021- € 85.555,96 -Iva 2016 - 2017;
-A.V.A. n. 70017013879263005000 not 30.11.2016 - € 6.883,08- Iva2010;
-cartella n. 10020190001601541000, notificata 08.07.2019 -€ 70.054,55- Irpef o 2015;
-cartella n. 10020200003130562000, notificata 01.10.2021 -€ 9.921,84- Irpef 2016;
Eccepisce:
1. nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
2. prescrizione dei crediti.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese, con attribuzione all'antistatario.
E' costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'ente impositore, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14 D.Lgs 546/92.
Sempre in via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad eccezioni afferenti all'attività dell'ente impositore, essendo l'AdER soggetto completamente estraneo al procedimento di formazione del ruolo.
Nel merito, deduce che l'intimazione di pagamento impugnata, così come le cartelle sottostanti, sono state ritualmente notificate, come da documentazione allegata, a mezzo PEC;
inoltre, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- preavviso di fermo n. 10080201600036699000,
- intimazioni di pagamento n. 10020219003276814000, n. 10020229006302529000, n.
10020249003894603000, n. 10020249008446545000;
- comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie n. 10076201500006501000, n. 10076201500003059000,
n.10076201900001621000, n. 10076202300002871000,
- atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 1008420160000772500110084201900000477001, n.
10084202500011358001, n. 10084202500011359001, n. 10084202500011360001 e n. 10084202500011361001, così come si evince dalla documentazione allegata. Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Parte resistente Ader ha dimostrato, con idonea allegazione documentale, la tempestiva e corretta notifica,
a mezzo pec, degli atti sottostanti alla intimazione impugnata. Discende da tanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n.
10012 del 15 aprile 2021). Nondimeno, nel caso di specie, l'agente della riscossione ha dato prova della rituale notifica al destinatario, a mezzo PEC, delle cartelle sottostanti alla impugnata intimazione di pagamento. Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione, alla luce dei plurimi atti interruttivi successivamente inviati al contribuente, anche in tal caso notificati a mezzo p.e.c.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla resistente AdER, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio da AdE – R, che liquida in euro 5000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Belmonte Il
Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino