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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 27.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7453/2025 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA
e in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Controparte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_2
Nello Gargiulo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza Nazionale n. 46, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
in persona del rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Benvenuto Fabrizio
Capaldi, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1, presso la sede dell'Ente
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 27/2021, emessa dalla Controparte_4
il 27.3.2024, notificata nelle date del 10.4.2024 e del 16.4.2024 e contenente intimazione
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
di pagamento della somma di € 2.077,67.
A fondamento del ricorso proponevano i seguenti motivi di opposizione:
- la carenza di legittimazione passiva di , il quale era un mero Parte_1
impiegato amministrativo, addetto alla contabilità della società ed Controparte_1
al quale, pertanto, in alcun modo poteva essere attribuita la qualità di trasgressore;
- la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita nelle mani di , irritualmente considerato addetto alla ricezione atti;
Parte_1
- l'omessa violazione dell'art. 190 co. D.Lgs. 152/2006. Invero, essendo la società impegnata nella vendita di ferro e di acciaio e non anche nella sua lavorazione, i quantitativi di rifiuti prodotti erano molto bassi. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, la società si era comunque dotata di registro di carico e scarico, nel quale provvedeva ad annotare il materiale accumulato. Questo però, più che ad un vero e proprio smaltimento, era destinato ad essere venduto in favore di ditte note nel territorio napoletano, le quali versavano un prezzo in base al peso. Le annotazioni del registro non avvenivano giornalmente, ma comunque nel rispetto del termine di dieci giorni dal carico previsto dalla normativa.
- l'ordinanza-ingiunzione era stata adottata oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 2 L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Sulla scorta ditali motivi di opposizione, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'inefficacia o la nullità dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza delle Controparte_4
argomentazioni poste a base dell'opposizione proposta, deduceva: che gli Agenti accertatori del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania - Sezione Napoli, con verbale n. 12/2021 del 18.2.2021, in pari data avevano accertato presso la sede operativa della società opponente che il registro di carico e scarico rifiuti risultava tenuto in maniera incompleta dal momento che non risultava annotato il carico di rifiuti costituiti da ferro e acciaio, giacenti in un cassone all'interno della sede, e ciò in chiara violazione di quanto prescritto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006; che veniva identificato Parte_1
dagli Agenti ed identificato nel verbale come trasgressore, circostanza in alcun modo contestata dallo stesso, il quale aveva sottoscritto il verbale senza esprimere alcuna riserva;
che, invero, nell'assenza del legale rappresentante della società, questi rivestiva
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
una posizione apicale, esercitando funzioni di responsabile dell'attività; che
[...]
aveva quindi ricevuto la notifica del verbale nella duplice veste sia di addetto Parte_1
alla sede (cosa da lui stessa ammessa), sia di trasgressore, motivo per cui priva di pregio era la contestazione relativa alla nullità della notifica dell'atto nei confronti della società; che la normativa ambientale prevedeva l'annotazione nel registro dei rifiuti prodotti, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dalle quantità, sicché alcun dubbio sussisteva in ordine alla configurabilità della violazione;
che l'ordinanza ingiunzione era stata emanata nel rispetto del termine di cinque anni dalla commissione della violazione.
Ciò posto, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Stante la natura documentale della controversia, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata per la discussione al 27.10.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note e art. 127 ter c.p.c. con cui si riportavano i rispettivi scritti difensivi.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Quindi occorre soffermarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, il quale assume, quanto all'efficacia probatoria delle circostanze di fatto in esso accertate e alla loro resistenza alla prova contraria un valore disomogeneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
La verbalizzazione fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla, provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Ha una credibilità quanto alle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, che può essere
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infirmata solo da prova contraria, qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
Costituisce, infine, in presenza di una indicazione solo generica delle fonti di conoscenza, un elemento che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con altri elementi probatori, attesa la certezza fino a querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni che egli attesta essere state a lui rese (cfr. Cass. 6565/2007).
Le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge
24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la Suprema Corte che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui
è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L.,
n. 12459 del 1998, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
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A ciò si aggiunga che proprio perché nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass.
n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, dal verbale di contestazione n. 13/2021 in atti si ricava che i Carabinieri della Forestale della Regione Campania, Stazione di Napoli, effettuavano il 18.2.2021 un sopralluogo presso la sede della società Controparte_1
presso cui, in assenza della legale rappresentante della società, appuravano che “la stessa deteneva il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti […] in maniera incompleta, in quanto non è stato annotato il carico dei rifiuti (ferro e acciaio) giacenti in stoccaggio
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all'atto del controllo odierno, detenuti in un cassone (quasi pieno) di colore blu con capienza max 8 mc”.
Orbene, la violazione contestata all'opponente è quindi quella della norma di cui all'art. 190, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti”.
Nell'ambito del verbale il soggetto trasgressore viene indicato nella persona di
[...]
, odierno opponente. Tuttavia, dagli accertamenti svolti dai Carabinieri non Parte_1
emerge alcuna particolare verifica che consenta di attribuire al la condotta Pt_1
materiale, cioè l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Nel ricorso,
ha sostenuto di essere un mero impiegato amministrativo addetto alla Parte_1
contabilità della società della Dal canto suo, la Controparte_1 Controparte_4
a sostenuto che il facendo le veci del legale rappresentante della società
[...] Pt_1
al momento delle operazioni di verifica, veniva per questo identificato e generalizzato quale trasgressore. Sulla base di tale valutazione svolta dagli Agenti, questi aveva poi sottoscritto il verbale senza sollevare alcuna riserva.
Tale argomentazione difensiva non appare in alcun modo convincente.
Invero, nell'ambito del verbale non si ricava alcun elemento che induca effettivamente a sostenere: a) né che, per il ruolo che il rivestiva nell'organigramma della società, Pt_1
egli, in assenza del suo legale rappresentante, avesse una posizione apicale e di controllo dell'operato degli altri dipendenti;
b) né tantomeno che, per le mansioni a lui affidate, avesse la competenza e la responsabilità di provvedere alla compilazione del registro di
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carico e scarico rifiuti. Sul punto alcunché si evince nel verbale di accertamento, né tali circostanze sono state oggetto di riscontro istruttorio nell'ambito del presente giudizio.
Il solo fatto poi che il abbia sottoscritto il verbale in cui veniva indicato come Pt_1
trasgressore non vale certamente ad esonerare la P.A. dal dovere di dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'attribuzione di una personale responsabilità in relazione alla violazione in contestazione.
Sulla scorta di tale considerazione, va certamente annullata l'ordinanza ingiunzione nei confronti di . Parte_1
Con riferimento, invece, alla posizione della società, va osservato che la solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass. Sez. 2, 13/05/2010, n. 11643).
Quindi, il fatto che nella vicenda in esame non risulti compiutamente individuato l'autore materiale della violazione non fa certamente venire meno la validità dell'ordinanza emessa nei confronti della società in qualità di obbligata in solido.
Infondati sono poi i restanti motivi di opposizione fatti valere dalla difesa della società opponente.
Invero, è infondata la doglianza relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione. Le parti hanno prodotto in atti il detto verbale di accertamento corredato, in calce, di relata di notifica per l'obbligato in solido, comprovante la consegna dell'atto a soggetto dichiaratosi quale
“dipendente” (appunto il sig. , indicato poi nel verbale anche come Parte_1
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trasgressore).
In merito, va osservato, da un lato, che è incontestato che il soggetto che risulta aver ricevuto il verbale in consegna fosse effettivamente un dipendente della società; in secondo luogo, va evidenziato, ancora una volta, che la notificazione risulta essere stata eseguita presso la sede della e, dunque, deve ritenersi che la notifica Controparte_1
ivi ritirata sia certamente entrata nella propria (quantomeno astratta) sfera di conoscibilità
(cfr. art. 1335 c.c.).
Peraltro, la conoscenza del verbale da parte dell'amministratrice della società è dimostrata dal fatto che la stessa, nel termine di 30 giorni dalla contestazione della violazione, trasmetteva alla P.A. una memoria difensiva.
La circostanza poi che il materiale rinvenuto nel cassone dovesse essere venduto a terzi, oltre ad essere rimasta di mera allegazione, non vale certamente ad escludere la natura di rifiuto del materiale rinvenuto in occasione del sopralluogo dei militari e, conseguentemente, il dovere di annotazione nel registro.
Quanto poi al fatto che l'annotazione sarebbe comunque avvenuta nel termine di 10 giorni previsto dalla legge, è bene chiarire che spetta all'obbligato, in caso di mancata annotazione del carico e/o dello scarico del rifiuto, fornire la prova dell'osservanza del termine indicato. In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997), infatti, non rileva il fatto che gli agenti accertatori, nel controllare i registri, non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52, cit., comma 4 (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20324 del
27/09/2007). Nel caso che ci occupa gli opponenti non hanno fornito alcuna prova in merito alla data di produzione del rifiuto.
Infine, infondato è altresì il motivo di opposizione fondato sulla tardività con cui la P.A. adottava l'ordinanza opposta. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che in caso di contestazione immediata di violazione amministrativa – come appunto nella vicenda in esame – il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione incontra il solo limite temporale della prescrizione quinquennale del credito (Cass. Sez. 2, 27/08/2007, n. 18060).
In conclusione, l'ordinanza ingiunzione va annullata nei riguardi di Parte_1
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e confermata nei riguardi della Controparte_1
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo parzialmente il ricorso, annulla nei soli confronti di Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 27/2021 emessa dalla Controparte_4
confermandola nei riguardi della società Controparte_1
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 28.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 27.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7453/2025 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA
e in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Controparte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_2
Nello Gargiulo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza Nazionale n. 46, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
in persona del rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Benvenuto Fabrizio
Capaldi, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1, presso la sede dell'Ente
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 27/2021, emessa dalla Controparte_4
il 27.3.2024, notificata nelle date del 10.4.2024 e del 16.4.2024 e contenente intimazione
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
di pagamento della somma di € 2.077,67.
A fondamento del ricorso proponevano i seguenti motivi di opposizione:
- la carenza di legittimazione passiva di , il quale era un mero Parte_1
impiegato amministrativo, addetto alla contabilità della società ed Controparte_1
al quale, pertanto, in alcun modo poteva essere attribuita la qualità di trasgressore;
- la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita nelle mani di , irritualmente considerato addetto alla ricezione atti;
Parte_1
- l'omessa violazione dell'art. 190 co. D.Lgs. 152/2006. Invero, essendo la società impegnata nella vendita di ferro e di acciaio e non anche nella sua lavorazione, i quantitativi di rifiuti prodotti erano molto bassi. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, la società si era comunque dotata di registro di carico e scarico, nel quale provvedeva ad annotare il materiale accumulato. Questo però, più che ad un vero e proprio smaltimento, era destinato ad essere venduto in favore di ditte note nel territorio napoletano, le quali versavano un prezzo in base al peso. Le annotazioni del registro non avvenivano giornalmente, ma comunque nel rispetto del termine di dieci giorni dal carico previsto dalla normativa.
- l'ordinanza-ingiunzione era stata adottata oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 2 L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Sulla scorta ditali motivi di opposizione, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'inefficacia o la nullità dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza delle Controparte_4
argomentazioni poste a base dell'opposizione proposta, deduceva: che gli Agenti accertatori del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania - Sezione Napoli, con verbale n. 12/2021 del 18.2.2021, in pari data avevano accertato presso la sede operativa della società opponente che il registro di carico e scarico rifiuti risultava tenuto in maniera incompleta dal momento che non risultava annotato il carico di rifiuti costituiti da ferro e acciaio, giacenti in un cassone all'interno della sede, e ciò in chiara violazione di quanto prescritto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006; che veniva identificato Parte_1
dagli Agenti ed identificato nel verbale come trasgressore, circostanza in alcun modo contestata dallo stesso, il quale aveva sottoscritto il verbale senza esprimere alcuna riserva;
che, invero, nell'assenza del legale rappresentante della società, questi rivestiva
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
una posizione apicale, esercitando funzioni di responsabile dell'attività; che
[...]
aveva quindi ricevuto la notifica del verbale nella duplice veste sia di addetto Parte_1
alla sede (cosa da lui stessa ammessa), sia di trasgressore, motivo per cui priva di pregio era la contestazione relativa alla nullità della notifica dell'atto nei confronti della società; che la normativa ambientale prevedeva l'annotazione nel registro dei rifiuti prodotti, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dalle quantità, sicché alcun dubbio sussisteva in ordine alla configurabilità della violazione;
che l'ordinanza ingiunzione era stata emanata nel rispetto del termine di cinque anni dalla commissione della violazione.
Ciò posto, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Stante la natura documentale della controversia, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata per la discussione al 27.10.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note e art. 127 ter c.p.c. con cui si riportavano i rispettivi scritti difensivi.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Quindi occorre soffermarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, il quale assume, quanto all'efficacia probatoria delle circostanze di fatto in esso accertate e alla loro resistenza alla prova contraria un valore disomogeneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
La verbalizzazione fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla, provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Ha una credibilità quanto alle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, che può essere
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
infirmata solo da prova contraria, qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
Costituisce, infine, in presenza di una indicazione solo generica delle fonti di conoscenza, un elemento che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con altri elementi probatori, attesa la certezza fino a querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni che egli attesta essere state a lui rese (cfr. Cass. 6565/2007).
Le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge
24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la Suprema Corte che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui
è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L.,
n. 12459 del 1998, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3756/2024
A ciò si aggiunga che proprio perché nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass.
n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, dal verbale di contestazione n. 13/2021 in atti si ricava che i Carabinieri della Forestale della Regione Campania, Stazione di Napoli, effettuavano il 18.2.2021 un sopralluogo presso la sede della società Controparte_1
presso cui, in assenza della legale rappresentante della società, appuravano che “la stessa deteneva il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti […] in maniera incompleta, in quanto non è stato annotato il carico dei rifiuti (ferro e acciaio) giacenti in stoccaggio
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all'atto del controllo odierno, detenuti in un cassone (quasi pieno) di colore blu con capienza max 8 mc”.
Orbene, la violazione contestata all'opponente è quindi quella della norma di cui all'art. 190, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti”.
Nell'ambito del verbale il soggetto trasgressore viene indicato nella persona di
[...]
, odierno opponente. Tuttavia, dagli accertamenti svolti dai Carabinieri non Parte_1
emerge alcuna particolare verifica che consenta di attribuire al la condotta Pt_1
materiale, cioè l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Nel ricorso,
ha sostenuto di essere un mero impiegato amministrativo addetto alla Parte_1
contabilità della società della Dal canto suo, la Controparte_1 Controparte_4
a sostenuto che il facendo le veci del legale rappresentante della società
[...] Pt_1
al momento delle operazioni di verifica, veniva per questo identificato e generalizzato quale trasgressore. Sulla base di tale valutazione svolta dagli Agenti, questi aveva poi sottoscritto il verbale senza sollevare alcuna riserva.
Tale argomentazione difensiva non appare in alcun modo convincente.
Invero, nell'ambito del verbale non si ricava alcun elemento che induca effettivamente a sostenere: a) né che, per il ruolo che il rivestiva nell'organigramma della società, Pt_1
egli, in assenza del suo legale rappresentante, avesse una posizione apicale e di controllo dell'operato degli altri dipendenti;
b) né tantomeno che, per le mansioni a lui affidate, avesse la competenza e la responsabilità di provvedere alla compilazione del registro di
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carico e scarico rifiuti. Sul punto alcunché si evince nel verbale di accertamento, né tali circostanze sono state oggetto di riscontro istruttorio nell'ambito del presente giudizio.
Il solo fatto poi che il abbia sottoscritto il verbale in cui veniva indicato come Pt_1
trasgressore non vale certamente ad esonerare la P.A. dal dovere di dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'attribuzione di una personale responsabilità in relazione alla violazione in contestazione.
Sulla scorta di tale considerazione, va certamente annullata l'ordinanza ingiunzione nei confronti di . Parte_1
Con riferimento, invece, alla posizione della società, va osservato che la solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass. Sez. 2, 13/05/2010, n. 11643).
Quindi, il fatto che nella vicenda in esame non risulti compiutamente individuato l'autore materiale della violazione non fa certamente venire meno la validità dell'ordinanza emessa nei confronti della società in qualità di obbligata in solido.
Infondati sono poi i restanti motivi di opposizione fatti valere dalla difesa della società opponente.
Invero, è infondata la doglianza relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione. Le parti hanno prodotto in atti il detto verbale di accertamento corredato, in calce, di relata di notifica per l'obbligato in solido, comprovante la consegna dell'atto a soggetto dichiaratosi quale
“dipendente” (appunto il sig. , indicato poi nel verbale anche come Parte_1
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trasgressore).
In merito, va osservato, da un lato, che è incontestato che il soggetto che risulta aver ricevuto il verbale in consegna fosse effettivamente un dipendente della società; in secondo luogo, va evidenziato, ancora una volta, che la notificazione risulta essere stata eseguita presso la sede della e, dunque, deve ritenersi che la notifica Controparte_1
ivi ritirata sia certamente entrata nella propria (quantomeno astratta) sfera di conoscibilità
(cfr. art. 1335 c.c.).
Peraltro, la conoscenza del verbale da parte dell'amministratrice della società è dimostrata dal fatto che la stessa, nel termine di 30 giorni dalla contestazione della violazione, trasmetteva alla P.A. una memoria difensiva.
La circostanza poi che il materiale rinvenuto nel cassone dovesse essere venduto a terzi, oltre ad essere rimasta di mera allegazione, non vale certamente ad escludere la natura di rifiuto del materiale rinvenuto in occasione del sopralluogo dei militari e, conseguentemente, il dovere di annotazione nel registro.
Quanto poi al fatto che l'annotazione sarebbe comunque avvenuta nel termine di 10 giorni previsto dalla legge, è bene chiarire che spetta all'obbligato, in caso di mancata annotazione del carico e/o dello scarico del rifiuto, fornire la prova dell'osservanza del termine indicato. In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997), infatti, non rileva il fatto che gli agenti accertatori, nel controllare i registri, non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52, cit., comma 4 (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20324 del
27/09/2007). Nel caso che ci occupa gli opponenti non hanno fornito alcuna prova in merito alla data di produzione del rifiuto.
Infine, infondato è altresì il motivo di opposizione fondato sulla tardività con cui la P.A. adottava l'ordinanza opposta. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che in caso di contestazione immediata di violazione amministrativa – come appunto nella vicenda in esame – il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione incontra il solo limite temporale della prescrizione quinquennale del credito (Cass. Sez. 2, 27/08/2007, n. 18060).
In conclusione, l'ordinanza ingiunzione va annullata nei riguardi di Parte_1
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e confermata nei riguardi della Controparte_1
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo parzialmente il ricorso, annulla nei soli confronti di Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 27/2021 emessa dalla Controparte_4
confermandola nei riguardi della società Controparte_1
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 28.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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