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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello a scioglimento della riserva formulata al verbale di udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 06/2024 R.G. vertente
TRA
con sede legale in Roma al Viale Europa nr.190, in persona del
Parte_1 procuratore speciale dott. , giusta procura per atto pubblico, rappresentata e Parte_2
difesa dal prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso lo studio del quale in Napoli al Viale
AN SC nr. 14 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alessia e Giuseppe Iorio presso il cui studio elettivamente domicilia in via Carriera Grande nr. 32 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RECLAMATA
FATTO E DIRITTO Con reclamo depositato presso questa Corte in data 11.01.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, la nr.1806/2023 del 12.12.2023 , con la quale era stato annullato il licenziamento irrogato alla e si era ordinata la CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro. Con un primo motivo di reclamo, la società censura il capo della sentenza di prime cure nella parte in cui non riconosce il dolo generico nel compimento di un vero e proprio furto perpetrato dalla in CP_1 danno di una sua collega: la fattispecie penale sarebbe integrata con conseguente legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa dal datore di lavoro ai sensi dell'art.2119 c.c. L'odierna reclamata aveva dimenticato di lasciare al figlio il denaro per comprare un paio di calzature “nike silver” ed in ragione dell'assunzione di un banale antidolorifico si era recata in un'altra stanza dell'UP rispetto a quello di appartenenza , l'unica non video sorvegliata , ed aveva rubato l'intero contenuto di euro 150,00 presente nella borsa di una collega per mera disattenzione o per errore di cattura. Il consulente d'ufficio di primo grado, oltre a tale conclusione, aveva ritenuto che non fosse più possibile il ripetersi di tale comportamento , non dovendo più l'istante riprendere tale tipo di farmaco. La società ha lamentato una violazione di legge da parte del consulente d'ufficio, che aveva acquisito documentazione medica non autorizzata dal primo giudice;
in secondo luogo, le conclusioni del perito sarebbero state seccamente smentite dalla espletata prova per testi;
in più il valore della calzature da acquistare era ben superiore ad euro 150,00, la somma sottratta dalla borsa della collega della;
in terzo luogo, la borsa della si CP_1 CP_1 trovava nella sua postazione e non già nella stanza priva di videosorveglianza, dove si trova a solo la borsa della collega, dal cui interno vennero prelevate le banconote pari ad euro 150,00; in quarto luogo, l'odierna reclamata sarebbe stata pienamente vigile e di tale conclusioni ve ne sarebbe traccia nelle stesse conclusioni- per la verità contraddittorie- dell'ausiliario del giudice;
la non avrebbe ammesso il fatto CP_1
; infine , la società ha argomentato sulla inverosimiglianza della ricostruzione peritale rispetto all'incapacità determinata da un comune anti infiammatorio .
Tanto premesso in fatto, la compagine sociale ha argomentato sulla insussistenza del vizio di tardività della contestazione disciplinare, nonché sulla presunta e non veritiera genericità della contestazione e per difetto di motivazione della lettera di recesso;
la società ha dedotto la legittimità del licenziamento in base alla norma di cui all'art.2119 c.c. ed in subordine in base alle fattispecie delineate dalla contrattazione collettiva di settore , in quanto la condotta contestata era sussistente in fatto, era consistita in un vero e proprio delitto di furto commesso sul luogo di lavoro dalla e per tale motivo non sarebbe ammissibile in ogni caso la CP_1 sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro e la non riconducibilità del fatto stesso ad una sanzione conservativa disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore ed in ogni caso il fatto contestato avrebbe dovuto convertirsi da fattispecie sanzionata dalla giusta causa in un recesso valido perché sorretto da giustificato motivo soggettivo e si è chiesto in via subordinata dal liquidato risarcimento l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum. Si è concluso per la riforma della impugnata sentenza e per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Pag. 2 di 9 Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del reclamo Controparte_1 con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio. La reclamata ha di nuovo eccepito la genericità della contestazione disciplinare, in quanto nella stessa non vi era stata una compiuta descrizione della condotta posta a base del recesso disposto da datore di lavoro e tale genericità era ridondata anche in una sostanziale mancanza di motivazione dell'atto di licenziamento. Ha messo in evidenza come fossero corrette le conclusioni del consulente d'ufficio , in quanto l'apprensione della somma dalla borsa della collega era stata posta in essere in una situazione di momentanea e transeunte mancanza di lucidità , come diagnosticato dal medico nel primo grado del giudizio e tale situazione di incapacità d'intendere e di volere era anche dovuta al difficilissimo stato precario di salute, protratto nel tempo, come descritto nel ricorso di primo grado e come accertato dal consulente d'ufficio sia tramite esame obiettivo sia tramite l'abbondante documentazione clinica versata in atti. Si è concluso quindi come in etti.
Disposta ed espletata consulenza medico legale d'ufficio, chiesti chiarimenti, all'odierna udienza di discussione il Collegio si è riservato.
A scioglimento della riserva formulata a verbale di udienza, osserva la Corte che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Osserva il Collegio che nella fattispecie non sussiste alcun vizio di genericità o di tardività della contestazione . Sotto questo profilo, dal tenore della contestazione si evince agevolmente il fatto contestato (cfr. anche Cass. 10/06/2004 n. 11045). Nella stessa contestazione disciplinare sono riportati per esteso dei messaggi di posta elettronica ed all'esito si conclude così: << I soldi sottratti, sempre da quanto si legge nel messaggio Whatsapp da Lei indirizzato al sono stati per il Parte_3 tramite dello stesso DUP. Da Lei restituiti alla collega sig.ra in Parte_4 data 12.04.2019. Tale circostanza ovvero del furto dal Lei perpetrato in data 11.04.2019 ai danni della dipendente, sig.ra e della restituzione Parte_4 della somma derubata ( euro 150,00) effettuata in data 12.09.2019 si legge alla stessa maniera anche nella relazione indirizzata sempre al Direttore di Filiale Napoli 3, sig. , della sig.ra . La relazione, di seguito Persona_1 Parte_4 integralmente riportata, è stata consegnata in data 10.08.2019 corredata anch'essa di messaggi whatsapp esplicativi>>. Di seguito ancora la società ha richiamato gli artt.2104 e 2015 c.c., gli artt. 52, 5354 e 55 del CCNL del 30.11.2017, l'art.7 della legge nr.300/1970. Dall'esame congiunto dei messaggi e delle conclusioni , risulta chiaro che si è contestato alla un fatto ben preciso e circostanziato. Nella CP_1 lettera di licenziamento, poi, si precisa che la condotta tenuta, e cioè la consumazione del delitto di furto, ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Per l'effetto, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto contestato e la sua gravità ai sensi dell'art.5 della legge nr.604/1966.
Il fatto contestato risulta emergere con chiarezza dalla espletata prova per testi. Il teste , indicato da parte ricorrente, odierna opposta (cfr. udienza del Testimone_1
Pag. 3 di 9 22 /7/2020) ha dichiarato” …….Sono il figlio della ricorrente. Non ho rapporti di lavoro con la convenuta”.…ADR: “Mia madre lavorava presso l'Ufficio Postale di Testi Piano di Sorrento, non ricordo di preciso da quanti anni” “Ricordo di essermi recato nell'aprile 2019, non ricordo di preciso il giorno, presso l'ufficio postale ove è applicata mia madre, al fine di chiederle l'importo di € 150,00 per acquistare delle scarpe, come già previamente concordato con la medesima. Preciso che avrei dovuto acquistare delle scarpe modello Nike Silver”. ADR: “Preciso di aver chiesto i soldi a mia madre, verosimilmente intorno alle ore 16:30/17:00 quando ricordo di essere arrivato in ufficio, e che successivamente la stessa mi consegnò l'importo richiesto”. ADR: “Preciso che pochi giorni antecedenti l'evento sinora descritto mia madre venne a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto subire l'ennesima operazione chirurgica, nel caso di specie avente ad oggetto la pulizia dell'anca”. ADR: “Ricordo che mia madre accusava frequentemente sbalzi d'umore, dovuti ad una situazione oncologica pregressa nonché ad un disformismo, di cui soffre da quando mio padre è morto, nel 2009, nonché da quando negli anni successivi (2011 e 2013) veniva affetta da patologie tumorali. In entrambi i casi, mia madre pativa delle patologie tumorali al seno”. ADR: “Preciso di aver acquistato le scarpe dopo essere uscito dall'ufficio di mia madre, ma non ricordo che giorno fosse”. ADR:
“Preciso di vivere con mia madre”. Il teste , indicato da parte Testimone_3 resistente, odierna opponente (cfr. udienza del 22 /7/2020) ha dichiarato”……ADR:
“Non sono parente della ricorrente. Lavoro per ed all'epoca Parte_1 dei fatti ero applicato alla direzione dell'Ufficio Postale di Piano di Sorrento;
attualmente sono impiegato alla direzione dell'Ufficio Postale di Vico Equense”. ADR: “Ricordo che l'11 aprile 2019, verso le ore 22:00, mi contattò telefonicamente la SI.ra , addetta al servizio commerciale della Filiale, la quale mi Parte_4 disse, in modo concitato, che dalla sua borsa, poggiata sulla mia scrivania, erano stati rubati € 150,00 e che avrebbe pertanto provveduto a sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti”. ADR: “Preciso di averle detto di attendere, in quanto avrei cercato di capire cosa potesse essere successo in ufficio”. ADR: “Pertanto, ricordo di aver inoltrato un messaggio sul gruppo whatsapp dell'ufficio, chiedendo spiegazioni in merito a tutto il personale presente e la sig.ra mi rispose CP_1 personalmente, nel corso della stessa serata, ammettendo di essere stata lei ad asportare il danaro dalla borsa della collega e chiedendomi il numero della collega
”. ADR: “Ricordo che il mattino immediatamente successivo, la non Pt_4 CP_1 si recò al lavoro per malattia, come spesso accadeva in quel periodo, e mi telefonò dicendo che era all'esterno dell'ufficio, vergognandosi di entrare per quanto accaduto, e mi invitò ad uscire dall'ufficio. Uscito dall'ufficio, incontrai la CP_1 che mi consegnò l'importo di € 150,00; conseguentemente chiamai la collega Pt_4
e la incontrai al fine di consegnarle il medesimo importo”. ADR: “L'ufficio era aperto in quel periodo dalle 08:20 alle 19:05 ed il sabato dalle ore 08:20 alle 12:35”. ADR: “Non ricordo se il figlio della sia stato in ufficio nel CP_1 pomeriggio dell'11/04/2019, anche perché il mio turno all'epoca era mattutino”. ADR: “Preciso che il turno della era, all'epoca, 13:30 – 19:05. Preciso CP_1 che il pubblico poteva entrare fino alle 19:05, ma il personale rimaneva in ufficio sino alle 19:40”. ADR: “Ricordo che all'epoca dei fatti la aveva un CP_1 problema di salute alla gamba, tant'è che si assentava dal servizio per malattia per
Pag. 4 di 9 circa un anno, poco prima dei fatti per cui è causa;
ricordo altresì che avesse delle cisti al seno, non so se fossero o meno tumori”. Il teste indicato da Parte_4 parte resistente, odierna opponente (cfr. udienza del 10/02/2021) ha dichiarato”…ADR: sono dipendente di attualmente lavoro presso l'ufficio di Pt_1
Gragnano 2, come Direttrice. ADR: fino a 2 anni fa svolgevo un altro ruolo ossia RCUPS (responsabile commerciale di zona) e giravo nei vari uffici costieri a me assegnati. : conosco la ricorrente in quanto lavorava come sportellista presso l'ufficio di Piano di Sorrento. ADR: come di consueto mi ero recata nell'aprile 2019 nell'ufficio di Piano di Sorrento per attività commerciali ed avevo lasciato la mia borsa all'interno nel back office e mi sono dedicata alla mia attività lavorativa con la collega consulente che poteva essere . ADR: CP_2 Controparte_3 poco dopo l'uscita dall'ufficio verso le sette o le otto di sera mi sono resa conto che mancavano 150 euro dal mio portafogli (che era quanto in esso contenuto) riposto nella borsa che era stata sempre nel back office. ADR: rientrata a casa ho subito avvertito dell'accaduto il Direttore di Piano di Sorrento , il quale Testimone_3 mi rispondeva di risentirci l'indomani mattina. ADR: nella notte ho ricevuto un messaggio dalla ricorrente di scuse per l'accaduto nel quale ammetteva che era stata lei e mi chiedeva scusa umilmente. ADR: la mattina seguente verso le sette- otto del mattino, il Direttore di Piano di Sorrento mi contattava per dirmi di recarmi all'ufficio per restituirmi i soldi presi, spiegandomi che era passata per l'ufficio la ricorrente a restituire i 150 euro, sottratti dal portafoglio. ADR: non conosco i problemi personali della ricorrente, noto solo perché evidente un problema alla gamba. ADR: mi recavo presso l'ufficio di Piano di Sorrento in maniera saltuaria”. Il teste , indicato da parte ricorrente, odierna opposta (cfr. udienza Testimone_4 del 10/02/2021) ha dichiarato”…ADR: sono la sorella della ricorrente. ADR: ricordo che una sera mia sorella mi ha chiamato in lacrime, disperata, per raccontarmi l'accaduto. ADR: ricordo che era il mese di aprile del 2019, ricordo il periodo perché di lì a poco mia sorella subì un ennesimo intervento chirurgico, nella specie all'anca, nel mese di ottobre del 2019. ADR: mia sorella da quando aveva 11 anni ha subito diversi interventi al femore (aveva un sarcoma di Ewing), poi ha subito altri interventi sempre alla gamba (tutt'oggi mi sorella zoppica), ha avuto dei tumori (cancro al seno) e tre volte è stata operata anche al seno. ADR: i problemi fisici di mia sorella non sono legati ad alcun virus (tipo poliomelite). ADR: mia sorella è molto volubile e fragile. Ha degli atteggiamenti diversi a distanza di poche ore. E' molto confusionale nelle sue cose. La situazione è peggiorata dalla morte del marito.”. Si deve ribadire che, seppur la prova testimoniale deve essere valutata con cautela, anche in considerazione dei vari rapporti che i testi hanno o hanno avuto con le parti (in particolare di parentela e di lavoro), la stessa appare nel complesso attendibile. Dalla prova testimoniale, infatti, emergono sia la materialità del fatto, peraltro non contestata, sia le problematiche di salute dell'odierna opposta. Orbene è provato tra le parti che l'odierna reclamata abbia sottratto, dalla borsa di una collega, la somma di euro 150,00 e, dopo che la sottrazione è stata accertata, ha ammesso di essere stata l'autrice del fatto ed ha restituito quanto sottratto.
Pag. 5 di 9 Il giudice di prime cure ha scritto nell'ordinanza, resa all'esito della fase sommaria (cfr. p. 7):” Orbene, a parere di questo giudice, anche qualora non si volessero accettare completamente le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, e si dovesse affermare l'”intenzionalità” del gesto, anche interpretando in questo senso quanto comunicato dall'odierna ricorrente agli interessati, nell'immediatezza del fatto, non si potrebbe parlare di una “condotta dolosa” in senso proprio. Infatti, perlomeno sotto questo profilo, le conclusioni del CTU, che fra l'altro trovano riscontri nell'istruttoria espletata (sia nella prova testimoniale che nei documenti depositati) in relazione allo stato di salute psicologica della ricorrente, appaiono immuni da vizi. Infatti la condotta della ricorrente appare essere stata posta in essere in un momento in cui alle pesanti difficoltà già sussistenti, trattandosi di una vedova, con molteplici patologie anche di carattere oncologico, che si occupava da sola di 3 figli, di cui due minori al momento del fatto, si è aggiunta l'ansia per un nuovo importante trattamento chirurgico da effettuare, con correlativo presumibile minore trattamento delle patologie psichiche (cfr. anche sul punto la relazione del CTU). Non sembra, quindi, che si possa parlare, comunque, di comportamento doloso, perlomeno in senso proprio, se non ricorrendo alle categorie del c.d. pseudo-dolo relativamente a soggetti, perlomeno parzialmente, incapaci di agire in un determinato momento (o non imputabili se si vuole utilizzare una terminologia penalistica riconducendo il disciplinare al più ampio ambito del c.d. diritto punitivo). Può quindi presumersi la incapacità di agire nel momento del fatto (cfr. anche per la rilevanza della capacità di agire Cass. civ. 25955/2017:” In presenza di alcune malattie, come il bipolarismo, una volta accertata la totale incapacità del soggetto in due prossimi periodi di tempo, questa stessa incapacità deve essere presunta anche nel periodo intermedio. In sostanza, si ha un'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che è il soggetto interessato a dover dimostrare di aver agito in una fase di piena lucidità. Spetta al giudice di merito valutare la gravità della diminuzione di tale incapacità.).).”.
Osserva il Collegio che sussistono alcune circostanze che militano nel senso di ritenere sussistente nel caso di specie il dolo generico: 1) vi sono le incongruenze tra quanto dichiarato dalla e la testimonianza resa dal figlio: la prima ha CP_1 dichiarato di avere dimenticato di lasciare euro 150,00 al figlio la mattina per l'acquisto delle “nike silver” , mentre il secondo ha poi affermato sotto giuramento di avere richiesto nel pomeriggio la provvista per l'acquisto e cioè a dire nell'immediatezza del fatto;
2) non vi era un sistema di video sorveglianza nel back office;
3) il D.U.P. era assente nell'orario pomeridiano;
4) vi è stata la sottrazione dell'intero importo contenuto nel portafogli della;
5) vi è stata la tardività Pt_4 nella confessione del fatto, , avvenuta solo quando il Direttore aveva minacciato di sporgere denuncia;
6) vi era una certa distanza tra la postazione della e CP_1 quella del DUP, dove si è consumato il fatto;
7) la sig.ra si recava di rado Pt_4 Con presso la sede dell' di Sorrento. Questi elementi denotano una lucidità nella condotta con valutazione di tutte le circostanze di fatto favorevoli alla commissione del fatto.
Pag. 6 di 9 Al fine di chiarire definitivamente la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo è stata rinnovata la consulenza medico legale d'ufficio al fine di stabilire anche se fosse configurabile o meno il c.d. errore di cattura o quanto meno la mancanza della volontà appropriativa per mancanza di rappresentazione del fatto nella suo significato sociale e legale. I risultati della perizia sono eloquenti: a) l'istante è risultata affetta da disturbo depressivo persistente secondo il DSM-5-ter; b) l'alterazione psico patologica , insorta sulla base di una storia clinica personale predisponente è esordita, verosimilmente, in epoca anteriore ai fatti per cui è causa;
c) la sintomatologia era di tipo prevalentemente depressivo ed ansioso e può aver inciso sulle capacità critiche e volitive del soggetto;
chiamato a chiarimenti , il consulente d'ufficio ha così concluso :<< Pertanto , al momento dell'avvenimento accaduto l'11 aprile 2019 nell'ambiente di lavoro, la sig.ra Controparte_1 era ben in grado di comprendere razionalmente il disvalore dell'atto che stava compiendo, anche se l'alterazione dello stato emotivo le rendeva difficoltoso inibire le sue azioni. In questa ottica, la sua capacità di autocontrollo era solo parzialmente e modestamente compromessa ma di certo non abolita né gravemente compromessa.>>. Le conclusioni del consulente d'ufficio sono avvalorate dalle circostanze di fatto riportate ai punti 1,2,3,4,5,6, e 7 di cui sopra. A tanto si aggiunge che nel messaggio w.a. inviato dalla odierna reclamata al Direttore emerge con chiarezza la capacità di intendere e di volere: << Direttore sono stata io, ti prego non dire nulla… non so cosa mi sia preso, ho mille pensieri , domani te li riporto, è una cosa schifosa e deplorevole, mi faccio vergogna , non si ripeterà mai più, l'ultima volta che mi proteggi bnotte.>>. In ogni caso la possibilità di sussumere la fattispecie in quella del furto, ai fini disciplinari, presuppone che al momento del fatto il soggetto fosse totalmente capace di agire o imputabile e, quindi, si possa parlare di un dolo, ancorché eventualmente generico, in senso proprio. E tale requisito ad avviso del Collegio sussiste per tutti gli elementi e valutazioni sopra esposti. Tale accertamento in fatto non collide con gli arresti giurisprudenziali sulla interpretazione di cui all'art.428 c.c. e cioè sulla delicata questione dell'incapacità naturale, in particolare nel compimento di atti fortemente pregiudizievoli per il lavoratore . L'art. 428 c.c., al comma 1, dispone che "gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore". Il comma 2 prevede, poi, che "l'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente". La Suprema Corte si è pronunciata numerose volte in fattispecie analoghe a quella in esame, delineando le coordinate nell'ambito delle quali il giudice di merito deve procedere all'accertamento richiesto. È doveroso premettere, in punto di principi generali, che quella disciplinata dall'art. 428 c.c. è un'ipotesi speciale pur nel quadro generale della rilevanza dei vizi della volontà, che pone in primo piano non soltanto il danno economico che all'incapace sia derivato, bensì la sua persona, oggetto di una tutela piena del suo stato di temporanea incapacità, e che mira, pertanto, a proteggere soltanto il soggetto debole, senza altre
Pag. 7 di 9 condizioni per l'annullamento del contratto (Cass. n. 9007/1998).Si è affermato, dunque, che, ai fini dell'annullamento del negozio, non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà (Cass. n. 17977/2011; 515/2004; n. 4539/2002). L'onere della prova del turbamento psichico così descritto e del grave pregiudizio subito è a carico del lavoratore che invochi l'annullamento dell'atto (Cass. n. 2500/2017). L'esame obiettivo , effettuato dal consulente d'ufficio in questo grado del giudizio , è decisivo per ritenere che non vi è stata alcuna incapacità di intendere e/o di volere, né tanto meno una menomazione grave delle capacità cognitive e volitive:<< la p. accede al colloquio con atteggiamento dimesso, ma collaborante. Sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento, è vigile, cosciente , orientata nel tempo e nello spazio. La mimica del volto è in genere improntata ad una espressione mesta. Si esprime in buon italiano con vocabolario ampio e frasi ben costruite sotto l'aspetto sintattico e grammaticale. Il corso ed il contenuto del pensiero sono corretti sotto l'aspetto formale, anche se il contenuto è costituito in prevalenza dalle problematiche della salute che hanno investito la sua persona: l'ideazione è, in ogni caso, sempre coerente. Non si rilevano errori o turbe delle sensopercezioni . Le capacità intellettive sono nei limiti della norma, anche quando valutate rispetto all'ambiente socio-culturale di appartenenza ed al grado di istruzione scolastica. Integri i poteri di critica e di giudizio , anche la capacità di astrazione e di concettualizzazione , ridotta la progettualità per le pregresse numerose traversie che la hanno parzialmente demotivata. La memoria , sia di rievocazione che di fissazione , è indenne. L'attenzione, sia spontanea sia conativa, è ben diretta e mantenuta. >>. Esaminata poi la documentazione medica, il perito d'ufficio raggiunge le conclusioni surriportate ed effettuta una diagnosi ben precisa: rispetto al fatto, si è trattato di una reazione abnorme e nevrotica senza la perdita alcuna di facoltà cognitive ed intellettive. Si rinvia alla consulenza in atti.
Per concludere sussiste il fatto ed anche l'elemento psicologico: la ha CP_1 commesso un furto sul luogo di lavoro e tale azione deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art.2119 c.c. ( cfr. Cass. sez. Lav. Nr. 27363/2023). Il recesso risulta essere legittimo con la riforma della sentenza impugnata e con il rigetto della domanda.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio sono compensate per metà, in quanto si deve valorizzare il comportamento pre processuale della che non si è CP_1 difesa negando il fatto, ma restituendo, anche compulsata, il profitto del reato;
mentre la restante metà delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide a) riforma la sentenza impugnata e rigetta la domanda;
b) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna la reclamata alla refusione della
Pag. 8 di 9 restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.100,00 per il primo grado e euro 2.300,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello a scioglimento della riserva formulata al verbale di udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 06/2024 R.G. vertente
TRA
con sede legale in Roma al Viale Europa nr.190, in persona del
Parte_1 procuratore speciale dott. , giusta procura per atto pubblico, rappresentata e Parte_2
difesa dal prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso lo studio del quale in Napoli al Viale
AN SC nr. 14 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alessia e Giuseppe Iorio presso il cui studio elettivamente domicilia in via Carriera Grande nr. 32 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RECLAMATA
FATTO E DIRITTO Con reclamo depositato presso questa Corte in data 11.01.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, la nr.1806/2023 del 12.12.2023 , con la quale era stato annullato il licenziamento irrogato alla e si era ordinata la CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro. Con un primo motivo di reclamo, la società censura il capo della sentenza di prime cure nella parte in cui non riconosce il dolo generico nel compimento di un vero e proprio furto perpetrato dalla in CP_1 danno di una sua collega: la fattispecie penale sarebbe integrata con conseguente legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa dal datore di lavoro ai sensi dell'art.2119 c.c. L'odierna reclamata aveva dimenticato di lasciare al figlio il denaro per comprare un paio di calzature “nike silver” ed in ragione dell'assunzione di un banale antidolorifico si era recata in un'altra stanza dell'UP rispetto a quello di appartenenza , l'unica non video sorvegliata , ed aveva rubato l'intero contenuto di euro 150,00 presente nella borsa di una collega per mera disattenzione o per errore di cattura. Il consulente d'ufficio di primo grado, oltre a tale conclusione, aveva ritenuto che non fosse più possibile il ripetersi di tale comportamento , non dovendo più l'istante riprendere tale tipo di farmaco. La società ha lamentato una violazione di legge da parte del consulente d'ufficio, che aveva acquisito documentazione medica non autorizzata dal primo giudice;
in secondo luogo, le conclusioni del perito sarebbero state seccamente smentite dalla espletata prova per testi;
in più il valore della calzature da acquistare era ben superiore ad euro 150,00, la somma sottratta dalla borsa della collega della;
in terzo luogo, la borsa della si CP_1 CP_1 trovava nella sua postazione e non già nella stanza priva di videosorveglianza, dove si trova a solo la borsa della collega, dal cui interno vennero prelevate le banconote pari ad euro 150,00; in quarto luogo, l'odierna reclamata sarebbe stata pienamente vigile e di tale conclusioni ve ne sarebbe traccia nelle stesse conclusioni- per la verità contraddittorie- dell'ausiliario del giudice;
la non avrebbe ammesso il fatto CP_1
; infine , la società ha argomentato sulla inverosimiglianza della ricostruzione peritale rispetto all'incapacità determinata da un comune anti infiammatorio .
Tanto premesso in fatto, la compagine sociale ha argomentato sulla insussistenza del vizio di tardività della contestazione disciplinare, nonché sulla presunta e non veritiera genericità della contestazione e per difetto di motivazione della lettera di recesso;
la società ha dedotto la legittimità del licenziamento in base alla norma di cui all'art.2119 c.c. ed in subordine in base alle fattispecie delineate dalla contrattazione collettiva di settore , in quanto la condotta contestata era sussistente in fatto, era consistita in un vero e proprio delitto di furto commesso sul luogo di lavoro dalla e per tale motivo non sarebbe ammissibile in ogni caso la CP_1 sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro e la non riconducibilità del fatto stesso ad una sanzione conservativa disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore ed in ogni caso il fatto contestato avrebbe dovuto convertirsi da fattispecie sanzionata dalla giusta causa in un recesso valido perché sorretto da giustificato motivo soggettivo e si è chiesto in via subordinata dal liquidato risarcimento l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum. Si è concluso per la riforma della impugnata sentenza e per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Pag. 2 di 9 Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del reclamo Controparte_1 con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio. La reclamata ha di nuovo eccepito la genericità della contestazione disciplinare, in quanto nella stessa non vi era stata una compiuta descrizione della condotta posta a base del recesso disposto da datore di lavoro e tale genericità era ridondata anche in una sostanziale mancanza di motivazione dell'atto di licenziamento. Ha messo in evidenza come fossero corrette le conclusioni del consulente d'ufficio , in quanto l'apprensione della somma dalla borsa della collega era stata posta in essere in una situazione di momentanea e transeunte mancanza di lucidità , come diagnosticato dal medico nel primo grado del giudizio e tale situazione di incapacità d'intendere e di volere era anche dovuta al difficilissimo stato precario di salute, protratto nel tempo, come descritto nel ricorso di primo grado e come accertato dal consulente d'ufficio sia tramite esame obiettivo sia tramite l'abbondante documentazione clinica versata in atti. Si è concluso quindi come in etti.
Disposta ed espletata consulenza medico legale d'ufficio, chiesti chiarimenti, all'odierna udienza di discussione il Collegio si è riservato.
A scioglimento della riserva formulata a verbale di udienza, osserva la Corte che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Osserva il Collegio che nella fattispecie non sussiste alcun vizio di genericità o di tardività della contestazione . Sotto questo profilo, dal tenore della contestazione si evince agevolmente il fatto contestato (cfr. anche Cass. 10/06/2004 n. 11045). Nella stessa contestazione disciplinare sono riportati per esteso dei messaggi di posta elettronica ed all'esito si conclude così: << I soldi sottratti, sempre da quanto si legge nel messaggio Whatsapp da Lei indirizzato al sono stati per il Parte_3 tramite dello stesso DUP. Da Lei restituiti alla collega sig.ra in Parte_4 data 12.04.2019. Tale circostanza ovvero del furto dal Lei perpetrato in data 11.04.2019 ai danni della dipendente, sig.ra e della restituzione Parte_4 della somma derubata ( euro 150,00) effettuata in data 12.09.2019 si legge alla stessa maniera anche nella relazione indirizzata sempre al Direttore di Filiale Napoli 3, sig. , della sig.ra . La relazione, di seguito Persona_1 Parte_4 integralmente riportata, è stata consegnata in data 10.08.2019 corredata anch'essa di messaggi whatsapp esplicativi>>. Di seguito ancora la società ha richiamato gli artt.2104 e 2015 c.c., gli artt. 52, 5354 e 55 del CCNL del 30.11.2017, l'art.7 della legge nr.300/1970. Dall'esame congiunto dei messaggi e delle conclusioni , risulta chiaro che si è contestato alla un fatto ben preciso e circostanziato. Nella CP_1 lettera di licenziamento, poi, si precisa che la condotta tenuta, e cioè la consumazione del delitto di furto, ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Per l'effetto, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto contestato e la sua gravità ai sensi dell'art.5 della legge nr.604/1966.
Il fatto contestato risulta emergere con chiarezza dalla espletata prova per testi. Il teste , indicato da parte ricorrente, odierna opposta (cfr. udienza del Testimone_1
Pag. 3 di 9 22 /7/2020) ha dichiarato” …….Sono il figlio della ricorrente. Non ho rapporti di lavoro con la convenuta”.…ADR: “Mia madre lavorava presso l'Ufficio Postale di Testi Piano di Sorrento, non ricordo di preciso da quanti anni” “Ricordo di essermi recato nell'aprile 2019, non ricordo di preciso il giorno, presso l'ufficio postale ove è applicata mia madre, al fine di chiederle l'importo di € 150,00 per acquistare delle scarpe, come già previamente concordato con la medesima. Preciso che avrei dovuto acquistare delle scarpe modello Nike Silver”. ADR: “Preciso di aver chiesto i soldi a mia madre, verosimilmente intorno alle ore 16:30/17:00 quando ricordo di essere arrivato in ufficio, e che successivamente la stessa mi consegnò l'importo richiesto”. ADR: “Preciso che pochi giorni antecedenti l'evento sinora descritto mia madre venne a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto subire l'ennesima operazione chirurgica, nel caso di specie avente ad oggetto la pulizia dell'anca”. ADR: “Ricordo che mia madre accusava frequentemente sbalzi d'umore, dovuti ad una situazione oncologica pregressa nonché ad un disformismo, di cui soffre da quando mio padre è morto, nel 2009, nonché da quando negli anni successivi (2011 e 2013) veniva affetta da patologie tumorali. In entrambi i casi, mia madre pativa delle patologie tumorali al seno”. ADR: “Preciso di aver acquistato le scarpe dopo essere uscito dall'ufficio di mia madre, ma non ricordo che giorno fosse”. ADR:
“Preciso di vivere con mia madre”. Il teste , indicato da parte Testimone_3 resistente, odierna opponente (cfr. udienza del 22 /7/2020) ha dichiarato”……ADR:
“Non sono parente della ricorrente. Lavoro per ed all'epoca Parte_1 dei fatti ero applicato alla direzione dell'Ufficio Postale di Piano di Sorrento;
attualmente sono impiegato alla direzione dell'Ufficio Postale di Vico Equense”. ADR: “Ricordo che l'11 aprile 2019, verso le ore 22:00, mi contattò telefonicamente la SI.ra , addetta al servizio commerciale della Filiale, la quale mi Parte_4 disse, in modo concitato, che dalla sua borsa, poggiata sulla mia scrivania, erano stati rubati € 150,00 e che avrebbe pertanto provveduto a sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti”. ADR: “Preciso di averle detto di attendere, in quanto avrei cercato di capire cosa potesse essere successo in ufficio”. ADR: “Pertanto, ricordo di aver inoltrato un messaggio sul gruppo whatsapp dell'ufficio, chiedendo spiegazioni in merito a tutto il personale presente e la sig.ra mi rispose CP_1 personalmente, nel corso della stessa serata, ammettendo di essere stata lei ad asportare il danaro dalla borsa della collega e chiedendomi il numero della collega
”. ADR: “Ricordo che il mattino immediatamente successivo, la non Pt_4 CP_1 si recò al lavoro per malattia, come spesso accadeva in quel periodo, e mi telefonò dicendo che era all'esterno dell'ufficio, vergognandosi di entrare per quanto accaduto, e mi invitò ad uscire dall'ufficio. Uscito dall'ufficio, incontrai la CP_1 che mi consegnò l'importo di € 150,00; conseguentemente chiamai la collega Pt_4
e la incontrai al fine di consegnarle il medesimo importo”. ADR: “L'ufficio era aperto in quel periodo dalle 08:20 alle 19:05 ed il sabato dalle ore 08:20 alle 12:35”. ADR: “Non ricordo se il figlio della sia stato in ufficio nel CP_1 pomeriggio dell'11/04/2019, anche perché il mio turno all'epoca era mattutino”. ADR: “Preciso che il turno della era, all'epoca, 13:30 – 19:05. Preciso CP_1 che il pubblico poteva entrare fino alle 19:05, ma il personale rimaneva in ufficio sino alle 19:40”. ADR: “Ricordo che all'epoca dei fatti la aveva un CP_1 problema di salute alla gamba, tant'è che si assentava dal servizio per malattia per
Pag. 4 di 9 circa un anno, poco prima dei fatti per cui è causa;
ricordo altresì che avesse delle cisti al seno, non so se fossero o meno tumori”. Il teste indicato da Parte_4 parte resistente, odierna opponente (cfr. udienza del 10/02/2021) ha dichiarato”…ADR: sono dipendente di attualmente lavoro presso l'ufficio di Pt_1
Gragnano 2, come Direttrice. ADR: fino a 2 anni fa svolgevo un altro ruolo ossia RCUPS (responsabile commerciale di zona) e giravo nei vari uffici costieri a me assegnati. : conosco la ricorrente in quanto lavorava come sportellista presso l'ufficio di Piano di Sorrento. ADR: come di consueto mi ero recata nell'aprile 2019 nell'ufficio di Piano di Sorrento per attività commerciali ed avevo lasciato la mia borsa all'interno nel back office e mi sono dedicata alla mia attività lavorativa con la collega consulente che poteva essere . ADR: CP_2 Controparte_3 poco dopo l'uscita dall'ufficio verso le sette o le otto di sera mi sono resa conto che mancavano 150 euro dal mio portafogli (che era quanto in esso contenuto) riposto nella borsa che era stata sempre nel back office. ADR: rientrata a casa ho subito avvertito dell'accaduto il Direttore di Piano di Sorrento , il quale Testimone_3 mi rispondeva di risentirci l'indomani mattina. ADR: nella notte ho ricevuto un messaggio dalla ricorrente di scuse per l'accaduto nel quale ammetteva che era stata lei e mi chiedeva scusa umilmente. ADR: la mattina seguente verso le sette- otto del mattino, il Direttore di Piano di Sorrento mi contattava per dirmi di recarmi all'ufficio per restituirmi i soldi presi, spiegandomi che era passata per l'ufficio la ricorrente a restituire i 150 euro, sottratti dal portafoglio. ADR: non conosco i problemi personali della ricorrente, noto solo perché evidente un problema alla gamba. ADR: mi recavo presso l'ufficio di Piano di Sorrento in maniera saltuaria”. Il teste , indicato da parte ricorrente, odierna opposta (cfr. udienza Testimone_4 del 10/02/2021) ha dichiarato”…ADR: sono la sorella della ricorrente. ADR: ricordo che una sera mia sorella mi ha chiamato in lacrime, disperata, per raccontarmi l'accaduto. ADR: ricordo che era il mese di aprile del 2019, ricordo il periodo perché di lì a poco mia sorella subì un ennesimo intervento chirurgico, nella specie all'anca, nel mese di ottobre del 2019. ADR: mia sorella da quando aveva 11 anni ha subito diversi interventi al femore (aveva un sarcoma di Ewing), poi ha subito altri interventi sempre alla gamba (tutt'oggi mi sorella zoppica), ha avuto dei tumori (cancro al seno) e tre volte è stata operata anche al seno. ADR: i problemi fisici di mia sorella non sono legati ad alcun virus (tipo poliomelite). ADR: mia sorella è molto volubile e fragile. Ha degli atteggiamenti diversi a distanza di poche ore. E' molto confusionale nelle sue cose. La situazione è peggiorata dalla morte del marito.”. Si deve ribadire che, seppur la prova testimoniale deve essere valutata con cautela, anche in considerazione dei vari rapporti che i testi hanno o hanno avuto con le parti (in particolare di parentela e di lavoro), la stessa appare nel complesso attendibile. Dalla prova testimoniale, infatti, emergono sia la materialità del fatto, peraltro non contestata, sia le problematiche di salute dell'odierna opposta. Orbene è provato tra le parti che l'odierna reclamata abbia sottratto, dalla borsa di una collega, la somma di euro 150,00 e, dopo che la sottrazione è stata accertata, ha ammesso di essere stata l'autrice del fatto ed ha restituito quanto sottratto.
Pag. 5 di 9 Il giudice di prime cure ha scritto nell'ordinanza, resa all'esito della fase sommaria (cfr. p. 7):” Orbene, a parere di questo giudice, anche qualora non si volessero accettare completamente le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, e si dovesse affermare l'”intenzionalità” del gesto, anche interpretando in questo senso quanto comunicato dall'odierna ricorrente agli interessati, nell'immediatezza del fatto, non si potrebbe parlare di una “condotta dolosa” in senso proprio. Infatti, perlomeno sotto questo profilo, le conclusioni del CTU, che fra l'altro trovano riscontri nell'istruttoria espletata (sia nella prova testimoniale che nei documenti depositati) in relazione allo stato di salute psicologica della ricorrente, appaiono immuni da vizi. Infatti la condotta della ricorrente appare essere stata posta in essere in un momento in cui alle pesanti difficoltà già sussistenti, trattandosi di una vedova, con molteplici patologie anche di carattere oncologico, che si occupava da sola di 3 figli, di cui due minori al momento del fatto, si è aggiunta l'ansia per un nuovo importante trattamento chirurgico da effettuare, con correlativo presumibile minore trattamento delle patologie psichiche (cfr. anche sul punto la relazione del CTU). Non sembra, quindi, che si possa parlare, comunque, di comportamento doloso, perlomeno in senso proprio, se non ricorrendo alle categorie del c.d. pseudo-dolo relativamente a soggetti, perlomeno parzialmente, incapaci di agire in un determinato momento (o non imputabili se si vuole utilizzare una terminologia penalistica riconducendo il disciplinare al più ampio ambito del c.d. diritto punitivo). Può quindi presumersi la incapacità di agire nel momento del fatto (cfr. anche per la rilevanza della capacità di agire Cass. civ. 25955/2017:” In presenza di alcune malattie, come il bipolarismo, una volta accertata la totale incapacità del soggetto in due prossimi periodi di tempo, questa stessa incapacità deve essere presunta anche nel periodo intermedio. In sostanza, si ha un'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che è il soggetto interessato a dover dimostrare di aver agito in una fase di piena lucidità. Spetta al giudice di merito valutare la gravità della diminuzione di tale incapacità.).).”.
Osserva il Collegio che sussistono alcune circostanze che militano nel senso di ritenere sussistente nel caso di specie il dolo generico: 1) vi sono le incongruenze tra quanto dichiarato dalla e la testimonianza resa dal figlio: la prima ha CP_1 dichiarato di avere dimenticato di lasciare euro 150,00 al figlio la mattina per l'acquisto delle “nike silver” , mentre il secondo ha poi affermato sotto giuramento di avere richiesto nel pomeriggio la provvista per l'acquisto e cioè a dire nell'immediatezza del fatto;
2) non vi era un sistema di video sorveglianza nel back office;
3) il D.U.P. era assente nell'orario pomeridiano;
4) vi è stata la sottrazione dell'intero importo contenuto nel portafogli della;
5) vi è stata la tardività Pt_4 nella confessione del fatto, , avvenuta solo quando il Direttore aveva minacciato di sporgere denuncia;
6) vi era una certa distanza tra la postazione della e CP_1 quella del DUP, dove si è consumato il fatto;
7) la sig.ra si recava di rado Pt_4 Con presso la sede dell' di Sorrento. Questi elementi denotano una lucidità nella condotta con valutazione di tutte le circostanze di fatto favorevoli alla commissione del fatto.
Pag. 6 di 9 Al fine di chiarire definitivamente la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo è stata rinnovata la consulenza medico legale d'ufficio al fine di stabilire anche se fosse configurabile o meno il c.d. errore di cattura o quanto meno la mancanza della volontà appropriativa per mancanza di rappresentazione del fatto nella suo significato sociale e legale. I risultati della perizia sono eloquenti: a) l'istante è risultata affetta da disturbo depressivo persistente secondo il DSM-5-ter; b) l'alterazione psico patologica , insorta sulla base di una storia clinica personale predisponente è esordita, verosimilmente, in epoca anteriore ai fatti per cui è causa;
c) la sintomatologia era di tipo prevalentemente depressivo ed ansioso e può aver inciso sulle capacità critiche e volitive del soggetto;
chiamato a chiarimenti , il consulente d'ufficio ha così concluso :<< Pertanto , al momento dell'avvenimento accaduto l'11 aprile 2019 nell'ambiente di lavoro, la sig.ra Controparte_1 era ben in grado di comprendere razionalmente il disvalore dell'atto che stava compiendo, anche se l'alterazione dello stato emotivo le rendeva difficoltoso inibire le sue azioni. In questa ottica, la sua capacità di autocontrollo era solo parzialmente e modestamente compromessa ma di certo non abolita né gravemente compromessa.>>. Le conclusioni del consulente d'ufficio sono avvalorate dalle circostanze di fatto riportate ai punti 1,2,3,4,5,6, e 7 di cui sopra. A tanto si aggiunge che nel messaggio w.a. inviato dalla odierna reclamata al Direttore emerge con chiarezza la capacità di intendere e di volere: << Direttore sono stata io, ti prego non dire nulla… non so cosa mi sia preso, ho mille pensieri , domani te li riporto, è una cosa schifosa e deplorevole, mi faccio vergogna , non si ripeterà mai più, l'ultima volta che mi proteggi bnotte.>>. In ogni caso la possibilità di sussumere la fattispecie in quella del furto, ai fini disciplinari, presuppone che al momento del fatto il soggetto fosse totalmente capace di agire o imputabile e, quindi, si possa parlare di un dolo, ancorché eventualmente generico, in senso proprio. E tale requisito ad avviso del Collegio sussiste per tutti gli elementi e valutazioni sopra esposti. Tale accertamento in fatto non collide con gli arresti giurisprudenziali sulla interpretazione di cui all'art.428 c.c. e cioè sulla delicata questione dell'incapacità naturale, in particolare nel compimento di atti fortemente pregiudizievoli per il lavoratore . L'art. 428 c.c., al comma 1, dispone che "gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore". Il comma 2 prevede, poi, che "l'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente". La Suprema Corte si è pronunciata numerose volte in fattispecie analoghe a quella in esame, delineando le coordinate nell'ambito delle quali il giudice di merito deve procedere all'accertamento richiesto. È doveroso premettere, in punto di principi generali, che quella disciplinata dall'art. 428 c.c. è un'ipotesi speciale pur nel quadro generale della rilevanza dei vizi della volontà, che pone in primo piano non soltanto il danno economico che all'incapace sia derivato, bensì la sua persona, oggetto di una tutela piena del suo stato di temporanea incapacità, e che mira, pertanto, a proteggere soltanto il soggetto debole, senza altre
Pag. 7 di 9 condizioni per l'annullamento del contratto (Cass. n. 9007/1998).Si è affermato, dunque, che, ai fini dell'annullamento del negozio, non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà (Cass. n. 17977/2011; 515/2004; n. 4539/2002). L'onere della prova del turbamento psichico così descritto e del grave pregiudizio subito è a carico del lavoratore che invochi l'annullamento dell'atto (Cass. n. 2500/2017). L'esame obiettivo , effettuato dal consulente d'ufficio in questo grado del giudizio , è decisivo per ritenere che non vi è stata alcuna incapacità di intendere e/o di volere, né tanto meno una menomazione grave delle capacità cognitive e volitive:<< la p. accede al colloquio con atteggiamento dimesso, ma collaborante. Sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento, è vigile, cosciente , orientata nel tempo e nello spazio. La mimica del volto è in genere improntata ad una espressione mesta. Si esprime in buon italiano con vocabolario ampio e frasi ben costruite sotto l'aspetto sintattico e grammaticale. Il corso ed il contenuto del pensiero sono corretti sotto l'aspetto formale, anche se il contenuto è costituito in prevalenza dalle problematiche della salute che hanno investito la sua persona: l'ideazione è, in ogni caso, sempre coerente. Non si rilevano errori o turbe delle sensopercezioni . Le capacità intellettive sono nei limiti della norma, anche quando valutate rispetto all'ambiente socio-culturale di appartenenza ed al grado di istruzione scolastica. Integri i poteri di critica e di giudizio , anche la capacità di astrazione e di concettualizzazione , ridotta la progettualità per le pregresse numerose traversie che la hanno parzialmente demotivata. La memoria , sia di rievocazione che di fissazione , è indenne. L'attenzione, sia spontanea sia conativa, è ben diretta e mantenuta. >>. Esaminata poi la documentazione medica, il perito d'ufficio raggiunge le conclusioni surriportate ed effettuta una diagnosi ben precisa: rispetto al fatto, si è trattato di una reazione abnorme e nevrotica senza la perdita alcuna di facoltà cognitive ed intellettive. Si rinvia alla consulenza in atti.
Per concludere sussiste il fatto ed anche l'elemento psicologico: la ha CP_1 commesso un furto sul luogo di lavoro e tale azione deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art.2119 c.c. ( cfr. Cass. sez. Lav. Nr. 27363/2023). Il recesso risulta essere legittimo con la riforma della sentenza impugnata e con il rigetto della domanda.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio sono compensate per metà, in quanto si deve valorizzare il comportamento pre processuale della che non si è CP_1 difesa negando il fatto, ma restituendo, anche compulsata, il profitto del reato;
mentre la restante metà delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide a) riforma la sentenza impugnata e rigetta la domanda;
b) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna la reclamata alla refusione della
Pag. 8 di 9 restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.100,00 per il primo grado e euro 2.300,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
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