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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11439/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo La Spina (C.F. ), presso il cui studio sito in Paternò, Via G.B. C.F._1
Nicolosi 10/F, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Ruggiero (C.F. ), P.IVA_2 C.F._2 presso il cui studio sito in Napoli, Via Pergolesi n. 1, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 13.10.2023 la proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7061/2023 R.G., a mezzo del quale le veniva ingiunti di pagare la somma di euro
13.656,56, oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù della fattura n. 202200080 del 14.02.2022. L'opponente, quindi, contestava la pretesa creditoria azionata premettendo che la vicenda traeva le mosse da un contratto di appalto pubblico sottoscritto il 20.01.2016 dalla avente ad CP_3 oggetto opere a carico della Corte dei Conti -Lavori per l'adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell'edificio demaniale sede degli uffici ed archivi della Corte dei Conti in Napoli, via Piedigrotta n. 63- a cui seguiva un atto aggiuntivo in data 30.10.2018, per un importo complessivo di €
610.128,46.
Allegava, quindi, come la con atto n. 284665 del 12.10.2020 avesse trasferito CP_3 mediante contratto di affitto alla odierna opponente il ramo d'azienda in seno al quale venivano compresi il contratto di appalto e l'atto aggiuntivo summenzionati e siglati con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.
Sicché, in data 02.12.2020 lo stesso Provveditorato conferiva in appalto extra -contrattuale, tramite affidamento diretto, alla quale era subentrata la lavori urgenti per Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 l'esecuzione di un impianto di videosorveglianza e ulteriori opere di dettaglio finalizzate alla sicurezza dell'edificio di via Piedigrotta, sede della Corte dei Conti di Napoli, giusto schema ordinativo lavori, per l'importo complessivo di euro 57.250,00, oltre iva, con fondi resi disponibili dalla Corte dei Conti. Nelle more della convocazione della Direzione Lavori e della consegna dei lavori, la CP_1 sottoscriveva in data 21.08.2021 contratto di subappalto con la società opposta a mezzo del quale la si obbligava a eseguire una parte degli impianti appaltati, a fronte dell'importo di € CP_2
23.000,00, oltre iva, e comunque nei limiti del 40% consentito dalla legge, comprensivo di forniture di materiale elettrico;
importo che sarebbe stato pagato al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, in seguito all'emissione della fattura per l'intero importo. Il contratto di subappalto veniva, quindi, prontamente trasmesso dall'opponente al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, chiedendo di essere autorizzata a subappaltare i lavori alla ma, ciò nonostante, i lavori non avevano inizio per motivi Controparte_2 non riferibili alla CP_1 Pertanto, riteneva che il credito ingiunto non sussistesse, posto che l'efficacia del contratto di subappalto siglato tra le parti rimaneva subordinato a due condizioni che non dipendevano dall'opponente, bensì dalla stazione appaltante e segnatamente: 1 – l'autorizzazione al subappalto;
2 – la consegna dei lavori dell'Ufficio di Direzione lavori (che comprende Direttore dei Lavori e RUP) in favore dell'appaltatore ovvero della Controparte_1
Difatti, trattandosi di un appalto pubblico, il subappalto per poter produrre i propri effetti doveva essere necessariamente autorizzato, in quanto un subappalto non autorizzato messo in atto costituiva una fattispecie di reato ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982, con la conseguente nullità del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Per cui, se il subappaltatore con l'acquisto arbitrario del materiale aveva voluto dare inizio al contratto stesso, in assenza di assenso dell'opponente, che peraltro doveva necessariamente rivestire la forma scritta, il contratto andava dichiarato nullo per violazione di legge ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Allegava, comunque, che l' non aveva maturato alcun diritto a percepire le somme di CP_2 denaro portate dalla fattura contestata e che in nessun inadempimento contrattuale era incorsa l'opponente, poiché la mancata esecuzione del subappalto era conseguente alla mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante che ne era un presupposto indefettibile, costituendo una condizione sospensiva potestativa del contratto di subappalto, tale da impedire l'efficacia del medesimo.
Deduceva, inoltre, che nulla era dovuto dall'opponente alla società opposta, giacché quest'ultima, a mente dell'articolo 5 del contratto di subappalto, prima dell'effettivo inizio dei lavori doveva fornire l'elenco delle maestranze che avrebbero operato nel cantiere, con la consegna dei relativi documenti relativi all'assunzione, visita sanitaria e attestati di formazione. Sosteneva, dunque, che non avendo l'opposta ottemperato a tali adempimenti, al netto della consegna dei lavori, tale inadempienza avrebbe comunque impedito di darvi inizio, trattandosi di documentazione necessaria e indifferibile per consentire l'avvio dei lavori in parola. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile stante che ai sensi dell'art. 3 del contratto di subappalto il prezzo concordato di euro 23.000,00, oltre iva, si sarebbe dovuto corrispondere in un'unica soluzione al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, dietro emissione della fattura e previa dazione della certificazione delle apparecchiature e della dichiarazione di conformità dell'impianto. Da ultimo, oltre a contestare la valenza probatoria della fattura rilevava come non vi fosse prova dell'acquisto di detti materiali da parte dell'opposta non essendo mai stati consegnati all'opponente, confutando pure l'importo della fattura e i prezzi della fornitura.
pagina 2 di 7 Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia lo Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con sentenza, 1 – ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto, in quanto il contratto di subappalto siglato tra le parti non è mai stato autorizzato dalla stazione appaltante;
2 – in via gradata, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta CP_2 nei confronti di in quanto la stazione appaltante non ha mai consegnato i lavori Controparte_1 all'appaltatore, impedendo allo stesso di eseguire i lavori e di consentire al subappaltatore di realizzare quelli subappaltati;
3 – in subordine, ritenere e dichiarare inadempiente contrattuale il subappaltatore, non avendo mai consegnato all'appaltatore l'elenco degli operai e la loro documentazione comprovante l'assunzione, come previsto dall'articolo 5 del contratto di subappalto;
4
– per lo effetto, per l'ipotesi in cui si ritenga per assurdo il contratto valido ed efficace, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per effetto dell'excepitio non inadimpleti contractus;
5 - in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile;
6 – in via gradata, ritenere e dichiarare che il materiale indicato nella fattura contestata non è mai stato consegnato, così come n on vi è prova che sia mai stato acquistato;
7 – per lo effetto, revocare, riformare o, comunque, dichiarare con qualsiasi altra forma nullo e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
8 - in via ancor più gradata, ritenere e dichiarare che il prezzo indicato nell a fattur a sottes a al ricorso per decreto ingiuntivo non è stata concordat a, per cui trattasi di prezzo arbitrario, applicato unilateralmente dall'opposta;
9 - conseguentemente, accertare e determinare il prezzo di quanto realmente fornito alla luce dei prezzi di mercato applicati in zona nel periodo della fornitura, applicando la percentuale del ribasso di cui al contratto di appalto siglato dall'opponente con la stazione appaltante;
10 – per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da Controparte_2 nei confronti della società opponente;
1 1 – in tutte le ipotesi, revocare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza.”. La costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze Controparte_2
e la ricostruzione della vicenda sottesa alla domanda monitoria, deducendo come dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto in data 27-30.07.2021, l'appaltatrice Parte_2
[. Par Pt_ urgenza dei lavori e l'opposta dopo l'invio dell'ordine formale e di tutta la documentazione necessaria al fine di adempiere agli obblighi assunti aveva acquisito il materiale per la realizzazione dei lavori. Deduceva, poi, che il giorno 4.10.2021 i dipendenti della , recatisi presso la Corte dei CP_2
Conti di Napoli per poter iniziare i lavori, si vedevano costretti a sospenderli in quanto il contratto di subappalto non risultava esistente. La avvertiva la controparte di tale inconveniente, e la stessa CP_2 chiariva che la Corte dei Conti richiedeva un nuovo contratto d'appalto a causa di una variazione dei lavori, rassicurando che in tempi brevi tutto sarebbe ripreso. Pertanto, affermava che la consapevole dell'impossibilità temporale di realizzare i Controparte_1 lavori medesimi per cause non imputabili alla e dell'avvenuto acquisto dei materiali -a CP_4 seguito di un incontro tra il dott. (in rappresentanza della ed il dott. Persona_1 CP_2
(nella qualità di amministratore unico della avvenuto il 2.02.2022 presso la Persona_2 CP_1 sede della Corte dei Conti di Napoli, concordava con la affinché l'odierna opposta emettesse CP_2 fattura nei confronti dell'opponente della sola quota parte dei materiali acquistati, giacenti in custodia (come d'accordi) presso il loro magazzino. Di talché, ribadiva la sussistenza del proprio diritto di credito valorizzando la circostanza che l'acquisto dei materiali era stata attività propedeutica per la messa in esecuzione del contratto, nei modi e tempi richiesti e che era onere della richiedere all' Ente committente l'autorizzazione a CP_1 poter subappaltare parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, richiesta inoltrata in pari data dopo pagina 3 di 7 aver sottoscritto il contratto di subappalto con l' CP_2 In ordine all'efficacia del contratto allegava che, se era pacifico che il contratto di subappalto potesse avere effetti verso i terzi (rectius il committente) solo ove l'Ente committente avesse dato la predetta autorizzazione, nondimeno dallo stesso discendevano delle obbligazioni a carico di ambedue le parti sottoscriventi. In subordine, riteneva che la somma richiesta sarebbe stata comunque dovuta alla ricorrente per la evidente responsabilità precontrattuale della debitrice a titolo di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., atteso che il comportamento della aveva Controparte_1 [...] a ritenere che i lavori sarebbero stati da Parte_5 Controparte_2 quest'ultima eseguiti e, dunque, a fornirsi del materiale necessario. Sulla condizione potestativa mista sottolineava che la fattura emessa dall' era strettamente CP_2 connessa ad attività propedeutiche all'espletamento dei lavori e non poteva essere assimilata a una mera richiesta di pagamento per una prestazione non ancora eseguita.
Onde per cui la fattura n. 2022000080 del 14.02.2022 era stata emessa esclusivamente per il costo sostenuto nell'acquisto dei materiali e si basava su un accordo bilaterale tra le parti, sancito in seguito all'incontro avvenuto il 2.02.2022. Sulla presunta inadempienza del subappaltatore evidenziava, poi, come la documentazione richiesta sarebbe certamente stata inviata dall' al momento di inizio dei lavori, ma non essendo gli stessi CP_2 iniziati, l'eccezione prospettata risultava essere artificiosa. Sosteneva, quindi, la legittimità della fattura emessa, essendo il corrispettivo di quanto anticipato ai fini dell'approvvigionamento per l'esecuzione del contratto di subappalto -fino a tale momento non eseguibile-, e che il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, basandosi su una fattura che trovava il suo fondamento nell'ordine di inizio lavori. Deduceva, poi, che la era pronta a consegnare i materiali non appena le sarebbe stato CP_2 corrisposto il dovuto e che il valore fatturato alla teneva conto del costo industriale dei CP_1 materiali a cui erano state sommate le spese generali e l'utile d'impresa, per un totale di euro 11.193,90, oltre IVA, e pari complessivamente a € 13.656,56. Pertanto, così, concludeva: “A) In via preliminare, disporre la provvisoria esecuzione della ingiunzione, atteso che la opposzione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) Nel merito, rigettare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 31050/2023 a favore della per il Controparte_2 pagamento della somma di euro 13.656,56, oltre oneri accessori e spese liquidate in decreto;
C) In subordine condannare la a rimborsare la della minor somma Controparte_1 Controparte_2 che l'odierno Tribunale dovesse ritenere;
D) In subordine, condannare la a risarcire a Controparte_1 titolo di responsabilità extracontrattuale la per gli importi fatturati ovvero per Controparte_2 il diverso importo che sarà ritenuto equo anche ex art.1226 c.c.; E) con vittoria delle spese di giudizio.”.
Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'8.4.2024 la causa andava in riserva sulle richieste avanzate. All'esito, con ordinanza emessa il 27.04.2024, ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per il deposito degli atti conclusivi, rinviandosi all'udienza di discussione del 09.12.2024. Infine, il 09.12.2024 la causa andava a sentenza come da relativo verbale.
******************** Tanto premesso, la spiegata opposizione risulta fondata e merita di essere accolta.
pagina 4 di 7 Orbene, giova innanzitutto ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie la società -attrice in senso Controparte_2 sostanziale- a seguito dell'opposizione promossa ha prodotto, a supporto della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, il contratto di subappalto del 2.8.2021 (v. all. 3 fasc. opposta), la cui sottoscrizione ad opera delle parti non è stata contestata, avente ad oggetto l'esecuzione di una parte dell'impianto di videosorveglianza e ulteriori opere di dettaglio finalizzate alla sicurezza dell'edificio di via Piedigrotta, sede della Corte dei Conti di Napoli, il cui incarico -tramite affidamento diretto- era già stato conferito alla quale era subentrata la a seguito di Parte_1 Controparte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda (v. all.
1-2 fasc. opponente). L'opposta, ha inoltre prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti (v. all. 3 fasc. opposta), le fatture di acquisto del materiale e con gli ordini (v. all. 4/9 fasc. opposta) nonché i DDT (v. all.ti alle mem. 171 ter c.p.c.). Ebbene la documentazione versata in atti non risulta idonea a suffragare la richiesta monitoria, non risultando il credito portato dalla fattura n. 2022000080 del 14.02.2022, avente come causale
“Descrizione causale: sistema di Video Sorveglianza presso la Corte dei Conti per la Campania – Quota apparati di Videosorveglianza in giacenza presso il nostro magazzino” (v. all. 7 fasc. opponente), né liquido, né certo, né tantomeno esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c.. Difatti, come documentato dal contratto prodotto (v. all. 3 fasc. opponente) la Controparte_1 aveva concesso in subappalto alla una parte dei “suddetti Controparte_2 impianti e precisamente le lavorazioni analiticamente indicate dell'elenco che, in formato digitale PDF/A, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante. La subappaltatrice si impegna, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione dei lavori come sopra ad essa affidati a regola d'arte e secondo quanto descritto dagli allegati o richiamati, che dichiara di ben conoscere e accettare” (v. art. 1 all. 3 contratto di subappalto). All'art. 3 del citato contratto si conveniva, inoltre, che la subappaltatrice avrebbe emesso la fattura per l'intero importo del corrispettivo dopo il termine dei lavori e il collaudo degli stessi con pagamento entro 60 giorni dalla data di detta emissione convenendo, altresì, che prima del pagamento la ditta subappaltatrice doveva consegnare tutta la certificazione delle apparecchiature e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Or, posto che nel caso alla mano non è contestato tra le parti che i lavori -consistenti nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la Corte dei Conti di Napoli- non sono neppure iniziati, è evidente come non possa considerarsi maturato il termine contrattualmente convenuto per poter richiedere il pagamento delle spettanze concordate, non essendo la controprestazione ancora adempiuta e, quindi, il credito preteso scaduto.
Credito, peraltro, che -alla luce delle pattuizioni raggiunte- non è neppure liquido, essendo unica l'obbligazione assunta dalla subappaltatrice (consistente nella realizzazione dell'impianto di videosorveglianza), così come il corrispettivo convenuto (€ 23.000,00 oltre iva), mentre l' CP_2 attraverso la pretesa monitoria in esame ha richiesto una somma quantificata unilateralmente e pagina 5 di 7 determinata -a detta della stessa opponente- tenendo conto del costo industriale dei materiali al quale sono state sommate le spese generali e l'utile d'impresa per un valore complessivo di euro 13.656,56 (€ 11.193,90 oltre IVA - v. comparsa di costituzione e risposta pag. 9).
Di guisa che, le somme richieste con il provvedimento monitorio non solo non risultano esigibili ma neppure liquide, non essendo il credito ingiunto determinato nel suo ammontare e/o determinabile attraverso una mera operazione matematica, dovendosi conseguentemente revocare il decreto in questa sede contestato.
Sul punto, peraltro, non si può valorizzare quanto sostenuto dall'opposta ovverosia che nell'incontro tenutosi tra le parti in data 02.02.2022 sarebbe stato raggiunto un accordo che prevedeva nelle more il pagamento del costo sostenuto per l'acquisto dei materiali, non deponendo in tal senso neppure la mail del 9.2.2022 depositata dall'opposta (v. all. 3), dalla quale comunque emerge che il pagamento sarebbe stato regolato a fine lavori, come peraltro confermato con la successiva mail del
25.07.2022 (v. all. 10 fasc. opponente). Ed invero, l'esistenza di tale accordo -derogativo di quanto in precedenza convenuto- è rimasto sfornito di prova alcuna, essendo stato solamente allegato sul piano assertivo e non provato con idonea documentazione. Né all'uopo poteva soccorrere la chiesta prova orale, trattandosi di contratto per il quale è necessaria la forma scritta, in virtù del collegamento negoziale esistente con il contratto di appalto pubblico in essere tra la stazione appaltante (l'ente pubblico) e l'appaltatrice ( , per il Controparte_1 quale tale forma è prevista ex lege (Cfr. Cass. n. 7323/2024). Pertanto, atteso che siffatta forma è richiesta anche per le modifiche al contratto, le prefate doglianze della non possono trovare accoglimento. CP_2
Circa, poi, la domanda subordinata della convenuta di condanna della a Controparte_1 risarcire l'opposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, pur rilevando come la stessa non si possa ritenere inammissibile alla luce della recente pronuncia n. 26727/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite -con la quale si è affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”-, questa non coglie tuttavia nel segno. Ebbene, “la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (Cfr. Cass. 5762/2016). Tale norma di condotta opera, quindi, anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso ma esso sia invalido e/o inefficace ai sensi dell'art. 1338 c.c.. Nondimeno, tale ipotesi non è configurabile nella presente fattispecie non ritenendosi che l'appaltatore abbia con dolo o colpa taciuto circostanze che di fatto inficiavano il contratto -avendo pure puntualmente notiziato l' delle difficoltà che si sono frapposte all'avvio dei lavori, CP_2 adoprandosi al fine di risolverle (v. all. corrispondenza fascicolo opposta); mentre di contro è ravvisabile nel subappaltatore, trattandosi di lavori pubblici, il dovere di conoscere la specifica normativa vigente in tale stringente ambito.
Sicché, assorbite le ulteriori questioni, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7061/2023 R.G..
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 7061/2023.
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11439/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo La Spina (C.F. ), presso il cui studio sito in Paternò, Via G.B. C.F._1
Nicolosi 10/F, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Ruggiero (C.F. ), P.IVA_2 C.F._2 presso il cui studio sito in Napoli, Via Pergolesi n. 1, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 13.10.2023 la proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7061/2023 R.G., a mezzo del quale le veniva ingiunti di pagare la somma di euro
13.656,56, oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù della fattura n. 202200080 del 14.02.2022. L'opponente, quindi, contestava la pretesa creditoria azionata premettendo che la vicenda traeva le mosse da un contratto di appalto pubblico sottoscritto il 20.01.2016 dalla avente ad CP_3 oggetto opere a carico della Corte dei Conti -Lavori per l'adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell'edificio demaniale sede degli uffici ed archivi della Corte dei Conti in Napoli, via Piedigrotta n. 63- a cui seguiva un atto aggiuntivo in data 30.10.2018, per un importo complessivo di €
610.128,46.
Allegava, quindi, come la con atto n. 284665 del 12.10.2020 avesse trasferito CP_3 mediante contratto di affitto alla odierna opponente il ramo d'azienda in seno al quale venivano compresi il contratto di appalto e l'atto aggiuntivo summenzionati e siglati con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.
Sicché, in data 02.12.2020 lo stesso Provveditorato conferiva in appalto extra -contrattuale, tramite affidamento diretto, alla quale era subentrata la lavori urgenti per Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 l'esecuzione di un impianto di videosorveglianza e ulteriori opere di dettaglio finalizzate alla sicurezza dell'edificio di via Piedigrotta, sede della Corte dei Conti di Napoli, giusto schema ordinativo lavori, per l'importo complessivo di euro 57.250,00, oltre iva, con fondi resi disponibili dalla Corte dei Conti. Nelle more della convocazione della Direzione Lavori e della consegna dei lavori, la CP_1 sottoscriveva in data 21.08.2021 contratto di subappalto con la società opposta a mezzo del quale la si obbligava a eseguire una parte degli impianti appaltati, a fronte dell'importo di € CP_2
23.000,00, oltre iva, e comunque nei limiti del 40% consentito dalla legge, comprensivo di forniture di materiale elettrico;
importo che sarebbe stato pagato al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, in seguito all'emissione della fattura per l'intero importo. Il contratto di subappalto veniva, quindi, prontamente trasmesso dall'opponente al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, chiedendo di essere autorizzata a subappaltare i lavori alla ma, ciò nonostante, i lavori non avevano inizio per motivi Controparte_2 non riferibili alla CP_1 Pertanto, riteneva che il credito ingiunto non sussistesse, posto che l'efficacia del contratto di subappalto siglato tra le parti rimaneva subordinato a due condizioni che non dipendevano dall'opponente, bensì dalla stazione appaltante e segnatamente: 1 – l'autorizzazione al subappalto;
2 – la consegna dei lavori dell'Ufficio di Direzione lavori (che comprende Direttore dei Lavori e RUP) in favore dell'appaltatore ovvero della Controparte_1
Difatti, trattandosi di un appalto pubblico, il subappalto per poter produrre i propri effetti doveva essere necessariamente autorizzato, in quanto un subappalto non autorizzato messo in atto costituiva una fattispecie di reato ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982, con la conseguente nullità del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Per cui, se il subappaltatore con l'acquisto arbitrario del materiale aveva voluto dare inizio al contratto stesso, in assenza di assenso dell'opponente, che peraltro doveva necessariamente rivestire la forma scritta, il contratto andava dichiarato nullo per violazione di legge ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Allegava, comunque, che l' non aveva maturato alcun diritto a percepire le somme di CP_2 denaro portate dalla fattura contestata e che in nessun inadempimento contrattuale era incorsa l'opponente, poiché la mancata esecuzione del subappalto era conseguente alla mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante che ne era un presupposto indefettibile, costituendo una condizione sospensiva potestativa del contratto di subappalto, tale da impedire l'efficacia del medesimo.
Deduceva, inoltre, che nulla era dovuto dall'opponente alla società opposta, giacché quest'ultima, a mente dell'articolo 5 del contratto di subappalto, prima dell'effettivo inizio dei lavori doveva fornire l'elenco delle maestranze che avrebbero operato nel cantiere, con la consegna dei relativi documenti relativi all'assunzione, visita sanitaria e attestati di formazione. Sosteneva, dunque, che non avendo l'opposta ottemperato a tali adempimenti, al netto della consegna dei lavori, tale inadempienza avrebbe comunque impedito di darvi inizio, trattandosi di documentazione necessaria e indifferibile per consentire l'avvio dei lavori in parola. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile stante che ai sensi dell'art. 3 del contratto di subappalto il prezzo concordato di euro 23.000,00, oltre iva, si sarebbe dovuto corrispondere in un'unica soluzione al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, dietro emissione della fattura e previa dazione della certificazione delle apparecchiature e della dichiarazione di conformità dell'impianto. Da ultimo, oltre a contestare la valenza probatoria della fattura rilevava come non vi fosse prova dell'acquisto di detti materiali da parte dell'opposta non essendo mai stati consegnati all'opponente, confutando pure l'importo della fattura e i prezzi della fornitura.
pagina 2 di 7 Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia lo Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con sentenza, 1 – ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto, in quanto il contratto di subappalto siglato tra le parti non è mai stato autorizzato dalla stazione appaltante;
2 – in via gradata, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta CP_2 nei confronti di in quanto la stazione appaltante non ha mai consegnato i lavori Controparte_1 all'appaltatore, impedendo allo stesso di eseguire i lavori e di consentire al subappaltatore di realizzare quelli subappaltati;
3 – in subordine, ritenere e dichiarare inadempiente contrattuale il subappaltatore, non avendo mai consegnato all'appaltatore l'elenco degli operai e la loro documentazione comprovante l'assunzione, come previsto dall'articolo 5 del contratto di subappalto;
4
– per lo effetto, per l'ipotesi in cui si ritenga per assurdo il contratto valido ed efficace, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per effetto dell'excepitio non inadimpleti contractus;
5 - in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile;
6 – in via gradata, ritenere e dichiarare che il materiale indicato nella fattura contestata non è mai stato consegnato, così come n on vi è prova che sia mai stato acquistato;
7 – per lo effetto, revocare, riformare o, comunque, dichiarare con qualsiasi altra forma nullo e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
8 - in via ancor più gradata, ritenere e dichiarare che il prezzo indicato nell a fattur a sottes a al ricorso per decreto ingiuntivo non è stata concordat a, per cui trattasi di prezzo arbitrario, applicato unilateralmente dall'opposta;
9 - conseguentemente, accertare e determinare il prezzo di quanto realmente fornito alla luce dei prezzi di mercato applicati in zona nel periodo della fornitura, applicando la percentuale del ribasso di cui al contratto di appalto siglato dall'opponente con la stazione appaltante;
10 – per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da Controparte_2 nei confronti della società opponente;
1 1 – in tutte le ipotesi, revocare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza.”. La costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze Controparte_2
e la ricostruzione della vicenda sottesa alla domanda monitoria, deducendo come dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto in data 27-30.07.2021, l'appaltatrice Parte_2
[. Par Pt_ urgenza dei lavori e l'opposta dopo l'invio dell'ordine formale e di tutta la documentazione necessaria al fine di adempiere agli obblighi assunti aveva acquisito il materiale per la realizzazione dei lavori. Deduceva, poi, che il giorno 4.10.2021 i dipendenti della , recatisi presso la Corte dei CP_2
Conti di Napoli per poter iniziare i lavori, si vedevano costretti a sospenderli in quanto il contratto di subappalto non risultava esistente. La avvertiva la controparte di tale inconveniente, e la stessa CP_2 chiariva che la Corte dei Conti richiedeva un nuovo contratto d'appalto a causa di una variazione dei lavori, rassicurando che in tempi brevi tutto sarebbe ripreso. Pertanto, affermava che la consapevole dell'impossibilità temporale di realizzare i Controparte_1 lavori medesimi per cause non imputabili alla e dell'avvenuto acquisto dei materiali -a CP_4 seguito di un incontro tra il dott. (in rappresentanza della ed il dott. Persona_1 CP_2
(nella qualità di amministratore unico della avvenuto il 2.02.2022 presso la Persona_2 CP_1 sede della Corte dei Conti di Napoli, concordava con la affinché l'odierna opposta emettesse CP_2 fattura nei confronti dell'opponente della sola quota parte dei materiali acquistati, giacenti in custodia (come d'accordi) presso il loro magazzino. Di talché, ribadiva la sussistenza del proprio diritto di credito valorizzando la circostanza che l'acquisto dei materiali era stata attività propedeutica per la messa in esecuzione del contratto, nei modi e tempi richiesti e che era onere della richiedere all' Ente committente l'autorizzazione a CP_1 poter subappaltare parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, richiesta inoltrata in pari data dopo pagina 3 di 7 aver sottoscritto il contratto di subappalto con l' CP_2 In ordine all'efficacia del contratto allegava che, se era pacifico che il contratto di subappalto potesse avere effetti verso i terzi (rectius il committente) solo ove l'Ente committente avesse dato la predetta autorizzazione, nondimeno dallo stesso discendevano delle obbligazioni a carico di ambedue le parti sottoscriventi. In subordine, riteneva che la somma richiesta sarebbe stata comunque dovuta alla ricorrente per la evidente responsabilità precontrattuale della debitrice a titolo di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., atteso che il comportamento della aveva Controparte_1 [...] a ritenere che i lavori sarebbero stati da Parte_5 Controparte_2 quest'ultima eseguiti e, dunque, a fornirsi del materiale necessario. Sulla condizione potestativa mista sottolineava che la fattura emessa dall' era strettamente CP_2 connessa ad attività propedeutiche all'espletamento dei lavori e non poteva essere assimilata a una mera richiesta di pagamento per una prestazione non ancora eseguita.
Onde per cui la fattura n. 2022000080 del 14.02.2022 era stata emessa esclusivamente per il costo sostenuto nell'acquisto dei materiali e si basava su un accordo bilaterale tra le parti, sancito in seguito all'incontro avvenuto il 2.02.2022. Sulla presunta inadempienza del subappaltatore evidenziava, poi, come la documentazione richiesta sarebbe certamente stata inviata dall' al momento di inizio dei lavori, ma non essendo gli stessi CP_2 iniziati, l'eccezione prospettata risultava essere artificiosa. Sosteneva, quindi, la legittimità della fattura emessa, essendo il corrispettivo di quanto anticipato ai fini dell'approvvigionamento per l'esecuzione del contratto di subappalto -fino a tale momento non eseguibile-, e che il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, basandosi su una fattura che trovava il suo fondamento nell'ordine di inizio lavori. Deduceva, poi, che la era pronta a consegnare i materiali non appena le sarebbe stato CP_2 corrisposto il dovuto e che il valore fatturato alla teneva conto del costo industriale dei CP_1 materiali a cui erano state sommate le spese generali e l'utile d'impresa, per un totale di euro 11.193,90, oltre IVA, e pari complessivamente a € 13.656,56. Pertanto, così, concludeva: “A) In via preliminare, disporre la provvisoria esecuzione della ingiunzione, atteso che la opposzione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) Nel merito, rigettare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 31050/2023 a favore della per il Controparte_2 pagamento della somma di euro 13.656,56, oltre oneri accessori e spese liquidate in decreto;
C) In subordine condannare la a rimborsare la della minor somma Controparte_1 Controparte_2 che l'odierno Tribunale dovesse ritenere;
D) In subordine, condannare la a risarcire a Controparte_1 titolo di responsabilità extracontrattuale la per gli importi fatturati ovvero per Controparte_2 il diverso importo che sarà ritenuto equo anche ex art.1226 c.c.; E) con vittoria delle spese di giudizio.”.
Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'8.4.2024 la causa andava in riserva sulle richieste avanzate. All'esito, con ordinanza emessa il 27.04.2024, ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per il deposito degli atti conclusivi, rinviandosi all'udienza di discussione del 09.12.2024. Infine, il 09.12.2024 la causa andava a sentenza come da relativo verbale.
******************** Tanto premesso, la spiegata opposizione risulta fondata e merita di essere accolta.
pagina 4 di 7 Orbene, giova innanzitutto ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie la società -attrice in senso Controparte_2 sostanziale- a seguito dell'opposizione promossa ha prodotto, a supporto della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, il contratto di subappalto del 2.8.2021 (v. all. 3 fasc. opposta), la cui sottoscrizione ad opera delle parti non è stata contestata, avente ad oggetto l'esecuzione di una parte dell'impianto di videosorveglianza e ulteriori opere di dettaglio finalizzate alla sicurezza dell'edificio di via Piedigrotta, sede della Corte dei Conti di Napoli, il cui incarico -tramite affidamento diretto- era già stato conferito alla quale era subentrata la a seguito di Parte_1 Controparte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda (v. all.
1-2 fasc. opponente). L'opposta, ha inoltre prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti (v. all. 3 fasc. opposta), le fatture di acquisto del materiale e con gli ordini (v. all. 4/9 fasc. opposta) nonché i DDT (v. all.ti alle mem. 171 ter c.p.c.). Ebbene la documentazione versata in atti non risulta idonea a suffragare la richiesta monitoria, non risultando il credito portato dalla fattura n. 2022000080 del 14.02.2022, avente come causale
“Descrizione causale: sistema di Video Sorveglianza presso la Corte dei Conti per la Campania – Quota apparati di Videosorveglianza in giacenza presso il nostro magazzino” (v. all. 7 fasc. opponente), né liquido, né certo, né tantomeno esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c.. Difatti, come documentato dal contratto prodotto (v. all. 3 fasc. opponente) la Controparte_1 aveva concesso in subappalto alla una parte dei “suddetti Controparte_2 impianti e precisamente le lavorazioni analiticamente indicate dell'elenco che, in formato digitale PDF/A, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante. La subappaltatrice si impegna, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione dei lavori come sopra ad essa affidati a regola d'arte e secondo quanto descritto dagli allegati o richiamati, che dichiara di ben conoscere e accettare” (v. art. 1 all. 3 contratto di subappalto). All'art. 3 del citato contratto si conveniva, inoltre, che la subappaltatrice avrebbe emesso la fattura per l'intero importo del corrispettivo dopo il termine dei lavori e il collaudo degli stessi con pagamento entro 60 giorni dalla data di detta emissione convenendo, altresì, che prima del pagamento la ditta subappaltatrice doveva consegnare tutta la certificazione delle apparecchiature e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Or, posto che nel caso alla mano non è contestato tra le parti che i lavori -consistenti nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la Corte dei Conti di Napoli- non sono neppure iniziati, è evidente come non possa considerarsi maturato il termine contrattualmente convenuto per poter richiedere il pagamento delle spettanze concordate, non essendo la controprestazione ancora adempiuta e, quindi, il credito preteso scaduto.
Credito, peraltro, che -alla luce delle pattuizioni raggiunte- non è neppure liquido, essendo unica l'obbligazione assunta dalla subappaltatrice (consistente nella realizzazione dell'impianto di videosorveglianza), così come il corrispettivo convenuto (€ 23.000,00 oltre iva), mentre l' CP_2 attraverso la pretesa monitoria in esame ha richiesto una somma quantificata unilateralmente e pagina 5 di 7 determinata -a detta della stessa opponente- tenendo conto del costo industriale dei materiali al quale sono state sommate le spese generali e l'utile d'impresa per un valore complessivo di euro 13.656,56 (€ 11.193,90 oltre IVA - v. comparsa di costituzione e risposta pag. 9).
Di guisa che, le somme richieste con il provvedimento monitorio non solo non risultano esigibili ma neppure liquide, non essendo il credito ingiunto determinato nel suo ammontare e/o determinabile attraverso una mera operazione matematica, dovendosi conseguentemente revocare il decreto in questa sede contestato.
Sul punto, peraltro, non si può valorizzare quanto sostenuto dall'opposta ovverosia che nell'incontro tenutosi tra le parti in data 02.02.2022 sarebbe stato raggiunto un accordo che prevedeva nelle more il pagamento del costo sostenuto per l'acquisto dei materiali, non deponendo in tal senso neppure la mail del 9.2.2022 depositata dall'opposta (v. all. 3), dalla quale comunque emerge che il pagamento sarebbe stato regolato a fine lavori, come peraltro confermato con la successiva mail del
25.07.2022 (v. all. 10 fasc. opponente). Ed invero, l'esistenza di tale accordo -derogativo di quanto in precedenza convenuto- è rimasto sfornito di prova alcuna, essendo stato solamente allegato sul piano assertivo e non provato con idonea documentazione. Né all'uopo poteva soccorrere la chiesta prova orale, trattandosi di contratto per il quale è necessaria la forma scritta, in virtù del collegamento negoziale esistente con il contratto di appalto pubblico in essere tra la stazione appaltante (l'ente pubblico) e l'appaltatrice ( , per il Controparte_1 quale tale forma è prevista ex lege (Cfr. Cass. n. 7323/2024). Pertanto, atteso che siffatta forma è richiesta anche per le modifiche al contratto, le prefate doglianze della non possono trovare accoglimento. CP_2
Circa, poi, la domanda subordinata della convenuta di condanna della a Controparte_1 risarcire l'opposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, pur rilevando come la stessa non si possa ritenere inammissibile alla luce della recente pronuncia n. 26727/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite -con la quale si è affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”-, questa non coglie tuttavia nel segno. Ebbene, “la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (Cfr. Cass. 5762/2016). Tale norma di condotta opera, quindi, anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso ma esso sia invalido e/o inefficace ai sensi dell'art. 1338 c.c.. Nondimeno, tale ipotesi non è configurabile nella presente fattispecie non ritenendosi che l'appaltatore abbia con dolo o colpa taciuto circostanze che di fatto inficiavano il contratto -avendo pure puntualmente notiziato l' delle difficoltà che si sono frapposte all'avvio dei lavori, CP_2 adoprandosi al fine di risolverle (v. all. corrispondenza fascicolo opposta); mentre di contro è ravvisabile nel subappaltatore, trattandosi di lavori pubblici, il dovere di conoscere la specifica normativa vigente in tale stringente ambito.
Sicché, assorbite le ulteriori questioni, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7061/2023 R.G..
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 7061/2023.
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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