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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 597/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Corziatto Marco del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/11/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Corziatto Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cigliano (VC) il 23/12/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 05/05/2009, Per_1 Per_2 Per_3
15/07/2010, 12/10/2013, tutti ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di sentenza n. 384 del 18/09/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Controparte_1
in Cigliano (VC) il 23/12/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2010 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e , che manterranno la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre verranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive e delle scuole che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori e del loro preminente interesse;
2. i minori potranno frequentare il padre liberamente e senza limitazioni, previo accordo con la madre, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di tempo libero;
a tal fine i genitori si pagina 2 di 4 impegnano a collaborare coordinandosi settimanalmente per accompagnare e riprendere i figli da scuola, in base ai propri turni lavorativi;
in ogni caso, in difetto di accordo, i coniugi indicano le seguenti modalità per gli incontri padre-figli: con prescrizione, per ciascun genitore quando ha con sé e , di garantire all'altro di avere contatti Per_1 Per_2 Per_3 telefonici con gli stessi:
- un fine settimana, a settimane alterne, con prelievo dei minori da parte del padre, dopo l'uscita di scuola alle ore 15,00 del venerdì per i minori e e alle ore 14,00 Per_1 Per_2 del venerdì per il minore e riconsegna, presso la residenza della madre, alla Per_3 domenica sera alle ore 20,00, quando il padre li riaccompagnerà presso la loro abitazione;
- nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con il papà, un pomeriggio a settimana, previo accordo con il coniuge collocatario, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00; nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana con il papà, due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con il coniuge collocatario, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00;
- relativamente alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre o con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2025, in occasione del quale i minori trascorreranno il primo periodo con la madre;
- durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo delle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore in periodi che dovranno essere previamente concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- e trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre, i Per_2 Per_1 Per_3 loro compleanni e le altre festività infrasettimanali;
3. si dà atto che i coniugi dichiarano di prestare reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità o altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori;
4. si dà atto che atteso che interesse principale dei genitori è quello di salvaguardare la crescita personale e psicofisica di e , la sig.ra ed il sig. Per_2 Per_1 Per_3 CP_1 Pt_1 si impegnano a dare seguito al presente accordo con la massima disponibilità reciproca e spirito di collaborazione, all'uopo specificamente concordando che - previo accordo e nel rispetto delle esigenze e delle necessità personali di entrambi e dei minori - le condizioni stabilite in punto regime di visita potranno subire modificazioni volte esclusivamente a favorire l'espletamento del ruolo genitoriale. A tal fine e con lo scopo di mantenere come focus il preminente interesse per i minori allegano al ricorso il piano genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i genitori;
5. la casa coniugale sita in Cigliano (VC) Strada dell'Olmetto n. 5, unitamente a tutti gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla SI.ra quale genitore Controparte_1 collocatario ed intestatario dell'immobile, che continuerà ad abitarla insieme ai figli e;
Per_2 Per_1 Per_3
6. l'assegno unico universale - attualmente dell'importo di € 797,40 - verrà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario, sig.ra ; Controparte_1
7. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento in favore Parte_1 della sig.ra della somma mensile di € 150,00 (€ 50,00 per ciascun Controparte_1 figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al seguente codice Iban:
[...] e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre al 50% delle spese extra: mediche non coperte dal SSN, scolastiche e parascolastiche,
pagina 3 di 4 sportive e ricreative, preventivamente concordate o comunque necessitate e successivamente documentate, nel rispetto di quanto indicato dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
8. i coniugi danno atto d'aver già risolto prima d'ora ogni altra questione di natura economico- patrimoniale concernente il rapporto coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 597/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Corziatto Marco del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/11/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Corziatto Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cigliano (VC) il 23/12/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 05/05/2009, Per_1 Per_2 Per_3
15/07/2010, 12/10/2013, tutti ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di sentenza n. 384 del 18/09/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Controparte_1
in Cigliano (VC) il 23/12/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2010 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e , che manterranno la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre verranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive e delle scuole che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori e del loro preminente interesse;
2. i minori potranno frequentare il padre liberamente e senza limitazioni, previo accordo con la madre, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di tempo libero;
a tal fine i genitori si pagina 2 di 4 impegnano a collaborare coordinandosi settimanalmente per accompagnare e riprendere i figli da scuola, in base ai propri turni lavorativi;
in ogni caso, in difetto di accordo, i coniugi indicano le seguenti modalità per gli incontri padre-figli: con prescrizione, per ciascun genitore quando ha con sé e , di garantire all'altro di avere contatti Per_1 Per_2 Per_3 telefonici con gli stessi:
- un fine settimana, a settimane alterne, con prelievo dei minori da parte del padre, dopo l'uscita di scuola alle ore 15,00 del venerdì per i minori e e alle ore 14,00 Per_1 Per_2 del venerdì per il minore e riconsegna, presso la residenza della madre, alla Per_3 domenica sera alle ore 20,00, quando il padre li riaccompagnerà presso la loro abitazione;
- nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con il papà, un pomeriggio a settimana, previo accordo con il coniuge collocatario, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00; nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana con il papà, due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con il coniuge collocatario, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00;
- relativamente alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre o con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2025, in occasione del quale i minori trascorreranno il primo periodo con la madre;
- durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo delle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore in periodi che dovranno essere previamente concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- e trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre, i Per_2 Per_1 Per_3 loro compleanni e le altre festività infrasettimanali;
3. si dà atto che i coniugi dichiarano di prestare reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità o altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori;
4. si dà atto che atteso che interesse principale dei genitori è quello di salvaguardare la crescita personale e psicofisica di e , la sig.ra ed il sig. Per_2 Per_1 Per_3 CP_1 Pt_1 si impegnano a dare seguito al presente accordo con la massima disponibilità reciproca e spirito di collaborazione, all'uopo specificamente concordando che - previo accordo e nel rispetto delle esigenze e delle necessità personali di entrambi e dei minori - le condizioni stabilite in punto regime di visita potranno subire modificazioni volte esclusivamente a favorire l'espletamento del ruolo genitoriale. A tal fine e con lo scopo di mantenere come focus il preminente interesse per i minori allegano al ricorso il piano genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i genitori;
5. la casa coniugale sita in Cigliano (VC) Strada dell'Olmetto n. 5, unitamente a tutti gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla SI.ra quale genitore Controparte_1 collocatario ed intestatario dell'immobile, che continuerà ad abitarla insieme ai figli e;
Per_2 Per_1 Per_3
6. l'assegno unico universale - attualmente dell'importo di € 797,40 - verrà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario, sig.ra ; Controparte_1
7. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento in favore Parte_1 della sig.ra della somma mensile di € 150,00 (€ 50,00 per ciascun Controparte_1 figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al seguente codice Iban:
[...] e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre al 50% delle spese extra: mediche non coperte dal SSN, scolastiche e parascolastiche,
pagina 3 di 4 sportive e ricreative, preventivamente concordate o comunque necessitate e successivamente documentate, nel rispetto di quanto indicato dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
8. i coniugi danno atto d'aver già risolto prima d'ora ogni altra questione di natura economico- patrimoniale concernente il rapporto coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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