Articolo 3 della Legge 6 marzo 1976, n. 52
Articolo 2Articolo 4
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6 aprile 1976
Art. 3.
L'assegnazione degli alloggi in locazione e' demandata alla commissione provinciale prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906 , integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonche' da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato.
La commissione prevista dal comma precedente verra' integrata, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attivita' di servizio della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Entrata in vigore il 6 aprile 1976
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