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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16247 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIADA FALCO Persona_1
presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSITA SAPORITO CP_1
presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2024 e , premesso Persona_1 CP_1
che dalla relazione affettiva caratterizzata da convivenza e ormai conclusa era nato il Per_2
9.7.22, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza cartolare pervenivano note nell'interesse di entrambe le parti con allegate dichiarazioni delle parti che si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di
1 note scritte confermando la volontà di cui al ricorso ed interloquivano sulla questione di giurisdizione sollevata d'ufficio.
Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente può ritenersi la giurisdizione del giudice adito. Dalle difese deduzioni e documentazione in atti risulta che madre e minore dimorino di fatto in Italia seppur ancora formalmente residenti nei Paesi Bassi ( (cfr. contratto di lavoro della SI.ra con luogo di CP_1
lavoro in Napoli, certificato di iscrizione del minore a nido in Napoli) Per_2
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, confermate nelle dichiarazioni per l'udienza cartolare:
“La disciplina dei rapporti tra i genitori e dei diritti e doveri genitoriali
A) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di portare la residenza e/o il domicilio ove ritenga, assumendo sin d'ora l'impegno alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
B) il minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che pertanto Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e/o quelle assolutamente urgenti, ciascun genitore potrà decidere autonomamente e separatamente nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di sé, fatto salvo il dovere di informazione nei confronti dell'altro genitore;
C) il minore verrà collocato prevalentemente presso la residenza anagrafica materna, Per_2 sita in Napoli alla Via San Vincenzo della Sanità n. 4, dove ormai abitualmente vive da oltre un anno;
D) I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Per_2 continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, e conserverà rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
E) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera e Persona_1 Per_2 comunque previo accordo con la SI.ra e compatibilmente con i propri impegni CP_1 lavorativi.
2 F) Data la distanza geografica tra il ed il minore e considerata, in particolare, la Persona_1 tenera età di quest'ultimo, viene prevista una regolamentazione del diritto di visita modulata sulla scorta delle specifiche eSIenze del minore, progressivamente implementata in guisa proporzionale alla crescita dello stesso:
1 - fino al terzo anno di vita, per un fine settimana al mese, il padre preleverà il minore dall'abitazione sita in Napoli alla via San Vincenzo della Sanità n. 4, nelle seguenti modalità:
- Per il primo mese (settembre 2024) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del sabato e della domenica, medesimi orari di prelevamento e di accompagnamento presso la residenza materna;
- Per il secondo mese (ottobre 2024) dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del sabato e della domenica, medesimi orari di prelevamento e di accompagnamento presso la residenza materna;
- Per il terzo mese (novembre 2024) dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del sabato e della domenica, medesimi orari di prelevamento e di accompagnamento presso la residenza materna;
- A partire dal quarto mese (dicembre 2024) dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del sabato e della domenica, medesimi orari di prelevamento e di accompagnamento presso la residenza materna, salvo diverse eSIenze d'orario legate al volo di rientro;
- Da gennaio 2025 fino al compimento del terzo anno di vita, per un fine settimana al mese, il padre preleverà il minore dalle ore 9:00 alle ore 20:00 del sabato e della domenica. Il pernotto è escluso.
2 – dal compimento del terzo anno di vita in poi (a far data, dunque, dal 10 Luglio 2025), il padre, dando un preavviso alla SI.ra di almeno due settimane, preleverà il minore CP_1 dall'abitazione materna sita in Napoli alla Via San Vincenzo della Sanità n. 4 per un fine settimana al mese, precisamente dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica con pernotto;
3 - durante le vacanze natalizie e pasquali, il minore, ad anni alterni, trascorrerà, con un genitore le giornate del 23 e 24 dicembre e con l'altro le giornate del 25 e 26 dicembre;
ed ancora con uno quelle del 30 e 31 dicembre e con l'altro quelle del 1 e 2 gennaio;
ed il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro in virtù del principio dell'alternanza. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il principio dell'alternanza annuale, salvo le diverse eSIenze legate alla distanza geografica tra il padre ed il piccolo . In ogni caso, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_2 entrambi i genitori;
3 scolastico fino all'inizio di quello successivo, da concordare tra i ricorrenti entro il 31 marzo di ogni anno;
5 - altre feste e compleanni verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il minore;
6 - il minore trascorrerà con il padre la Festa del Papà, compleanno dello stesso e onomastico di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma, il compleanno della stessa e l'onomastico di quest'ultima, al netto del regolamento del diritto di visita di cui alla precedente lettera F);
7 – fino al terzo anno di età il minore si recherà presso l'abitazione del padre per almeno tre volte l'anno, che saranno concordate dai genitori e cadranno nel periodo invernale, primaverile ed estivo. A far data dal terzo anno di età, il minore si recherà presso l'abitazione del padre per un fine settimana al mese, che sarà concordato dai genitori secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. La SI.ra accompagnerà il minore partendo con un volo CP_1 dall'Italia entro le ore 09:30 del sabato recandosi presso l'abitazione del SI. e lo Persona_1 riaccompagnerà in Italia alle ore 20:00 della domenica, tutto ciò compatibilmente con la programmazione degli orari dei voli di andata e ritorno. In caso di impossibilità della SI.ra
, potranno essere delegati all'accompagnamento i nonni paterni oppure i nonni materni. I CP_1 costi di viaggio per il minore saranno a carico del IG. mentre saranno a carico Persona_1 della SI.ra o dell'individuato accompagnatore i costi di viaggio e di eventuale CP_1 soggiorno;
8- laddove sussistano ragioni oggettive che impediscano l'esercizio del diritto di visita, quest'ultimo verrà recuperato nel week end successivo al venir meno della condizione ostativa;
9 - le suddette modalità di visita potranno essere oggetto di modifica e/o integrazioni su semplice accordo dei genitori;
G) Il padre potrà effettuare due videochiamate al giorno per vedere e sentire il figlio indirizzate all'utenza mobile e di messaggistica istantanea intestata alla IG.ra . Sarà onere della CP_1 stessa comunicare senza indugio eventuali mutamenti della numerazione telefonica e/o dell'applicativo di messaggistica istantanea da utilizzare per le videochiamata.;
La disciplina delle condizioni di contribuzione al mantenimento del minore Informazioni reddituali - patrimoniali dei ricorrenti
H - Il IG. è dipendente della società Airbus Defence & Space GmbH in Persona_1 qualità di Ingegnere Aerospaziale e percepisce uno stipendio annuo (lordo) pari ad € 76800, mentre la IG.ra , a far data dal rientro in Italia, è in attesa di occupazione. In CP_1 ragione dell'età anagrafica e delle concrete prospettive di rapida nuova occupazione, in considerazione del profilo professionale e dell'esperienza lavorativa maturata, la IG.ra CP_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa economica per il proprio sostentamento.
Ai fini di cui all'art. 473 bis 12 si allegano le dichiarazioni reddituali di ciascun ricorrente.
4 I - Il SI. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio : Persona_1 Per_2
a) versando alla IG.ra , quale genitore collocatario, in via anticipata entro il CP_1 giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) rimborsando alla IG.ra , per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie CP_1 sopportate nell'interesse del minore , preventivamente concordate tra le parti e Per_2 debitamente documentate. Circa le spese da concordare;
il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare per iscritto il proprio dissenso entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà interpretato come assenso alla richiesta. Ai fini dell'esatta qualificazione della
“natura” ordinaria o straordinaria delle spese, le parti dichiarano di fare espresso riferimento al
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Tribunale d Napoli e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 07.03.2018.
c) L'Assegno Unico e Universale per il minore viene concordemente attribuito in via Per_2 esclusiva alla IG.ra , con accredito su conto corrente a quest'ultima intestato. CP_1
Sarà esclusivo onere della IG.ra curare il disbrigo delle formalità amministrative per il CP_1 riconoscimento e l'erogazione del beneficio. Il IG. si obbliga a favorire tale diretta Persona_1 erogazione astenendosi dal porre in essere comportamenti ostativi e/o dilatori.
L) Le parti si impegnano a far valere tutte le condizioni appena descritte a partire dal momento della sottoscrizione del presente accordo e della documentazione necessaria al trasferimento della residenza formale del minore in Napoli alla Via San Vincenzo della Sanità n. 4, a Per_2 quella della madre.
M) Le spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, data l'età dello stesso e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 12/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – fino al terzo anno di età, durante il periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, il cui periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno. A far data dal terzo anno di vita (dunque, dal 10 luglio 2025) il minore potrà restare con il padre per 15 giorni, non consecutivi, nel mese di agosto e per 10 giorni nel mese di luglio anche consecutivi, a partire dalla fine del periodo