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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
GIMA GLOBAL SERVICE S.r.l.s. (p. iva n. 03720590128), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ODILONE GIOVANNI con domicilio eletto in VIA G. FERRARIS N. 10 BUSTO
ARSIZIO presso il difensore avv. ODILONE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
DITTA INDIVIDUALE EL ED in persona del titolare EL ED (nato in [...] il
16/06/1979, C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PERTUSI NICCOLÒ, con domicilio eletto in
VIA ROSSINI 16, VARESE, presso il difensore avv. PERTUSI NICCOLÒ;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato MA Global Service S.r.l.s. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 12.04.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di HI DI la somma di € 21.814,50, oltre interessi, € 40 ex art.6 D.lgs.
231/2002, € 287,06 per spese notarili nonché le spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso.
Ha dedotto in particolare che: le fatture allegate al decreto ingiuntivo non erano mai pervenute a MA che conosce il HI per sporadici lavori eseguiti presso i cantieri di Via per Cislago e di Via Collodi, interrotti a causa dell'assenza della documentazione relativa al Durc del personale del HI;
non fu la parte opponente a contattare la parte opposta ma quest'ultima fu contattata da Ecoabitare;
i lavori eseguiti furono contestati dall'opposta in quanto male eseguiti;
in ogni caso MA mai ha ricevuto le fatture di cui parte opposta chiede il pagamento, peraltro mai registrate da quest'ultima; parte opposta in ogni caso non ha offerto alcuna prova né del conferimento dell'incarico e nemmeno della concreta e corretta esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento del prezzo.
Ha concluso chiedendo di dichiarare in via preliminare l'assenza di prova scritta o di pronta soluzione e di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque di accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
- 1 - Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare che le opere di cui alle fatture prodotte sono state eseguite prima del 10.03.2022 e che dunque in ogni caso la denuncia del 15.01.2024 relativa agli asseriti vizi è stata effettuata tardivamente con conseguente inapplicabilità della garanzia ex art.2226 comma 2 c.c.; in via preliminare subordinata, nel caso in cui non si ritenga applicabile la disciplina ex artt.2222 ss c.c., ha chiesto di accertare che le opere di cui si chiede il pagamento siano state concretamente eseguite e che i vizi lamentati siano stati tardivamente denunciati, con inapplicabilità della garanzia ex art.1667 comma 2 c.c.; nel merito respingere le domande di parte opponente in quanto infondate e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata respingere le domande di parte opponente e condannare MA al pagamento delle fatture ingiunte per € 21.814,50 oltre interessi ex art.1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ebbene, va innanzitutto precisato che, sebbene nell'atto di citazione parte opponente affermi che manca la prova della committenza dei lavori in relazione ai quali si richiede il pagamento nonché la prova della consegna
- 2 - delle fatture, nella seconda memoria integrativa afferma che “è fatto accertato e non contestato la collaborazione tra l'opposta e l'opponente”.
Di nessun rilievo d'altronde possono essere le considerazioni contenute nell'atto di citazione con riferimento alla circostanza che fu la società committente a contattare la parte opposta e cioè il subappaltatore.
Quest'ultimo deve rivolgere le sue pretese nei confronti dell'appaltatore ( in questo caso la parte opponente) e non nei confronti del committente.
Come affermato dalla Suprema Corte “la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (cfr. Cass. n. 16917/2011).
È pertanto solo in presenza di uno specifico accordo fra le parti, che costituisca in capo al committente l'obbligazione di pagamento diretto dei crediti maturati dal subappaltatore ovvero che costituisca, in capo a quest'ultimo, il diritto ad agire, in caso di mancato pagamento da parte del subcommittente, nei confronti del committente principale che il subappaltatore ha titolo per ottenere direttamente dal committente il soddisfacimento delle proprie pretese.
Nel caso di specie, in assenza di tale prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'opponente, le pretese di parte opposta erano da farsi valere nei confronti della MA Global Services s.r.l.s.
Del tutto sfornite di alcuna prova ( e comunque con capitoli di prova testimoniale articolati in maniera generica e pertanto inammissibili) le deduzioni di parte opponente sollevate con riferimento ad una cattiva esecuzione dei lavori.
Alcuna contestazione risulta essere stata formulata neanche per iscritto prima del presente giudizio da parte dell'opponente che si è limitata a contestare ( tramite il proprio avvocato e con argomentazioni prive di rilevanza giuridica) le prestazioni eseguite da parte opposta solo al momento in cui è stato richiesto in via stragiudiziale il pagamento delle fatture.
D'altronde anche la contestazione relativa all'assenza di Durc con riferimento al personale che lavorava presso i cantieri ( ulteriore affermazione di parte opponente che dimostra che i lavori sono stati effettivamente eseguiti)
da un lato è stata smentita dalla produzione documentale di parte opposta ( in sede di seconda memoria integrativa -doc. 13 e 14) e dall'altro, comunque, non giustificava l'integrale sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. né l'attuale pretesa di non versare alcun corrispettivo.
Quanto infine alla mancata “consegna” delle fatture alla parte opponente, l'eccezione appare del tutto pretestuosa in quanto non era necessario portare a conoscenza della parte opponente le fatture per ritenere il credito di parte opposta liquido ed esigibile, essendo preciso onere di parte opponente corrispondere il dovuto per i lavori effettuati dalla parte opposta, soprattutto in assenza di alcuna contestazione sollevata in relazione al quantum dovuto.
- 3 - Alla luce di tali motivazioni deve dunque ritenersi provato in giudizio il credito ingiunto dalla parte opposta con la conseguenza che le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Rilevato dunque che a fronte dell'esecuzione dei lavori, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MA Global Service S.r.l.s nei confronti di HI DI, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 531/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna MA Global Service s.r.l.s. al pagamento, in favore di HI DI, delle spese di lite liquidate in complessivi 3.387,00 €, oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 12/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
GIMA GLOBAL SERVICE S.r.l.s. (p. iva n. 03720590128), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ODILONE GIOVANNI con domicilio eletto in VIA G. FERRARIS N. 10 BUSTO
ARSIZIO presso il difensore avv. ODILONE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
DITTA INDIVIDUALE EL ED in persona del titolare EL ED (nato in [...] il
16/06/1979, C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PERTUSI NICCOLÒ, con domicilio eletto in
VIA ROSSINI 16, VARESE, presso il difensore avv. PERTUSI NICCOLÒ;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato MA Global Service S.r.l.s. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 12.04.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di HI DI la somma di € 21.814,50, oltre interessi, € 40 ex art.6 D.lgs.
231/2002, € 287,06 per spese notarili nonché le spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso.
Ha dedotto in particolare che: le fatture allegate al decreto ingiuntivo non erano mai pervenute a MA che conosce il HI per sporadici lavori eseguiti presso i cantieri di Via per Cislago e di Via Collodi, interrotti a causa dell'assenza della documentazione relativa al Durc del personale del HI;
non fu la parte opponente a contattare la parte opposta ma quest'ultima fu contattata da Ecoabitare;
i lavori eseguiti furono contestati dall'opposta in quanto male eseguiti;
in ogni caso MA mai ha ricevuto le fatture di cui parte opposta chiede il pagamento, peraltro mai registrate da quest'ultima; parte opposta in ogni caso non ha offerto alcuna prova né del conferimento dell'incarico e nemmeno della concreta e corretta esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento del prezzo.
Ha concluso chiedendo di dichiarare in via preliminare l'assenza di prova scritta o di pronta soluzione e di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque di accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
- 1 - Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare che le opere di cui alle fatture prodotte sono state eseguite prima del 10.03.2022 e che dunque in ogni caso la denuncia del 15.01.2024 relativa agli asseriti vizi è stata effettuata tardivamente con conseguente inapplicabilità della garanzia ex art.2226 comma 2 c.c.; in via preliminare subordinata, nel caso in cui non si ritenga applicabile la disciplina ex artt.2222 ss c.c., ha chiesto di accertare che le opere di cui si chiede il pagamento siano state concretamente eseguite e che i vizi lamentati siano stati tardivamente denunciati, con inapplicabilità della garanzia ex art.1667 comma 2 c.c.; nel merito respingere le domande di parte opponente in quanto infondate e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata respingere le domande di parte opponente e condannare MA al pagamento delle fatture ingiunte per € 21.814,50 oltre interessi ex art.1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ebbene, va innanzitutto precisato che, sebbene nell'atto di citazione parte opponente affermi che manca la prova della committenza dei lavori in relazione ai quali si richiede il pagamento nonché la prova della consegna
- 2 - delle fatture, nella seconda memoria integrativa afferma che “è fatto accertato e non contestato la collaborazione tra l'opposta e l'opponente”.
Di nessun rilievo d'altronde possono essere le considerazioni contenute nell'atto di citazione con riferimento alla circostanza che fu la società committente a contattare la parte opposta e cioè il subappaltatore.
Quest'ultimo deve rivolgere le sue pretese nei confronti dell'appaltatore ( in questo caso la parte opponente) e non nei confronti del committente.
Come affermato dalla Suprema Corte “la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (cfr. Cass. n. 16917/2011).
È pertanto solo in presenza di uno specifico accordo fra le parti, che costituisca in capo al committente l'obbligazione di pagamento diretto dei crediti maturati dal subappaltatore ovvero che costituisca, in capo a quest'ultimo, il diritto ad agire, in caso di mancato pagamento da parte del subcommittente, nei confronti del committente principale che il subappaltatore ha titolo per ottenere direttamente dal committente il soddisfacimento delle proprie pretese.
Nel caso di specie, in assenza di tale prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'opponente, le pretese di parte opposta erano da farsi valere nei confronti della MA Global Services s.r.l.s.
Del tutto sfornite di alcuna prova ( e comunque con capitoli di prova testimoniale articolati in maniera generica e pertanto inammissibili) le deduzioni di parte opponente sollevate con riferimento ad una cattiva esecuzione dei lavori.
Alcuna contestazione risulta essere stata formulata neanche per iscritto prima del presente giudizio da parte dell'opponente che si è limitata a contestare ( tramite il proprio avvocato e con argomentazioni prive di rilevanza giuridica) le prestazioni eseguite da parte opposta solo al momento in cui è stato richiesto in via stragiudiziale il pagamento delle fatture.
D'altronde anche la contestazione relativa all'assenza di Durc con riferimento al personale che lavorava presso i cantieri ( ulteriore affermazione di parte opponente che dimostra che i lavori sono stati effettivamente eseguiti)
da un lato è stata smentita dalla produzione documentale di parte opposta ( in sede di seconda memoria integrativa -doc. 13 e 14) e dall'altro, comunque, non giustificava l'integrale sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. né l'attuale pretesa di non versare alcun corrispettivo.
Quanto infine alla mancata “consegna” delle fatture alla parte opponente, l'eccezione appare del tutto pretestuosa in quanto non era necessario portare a conoscenza della parte opponente le fatture per ritenere il credito di parte opposta liquido ed esigibile, essendo preciso onere di parte opponente corrispondere il dovuto per i lavori effettuati dalla parte opposta, soprattutto in assenza di alcuna contestazione sollevata in relazione al quantum dovuto.
- 3 - Alla luce di tali motivazioni deve dunque ritenersi provato in giudizio il credito ingiunto dalla parte opposta con la conseguenza che le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Rilevato dunque che a fronte dell'esecuzione dei lavori, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MA Global Service S.r.l.s nei confronti di HI DI, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 531/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna MA Global Service s.r.l.s. al pagamento, in favore di HI DI, delle spese di lite liquidate in complessivi 3.387,00 €, oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 12/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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