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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 855/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
TRA
NO LA, elettivamente domiciliata in Botricello, alla via Nazionale, 457, presso lo studio dell'Avv. Domenico Viscomi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Nicola Colacino;
APPELLANTE
E
NZ ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Crotone alla via L. Settino, 57, nello studio legale associato Di
Bartolo-Tesoriere, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RA Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed
Emanuele Di Bartolo, in virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
AL IE, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via trav.sa Firenze, 5 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Covelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
1 E
AL EP, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Antonella Brancati, presso il cui studio, in
Catanzaro, Via Maddalena, 18, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
E
AL NA, elettivamente domiciliata in Crotone alla Via trav.sa Firenze, 5 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Covelli, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
GN IO e RA ES;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previo ogni accertamento di rito, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. NO IO, conducente del veicolo Fiat Doblò, targ. CJ 262 WR;
- accertare e dichiarare che in seguito al sinistro per cui è causa la sig.ra LA IN ha subito delle lesioni personali da cui sono derivati dei danni patrimoniali e non patrimoniali, così come descritti in premessa:
- condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice;
- condannare gli appellati, in solito tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata Allianz S.p.A.: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così disporre:
1) in via principale e nel merito, rigettare l'appello, del tutto infondato in fatto e diritto e privo di ogni riscontro probatorio in relazione alla richiesta avanzata da parte appellante, conseguendone conferma integrale della sentenza di primo grado n°358/2022 emessa dal Tribunale di Crotone nel giudizio n°1182/2020;
2 - con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato AL RO: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così disporre:
1) In via principale e nel merito, rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e privo di ogni riscontro probatorio in relazione alla richiesta di parte appellante, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone n. 358/2022 emessa in seno al giudizio n. 1182/2020 RG.
2) Condannare alle spese del presente giudizio parte appellante con distrazione a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata AL NN: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così disporre:
1) In via principale e nel merito, rigettare l'appello, infondato in fatto ed in diritto e privo di ogni riscontro probatorio in relazione alla richiesta di parte appellante, e si chiede conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone n. 358/2022 emessa in seno al giudizio n.
1182/2020 RG.
2) Condannare alle spese del presente giudizio parte appellante con distrazione a favore del procuratore costituito che si dichiara antestatario.”
Per l'appellato AL GI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro rigettare
l'Appello e quindi confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Crotone n. 358/2022 nel giudizio n. 1182/2020.
Con vittoria delle spese del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, IN LA ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la Allianz S.p.A., NO IO e ER RA al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, in conseguenza dell'evento occorso.
In particolare, l'attrice ha esposto che:
3 - in data 07 gennaio 2019, alle ore 13:30 circa, nel mentre camminava in via Casale, in Cutro, durante la processione per il funerale di suo marito, veniva improvvisamente investita dal veicolo
Fiat Doblò, tg. CJ262WR, assicurato con polizza n.00273343616 dell'Allianz Assicurazioni, di proprietà di RA ER e condotta da IO NO;
- in particolare, si trovava ai margini del marciapiede e procedeva con passo lento insieme alle altre persone, in senso contrario alla marcia veicolare, allorquando il NO, intento a spostare il veicolo, retrocedeva con l'auto e nel fare ciò la colpiva da tergo;
- a seguito dell'urto, riportava lesioni personali e perciò veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Crotone, dove veniva sottoposta a controllo e alle cure mediche necessarie;
- in data 10 luglio 2019, veniva dichiarata guarita, con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale;
- diffidata la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti, la IN veniva sottoposta a visita medico legale da parte dell'Allianz, la quale, tuttavia, con successiva lettera del
21 novembre 2019, comunicava non solo di non poter accogliere la richiesta in quanto i danni lamentati non risultavano riferibili all'evento denunciato, ma, in ogni caso, che la garanzia assicurativa non era operativa in quanto la polizza risultava stornata in data 6 gennaio 2019;
- in seguito al sinistro la IN aveva subito gravi danni alla mano sinistra, accertati dal medico della compagnia assicurativa e dal consulente di parte, ed individuati in postumi invalidanti nella misura dell'8%;
- tali danni compromettevano la sua vita quotidiana, determinando uno stato di ansia e agitazione, nonché la sua capacità lavorativa specifica e generica, svolgendo ella l'attività di bracciante agricola.
In diritto, l'attrice ha dedotto, pertanto, la responsabilità esclusiva di NO IO per il sinistro occorso e il conseguente sorgere dell'obbligo risarcitorio, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in capo a RA ER, in qualità di proprietario, e ad IO NO, quale conducente, ed ai sensi dell'art. 144 D.lgs. n.209/2005, in capo ad Allianz Ass.ni S.p.A.
Istaurato correttamente il contradditorio, si è costituita in giudizio Allianz Ass.ni, eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza per cessazione della copertura e il difetto di proprietà in capo all'assicurato ER RA, e nel merito l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
Dichiarata la contumacia di IO NO e RA ER, il Tribunale, in ragione della difesa di parte convenuta, ha autorizzato la chiamata in causa di RE IN, in qualità di
4 proprietaria dell'automobile in questione, la quale, tuttavia, a seguito di rituale notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Dichiarato inammissibile l'interrogatorio formale di NO IO e rigettata la CTU, la causa
è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi e all'udienza del 20 aprile 2022, è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n.358/2022, resa a seguito discussione orale ex art 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 20 aprile 2022, ha rigettato la domanda attorea sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, non avendo quest'ultimo fornito elementi idonei ad attestare l'effettiva verificazione del sinistro e le concrete modalità di verificazione dello stesso.
Il Giudice ha, infine, condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 25 maggio 2022, IN
LA ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la Allianz Ass.ni, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, il 26 settembre 2022, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza per cessazione della copertura e il difetto di proprietà in capo all'assicurato ER RA, e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 24 ottobre 2022 la Corte, rilevato il decesso di RE IN, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Riassunto il giudizio da IN LA con comparsa depositata il 17 gennaio 2023 e integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di RE IN, si sono autonomamente costituiti in giudizio AL PI, AL GI e AL NN, tutti eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto. AL PI ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, invocando l'estromissione dal giudizio atteso che in data 25 gennaio 2022 ha proceduto alla dichiarazione di rinuncia all'eredità.
Con ordinanza del 16 giugno 2023 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rimesso al merito la valutazione sulla richiesta di CTU, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note.
In tale ultima udienza – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 Tutte le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
IN LA e AL GI hanno depositato altresì le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di NO IO e ER RA, i quali, seppur ritualmente citati in data 25 maggio 2022, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
3.2 Successivamente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AL PI, il quale ha depositato telematicamente, in allegato alla comparsa di costituzione del 7 giugno 2023, idoneo atto di rinuncia all'eredità. È principio pacifico quello per cui il chiamato all'eredità che vi abbia validamente rinunciato non risponde dei debiti del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, avendo quest'ultima effetto immediato e retroattivo.
Invero, la Suprema Corte ha specificato come “l'atto d'impugnazione notificato al solo chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa
l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c.” (Cass. civ. n.
9225/2017).
3.3 Indi, va qui integralmente confermata l'ordinanza collegiale del 16 giugno 2023, con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie dell'appellante, con la seguente motivazione: “osservato che, per insegnamento giurisprudenziale dal quale questa Corte non intende discostarsi, la parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello, con l'ulteriore precisazione che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare il
“thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte;
questa interpretazione “è pur rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegarne rito del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte (art. 111 Cost.). L'importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di
6 controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale l'art. 356 cod. proc. civ. assegna il compito di decidere se assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di primo grado, determinandone le modalità con ordinanza e fissando un'udienza collegiale istruttoria” (cfr. Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9410; conf., ex multis, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ, 3 agosto 2017, n. 19352); - ritenuto che, nel caso di specie, le richieste istruttorie non sono state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 aprile 2022 […]”.
3.4 Con un unico motivo di appello articolato in più punti l'appellante lamenta la “Violazione dell'art. 2054 c.c. – Erronea valutazione delle dichiarazioni del teste ZA IO – Erronea valutazione del CID – Omessa valutazione della consulenza dell'Allianz S.p.A. a firma del consulente Ivan Catrambone – Omessa valutazione delle consulenze medico legali di parte da cui emerge il nesso causale – Mancata assunzione dell'interrogatorio formale del Sig. NO
IO”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata, in primis, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito idonei elementi probatori circa la verificazione del sinistro e le sue modalità.
Invero, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell'art. 2054, primo comma, c.c. e tale presunzione può essere superata solo quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, il NO non ha fornito la suddetta prova liberatoria, né è emerso dagli atti alcun elemento che consentisse di individuare dei profili di colpa nella condotta della danneggiata, valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c.
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale ha operato altresì un'errata valutazione delle prove fornite, ed in particolare, del CID, che diversamente da quanto sostenuto dal Giudice, risulta completo in ogni sua parte, in quanto è stato firmato dall'unico conducente, vi è l'indicazione dalla data, dell'ora e del luogo del sinistro, sono indicati i dati dei soggetti coinvolti, vi è la descrizione precisa della dinamica e vi è l'ammissione della responsabilità.
Tale documento, peraltro, troverebbe riscontro oltre che nelle precise dichiarazioni del teste
ZA IO anche nella documentazione prodotta dalla stessa Compagnia assicurativa, in cui sono contenute le indagini, complete di dichiarazioni e di fotografie del luogo del sinistro, che confermano il verificarsi del sinistro e la responsabilità del NO.
7 3.4.1 L'appello è infondato e come tale dev'essere rigettato.
Come affermato in altri termini dal Tribunale, il quadro istruttorio volto a dimostrare la dinamica del sinistro, i danni ed il nesso causale intercorrente, si appalesa nel complesso lacunoso e poco chiaro, tanto da fondare il convincimento di questo Collegio in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore.
Nella specie, difatti, seppure sia vero che l'art. 2054, comma 1 c.c., norma qui applicabile, fa sorgere una presunzione di responsabilità, una presunzione di colpa, in capo al conducente del veicolo, dalla quale può liberarsi unicamente dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, va comunque precisato che però l'attore – danneggiato – è tenuto, in ogni caso, nel momento in cui agisce in giudizio, ad allegare e provare preliminarmente il fatto storico, nonché
a dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra evento e danno.
Nella specie la ricostruzione del sinistro sarebbe affidata, secondo l'appellante, ai seguenti elementi: il modello CAI, le dichiarazioni rilasciate dal teste “ZA IO” e la documentazione prodotta dalla stessa compagnia assicurativa.
Ebbene, per quanto concerne il modello di constatazione amichevole di incidente, va sin da subito evidenziato come secondo l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, l'efficacia di tale modulo dev'essere diversamente valutata nell'ipotesi in cui lo stesso sia sottoscritto dal conducente non proprietario del mezzo, atteso che il litisconsorte necessario è solamente il proprietario del veicolo. Al riguardo la Corte ha affermato che: “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro” mentre “ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente”
(Cass. Civ. sent. n.13718/2021).
La limitata valenza probatoria di tale documento, il quale assurge dunque a mero indizio liberamente apprezzabile dal giudice, viene peraltro corroborata, come correttamente sostenuto dal
Tribunale, dalla primaria circostanza che esso, oltre a non essere stato compilato in maniera precisa, mancando il grafico attestante le modalità con cui il veicolo sarebbe entrato in contatto con il pedone, risulta privo della sottoscrizione della controparte.
Ancora, per ciò che concerne invece la testimonianza resa, è d'uopo evidenziare come questa si sia rivelata di fatto irrilevante, considerato che, in primis, il ZA non ha assistito al sinistro e non ha avuto modo di vedere precisamente l'impatto, in quanto si trovava in una posizione
8 avanzata rispetto alla IN e, pertanto, girandosi successivamente è stato in grado di riferire solamente di averla vista a terra;
d'altra parte le dichiarazioni rese hanno alimentato ancor di più i dubbi sulla dinamica fattuale e sull'effettività del verificarsi del sinistro secondo le modalità riferite, poiché dalle stesse è emersa una contraddizione di difficile giustificazione laddove il teste ha confermato che il sinistro si fosse verificato il 7 gennaio e che lui si stava recando in chiesa, salvo poi dichiarare che il funerale avesse avuto luogo in data 8 gennaio.
Di seguito si riporta quanto letteralmente affermato: “…Lo so in quanto partecipavo al funerale di
NO RO. Ricordo che partecipava anche la sig.ra IN. Io mi trovavo davanti a lei. Ricordo di aver sentito urlare la sig.ra IN e mi sono girato e ho visto la sig.ra a terra con il veicolo accanto.” …” Ricordo che il funerale si è tenuto l'8 gennaio in quanto questa persona è morta il 06 gennaio.” …” Ricordo che il 7 gennaio io stavo andando in chiesa.”.
Tale contraddizione non viene superato esaminando la relazione investigativa prodotta dalla convenuta compagnia assicurativa, né tantomeno può considerarsi valida a tal fine la spiegazione fornita dall'appellante e relativa agli usi del paese durante le esequie, in quanto, in ogni caso, il rito in chiesa ed il corteo funebre si svolgono sempre in un unico giorno e, nel caso di specie, è stato dimostrato che si sia trattato dell'8 gennaio.
A tutto ciò si aggiunge non solo il rapporto di parentela intercorrente tra la danneggiata ed il conducente, essendo quest'ultimo suo cognato, ma anche che la compagnia assicurativa ha dimostrato una complessa situazione di sinistrosità dell'assicurato, a carico del quale non solo emergono due eventi a ridosso della scadenza di polizza, temporalmente collocati molto vicino a quello per cui è causa, ovvero il 3 gennaio 2019 ed il 9 gennaio 2019, ma risulta altresì il coinvolgimento del ER in ben 52 pregressi sinistri.
Alla luce, pertanto, delle considerazioni sopra esposte, l'appello si ritiene infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
Il rigetto della domanda rende superfluo l'esame dell'eccezione di inoperatività della polizza per cessazione della copertura avanzata dall'Allianz S.p.A.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di scarsa complessità e alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, e tanto a prescindere dall'ammissione del
9 soccombente al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti “in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da NO LA nei confronti di NZ S.p.A., GN
IO, RA ES, AL IE, AL EP e AL
NA, con atto di citazione notificato il 25/05/2022 avverso la sentenza n. 358/2022 del
Tribunale di Crotone, pubblicata in data 20 aprile 2022 e notificata il 26 aprile 2022, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di NO IO e ER RA;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di AL PI;
3) Rigetta l'appello;
4) Condanna IN LA al pagamento delle spese di lite nei confronti di Allianz
S.p.A., liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
5) Condanna IN LA al pagamento delle spese di lite in favore di AL
GI, liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
6) Condanna IN LA al pagamento delle spese di lite in favore di AL
NN, liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Teresa Covelli che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
7) Condanna IN LA al pagamento delle spese di lite in favore di AL
PI, liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
10 delle spese generali nella misura del 15%, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Patrizia Covelli che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
8) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso il 21 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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