Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
70/2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori ddootttt..ssssaa MMaarriiaa CCoonncceettttaa EEllddaa CCaapprriinnoo PPrreessiiddeennttee rreell.. ddootttt..ssssaa LLiibboorriiaa MMaarriiaa SSttaannccaammppiiaannoo GGiiuuddiiccee ddootttt..ssssaa EElleennaa CCoonntteessssii GGiiuuddiiccee ha emesso la seguente
SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii rreeggoollaammeennttaazziioonnee ddeellll''eesseerrcciizziioo ddeellllaarreessppoonnssaabbiilliittàà ggeenniittoorriiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 7700//22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 44..11..22002244ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell' Parte_1 C.F._1
avv. BONOMO JACOPO come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
(CF ) con il patrocinio dell' Controparte_2 C.F._3
avv. BONOMO JACOPO come da procura in atti
INTERVENUTO VOLONTARIO
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con la sola richiesta dell'ottenimento di un assegno di mantenimento . pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente assumeva di avere avuto una relazione more uxorio dalla quale era nato il figlio (9.6.2016), da entrambi riconosciuto CP_2
e, dopo aver sottolineato come già fin dalla nascita del minore il resistente si era del tutto disinteressato della crescita o del mantenimento di lui, chiedeva al Tribunale che fosse riconosciuto a suo favore l'affido super esclusivo, chiedeva un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente tanto che la notifica avveniva ai sensi dell'art. 140 cpc.
Nelle more del giudizio il figlio diventava maggiorenne e si costituiva con la madre svolgendo un intervento adesivo alla richieste della stessa assumendo di vivere insieme alla ricorrente e di non aver alcun tipo di autonomia economica.
L'intervenuta maggiore età del figlio evidentemente supera la problematica connessa all'affido e alla regolamentazione delle visite padre/figlio il cui esame pertanto non dovrà essere compiuto.
L'unico oggetto di verifica è la quantificazione dell'assegno di mantenimento che può essere richiesto al padre.
La ricorrente ha affermato e provato che il resistente fa parte di un'impresa commerciale la cui legale rappresentanza è dell'altro figlio dello stesso – impresa individuale denominata “Vexus di CHOQUE PEREZ RL O” avente ad oggetto l'attività di realizzazione di coperture, lavori di costruzione e installazione n.c.a., supporto montaggi industriali, manutenzioni meccaniche senza installazione in edifici o in altre opere di costruzioni di impianti e macchine – e che conta, oltre al padre altro dipendente pure familiare.
La mancata autonomia del figlio appena maggiorenne, ancora studente, giustifica ampiamente la richiesta della corresponsione dell'assegno di mantenimento.
pagina 2 di 6 In assenza di certificazioni in grado di delineare con verosimiglianza la situazione reddituale dell'impresa appare equo riconoscere a titolo di assegno di mantenimento ordinario a carico del resistente l'importo di € 300,00 mensili da versare entro il 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo del
Tribunale.
Le spese di lite si pongono a carico del resistente che con il suo comportamento omissivo ha di fatto causato integralmente il presente procedimento , si liquidano in dispositivo in conformità al dm 147/22 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi, con la riduzione del 30% su € 2.906,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto -art. 4, comma 4)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- il resistente dovrà versare alla Controparte_1
ricorrente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne non autonomo, l'importo di € Controparte_2
300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative al figlio in base al Protocollo di questo Tribunale CP_2
che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 3 di 6 cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 4 di 6 accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa pagina 5 di 6 della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese, € 2.034,20 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 28.11.24 il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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