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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 16156/2024 R.G.
* * *
Oggi 01/04/2025 h. _15.02 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte appellante: avv.ti MORDIGLIA ROBERTO e LESCA per parte convenuta GTT : avv. SCAPATICCI ALBERTO per Ader avv. in sost avv. ROSSO Controparte_1
per avv. GUIDO ARTURO BERTINETTI Controparte_2
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta il contenuto delle note conclusive avversarie evidenziando che menziona sentenza di marzo 2025 ma questi principi non CP_3
sono applicabili al rito civile e richiama l'art. 473 c.p.c. ma questa è Controparte_2
una causa ordinaria. parti convenute: richiamano le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 350 e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16156/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Fabro n. 2 presso lo CP_4
studio dell'avv. Roberto Mordiglia che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandro Lesca;
Parte appellante contro
elettivamente domiciliato presso la sede legale della Controparte_5
società, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Scapaticci come da procura alle liti in atti;
Parte appellata e contro elettivamente domiciliato in Torino al Corso Trapani n. Controparte_6
73 presso lo studio dell'avv. Guido Arturo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Parte appellata e contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_7
Andrea Rosso che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata
* * *
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2270/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “accogliere, per i motivi di cui al presente atto, l'odierno appello e per l'effetto riformare la sentenza del GIUDICE DI PACE DI TORINO numero 2270 del
23.07.2024 non notificata e conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate nelle cartelle di pagamento numero
11020130022895358/000 e 11020160035890740/000; dichiarare, nei limiti di giurisdizione e competenza, la nullità e/o l'inefficacia e/o annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo 11080202300004096/000 dell' Controparte_7
. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre
[...]
rimborso forfettario ed accessori di legge, dei quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori”.
* * *
Per “in via preliminare in rito, dichiarare la sentenza del Giudice di Pace Dr.ssa CP_8
Sabrina Gambino appellata da improcedibile per irritualità dell'atto di CP_4
Appello e/o inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'Appello e tutte le conclusioni e domande in esso contenute, inclusa la domanda delle spese, confermando per l'effetto in toto l'appellata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari, come da nota a parte”;
Per : “rigettare tutte le domande proposte dalla parte appellante, per Controparte_2
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 2270/2024; con vittoria di spese di questo grado di giudizio”; Per : “rigettare - in quanto infondato in fatto ed in diritto - l'appello proposto da CP_3
avverso la sentenza n. 2270/2024 del Giudice di Pace di Torino. Con CP_4
conseguente conferma della piena legittimità, validità ed efficacia degli atti posti in essere da e del carico iscritto a ruolo. Con il favore o Controparte_7
quantomeno la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello.
Il Giudice di primo grado ha espressamente qualificato il ricorso quale “opposizione all'esecuzione esattoriale per la quale il rito applicabile non è quello dell'opposizione a sanzione amministrativa, ma quello semplificato di cognizione” (ossia il procedimento
“ordinario” per il Giudice di Pace).
Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da di CP_8
improcedibilità ed irritualità dell'appello.
2. Oggetto del contendere.
2.1 Impugnazione preavviso di fermo.
L'opponente contesta la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
11080202300004096/000 dell' (doc.1) con Controparte_7
la quale viene sollecitato il pagamento, pena l'iscrizione di fermo amministrativo sulla vettura HUNDAI targata EX887NB di proprietà dell'appellante, per quanto attiene alla giurisdizione e competenza dell'Adito Tribunale, delle seguenti cartelle:
numero 11020130022895358/000, asseritamente notificata il 29.01.2014, sanzioni L
689/1981, interessi di mora anno 2009 creditore € 219,31; CP_8
numero 11020160035890740/000, asseritamente notificata il 17.10.2016, sanzioni CDS, maggiorazioni, interessi di mora anno 2014, creditore € Controparte_2
1.484,38. Come noto, il c.d. preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile
(cfr in termini: Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2010, n. 11087; Id., Sez. VI-III, 3 ottobre
2018), ma ciò non esclude la possibilità di impugnare soltanto la successiva comunicazione di iscrizione di fermo.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui
l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto” (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo
2024, n. 6844; Id., Sez. VI-III, 30 settembre 2022).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato da , il preavviso di fermo era stato CP_3
notificato a seguito del mancato pagamento di una molteplicità di cartelle esattoriali, per un totale dovuto alla data del 20/10/2023 di € 25.670,27, mentre l'opposizione attiene solamente a due cartelle dell'importo complessivo di € 1.703,69, e precisamente la cartella n. 11020130022895358000, notificata il 29/01/2014, di € 219,31 (ente che ha emesso il ruolo: e la cartella n. 11020160035890740000, Controparte_9
notificata il 17/10/2016 di € 1.484,38 (Ente che ha emesso il ruolo: Controparte_6
).
[...] CP_10
Tale fatto rende di per sé infondata la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché l'eventuale non debenza delle somme contestate non comporta il venir meno della legittimità della comunicazione preventiva essendo la medesima giustificata dall'omesso pagamento delle restanti cartelle esattoriali del valore residuo di € 23.966,58.
2.2. Opposizione cartelle esattoriali.
A fronte della contestazione del destinatario di aver ricevuto sia le cartelle di pagamento che i successivi atti interruttivi, non ha assolto all'onere della prova poiché: CP_3
- la cartella numero 11020130022895358/000, asseritamente notificata il 29.01.2014, sanzioni L 689/1981, interessi di mora anno 2009 creditore € 219,31: non vi CP_8 è prova della regolarità della notificazione poiché il doc. 5ter non attesta la consegna della busta bensì, al contrario, dà atto che “da informazioni ricevute il destinatario risulta trasferito”, tanto che nella retro viene siglata la casella “trasferito”, anche se poi è stato non correttamente disposto il deposito dell'atto in Comune e l'affissione (con conseguente errata indicazione della c.d. compiuta giacenza);
- cartella n. numero 11020160035890740/000, asseritamente notificata il 17.10.2016, sanzioni CDS, maggiorazioni, interessi di mora anno 2014, creditore CP_2
€ 1.484,38: la stessa difesa di dà atto di “non essere in possesso della
[...] CP_3
prova della notificazione di tale cartella né di atti ad essa successivi, se non l'intimazione di pagamento n. 11020229016253367000;
- Intimazione di pagamento: 11020229016253367000: ricevuta della raccomandata con sottoscrizione del destinatario e dell'agente notificatore ma priva di data di consegna del plico (doc. 5 e 5 bis ); CP_3
- Intimazione di pagamento n. 11020159052285843000 (relativa peraltro solo alla prima cartella esattoriale): non vi è prova della regolarità della notificazione poiché il doc. 6 bis non attesta la consegna della busta bensì, al contrario, dà atto che “da informazioni ricevute il destinatario risulta trasferito”, anche se poi è stato non correttamente disposto il deposito dell'atto in Comune e l'affissione (con conseguente errata indicazione della c.d. compiuta giacenza) (doc. 6 e 6 bis ); CP_3
- Intimazione di pagamento n. 11020199017456560000: regolarmente notificata in data 19 novembre 2019 (doc. 7 e 7 bis ) CP_3
- Per quanto attiene alla produzione nel presente giudizio dei verbali delle contravvenzioni emesse dal , si ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il Controparte_2
divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3,
c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del
2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2024, n. 16289).
Con riferimento all'intimazione di pagamento: 11020229016253367000 deve pertanto essere riformata la decisione del giudice di pace che ha ritenuto che tale atto fosse stato
“notificato a mani il 13 dicembre 2022” (doc. 5 e 5 bis )” poiché non Controparte_7
risulta alcuna data di consegna del plico in tali documenti, con conseguente erronea dichiarazione di “perenzione e cristallizzazione delle pretese tutte”. Il ragionamento del Giudice di Pace relativo all'omesso allontanamento del debitore dal territorio italiano nonostante l'ordine di espulsione, seppure in parte condivisibile non avendo l'opponente dimostrato tale circostanza e non potendo ritenersi non contestata ex art. 115 c.p.c. tale circostanza non avendo le controparti svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2025, n. 3429), è comunque irrilevante ai fini della decisione poiché a fronte dell'allegazione di omessa ricezione degli atti prodromici, delle cartelle e di successivi atti interruttivi da parte dell'opponente, era onere di e degli enti impositori offrire prova del contrario e ciò CP_3
non è stato fatto attesa l'irregolarità delle notificazioni prodotte (ad eccezione di una sola notificazione: doc. 7 e 7 bis).
3. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, l'appello viene parzialmente accolto e si riforma la sentenza di primo grado impugnata soltanto relativamente alla decisione in punto “conferma per il resto le cartelle e le pretese tributarie” poiché, al contrario, si accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle due cartelle esattoriali impugnate.
Merita invece la conferma della decisione relativa al rigetto della domanda di annullamento del preavviso di fermo per le ragioni sopra esposte (ossia legittimità della pretesa relativa ai restanti debiti tributari non oggetto di impugnazione).
4. Spese di lite.
Attesa la decisione di cui sopra (soccombenza reciproca), si dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto_
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali n.
11020130022895358/000 e n. 11020160035890740/000;
- rigetta la domanda di annullamento della dichiarazione preventiva di fermo amministrativo n. 11080202300004096/000; visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado.
Torino, 1° aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 16156/2024 R.G.
* * *
Oggi 01/04/2025 h. _15.02 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte appellante: avv.ti MORDIGLIA ROBERTO e LESCA per parte convenuta GTT : avv. SCAPATICCI ALBERTO per Ader avv. in sost avv. ROSSO Controparte_1
per avv. GUIDO ARTURO BERTINETTI Controparte_2
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta il contenuto delle note conclusive avversarie evidenziando che menziona sentenza di marzo 2025 ma questi principi non CP_3
sono applicabili al rito civile e richiama l'art. 473 c.p.c. ma questa è Controparte_2
una causa ordinaria. parti convenute: richiamano le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 350 e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16156/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Fabro n. 2 presso lo CP_4
studio dell'avv. Roberto Mordiglia che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandro Lesca;
Parte appellante contro
elettivamente domiciliato presso la sede legale della Controparte_5
società, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Scapaticci come da procura alle liti in atti;
Parte appellata e contro elettivamente domiciliato in Torino al Corso Trapani n. Controparte_6
73 presso lo studio dell'avv. Guido Arturo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Parte appellata e contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_7
Andrea Rosso che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata
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Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2270/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “accogliere, per i motivi di cui al presente atto, l'odierno appello e per l'effetto riformare la sentenza del GIUDICE DI PACE DI TORINO numero 2270 del
23.07.2024 non notificata e conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate nelle cartelle di pagamento numero
11020130022895358/000 e 11020160035890740/000; dichiarare, nei limiti di giurisdizione e competenza, la nullità e/o l'inefficacia e/o annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo 11080202300004096/000 dell' Controparte_7
. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre
[...]
rimborso forfettario ed accessori di legge, dei quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori”.
* * *
Per “in via preliminare in rito, dichiarare la sentenza del Giudice di Pace Dr.ssa CP_8
Sabrina Gambino appellata da improcedibile per irritualità dell'atto di CP_4
Appello e/o inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'Appello e tutte le conclusioni e domande in esso contenute, inclusa la domanda delle spese, confermando per l'effetto in toto l'appellata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari, come da nota a parte”;
Per : “rigettare tutte le domande proposte dalla parte appellante, per Controparte_2
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 2270/2024; con vittoria di spese di questo grado di giudizio”; Per : “rigettare - in quanto infondato in fatto ed in diritto - l'appello proposto da CP_3
avverso la sentenza n. 2270/2024 del Giudice di Pace di Torino. Con CP_4
conseguente conferma della piena legittimità, validità ed efficacia degli atti posti in essere da e del carico iscritto a ruolo. Con il favore o Controparte_7
quantomeno la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello.
Il Giudice di primo grado ha espressamente qualificato il ricorso quale “opposizione all'esecuzione esattoriale per la quale il rito applicabile non è quello dell'opposizione a sanzione amministrativa, ma quello semplificato di cognizione” (ossia il procedimento
“ordinario” per il Giudice di Pace).
Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da di CP_8
improcedibilità ed irritualità dell'appello.
2. Oggetto del contendere.
2.1 Impugnazione preavviso di fermo.
L'opponente contesta la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
11080202300004096/000 dell' (doc.1) con Controparte_7
la quale viene sollecitato il pagamento, pena l'iscrizione di fermo amministrativo sulla vettura HUNDAI targata EX887NB di proprietà dell'appellante, per quanto attiene alla giurisdizione e competenza dell'Adito Tribunale, delle seguenti cartelle:
numero 11020130022895358/000, asseritamente notificata il 29.01.2014, sanzioni L
689/1981, interessi di mora anno 2009 creditore € 219,31; CP_8
numero 11020160035890740/000, asseritamente notificata il 17.10.2016, sanzioni CDS, maggiorazioni, interessi di mora anno 2014, creditore € Controparte_2
1.484,38. Come noto, il c.d. preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile
(cfr in termini: Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2010, n. 11087; Id., Sez. VI-III, 3 ottobre
2018), ma ciò non esclude la possibilità di impugnare soltanto la successiva comunicazione di iscrizione di fermo.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui
l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto” (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo
2024, n. 6844; Id., Sez. VI-III, 30 settembre 2022).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato da , il preavviso di fermo era stato CP_3
notificato a seguito del mancato pagamento di una molteplicità di cartelle esattoriali, per un totale dovuto alla data del 20/10/2023 di € 25.670,27, mentre l'opposizione attiene solamente a due cartelle dell'importo complessivo di € 1.703,69, e precisamente la cartella n. 11020130022895358000, notificata il 29/01/2014, di € 219,31 (ente che ha emesso il ruolo: e la cartella n. 11020160035890740000, Controparte_9
notificata il 17/10/2016 di € 1.484,38 (Ente che ha emesso il ruolo: Controparte_6
).
[...] CP_10
Tale fatto rende di per sé infondata la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché l'eventuale non debenza delle somme contestate non comporta il venir meno della legittimità della comunicazione preventiva essendo la medesima giustificata dall'omesso pagamento delle restanti cartelle esattoriali del valore residuo di € 23.966,58.
2.2. Opposizione cartelle esattoriali.
A fronte della contestazione del destinatario di aver ricevuto sia le cartelle di pagamento che i successivi atti interruttivi, non ha assolto all'onere della prova poiché: CP_3
- la cartella numero 11020130022895358/000, asseritamente notificata il 29.01.2014, sanzioni L 689/1981, interessi di mora anno 2009 creditore € 219,31: non vi CP_8 è prova della regolarità della notificazione poiché il doc. 5ter non attesta la consegna della busta bensì, al contrario, dà atto che “da informazioni ricevute il destinatario risulta trasferito”, tanto che nella retro viene siglata la casella “trasferito”, anche se poi è stato non correttamente disposto il deposito dell'atto in Comune e l'affissione (con conseguente errata indicazione della c.d. compiuta giacenza);
- cartella n. numero 11020160035890740/000, asseritamente notificata il 17.10.2016, sanzioni CDS, maggiorazioni, interessi di mora anno 2014, creditore CP_2
€ 1.484,38: la stessa difesa di dà atto di “non essere in possesso della
[...] CP_3
prova della notificazione di tale cartella né di atti ad essa successivi, se non l'intimazione di pagamento n. 11020229016253367000;
- Intimazione di pagamento: 11020229016253367000: ricevuta della raccomandata con sottoscrizione del destinatario e dell'agente notificatore ma priva di data di consegna del plico (doc. 5 e 5 bis ); CP_3
- Intimazione di pagamento n. 11020159052285843000 (relativa peraltro solo alla prima cartella esattoriale): non vi è prova della regolarità della notificazione poiché il doc. 6 bis non attesta la consegna della busta bensì, al contrario, dà atto che “da informazioni ricevute il destinatario risulta trasferito”, anche se poi è stato non correttamente disposto il deposito dell'atto in Comune e l'affissione (con conseguente errata indicazione della c.d. compiuta giacenza) (doc. 6 e 6 bis ); CP_3
- Intimazione di pagamento n. 11020199017456560000: regolarmente notificata in data 19 novembre 2019 (doc. 7 e 7 bis ) CP_3
- Per quanto attiene alla produzione nel presente giudizio dei verbali delle contravvenzioni emesse dal , si ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il Controparte_2
divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3,
c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del
2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2024, n. 16289).
Con riferimento all'intimazione di pagamento: 11020229016253367000 deve pertanto essere riformata la decisione del giudice di pace che ha ritenuto che tale atto fosse stato
“notificato a mani il 13 dicembre 2022” (doc. 5 e 5 bis )” poiché non Controparte_7
risulta alcuna data di consegna del plico in tali documenti, con conseguente erronea dichiarazione di “perenzione e cristallizzazione delle pretese tutte”. Il ragionamento del Giudice di Pace relativo all'omesso allontanamento del debitore dal territorio italiano nonostante l'ordine di espulsione, seppure in parte condivisibile non avendo l'opponente dimostrato tale circostanza e non potendo ritenersi non contestata ex art. 115 c.p.c. tale circostanza non avendo le controparti svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2025, n. 3429), è comunque irrilevante ai fini della decisione poiché a fronte dell'allegazione di omessa ricezione degli atti prodromici, delle cartelle e di successivi atti interruttivi da parte dell'opponente, era onere di e degli enti impositori offrire prova del contrario e ciò CP_3
non è stato fatto attesa l'irregolarità delle notificazioni prodotte (ad eccezione di una sola notificazione: doc. 7 e 7 bis).
3. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, l'appello viene parzialmente accolto e si riforma la sentenza di primo grado impugnata soltanto relativamente alla decisione in punto “conferma per il resto le cartelle e le pretese tributarie” poiché, al contrario, si accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle due cartelle esattoriali impugnate.
Merita invece la conferma della decisione relativa al rigetto della domanda di annullamento del preavviso di fermo per le ragioni sopra esposte (ossia legittimità della pretesa relativa ai restanti debiti tributari non oggetto di impugnazione).
4. Spese di lite.
Attesa la decisione di cui sopra (soccombenza reciproca), si dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto_
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali n.
11020130022895358/000 e n. 11020160035890740/000;
- rigetta la domanda di annullamento della dichiarazione preventiva di fermo amministrativo n. 11080202300004096/000; visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado.
Torino, 1° aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila