Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2923
CASS
Sentenza 31 gennaio 2023

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In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 è applicabile anche se l'istanza di accertamento con adesione è presentata dal socio (e/o dal liquidatore) di una società di capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità.

Commentario1

  • 1Adesione ammessa anche per il liquidatore di società cessataAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2923
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

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