Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
766/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 766/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Tommaso Sorrentino n. 74, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Di
Massa, sito in Gragnano alla via Roma n. 28, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, e
[...]
c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fausta
Sorrentino, sito in Castellammare di Stabia al Corso Garibaldi n. 108, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il P.M., in data 10.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.07.2012 nel Comune di Gragnano, e che prima del matrimonio
1
che essendo intervenuta Per_1
tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n. 7798/2021 del 19/10/2021 (prevedendo l'affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre;
disciplina ordinaria del diritto di visita del padre;
l'obbligo per il padre di versare l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre spese straordinarie ripartite al 50%).
Quanto alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno allegato che - rispetto Parte_1 alla quale risulta in atti solo modello ISEE per l'anno 2024 di euro 3.818,08 e per l'anno 2025 di euro
4.200,00 - sostiene la spesa mensile per canone di locazione nella misura di euro 500,00, lavora come collaboratrice domestica, oltre ad occuparsi nel periodo estivo delle pulizie in un bed and breakfast, percependo una retribuzione di circa euro 300,00 e l'assegno di inclusione per un importo di euro
555,00 mensili, oltre assegno unico per un importo di euro 199,40.
Per quanto concerne è emerso che lo stesso è addetto al banco salumi in un Controparte_1 supermercato “Dodeca” in Anacapri, percependo una retribuzione mensile di euro 1.650,00, e che per l'anno 2020 ha riportato un reddito di euro 29.084,00, per l'anno 2021 un reddito di euro 28.982,00
e per l'anno 2022 un reddito di euro 30.524,00 (come da modelli 730 allegati in atti).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16.09.2024, successivamente differita al 28.01.2025, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
disposta con decreto del 17.02.2025 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 26.03.2025, acquisito il parere del P.M., la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 7798/2021 del 19/10/2021.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (09.09.2021), terminato con decreto di omologa del 19.10.2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 10.04.2024, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gragnano in data 06.07.2012 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la casa materna;
- la casa familiare sita a Gragnano (NA) alla via Tommaso Sorrentino n. 74, detenuta in virtù di un contratto di locazione, resta assegnata alla sig.ra che vi vivrà unitamente alla figlia Parte_1
minore;
- il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 Per_1
almeno un giorno a settimana, nel giorno di riposo dal lavoro, da comunicarsi preventivamente alla madre, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, salvo diversi accordi genitoriali;
per due weekend alternati al mese, dall'uscita da scuola fino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 14 giorni anche non consecutivi da Per_1
concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie starà con il padre ad anni alterni o dal 24.12 ore 10.00 al 26.12 Per_1
ore 20.00 oppure dal 31.12 ore 10.00 al 01.01 ore 20.00 e il 06.01 dalle ore 10.00 alle ore 20.00; durante le vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore Per_1
e il lunedì in Albis con l'altro;
- il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro
300,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, previamente concordate e debitamente documentante per le quali si fa espresso riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di
Torre Annunziata;
- il sig. rinuncia alla metà dell'assegno unico in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
, la quale percepirà l'assegno unico in toto;
[...]
3 - essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla circa il mantenimento reciproco;
- i coniugi prestano reciproco consenso unicamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge con espressa indicazione che l'autorizzazione valga anche per l'espatrio della minore;
- i coniugi hanno dichiarato che non vi sono altri rapporti economici da regolare;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Gragnano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 8, parte 1, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
2012 del Comune di Gragnano);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4