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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1568 /2022 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ENZO PINNA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli CP_1 uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA OLLA
e LAURA FURCAS che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti
- opposta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03 giugno 2022, il Sig. ha Parte_1 contestato le richieste dell' di pagamento dei contributi IVS dovuti alla CP_1
Gestione Separata per gli anni 2012, 2013, oltre interessi e somme aggiuntive.
CP_ Il ricorrente sostiene come non dovute le somme richieste dall' per la contribuzione alla Gestione Separata per non aver alcun obbligo d'iscrizione alla detta Gestione.
1 Espone il ricorrente di essere regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri di
Cagliari e a INARCASSA, cassa previdenziale di riferimento a cui assumeva di aver versato i relativi contributi per gli anni in contestazione. Escludeva, dunque, di aver alcun obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata e di pagamento dei relativi contributi ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione delle pretese contributive dell' . CP_1
Rilevava di aver ricevuto da parte dell' in data 18 maggio 2022 “invito a CP_1 regolarizzare” le inadempienze contributive relative agli anni 2012, 2013 e 2014 e che, pertanto, non gli era stato più rilasciato il DURC, documento di regolarità contributiva, con conseguente danno per mancato pagamento di fatture ed esclusione da gare e da progetti. Eccepiva, altresì, la decadenza dell' dal potere CP_1
d'iscrizione a ruolo in quanto, al mancato rilascio del DURC non era seguita la detta iscrizione a ruolo e l'emissione dell'AVA nei termini di legge previsti.
Contestava, altresì, l'illegittimità dell'imposizione di sanzioni non essendovi responsabilità o colpa ascrivibili a suo carico.
CP_ Si costituiva in giudizio l' il 16 settembre 2022 eccependo, in via preliminare, la carenza d'interesse ad agire del ricorrente in assenza di carenza di pregiudizio concreto e attuale. In ordine alla eccepita decadenza d'iscrizione a ruolo e/o emissione di AVA, ne rilevava l'inconfigurabilità non essendovi stata alcuna iscrizione a ruolo o emissione di AVA per la quale eccepire la decadenza. Negava, quanto all'eccepita prescrizione, che fossero decorsi i termini prescrizionali sul rilievo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l' aveva appreso la produzione di redditi di lavoro CP_1
autonomo da parte del ricorrente.
Nel merito, in via subordinata, sosteneva la sussistenza dell'obbligo contributivo del CP_ ricorrente nei confronti della Gestione Separata in quanto il medesimo, provvedeva a pagare a INARCASSA il solo “contributo integrativo”, un contributo dovuto per finalità solidaristiche e non correlato a una posizione pensionistica/previdenziale e, pertanto, non inquadrabile come contributo previdenziale con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata come unica, necessaria, possibilità di costituire un'assicurazione obbligatoria. Rilevava, inoltre, che INARCASSA aveva comunicato che l'ing. sulla base della Pt_1
normativa di riferimento, non poteva essere iscritto a INARCASSA avendo svolto, negli anni in contestazione, anche lavoro dipendente oltre che autonomo. Quanto alle contestazioni circa le sanzioni civili rilevava legittimità e fondatezza sia
2 CP_ dell'applicazione sia della loro misura così come calcolata dall'
La causa veniva istruita per documenti.
All'odierna udienza le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
2. La domanda del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In via preliminare si osserva che il presente giudizio deve essere qualificato come azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo derivante dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata . CP_1
Benché non ci si trovi nel classico caso di impugnazione di “mero estratto di ruolo”, inammissibile, se non in specifici casi, secondo la disciplina dettata dal nuovo art. 12 del DPR 602/1973 il cui comma 4 bis è stato introdotto dal DL 146/2021, è necessario valutare, come per ogni azione, se sussista o meno l'interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Infatti, è pacifico, che non vi è stata né iscrizione a ruolo né emissione di AVA, né altro atto d'intimazione di pagamento, di esecuzione o di preannuncio della medesima, che possa giustificare icto oculi la tutela immediata consentita dalla normativa specifica dettata dall'art. 24 Dlgs 46/1999 secondo l'interpretazione della ormai nota decisione di
Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022.
Pur non essendoci i presupposti per la detta tutela immediata, considerato che non è ravvisabile in normativa un divieto di azione di accertamento negativo tout court per le pretese contributive dell' , tale azione è in astratto ammissibile a patto che sussista, CP_1 tra l'altro, l'interesse ad agire nel caso concreto, cioè la necessità di rimuovere uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto, non superabile se non con l'intervento del giudice.
Nel caso concreto, l'accertamento dell'avvenuta, sopravvenuta, estinzione della pretesta contributiva de quo per intervenuta prescrizione, deve considerarsi necessario per rimuovere il pregiudizio causato dal mancato rilascio del DURC.
Il ricorrente, infatti, ha attivato l'azione del presente giudizio immediatamente dopo la comunicazione dell'invito a regolarizzare e il conseguente rilascio di DURC negativo che ha determinato il mancato pagamento ed emissione di fatture per lavori svolti ed è potenzialmente idoneo ad escludere il ricorrente da gare ed appalti e a determinare altri danni al ricorrente. Tali circostanze, lesive e potenzialmente lesive del mancato rilascio del DURC, risultano dalla documentazione in atti e, in ogni caso, non sono state contestate dall' che si è limitato a sostenere l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
adducendo genericamente la mancanza di pregiudizio in capo al ricorrente. Tanto basta per configurare un concreto e attuale interesse ad agire.
L'azione proposta dal ricorrente Sig. pertanto, è ammissibile. Pt_1
3 Prima di verificare la sussistenza nel merito dell'obbligo contributivo appare opportuno accertare, quale ragione più liquida, la sussistenza della prescrizione.
Il ricorrente ha chiesto che siano dichiarati non dovuti i contributi Gestione Separata annualità 2012 e 2013.
Secondo le emergenze di causa il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione deve essere individuato: per l'annualità 2012, nell'avviso bonario di pagamento del 12-07.2018, spedito con
Racc 649808975091 e ricevuto dal ricorrente in data 08.08.2018; per l'annualità 2013, nell'avviso bonario di pagamento del 21-06.2019, spedito con
Racc 689618321733 e ricevuto dal ricorrente in data 12.07.2019.
Le date di ricezione dei due avvisi bonari è pacifica e, in ogni caso, risulta dalle cartoline di ricevimento prodotte dall' . Non sono stati allegati e documentati altri CP_1
atti interruttivi.
Si deve, quindi, accertare se, alla data di ricevimento degli avvisi bonari, il termine prescrizionale si fosse o meno compiuto e, quindi, è rilevante stabilire il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. In particolare si deve accertare se lo stesso debba essere individuato in quello della scadenza del termine per il versamento dei contributi, come prospettato dall'opponente, ovvero, nel diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dalla sua effettiva presentazione, secondo la tesi prospettata dall' resistente. Secondo quest'ultimo infatti, prima della Controparte_2
dichiarazione dei redditi, non sarebbe possibile conoscere i redditi del contribuente con conseguente impossibilità di azionare la pretesa contributiva e, in ogni caso, ci sarebbe una sospensione fino a quella data per l'omessa dolosa comunicazione dei redditi utili per l'imposizione contributiva.
A tal proposito questo giudice ritiene di non doversi discostare dall'orientamento iniziato in proposito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 27950/2018 del
31.10.2018, di cui si condividono le motivazioni. Secondo il detto orientamento il termine prescrizionale in tema di contributi decorre dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento della medesima retribuzione. Tanto sulla base del principio generale, dettato dall'art. 55 r.d.l.
1827/1935 in ambito di assicurazioni obbligatorie, per il quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (Cfr Cass.
27950/2018:<E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui
4 scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (art. 55 r.d.l.
1827/1935>>).
La Sentenza su citata, inoltre, esclude che tale termine debba essere individuato al momento della dichiarazione dei redditi ovvero in quello di un eventuale accertamento tributario, chiarendo che l'obbligo contributivo, legato alla produzione dei redditi, sorge CP_ indipendentemente da tali momenti dichiarativi-accertativi e che l' che ha autonomi poteri di accertamento, ben potrebbe avere conoscenza degli stessi aliunde. In altri termini si ritiene che la difficoltà di conoscere i redditi del contribuente prima della dichiarazione dei redditi e/o in assenza di dichiarazione costituisca un mero ostacolo- difficoltà di fatto e non una “impossibilità giuridica” che impedisce di far valere il diritto ex art. 2935 c.c. D'altro canto, come pure chiarito dalla medesima sentenza su citata, l'ignoranza dell'insorgenza dell'onere contributivo o la difficoltà dell'Ente creditore di venirne a conoscenza non è elemento sufficiente ad integrare la sospensione del termine prescrizionale, le cui ipotesi sono tassativamente previste dall'art. 2941 c.c., dove l'ignoranza dell'insorgenza del credito rileva solo in caso di occultamento doloso nell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.
(Cfr Sentenza Cass. n. 27950/2018 che richiama precedenti conformi: “Vale dunque la consolidata regola secondo cui <<l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale < i>
l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio
e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento>> Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass 6 ottobre 2014, n. 21026)
Si esclude, peraltro, che nel caso di specie sia ravvisabile un occultamento doloso dei redditi, come pretenderebbe l' , posto che il ricorrente ha regolarmente dichiarato i CP_1
propri redditi da lavoro autonomo per le annualità in contestazione. Sulla base della detta dichiarazione, del resto, è stata individuata la pretesa contributiva azionata dall' , il che esclude in radice che la mancata compilazione del quadro RR possa CP_1
configurarsi come condotta di occultamento.
Tale omissione, in se considerata, non può essere considerata “occultamento doloso”
5 idoneo a far scattare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cc.
Lo stesso infatti è un mero comportamento omissivo del contribuente che non ha le caratteristiche dell'occultamento doloso e che, in ogni caso, non è tale, e non è stato tale nel caso di specie, da impedire all' di effettuare gli opportuni controlli, espressione CP_1 dell'autonomo potere di accertamento del medesimo Istituto, e di conoscere i redditi dell'opponente.
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, infatti, l'occultamento doloso
è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. III, n. 2030 del 29 gennaio 2010), ma anche in tal caso
l'omissione deve essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire
l'accertamento del debito, tanto da rendere la condotta “ingannatrice e fraudolenta” (così si esprime Cass. civ, Sez. L, 5 dicembre 2005, n. 26355, e ancora prima con sentenze n. 1222 del 23 gennaio 2004 e n. 10592 del 24 ottobre 1998) idonea,
a nascondere l'effettivo ammontare dei redditi.
La condotta omissiva della mancata compilazione del quadro RR, può costituire, in ipotesi, condotta “ingannatrice e fraudolenta”, idonea a impedire all' di conoscere CP_1
l'effettivo ammontare del reddito, ma tale idoneità deve essere effettuata di volta in volta nel caso concreto, e non può essere discendere sic et simpliciter dal mero fatto dell'omissione, neppure qualora si convenga che la compilazione del quadro RR debba ritenersi obbligatoria, come recentemente affermato in alcune sentenze di merito.
Ancora, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941
n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la precisazione che tale criterio, pur non imponendo di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (Cass. civ. Sez. L, 17 aprile 2007, n. 9113).
Circa il potere di accertamento e controllo dell' si osserva, peraltro, che il CP_1
medesimo Ente è del tutto in grado di conoscere verificare gli iscritti agli albi professionali e chi fra questi paghi alla propria Cassa di appartenenza solo i cd contributi di solidarietà senza formazione di una posizione contributiva previdenziale.
Lo stesso Istituto, del resto, afferma di aver appreso della situazione del ricorrente proprio da una segnalazione della Cassa di appartenenza e con la verifica delle
6 dichiarazioni dei redditi.
Nel caso che ci occupa, si ribadisce, è escluso che la mancata compilazione del quadro RR abbia determinato un impedimento non sormontabile con normali controlli.
Come già accennato tale circostanza nella specie è smentita dal fatto che, proprio per effetto dei controlli operati sulla dichiarazione dei redditi del ricorrente (come si evince
CP_ dagli atti difensivi) l' ha potuto accertare i presupposti di fatto della pretesa contributiva in contestazone. La mancata compilazione del quadro RR, pertanto, non ha senz'altro impedito l'accertamento operato dall' . La sospensione della prescrizione CP_1 di cui all'art. 2941 n. 8, per tali motivi, è esclusa.
I principi su esposti sono stati confermati anche dalle più recenti sentenze di
Cassazione n. 13049/2020 e n. 5704/2021.
In applicazione dei suddetti principi il termine di decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel termine di scadenza del saldo dei contributi dovuti secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4, D.lgs 241/1997 per cui “ i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (vd anche sul punto stessa Sentenza Cass. n.
27950/2018)
Nel caso di specie, per i contributi oggetto di contestazione, per l'annualità 2012, tale termine era fissato per il giorno 17.06.2012, prorogato al 08.07.2013 con dpcm del
13.06.2013, mentre per l'annualità 2013 era fissato per il 16.06.2014, prorogato al 07 luglio 2014 con dpcm del 13.06.2014.
Come su visto, gli avvisi bonari di pagamento, primo e unico atto interruttivo di prescrizione, sono stati ricevuti dal ricorrente, per il 2012, il 07.08.2018, e per il 2013, il
12 luglio 2019, successivamente, dunque, allo scadere dei cinque anni del termine di prescrizione spirato, così come prorogato, in data 08 luglio 2018, per l'annualità 2012 e in data 07 luglio 2019, per l'annualità 2013.
Per le motivazioni sopra esposte si deve concludere che non sono dovuti, per intervenuta estinzione per prescrizione i contributi Gestione Separata per le annualità
2012 e 2013.
Restano assorbite le altre questioni.
CP_
In ragione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri
7 per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi
Gestione Separata anno 2012 e 2013
- Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e il rimborso del Contributo Unificato se dovuto.
Cagliari, 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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