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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2023 promossa Da
rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Canto. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 6/7/2021 premesso di essere stato riconosciuto Controparte_1 invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decreto di omologa del 16/12/2016, esponeva che, quantunque in esito alla visita di revisione del 22/3/2018 gli fosse stata revocata la prestazione , aveva continuato a percepirla fino a che l'Istituto con nota 25/4/2021 gli aveva comunicato l'indebita percezione della indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.4.2018 sino al 31.5.2021 per l'importo di € 19.698,82.
Aggiungeva che con la medesima nota veniva anche contestata l'indebita percezione della maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali per gli anni 2020 e 2021. Tutto ciò premesso, chiedeva, tra le altre cose, di “dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso n. 61807383706-1…” sul presupposto della propria buona fede e dell' errato accertamento da parte dell' della percezione di redditi ulteriori rispetto alla pensione Pt_1 in godimento.
Nel contraddittorio delle parti il G.L. accoglieva parzialmente il ricorso di controparte, dichiarava dovute le somme richieste a titolo di indebita percezione dell'indennità di accompagnamento, mentre dichiarava irripetibili quelle richieste a titolo di maggiorazione sociale sul presupposto che i maggiori redditi accertati erano desumibili dall'istituto sulal scorta dei modelli CUD e disponibili allo stesso in quanto facilmente reperibili presso l'amministrazione finanziaria, sicchè nessun dolo era ascrivibile in capo all'assistitito. La predetta statuizione è oggi appellata dall' limitatamente al capo che ha negato la Pt_1 ripetizione della maggiorazione sociale elargita per gli anni 2020-2021. Opina in proposito l' che il G.L. avrebbe erroneamente ritenuto opponibile il Pt_1 legittimo affidamento nonostante il sensibile incremento reddituale goduto dall'appellato negli anni 2019 e 2020. In ogni caso, soggiunge, il G.L avrebbe dovuto valutare la tempestività dell'iniziativa redibitoria esercitata dall' . Pt_1
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Tanto premesso l'appello appare fondato per quanto di ragione. Non ignora la Corte che rispetto alla tematica dell'indebito si è sviluppata una corrente giurisprudenziale maggioritaria tendente ad accomunare le ipotesi di indebito previdenziale ed assistenziale all'interno di un sottosistema il cui denominatore comune è rappresentato dalla tutela dell'affidamento del percipiente. Ha chiarito la S.C. che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020).
Nel caso di specie , deve ritenersi , che ad onta della rilevata reperibilità dei dati reddituali messi a disposizione dell' dall'amministrazione finanziaria , gli importi percepiti dal Pt_1
a titolo di lavoro dipendente nel 2020 (€ 40.576,00 cfr. mod. 730/2021) erano di CP_1 consistenza tale da ingenerare il ragionevole dubbio circa la spettanza della maggiorazione sociale ed ogni caso idonei ad escludere la sussistenza della buona fede in ordine alla spettanza della prestazione sociale. Diversamente deve opinarsi in ordine all'anno 2021 in relazione al quale la carenza di documentazione al riguardo non consente di ritenere dimostrato il supposto – e contestato
– incremento reddituale. In parziale riforma della sentenza impugnata andrà pertanto dichiarata la ripetibilità dell'indebito a titolo di maggiorazione sociale limitatamente all'anno 2020. Tenuto conto dell'esito globale della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3284/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 17 ottobre 2022, condanna a Controparte_1 restituire l'indebito maturato sulla maggiorazione sociale limitatamente all'anno 2020.
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Palermo 27 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco