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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 28361/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVIO ERIKA in virtù di procura in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. prof.ssa CALLEGARI MIA in virtù di procura in atti Parte_2
e
, con il patrocinio dell'avv. prof.ssa CALLEGARI MIA in virtù di procura Parte_3 in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2711/2017, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo a carico del signor un contributo al Pt_3 mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_3
Con ricorso congiuntamente depositato il 03.12.2024, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di disporre,
a decorrere dal mese di ottobre 2024, la cessazione dell'obbligo, posto a carico del sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio , avendo questi raggiunto l'indipendenza economica. Pt_3
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c,
prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 2711/2017 emessa in data 19.5.2017 dal Tribunale di Torino
DISPONE a decorrere dal mese di Ottobre 2024, la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al signor di contribuzione al mantenimento (sia a titolo di contributo mensile a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento sia a titolo di refusione del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive e ludiche extra) del figlio maggiorenne , avendo quest'ultimo raggiunto Parte_3
l'indipendenza economica ad ogni effetto di legge.
CONFERMA, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2711/2017;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che vengano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 28361/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVIO ERIKA in virtù di procura in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. prof.ssa CALLEGARI MIA in virtù di procura in atti Parte_2
e
, con il patrocinio dell'avv. prof.ssa CALLEGARI MIA in virtù di procura Parte_3 in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2711/2017, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo a carico del signor un contributo al Pt_3 mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_3
Con ricorso congiuntamente depositato il 03.12.2024, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di disporre,
a decorrere dal mese di ottobre 2024, la cessazione dell'obbligo, posto a carico del sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio , avendo questi raggiunto l'indipendenza economica. Pt_3
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c,
prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 2711/2017 emessa in data 19.5.2017 dal Tribunale di Torino
DISPONE a decorrere dal mese di Ottobre 2024, la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al signor di contribuzione al mantenimento (sia a titolo di contributo mensile a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento sia a titolo di refusione del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive e ludiche extra) del figlio maggiorenne , avendo quest'ultimo raggiunto Parte_3
l'indipendenza economica ad ogni effetto di legge.
CONFERMA, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2711/2017;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che vengano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento