Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2116/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2116 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: somministrazione, vertente tra
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 4 – Casoria (NA) ed elettivamente domiciliato in Via San Tommaso D'Aquino n. 33 – Napoli (NA) presso lo studio degli Avv.ti
Genoeffa Tarateta (CF: ) e Massimiliano Falco (CF: C.F._2
, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._3
- opponente e
(CF: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita n.125 – Roma (RM), che agisce a mezzo del procuratore speciale Parte_2 elettivamente domiciliata in Via G. Galilei n.
5 - Gricignano di Aversa (CE) presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Foggia (CF: ) che la rappresenta e difende C.F._4 unitamente all'Avv. Ida Sigismondi (CF: ), come da procura in atti C.F._5
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. spiegava opposizione avverso il D.I. Parte_1
n. 5207/2022 reso in favore della società dall'intestato Tribunale in data Controparte_1
22.12.2022 nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. 12957/2022, per la somma di €.
7.844,33 a titolo di fatture impagate, oltre spese del monitorio.
1
Contestava altresì il valore probatorio delle fatture, il rapporto di fornitura, la mancata indicazione dei criteri di calcolo dei consumi.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
Per quanto suesposto, argomentato ed eccepito, così provvedere:
1. Dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile anche perché concesso in difetto dei requisiti di legge stante l'inesigibilità del credito, nonché fondato su presupposti inesistenti e privi di alcun fondamento fattuale e giuridico e per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione;
2. Nel merito dichiarare l'infondatezza delle pretese dell'opposta non sussistendo l'azionato credito o alcun altro diritto e per i motivi tutti alla base della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierno opponente sig alla società opposta , per le Pt_1 Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
3. Per l'ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere di entrare nel merito e conoscere i fatti per cui è causa: in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta in tutto o in parte e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato in subordine ridurre la pretesa economica azionata da controparte relativamente alle fatture per la fornitura elettrica ormai prescritte;
4. Rigettare in ogni caso l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti di opposizione;
5. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione diretta ai procuratori anticipatari.”.
Costituitasi deduceva la regolarità del rapporto di somministrazione gas Controparte_1 naturale per uso domestico intercorrente tra le parti, come da contratto agli atti, la correttezza dei consumi così come misurati e contabilizzati per il PDR di in Via Alcide De Gasperi 16 80040 Volla
Na - sul Pdr N. 00352800011943 assegnato al . Pt_1
La società opposta considerata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento di €. 2.046,66 come da fatture nn. 4151501211 (€. 165,41), n. 4066963993 (€. 262,34) n. 4114237044 (€. 611,00) n. 4144216844
2 (€. 1.007,91), rispetto alle quali il decorso del termine di prescrizione era da ritenersi invece validamente interrotto dal sollecito di pagamento del 17.06.2022.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ovvero concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di €. 2.046,66; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti Controparte_1 dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di CP_1
in persona del procuratore speciale della somma di €. 7.844,33, ovvero
[...] Parte_2 della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo.”.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie articolate dalle parti con ordinanza del
17.02.2024, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024 sulla base della precisazione delle conclusioni a cura delle parti con note di trattazione ritualmente depositate, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 07.08.2024.
1. Sul merito della domanda
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
3 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019;
Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
Ciò chiarito l' ha provato il titolo negoziale azionato in giudizio, producendo Controparte_1 il contratto di somministrazione di gas uso abitativo sottoscritto dal Sig. (Doc. Parte_1
1 comparsa di costituzione . Controparte_1
Rispetto alla pretesa creditoria, l'opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'opposta, circostanza questa da esaminarsi in via preliminare stante il carattere assorbente dell'eccezione.
Occorre chiarire fin da subito che la L. 205/2017 art. 1 commi 4 e 10, che ha introdotto il più breve termine di due anni per la prescrizione del corrispettivo dovuto in virtù di contratti di fornitura elettrica, gas ed acqua, si applica a partire dal 1 gennaio 2019 per la fornitura di gas;
per quanto riguarda, invece, le fatture con scadenza anteriore al 1 gennaio 2019, si applica il termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 del cod. civ.
4 Nel caso di specie, le fatture azionate dall'opposta hanno tutte scadenza successiva al primo gennaio del 2019, pertanto sono soggette al detto termine di prescrizione biennale.
Tale circostanza consente di considerare senza dubbio prescritte le fatture nn. 3076631212 del
3.12.2019 (€. 3.647,65), 4014320813 del 25.2.2020 (€. 1.119,25), 4043066964 del 24.6.2020 (€.
1030,17), a prescindere per altro dalla regolarità della notifica, pur contestata dal Sig. , per Pt_1 la somma totale di €. 5.797,07, in effetti già “scorporata” dalla somma richiesta dalla stessa parte opposta in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione.
L'opponente ha comunque dedotto, come accennato, la nullità della notifica della messa in mora a mezzo racc.ta A/R n. 05366064920-4 consegnata a familiare convivente del Sig. il Pt_1
17.6.2022 (Cfr doc. 14 e 15 comparsa di costituzione ), per non essere l'atto Controparte_1 firmato da alcun familiare convivente, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ricevimento.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte è più volte intervenuta in materia di notifica di atti impositivi a mezzo del servizio postale ed ha statuito che “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cfr.:
Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020).
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti
5 intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione che colpirebbe, tra l'altro, solo la fattura n. 4066963993 (€.
262,34) del 9.10.2020 va disattesa.
Va anche osservato che in merito alla detta eccezione di prescrizione l'opponente ha allegato non un certificato di famiglia integrale ma un certificato di famiglia del 18.02.2023, inconferente, in quanto successivo all'avviso di ricevimento del 17.06.2022.
Pertanto, quanto alle fatture nn. n. 4066963993 (€. 262,34) del 9.10.2020, 4151501211 (€.
165,41), n. n. 4114237044 (€. 611,00) n. 4144216844 (€. 1.007,91), per la somma totale di €.
2.046,66, va ad abundantiam osservato che il termine di prescrizione biennale è stato interrotto anche con la notifica dell'opposto D.I. in data 02.01.2023.
Le eccezioni sollevate nel merito dall'opponente vanno parimenti disattese.
Non è fondata innanzitutto l'eccezione di rinuncia implicita e stragiudiziale al credito, atteso che la stessa, riguardando crediti su cui verte controversia innanzi all'A.G., avrebbe dovuto essere ritualmente ed esplicitamente formulata in giudizio.
Parimenti è infondata l'eccezione circa la misurazione dei consumi, formulata genericamente dall'opponente.
Secondo la Suprema Corte (Cfr.: Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita
6 da una mera presunzione semplice di veridicità” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016; Cass.
Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e
Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297), fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è stata dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali presumibili consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (Cfr.: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 Cass., 09/01/2020, n.
297).
L'opponente non ha fornito alcun parametro di riferimento a consumi pregressi, né ha prospettato una eventuale manomissione del contatore o un suo malfunzionamento successivo al 2019 per il pod di Volla alla Via De Gasperi, 16, data in cui veniva formulata l'unica istanza di verifica del misuratore.
Per tutti i suddetti motivi, l'opposizione disvelatasi parzialmente fondata in merito alla prescrizione dei crediti riconosciuti dal medesimo opposto all'atto della costituzione in giudizio determina la revoca dell'opposto D.I. e la condanna del Sig. al pagamento, in Parte_1 favore dell'opposta società, della somma di € 2.046,66 oltre interessi dalla domanda.
2. Sulle spese di lite
In caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Suprema Corte ha osservato che “L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n.
32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il
7 creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI,
26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).” (Cass. Civ., 23 febbraio 2024, ord.
n. 4860).
Applicando tale principio al caso di specie le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il D.I. n. 5207/2022 reso in favore della società dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.12.2022 Controparte_1 nell'ambito del procedimento monitorio recante r.g. n. 12957/2022;
2) condanna l'opponente Sig. al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
della somma di € 2.046,66 oltre interessi dalla domanda;
[...]
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
8