Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1344/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA e (P. IVA: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore nonché soci a responsabilità illimitata, sig.ri (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), con sede in Sarno (SA) alla via Santeramo e, ai fini del CodiceFiscale_2 presente giudizio, elettivamente e di diritto domiciliata in Sarno alla via Arco di Napoli n. 17/A1 presso lo studio dall'avv. Ferdinando Prevete (C.F.: C.F._3
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce all'atto
[...] di citazione OPPONENTE E con sede legale in Scafati (SA), alla Via P. Vitiello 70, Controparte_1
P.I. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso P.IVA_2 Controparte_2 dall'avv. Ciro Cirillo (C.F. ), presso il quale elett.te domicilia in C.F._4
Nocera Inferiore (SA), alla via Nicola Rossi n. 7, come da mandato a margine del ricorso monitorio OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2277/17, depositato il 4/12/2017 e notificato il 15/1/2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della società
la somma di € 23.744,82 oltre interessi e spese, per il mancato Controparte_1 pagamento di forniture di profili in legno, alluminio ed accessori vari, così come risultante dalle fatture specificamente elencate nel ricorso. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per omessa
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
DDT/fattura n. 13289 del 27.6.2012 di €. 501,58, 8) DDT/fattura n. 16440 del 2.8.2012 di €. 26,75, 9) DDT/fattura n. 18577 del 21.9.2012 di €. 318,65, 10)
DDT/fattura n. 20345 del 15.10.2012 di €. 135,91, 11) DDT/fattura n. 804 del 16.1.2012 di €. 2.881,29, 12) DDT/fattura n. 2833 del 6.2.2012 di €. 836,58, 13)
DDT/fattura n. 2476 del 6.2.2012 di €. 869,41, 14) DDT/fattura n. 2482 del 6.2.2012 di €. 61,92, 15) DDT/fattura n. 3139 del 15.2.2012 di €. 86,67, 16) DDT/fattura n. 5515 del 19.3.2012 di €. 472,46, 17) DDT/fattura n. 4558 del 6.3.2012 di €. 92,17, 18)
DDT/fattura n. 4351 del 2.3.2012 di €. 1.518,15, 19) DDT/fattura n. 4306 del 1.3.2012 di €. 452,14, 20) DDT/fattura n. 4203 del 29.2.2012 di €. 16,26, 21) DDT/fattura n. 4101 del 29.2.2012 di €. 95,25, 22) DDT/fattura n. 4140 del 29.2.2012 di €. 111,27, 23)
DDT/fattura n. 3836 del 24.2.2012 di €. 23,00, 24) DDT/fattura n. 3762 del 24.2.2012 di €. 59,16, 25) DDT/fattura n. 3476 del 17.2.2012 di €. 13,07, 26) DDT/fattura n. 3317 del 16.2.2012 di €. 90,48, 27) DDT/fattura n. 5539 del 19.3.2012 di €. 306,95, 28)
DDT/fattura n. 5559 del 19.3.2012 di €. 91,96, 29) DDT/fattura n. 6130 del 26.3.2012 di €. 72,91, 30) DDT/fattura n. 6235 del 27.3.2012 di €. 18,50, 31) DDT/fattura n.
7867 del 17.4.2012 di €. 449,02, 32) DDT/fattura n. 8066 del 19.4.2012 di €. 50,23, 33) DDT/fattura n. 8067 del 19.4.2012 di €. 95,25, 34) DDT/fattura n. 2701 del 19.2.2012 di €. 136,13, 35) Fattura n. 13372 del 10.9.013 e DDT n. 2991 dell'11.7.2012 per fornitura di merce riportata in fattura di €. 1.700,00 + IVA al 21% e DDT n. 3220 del 24.7.2012 per fornitura di merce riportata in fattura di €. 729,06 (379,00+292,00+32,59+25,47) + IVA al 21%. I legali rappresentanti disconoscevano le firme apposte in calce ai sopraelencati documenti e negavano, altresì, di aver mai ricevuto la merce descritta in detti documenti i cui importi, sommati tra loro, ammontano a complessivi € 14.463,46 che detratti dall'importo ingiunto (€ 23.744,82) riducevano il credito ad €. 9.281,36. La società opponente, inoltre, eccepiva di aver effettuato dei pagamenti per complessivi € 9.100,00 come risulta dai titoli consegnati alla i cui alcuni insoluti CP_1
e poi regolarmente pagati e quietanzati (un assegno di € 5.000,00 ed una cambiale di €. 1.600,00) pari ad €. 6.600,00 ed altri andati a buon fine e, cioè, un assegno di €. 2.500,00, residuando pertanto un saldo negativo a carico della società opponente di soli € 181,36.
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Si costituiva la società opposta evidenziando come le fatture accompagnatorie e i documenti di trasporto fossero stati sottoscritti dai dipendenti addetti, Parte_3
, e o da altri soggetti addetti alla
[...] Parte_4 Controparte_3 ricezione, con conseguente irritualità ed inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione riferibile a soggetti terzi, chiedendo in subordine la verificazione. Eccepiva altresì la presenza di numerosi titoli insoluti, per un importo complessivo di
€ 32.078,02 (cambiale di € 2000,00 con scadenza al 30/03/2013; cambiale di € 2000,00 con scadenza al 30/04/2013; cambiale di € 2000,00 con scadenza al 30/05/2013; cambiale di € 2000,00 con scadenza al 30/06/2013; assegno Banca LA n. 0903225376- 01 di € 3.782,27 emesso il 30/05/2013; assegno Banca LA n. 090454492- 07 di € 2.236,94 emesso il 30/05/2013.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio per mancanza della negoziazione assistita, dal momento che la domanda monitoria non va preceduta dal tentativo di negoziazione assistita, stante il chiaro dettato normativo di cui al D. L. 132/2014, che esclude tale fattispecie dal novero delle ipotesi di obbligatorietà, inclusa la successiva fase di opposizione. Né tantomeno costituisce causa di inammissibilità del ricorso monitorio la mancanza della messa in mora.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha provato il proprio titolo, cioè la consegna della merce di cui alle fatture poste a base del monitorio, merce regolarmente consegnata alla società con automezzi della Pt_1 Controparte_1 condotti, di volta in volta, dagli autisti , e
[...] Persona_1 CP_4 [...]
. Per_2
Le consegne sono state effettuate ad e , soci della Parte_1 Parte_2
ovvero ai dipendenti addetti che hanno sempre sottoscritto le fatture Pt_1 accompagnatorie o i DDT. Da tali documenti si evincono chiaramente i nomi di
[...]
, . Le altre sottoscrizioni non Parte_3 Parte_4 Controparte_3 leggibili sono comunque riferibili ad altri soggetti addetti alla ricezione. I testi escussi hanno confermato la fornitura delle merci e l'avvenuta consegna delle stesse. Il teste , autista della dal 2010 al 2014 dichiarava: CP_4 Controparte_1
“mi ricordo di aver fatto delle consegne presso la ditta a Sarno. Me lo ricordo bene perché Pt_1 andavo sempre io ed altri due colleghi…le consegne cui faccio riferimento risalgono all'anno 2012 mi sembra ( NDR conferma l'anno dei DDT)..le consegne venivano effettuate presso l'officina …in Sarno, mi pare che fosse una strada con il nome di un santo, ma non mi ricordo bene ( Persona_3
NDR la sede della è in via Santeramo)”. Il teste in ordine alle consegne dichiara: Pt_1
“io specificamente ho fatto parecchie consegne a questa società almeno una decina. Poi anche altri colleghi ne hanno fatto altre. Le consegne avevano ad oggetto profili di alluminio ed accessori. Quando consegnavamo c'era un collaboratore dell'azienda dove andavamo a scaricare che controllava la merce e firmava il documento e che ci aiutava anche a scaricare data la lunghezza dei profili di alluminio di quasi sei metri”. Sono stati mostrati al teste i DDT allegati alla produzione di parte opposta e quest'ultimo ha riconosciuto i DDT a firma leggibile “ Ido” come CP_4 da sé sottoscritti ossia i documenti dal n. 1 a 4; 6,8, da 11 a 13 da 16 a 18 da 28 a 31 da 36 a 37, da 39 a 41, e 50. Il teste indicava, quali altri colleghi che avevano effettuato le consegne, e . Il teste precisa di aver saputo indicare i Persona_2 Persona_1 nominativi dei colleghi, in quanto “ho riconosciuto le firme da loro apposte sui DDT esibitimi, altrimenti non lo avrei ricordato”. Ha anche dichiarato “posso dire di aver fatto per la Parte_1
[... solo le consegne di cui ai DDT”. Il teste dichiarava: “all'epoca dei fatti ero Persona_1 dipendente della con le mansioni di autista. Attualmente non sono più dipendente Controparte_1 della bensì della nella qualità di rappresentante di Controparte_1 Controparte_5 commercio”. In merito alle consegne dichiarava: “ricordo che circa dieci anni fa ho effettuato alcune consegne alla per conto della;
preciso che consegnavo Parte_1 Controparte_1 alluminio, accessori e legno. Venivano mostrati al teste i DDT allegati alla produzione di parte opposta ed il teste ha riconosciuto la sua firma sui seguenti documenti: n.
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 804/2012; 6130/2012; 6235/2012;10446/2012; 10521/2012; 12346/2012. In ordine ai collaboratori della il teste riferiva di non ricordare i nomi delle persone alle Pt_1 quali consegnava la merce, ricordava però che trovava sempre dei collaboratori della che lo aiutavano a scaricare la merce. Riferiva che le consegne le faceva “presso Pt_1 la in Sarno, ricordo una stradina secondaria” e che le ha fatte “ sempre da solo”. Il teste Pt_1
ha dichiarato: “sono dipendente della con le mansioni di Persona_2 Controparte_1 autista. Anche in relazione ai fatti di causa che ricordo essersi verificati una decina di anni fa, ero autista della ”. Confermava di aver effettuato delle consegne di Controparte_1 alluminio ed accessori “ alla in Sarno”. Venivano esibiti al teste i DDT/fatture Pt_1 ed il teste riconosceva la propria firma sui documenti n. 2388/2021; 2476/2012 e 2482/2012. Precisava, inoltre, che consegnava la merce “presso l'officina della agli Pt_1 addetti che trovava sul posto” dichiarando: “non ricordo i loro nomi dato il lungo tempo trascorso. Le consegne le ho effettuate da solo”. Precisava ancora “ricordo che i documenti di trasporto li firmava l'addetto della che mi aiutava anche a scaricare”. Pt_1
Né rileva il disconoscimento effettuato da e , quali Parte_1 Parte_2 amministratori della a norma dell'art. 214 c.p.c., considerato che le Pt_1 sottoscrizioni di cui ai documenti oggetto di contestazione sono riferibili a terzi soggetti addetti alla ricezione. Come già affermato con l'ordinanza del 30/12/2020, il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata può validamente essere posto in essere solo da colui che figura apparentemente quale sottoscrittore della stessa e non da soggetti terzi, se non in casi ben determinati;
pertanto il disconoscimento operato dagli opponenti alle sottoscrizioni apposte ai DDT prodotti da controparte non può valere quale formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. in quanto gli stessi non hanno specificamente indicato i documenti con propria sottoscrizione rispetto a quelli sottoscritti da altri limitandosi a disconoscere genericamente ognuno di essi;
pertanto siffatto “disconoscimento” deve essere considerato piuttosto quale contestazione della circostanza di fatto che tali documenti intendono provare, circostanza di fatto provata adeguatamente, come sopra affermato, da parte opposta. A seguito della consegna della merce, la a emesso e consegnato in pagamento Pt_1 una serie di titoli, effetti cambiari ed assegni, risultati in gran parte insoluti. Spetta al debitore, in base al principio relativo all'onere della prova sopra affermato, provare l'avvenuto pagamento. Parte opposta ha allegato i seguenti titoli insoluti e protestati: cambiale di € 2000,00, con scadenza al 30/03/2013; cambiale di € 2000,00, con scadenza al 30/04/2013; cambiale di € 2000,00, con scadenza al 30/05/2013; cambiale di € 2000,00, con scadenza al 30/06/2013; Assegno Banca LA, n. 0903225376-01, di € 3782,27, emesso il 30/05/2013; Assegno Banca LA n. 0904544492-07, di € 2236,94, emesso il 30/05/2013. L'assegno del 30/06/2013 di € 5000,00, di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotto dall'opponente è risultato insoluto e l'importo relativo è stato successivamente corrisposto con due assegni di € 2500,00 ciascuno, che risultano già
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 decurtati da parte del creditore opposto. Anche l'effetto cambiario pari ad € 1600,00, scadenza 28/02/2013, protestato in data 04/03/2013 è stato successivamente regolato dall'opponente in data 30/05/2013 attraverso altro assegno Banca LA di pari importo (euro 2236,94), a copertura della somma di cui all'effetto, delle spese relative al protesto e delle seguenti fatture: N. 5331/13 di euro 92,21; N. 696/13 di euro 33,96; N. 181/13 di euro 66,67; N. 24662/12 di euro 251,81; N. 25293/12 di euro 119,50. Tale assegno Banca LA è risultato poi insoluto, come risulta dalla copia dello stesso allegata alla comparsa di costituzione. Partendo dalla data del 30/05/2013, alla quale risultava un debito della Pt_1 pari ad € 2000,00, si registrano la fattura di vendita n. 8604/13 di € 129,23 con gli insoluti sopra indicati di € 3782,27, € 2000,00, € 2236,94 ed € 2000,00 e le ulteriori fatture vendita n. 11410, n. 11413, n. 12313, n. 13136, ulteriore insoluto di € 2000,00, la fattura n. 1372/13 di € 4512,16, la fattura vendita n. 13679,13 di € 143,48 e l'insoluto di € 3500,00. L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1344/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 CP_1 provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 2277/17 depositato il 4/12/2017, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 08/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6