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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2024, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°943/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto BATTIMELLI e dall'Avv. Teresa
GUADAGNUOLO, presso lo studio dei quali in Lamezia Terme (CZ) alla Via F.
Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e
Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 4 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
03.06.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1281/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/81 art. 12 o 13, invalidità civile per ottenere l'assegno mensile o la pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili, e l'handicap grave ex art 3 comma 3 L. 104/92 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico- legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase
ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava pagina 2 di 4 che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante non totale, ma pari al 100%, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, stato redittuale permettendo, alla pensione di invalidità, ex art. 12 L. n°118/71 sin dalla domanda amministrativa del 04.07.2023; per cui rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'assegno mensile, posizione reddituale permettendo, dal 04.07.2023, data della domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè della domanda amministrativa, mentre confermava il mancato riconoscimento dell'handicap grave.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 12 L.
n°118/71, avendone i requisiti reddituali, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (04.07.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge;
non riconoscendo neanche l'handicap grave.
Infatti cosi il CTU concludeva:
“… considerata la formula di BALTHAZARD e il grave impegno funzionale:
Nel caso in esame il paziente presenta delle limitazioni tali da essere “invalido civile con totale inabilità lavorativa (art12 L.118/71) (pensione di inabilita per mutilati ed invalidi civili).” Si conferma una percentuale d'invalidità pari al 100% dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 04.07.2023. …”
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 1/2, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione minore rispetto a quelle richieste), che però è avvenuta dalla domanda amministrativa, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali CP_2 si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. n°118/81 a pagina 3 di 4 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 04.07.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 1/2, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.764,00= per la fase di ATP ed in €.2.318,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Roberto Battimelli e Avv. Teresa
Guadagnuolo, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM
n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di Merito. Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2024, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°943/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto BATTIMELLI e dall'Avv. Teresa
GUADAGNUOLO, presso lo studio dei quali in Lamezia Terme (CZ) alla Via F.
Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e
Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 4 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
03.06.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1281/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/81 art. 12 o 13, invalidità civile per ottenere l'assegno mensile o la pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili, e l'handicap grave ex art 3 comma 3 L. 104/92 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico- legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase
ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava pagina 2 di 4 che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante non totale, ma pari al 100%, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, stato redittuale permettendo, alla pensione di invalidità, ex art. 12 L. n°118/71 sin dalla domanda amministrativa del 04.07.2023; per cui rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'assegno mensile, posizione reddituale permettendo, dal 04.07.2023, data della domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè della domanda amministrativa, mentre confermava il mancato riconoscimento dell'handicap grave.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 12 L.
n°118/71, avendone i requisiti reddituali, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (04.07.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge;
non riconoscendo neanche l'handicap grave.
Infatti cosi il CTU concludeva:
“… considerata la formula di BALTHAZARD e il grave impegno funzionale:
Nel caso in esame il paziente presenta delle limitazioni tali da essere “invalido civile con totale inabilità lavorativa (art12 L.118/71) (pensione di inabilita per mutilati ed invalidi civili).” Si conferma una percentuale d'invalidità pari al 100% dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 04.07.2023. …”
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 1/2, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione minore rispetto a quelle richieste), che però è avvenuta dalla domanda amministrativa, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali CP_2 si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. n°118/81 a pagina 3 di 4 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 04.07.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 1/2, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.764,00= per la fase di ATP ed in €.2.318,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Roberto Battimelli e Avv. Teresa
Guadagnuolo, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM
n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di Merito. Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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