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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 7286/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7286/24 di R.G. promossa da:
Par P e LA LOGGIA 63 - 65 Parte_1
[...
in Torino
con l'Avv. Giancarlo Molinari
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che pagina 1 di 4 - con atto del 29.1.24 il Condominio ha instaurato il presente procedimento intimando alla SI.ra lo sfratto per morosità per mancato pagamento di canoni relativi CP_1
all'immobile oggetto del contratto di locazione dell'1.5.11;
- all'udienza del 24.4.24 l'intimata non è comparsa mentre il legale attoreo ha riferito che nel frattempo la morosità era stata sanata;
- con ordinanza del 26.4.24 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- il 7.10.24 Condominio ricorrente ha depositato la memoria ex art. 426 c.p.c. insistendo in punto spese;
- la SI.ra non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
CP_1
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il ha dato atto che la morosità è stata sanata nell'intervallo tra la notifica Parte_1
dell'intimazione e l'udienza fissata per la convalida dello sfratto, ma non sono state pagate le spese processuali relative allo studio della controversia e alla redazione dell'intimazione di sfratto per morosità;
- le spese processuali non sono state corrisposte dalla SI.ra neppure dopo la CP_1
conversione del rito disposta con ordinanza del 26.4.24 costringendo così il ricorrente a promuovere la mediazione e, poi, a coltivare il presente giudizio con ulteriore aggravio di spese;
pagina 2 di 4 - il credito del condominio per spese processuali non viene meno per il fatto che la resistente, nel frattempo, abbia versato con ritardo ma integralmente gli ulteriori canoni di febbraio, marzo e aprile 2024 e abbia, infine, rilasciato l'immobile nel maggio 2024;
- la SI.ra va pertanto condannata al pagamento dei seguenti compensi CP_1
liquidati secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modestissimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 201 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
condanna al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
e in Torino delle Parte_1 Controparte_2
spese processuali che liquida in euro 201 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino in data 13 gennaio 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7286/24 di R.G. promossa da:
Par P e LA LOGGIA 63 - 65 Parte_1
[...
in Torino
con l'Avv. Giancarlo Molinari
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che pagina 1 di 4 - con atto del 29.1.24 il Condominio ha instaurato il presente procedimento intimando alla SI.ra lo sfratto per morosità per mancato pagamento di canoni relativi CP_1
all'immobile oggetto del contratto di locazione dell'1.5.11;
- all'udienza del 24.4.24 l'intimata non è comparsa mentre il legale attoreo ha riferito che nel frattempo la morosità era stata sanata;
- con ordinanza del 26.4.24 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- il 7.10.24 Condominio ricorrente ha depositato la memoria ex art. 426 c.p.c. insistendo in punto spese;
- la SI.ra non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
CP_1
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il ha dato atto che la morosità è stata sanata nell'intervallo tra la notifica Parte_1
dell'intimazione e l'udienza fissata per la convalida dello sfratto, ma non sono state pagate le spese processuali relative allo studio della controversia e alla redazione dell'intimazione di sfratto per morosità;
- le spese processuali non sono state corrisposte dalla SI.ra neppure dopo la CP_1
conversione del rito disposta con ordinanza del 26.4.24 costringendo così il ricorrente a promuovere la mediazione e, poi, a coltivare il presente giudizio con ulteriore aggravio di spese;
pagina 2 di 4 - il credito del condominio per spese processuali non viene meno per il fatto che la resistente, nel frattempo, abbia versato con ritardo ma integralmente gli ulteriori canoni di febbraio, marzo e aprile 2024 e abbia, infine, rilasciato l'immobile nel maggio 2024;
- la SI.ra va pertanto condannata al pagamento dei seguenti compensi CP_1
liquidati secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modestissimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 201 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
condanna al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
e in Torino delle Parte_1 Controparte_2
spese processuali che liquida in euro 201 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino in data 13 gennaio 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4